Testo originale

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto aereo

La Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», e la Comunità europea, in seguito denominata «Comunità», in seguito denominate «parti contraenti», riconoscendo il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e perseguendo l'armonizzazione delle legislazioni relative al trasporto aereo intraeuropeo; desiderando stabilire norme applicabili all'aviazione civile all'interno della zona sotto la potestà della Comunità e della Svizzera, senza pregiudizio delle norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo: il trattato CE), e in particolare dei poteri spettanti alla Comunità in virtù degli articoli 81 e 82 del trattato CE e delle regole di concorrenza da essi derivate; convenendo che è opportuno che tali norme si basino sulla legislazione in vigore nella Comunità all'atto della firma del presente Accordo; desiderando, nel pieno rispetto dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria, evitare interpretazioni divergenti e pervenire ad un'interpretazione più uniforme possibile delle norme del presente Accordo e delle corrispondenti norme di diritto comunitario, che sono riportate sostanzialmente nel presente Accordo, convengono quanto segue:

Capo 1 Obiettivi Art. 1 1. Il presente Accordo stabilisce norme per le parti contraenti in materia di aviazione civile. Tali norme lasciano impregiudicate le norme del trattato CE, e in particolare i poteri spettanti alla Comunità in virtù delle regole di concorrenza e dei regolamenti di applicazione di tali regole, nonché in forza di tutta la legislazione comunitaria pertinente indicata nell'allegato del presente Accordo.

2. A tal fine, le norme stabilite dal presente Accordo, nonché i regolamenti e le direttive specificati nell'allegato si applicano alle seguenti condizioni. Nella misura in cui sono sostanzialmente identiche alle corrispondenti norme del trattato CE e agli atti adottati in virtù del medesimo trattato, tali norme devono essere interpretate, ai fini della loro attuazione ed applicazione, in conformità delle pertinenti sentenze e decisioni della Corte di giustizia e della Commissione delle Comunità europee emesse anteriormente alla data della firma del presente Accordo. Le sentenze e le decisioni emesse successivamente alla data della firma del presente Accordo saranno comunicate alla Svizzera. Su richiesta di una delle parti contraenti, le conseguenze

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di queste ultime sentenze e decisioni saranno determinate dal Comitato misto al fine di assicurare la corretta attuazione del presente Accordo.

Art. 2 Le disposizioni del presente Accordo e del suo allegato si applicano solo nella misura in cui concernono il trasporto aereo o materie direttamente connesse al trasporto aereo secondo quanto disposto dall'allegato del presente Accordo.

Capo 2 Disposizioni generali Art. 3 Nel campo di applicazione del presente Accordo e fatte salve disposizioni speciali in esso contenute, è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità.

Art. 4 Nel campo di applicazione del presente Accordo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2407/92, così come richiamato dall'allegato del presente regolamento, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro della CE o della Svizzera nel territorio di ciascuno di tali Stati. Tale principio si applica anche alla costituzione di agenzie, succursali e società controllate da parte di cittadini di uno Stato membro della CE o di cittadini svizzeri stabiliti nel territorio di uno di tali Stati. La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare società ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

Art. 5 1. Nel campo di applicazione del presente Accordo, le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro della CE o alla legislazione svizzera, e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nella Comunità o in Svizzera, sono equiparate alle persone fisiche aventi la cittadinanza svizzera o di uno Stato membro della CE.

2. Per «società» si intendono le società di diritto civile o di diritto commerciale, ivi comprese le società cooperative, e le altre persone giuridiche contemplate dal diritto pubblico o privato, ad eccezione delle società che non si prefiggono scopi di lucro.

Art. 6 Gli articoli 4 e 5 non si applicano, per quanto concerne ciascuna parte contraente, alle attività che in detta parte contraente sono connesse, anche solo occasionalmente, con l'esercizio di pubblici poteri.

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Art. 7 Gli articoli 4 e 5 e le misure adottate in base agli stessi non pregiudicano l'applicabilità di disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che prevedono un trattamento speciale per i cittadini stranieri per motivi di politica pubblica, sanità pubblica o pubblica sicurezza.

