Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)» del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)», depositata il 21 marzo 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19972, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per un'equa rappresentanza delle donne nelle autorità federali (Iniziativa 3 marzo)», del 21 marzo 1995, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 4 cpv. 2, 4° e 5° periodo (nuovi) 2.... In tutte le autorità federali, in particolare nel Consiglio nazionale, nel Consiglio degli Stati, nel Consiglio federale e nel Tribunale federale, dev'essere garantita un'adeguata rappresentanza delle donne, tenuto conto delle peculiarità di ciascuna di queste autorità. La legge provvede per un'equilibrata rappresentanza delle donne nelle amministrazioni, in particolare nell'amministrazione generale della Confederazione, nelle aziende in regia, nei politecnici e nelle università.

Art 73 cpv. 1bis (nuovo) e 2 Cantone, la differenza tra la rappresentanza femminile e maschile non può essere superiore a uno.

2 La legislazione federale sancisce le disposizioni speciali per l'esecuzione del presente articolo.

1bis Per

Art. 80 cpv. 1, 2° e 3° periodo (nuovo), e cpv. 2 (nuovo) Ogni Cantone elegge a Deputati una donna e un uomo. Nei Cantoni separati, ogni parte elegge a Deputato una donna o un uomo.

2 Le disposizioni d'esecuzione del presente articolo sono di competenza della legislazione cantonale.

1 ...

1 2

FF 1995 III 112 FF 1997 III 449

1999-4460

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Iniziativa popolare federale

Art. 95 Il Consiglio federale è la suprema autorità esecutiva e direttoriale della Confederazione: esso è composto di sette membri; almeno tre di essi devono essere donne.

Art. 107 1 I membri del Tribunale federale e i membri supplenti vengono nominati dall'Assemblea federale. Nella loro nomina si avrà riguardo a che tutte e tre le lingue ufficiali siano rappresentate. Almeno il 40 per cento dei membri e dei membri supplenti devono essere donne.

2 La legge determina l'organizzazione del Tribunale federale e delle sue sezioni, il numero dei membri supplenti, la durata della carica e l'onorario loro.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 20 (nuovo)3 Le disposizioni d'esecuzione devono essere emanate entro cinque anni dall'accettazione degli articoli 73 capoverso 2 e 80 capoverso 2.

Art. 21 (nuovo)4 In caso di rinnovo integrale del Consiglio federale e di elezione di conferma del Tribunale federale, i membri uscenti, se erano stati eletti prima dell'accettazione degli articoli 95 e 107 modificati, possono essere rieletti anche se non sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 95 e 107.

2 In caso di vacanza in seno al Consiglio federale e al Tribunale federale sono eleggibili esclusivamente donne, se non ancora rappresentate conformemente all'articolo 95, rispettivamente l'articolo 107.

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Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

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La numerazione segue quella delle disposizioni transitorie vigenti al momento del lancio dell'iniziativa.

La numerazione segue quella delle disposizioni transitorie vigenti al momento del lancio dell'iniziativa

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