Legge federale concernente le liberalità e le onorificenze di Governi esteri

Allegato 9 Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale sui rapporti fra i Consigli2 Art. 3sexies (nuovo) 1

L'accettazione di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi esteri è incompatibile con la carica di membro di un Consiglio.

2 Chi

è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

2. Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione3

Art. 60 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3

L'accettazione di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi esteri è incompatibile con la carica di consigliere federale e di cancelliere della Confederazione.

4 Chi

è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto quale membro di un'autorità federale soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

1 2 3

FF 1999 6784 RS 171.11; RU 1999 ...

RS 172.010; RU 1999 ...

1999-4936

6835

Liberalità e onorificenze. LF

3. Ordinamento dei funzionari4 Titolo precedente l'art. 26 6. Divieto di accettare liberalità e onorificenze Art. 26a (nuovo) È vietato al funzionario accettare insegne cavalleresche e titoli di Governi stranieri.

Chi ha ricevuto un'onorificenza prima di entrare in servizio presso la Confederazione deve rinunciare espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca finché ricopre la carica.

4. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria5 Art. 3 cpv. 3 e 4 (nuovi) 3 L'accettazione

di liberalità, insegne cavalleresche e titoli di Governi stranieri è incompatibile con la carica di giudice federale.

4

Chi è in possesso di un'onorificenza o gode di una liberalità può essere eletto soltanto se prima di entrare in carica rinuncia espressamente a fregiarsi del titolo o dell'insegna cavalleresca durante il periodo in cui esercita la carica o alla liberalità.

5. Legge militare6

Titolo terzo: Diritti e obblighi dei militari Capitolo 5 (nuovo) Onorificenze di Governi stranieri Art. 40a 1 I militari non possono accettare onorificenze di Governi stranieri (insegne cavalleresche, titoli).

2I

militari che possedevano insegne cavalleresche o titoli prima di entrare a far parte dell'esercito svizzero non possono fregiarsene, né in Svizzera né all'estero, sino al proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4 5 6

RS 172.221.10; RU 1999 ...

RS 173.110; RU 1999 ...

RS 510.10; RU 1999 ...

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