Art. 8 1. Sono vietati in quanto incompatibili con il presente Accordo tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra le parti contraenti e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del territorio a cui si applica il presente Accordo ed in particolare quelli consistenti nel: a)

fissare direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita, ovvero altre condizioni di transazione;

b)

limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;

c)

ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;

d)

applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza;

e)

subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

2. Gli accordi o decisioni vietati in virtù del presente articolo sono nulli di pieno diritto.

3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: ­

a qualsiasi accordo o categoria di accordi tra imprese,

­

a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni d'imprese, o

­

a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva ed evitando di: a)

imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;

b)

dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

Art. 9 È incompatibile con il presente Accordo e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra le parti contraenti, lo sfruttamento abusivo da parte

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di una o più imprese di una posizione dominante sul territorio a cui si applica il presente Accordo o su una parte sostanziale di questo.

Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a)

nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque;

b)

nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori;

c)

nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza;

d)

nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.

Art. 10 Tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, che abbiano lo scopo ovvero l'effetto di impedire, ridurre o distorcere la concorrenza, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che possono incidere solo sul commercio interno della Svizzera, sono regolati dalla legge svizzera e restano di competenza delle autorità svizzere.

Art. 11 1. Le istituzioni della Comunità applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9 e controllano le concentrazioni tra imprese in conformità della legislazione comunitaria indicata nell'allegato del presente Accordo, tenendo conto dell'esigenza di una stretta cooperazione tra le istituzioni della Comunità e le autorità svizzere.

2. Le autorità svizzere regolano, in conformità delle disposizioni degli articoli 8 e 9, l'ammissibilità di tutti gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate, nonché i casi di sfruttamento abusivo di posizione dominante, che concernono le rotte tra la Svizzera e paesi terzi.

Art. 12 1. Gli Stati membri della CE e la Svizzera non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese a cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente Accordo.

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente Accordo, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi delle parti contraenti.

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Art. 13 1. Salvo diversa disposizione del presente Accordo, sono incompatibili con il presente Accordo nella misura in cui incidano sugli scambi tra le parti contraenti, gli aiuti concessi dalla Svizzera o da uno Stato membro della CE, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

2. Sono compatibili con il mercato comune: a)

gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b)

gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune: a)

gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione;

b)

gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di una parte contraente;

c)

gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Art. 14 La Commissione e le autorità svizzere procedono all'esame permanente delle questioni menzionate all'articolo 12 e dei regimi di aiuti esistenti rispettivamente negli Stati membri della CE e in Svizzera. Ciascuna parte contraente provvede ad informare l'altra parte contraente di qualsiasi procedura avviata per garantire l'osservanza delle disposizioni degli articoli 12 e 13 e, se necessario, può presentare osservazioni prima che sia assunta una decisione definitiva. Su richiesta di una parte contraente, il Comitato misto esamina qualsiasi misura opportuna che si renda necessaria ai fini e per gli effetti del presente Accordo.

Capo 3 Diritti di traffico Art. 15 1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo: ­

ai vettori aerei comunitari e svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra qualsiasi punto in Svizzera e qualsiasi punto nella Comunità;

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­

due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ai vettori aerei svizzeri saranno accordati diritti di traffico tra punti situati in diversi Stati membri della CE.

2. Ai fini del paragrafo 1 si intende per: ­

«vettore aereo comunitario», un vettore aereo che abbia il centro d'attività principale e, eventualmente, la sede legale nella Comunità, e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo;

­

«vettore aereo svizzero», un vettore aereo che abbia il centro d'attività principale e, eventualmente, la sede legale in Svizzera e che sia in possesso di una licenza di esercizio in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato nell'allegato del presente Accordo.

3. Le parti contraenti apriranno negoziati sulla possibilità di estendere la portata del presente articolo a diritti di traffico tra punti situati all'interno della Svizzera e tra punti situati all'interno degli Stati membri della CE cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 16 Le norme del presente capitolo prevalgono sulle norme disciplinanti la stessa materia contenute in accordi bilaterali vigenti tra la Svizzera e gli Stati membri della CE.

Tuttavia, i diritti di traffico in vigore, che sono sorti da tali accordi bilaterali e che non rientrano nel disposto dell'articolo 15, possono continuare ad essere esercitati, a condizione che ciò non comporti discriminazioni in ragione della nazionalità né distorsioni della concorrenza.

Capo 4 Applicazione del presente Accordo Art. 17 Le parti contraenti adottano tutte le misure, di carattere generale o particolare, idonee a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Accordo e si astengono da qualsiasi misura che possa recare pregiudizio alla realizzazione degli obiettivi del presente Accordo.

Art. 18 1. Fatto salvo il paragrafo 2 e le norme del capitolo 2, ciascuna parte contraente è responsabile nel proprio territorio dell'osservanza del presente Accordo, e in particolare dei regolamenti e delle direttive elencati nell'allegato.

