Disegno

Allegato 9

Decreto federale sull'involucro finanziario per il promovimento del trasporto combinato del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta:

Art. 1 Per il promovimento del trasporto combinato, è autorizzato un involucro finanziario di 2850 milioni di franchi al massimo per gli anni 2000-2010.

Art. 2 Il presente decreto non è di obbligatorietà generale e non sottostà al referendum.

1401

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FF 1999 5092

1999-4600

5437