2. Quando possono essere pregiudicati i servizi aerei che devono essere autorizzati ai sensi del capitolo 3, le istituzioni comunitarie esercitano i poteri loro conferiti 5900

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dalle norme dei regolamenti e delle direttive la cui applicazione è espressamente confermata dall'allegato. Tuttavia, se la Svizzera ha adottato o intende adottare misure di tutela dell'ambiente ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 o dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, il Comitato misto, su richiesta di una delle parti contraenti, stabilisce se tali misure siano o meno conformi al presente Accordo.

3. Qualsiasi intervento volto a garantire l'osservanza del presente Accordo, ai sensi dei paragrafi 1 e 2, deve essere attuato secondo le disposizioni dell'articolo 19.

Art. 19 1. Ciascuna parte contraente dà all'altra parte contraente tutte le informazioni e le presta tutta l'assistenza necessaria in caso di indagini su eventuali infrazioni, condotte dall'altra parte contraente nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dal presente Accordo.

2. Quando le istituzioni comunitarie intervengono in virtù dei poteri loro conferiti dal presente Accordo in questioni in cui la Svizzera abbia interesse e che concernono le autorità svizzere o imprese svizzere, le autorità svizzere devono essere pienamente informate e poste in condizioni di esprimere i loro commenti prima che sia assunta una decisione definitiva.

Art. 20 Tutte le questioni concernenti la validità delle decisioni assunte dalle istituzioni della Comunità in base ai poteri loro conferiti dal presente Accordo, sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Capo 5 Comitato misto Art. 21 1. È istituito un comitato composto da rappresentanti delle parti contraenti, denominato «Comitato per il trasporto aereo Comunità/Svizzera» (in seguito denominato Comitato misto), demandato a gestire il presente Accordo e ad assicurare che esso sia correttamente attuato. A tal fine, il Comitato emana raccomandazioni ed adotta decisioni nei casi previsti dal presente Accordo. Le decisioni del Comitato misto sono eseguite dalle parti contraenti in conformità alle rispettive legislazioni. Il Comitato misto opera in base al mutuo consenso.

2. Ai fini di una corretta attuazione del presente Accordo, le parti contraenti si scambiano informazioni e, a richiesta, si consultano nell'ambito del Comitato misto.

3. Il Comitato misto adotta con decisione il proprio regolamento interno che stabilisce, tra l'altro, le modalità per la convocazione delle riunioni, la designazione del presidente e la definizione del mandato di quest'ultimo.

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4. Il Comitato misto si riunisce secondo necessità ed almeno una volta all'anno.

Ogni parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.

5. Il Comitato misto può decidere di istituire gruppi di lavoro demandati ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Art. 22 1. Le decisioni del Comitato misto sono vincolanti per le parti contraenti.

2. Se una parte contraente ritiene che una decisione del Comitato misto non sia stata correttamente attuata dall'altra parte contraente, può chiedere che la questione sia discussa dal Comitato misto. Se il Comitato misto non riesce a risolvere la questione entro due mesi dalla data in cui gli è stata deferita, la parte richiedente può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi.

3. Le decisioni del Comitato misto sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Ogni decisione deve indicare la data prevista per la sua attuazione nelle parti contraenti ed ogni altra informazione che possa interessare gli operatori economici. Se necessario, le decisioni sono sottoposte a ratifica o approvazione da parte delle parti contraenti, in conformità delle rispettive procedure interne.

4. Le parti contraenti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle suddette formalità. Decorsi dodici mesi dalla data di adozione di una decisione da parte del Comitato misto senza che tale notifica sia stata fatta, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del paragrafo 5.

5. Fatto salvo il paragrafo 2, se il Comitato misto non addotta una decisione su una questione sottopostagli entro sei mesi dalla data in cui la questione gli è stata deferita, le parti contraenti possono adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia a norma dell'articolo 31 per un periodo non superiore a sei mesi.

6. Per quanto riguarda la legislazione prevista dall'articolo 23, adottata nel periodo intercorrente tra la firma del presente Accordo e la sua entrata in vigore e di cui l'altra parte contraente è stata informata, la data di riferimento di cui al paragrafo 5, è quella in cui sono state ricevute le informazioni. La data in cui il Comitato misto adotta una decisione non può essere anteriore al decorso di due mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Capo 6 Nuova legislazione Art. 23 1. Il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto di ciascuna parte contraente, fermo restando l'obbligo di osservare il divieto di discriminazione e le norme del presente Accordo, di modificare unilateralmente la propria legislazione su una materia regolata dal presente Accordo.

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2. Non appena avviata l'elaborazione di un nuovo testo legislativo, ciascuna parte contraente deve consultare informalmente gli esperti dell'altra parte contraente. Prima dell'adozione formale di un nuovo testo legislativo, le parti contraenti si informano e si consultano reciprocamente nel modo più esauriente possibile. A richiesta di una parte contraente, può aver luogo uno scambio di opinioni preliminare in seno al Comitato misto.

3. Non appena adottata una modifica della propria legislazione, ciascuna parte contraente ne informa l'altra parte contraente al più tardi entro otto giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee o sulla Raccolta ufficiale delle leggi federali. A richiesta di una parte contraente, il Comitato misto, al più tardi entro sei settimane dalla data della richiesta, tiene uno scambio di opinioni sulle conseguenze di tale modifica per l'attuazione del presente Accordo.

4. Il Comitato misto può alternativamente: ­

proporre una revisione delle norme del presente Accordo o adottare una decisione che modifichi l'allegato per recepire, eventualmente in base alla reciprocità, le modifiche apportate alla legislazione considerata;

­

adottare una decisione sugli effetti da attribuire alle modifiche della legislazione considerata in modo da salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo;

­

stabilire ogni altra misura necessaria per salvaguardare la corretta attuazione del presente Accordo.

Capo 7 Paesi terzi ed organizzazioni internazionali Art. 24 Le parti contraenti sono tenute a consultarsi reciprocamente, in tempo utile ed a richiesta, in conformità delle procedure previste dagli articoli, 25, 26 e 27: a)

sulle questioni di trasporto aereo trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali, e

b)

sui vari aspetti dei possibili sviluppi delle relazioni tra le parti contraenti e i paesi terzi nel settore del trasporto aereo, nonché sull'applicazione di elementi significativi di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

Le consultazioni devono tenersi entro un mese dalla data della richiesta o non appena possibile nei casi urgenti.

Art. 25 1. I principali obiettivi delle consultazioni previste dall'articolo 24, lettera a) sono i seguenti:

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a)

stabilire congiuntamente se la questione pone problemi di interesse comune, e

b)

a seconda della natura di tali problemi: ­ esaminare congiuntamente se sia opportuno coordinare l'azione delle parti contraenti nell'ambito delle organizzazioni internazionali competenti, oppure ­ esaminare congiuntamente ogni altra linea d'azione che appaia opportuna.

2. Le parti contraenti si scambiano non appena possibile tutte le informazioni rilevanti ai fini degli obiettivi indicati nel paragrafo 1.

Art. 26 1. Il principale obiettivo delle consultazioni previste dall'articolo 24, lettera b) è analizzare le questioni rilevanti ed esaminare le linee d'azione più opportune.

2. Ai fini delle consultazioni di cui al paragrafo 1, ciascuna parte contraente tiene informata l'altra parte contraente dei possibili sviluppi nel settore del trasporto aereo e dell'operatività di accordi bilaterali o multilaterali conclusi in questo settore.

Art. 27 1. Le consultazioni di cui agli articoli 24, 25 e 26 hanno luogo in seno al Comitato misto.

2. Se un Accordo tra una delle parti contraenti ed un paese terzo o un'organizzazione internazionale reca pregiudizio agli interessi dell'altra parte contraente, quest'ultima, in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, così come richiamato dall'allegato, può adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia in materia di accesso al mercato allo scopo di preservare l'equilibrio del presente Accordo. Tuttavia tali misure possono essere adottate solo previe consultazioni sul punto in seno al Comitato misto.

Capo 8 Disposizioni finali Art. 28 I rappresentanti, gli esperti e gli altri agenti delle parti contraenti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro del presente Accordo che sono coperte da segreto professionale.

Art. 29 Ciascuna parte contraente può sottoporre una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo al Comitato misto. Il Comitato misto si adopera per risolvere la controversia. Devono essere fornite al Comitato misto 5904

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tutte le informazioni utili per consentire un esame approfondito della situazione al fine di trovare una soluzione accettabile. In tale ottica, il Comitato misto esamina tutte le possibilità che consentano di mantenere la corretta applicazione del presente Accordo. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle questioni che sono di competenza esclusiva della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 20.

Art. 30 1. Se una parte contraente intende procedere a una revisione del presente Accordo, ne informa il Comitato misto. La modifica del presente Accordo entra in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne delle parti contraenti.

2. Il Comitato misto può, su proposta di una parte contraente e mediante decisione assunta in conformità dell'articolo 23, decidere di modificare l'allegato.

Art. 31 Se una parte contraente rifiuta di adempiere un obbligo derivante dal presente Accordo, l'altra parte contraente può, fatto salvo l'articolo 22 e dopo aver espletato ogni altra procedura applicabile prevista dal presente Accordo, adottare le opportune misure temporanee di salvaguardia al fine di preservare l'equilibrio del presente Accordo.

Art. 32 L'allegato del presente Accordo forma parte integrante dello stesso.

Art. 33 Fatto salvo il disposto dell'articolo 16, il presente Accordo prevale sulle pertinenti disposizioni di accordi bilaterali in vigore tra la Svizzera, da una parte, e gli Stati membri della CE, dall'altra, concernenti le materie disciplinate dal presente Accordo e dal relativo allegato.

Art. 34 Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori a cui si applica il trattato CE alle condizioni da esso previste e, dall'altra, al territorio della Svizzera.

Art. 35 1. In caso di denuncia del presente Accordo ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, i servizi aerei operati in virtù delle disposizioni dell'articolo 15 alla data di cessazione dell'Accordo possono continuare ad essere operati fino alla fine della stagione aeronautica in corso alla data di cessazione.

2. La denuncia del presente Accordo ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 4, lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi acquisiti dalle imprese in virtù degli articoli 4 e 5

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del presente Accordo e delle norme del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, così come richiamato dall'allegato del presente Accordo.

Art. 36 1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notificazione del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: ­

Accordo sulla libera circolazione delle persone;

­

Accordo sul trasporto aereo;

­

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

­

Accordo sul commercio di prodotti agricoli;

­

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità;

­

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici;

­

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni e si intende automaticamente rinnovato a tempo indeterminato, a meno che la Comunità europea o la Svizzera non notifichi la propria intenzione contraria all'altra parte contraente, prima della scadenza del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. La Comunità europea o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all'altra parte contraente. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di essere applicabili decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica dell'intenzione di non rinnovare l'Accordo di cui al paragrafo 2 o della denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in due copie nelle lingue danese, finlandese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, svedese e tedesco, tutte facenti ugualmente fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità europea:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

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Joseph Deiss

Hans van den Broek

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Allegato Ai fini del presente Accordo: ­

in tutti i casi in cui gli atti, richiamati dal presente Accordo, menzionano gli Stati membri della Comunità europea o prevedono la necessità di un criterio di collegamento con questi ultimi, tali menzioni si intendono riferite, ai fini del presente Accordo, anche alla Svizzera o alla necessità di un criterio di collegamento identico con tale paese;

­

fatto salvo l'articolo 15 del presente Accordo, il termine «vettore aereo comunitario», menzionato nelle direttive e nei regolamenti comunitari seguenti, comprende i vettori aerei che hanno ottenuto licenza di esercizio ed hanno il centro d'attività principale ed, eventualmente, la sede legale in Svizzera, in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio.

1. Terzo pacchetto di misure di liberalizzazione ed altre norme in materia di aviazione civile n. 2407/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei.

(Art. 1-18) (Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 3, il rinvio all'articolo 169 del trattato CE va inteso come rinvio alle procedure applicabili del presente Accordo.)

n. 2408/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie.

(Art. 1-10, 12-15) (Gli allegati saranno modificati per includervi gli aeroporti svizzeri.)

n. 2409/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci.

(Art. 1-11) n. 295/91 Regolamento del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea.

(Art. 1-9)

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n. 2299/89 Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione, così come modificato dal regolamento del Consiglio n. 3089/93.

(Art. 1-22) n. 3089/93 Regolamento del Consiglio, del 29 ottobre 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

(Art. 1) n. 80/51 Direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per la limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, così come modificata dalla direttiva 83/206/CEE.

(Art. 1-9) n. 89/629 Direttiva del Consiglio, del 4 dicembre 1989, sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione.

(Art. 1-8) n. 92/14 Direttiva del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dell'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988).

(Art. 1-11) n. 91/670 Direttiva del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'accettazione reciproca delle licenze per l'esercizio di funzioni nel settore dell'aviazione civile.

(Art. 1-8) n. 95/93 Regolamento del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità.

(Art. 1-12) n. 96/67 Direttiva del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità.

(Art. 1-9, 11-23, 25)

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n. 2027/97 Regolamento del Consiglio, del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti.

(Art. 1-8) n. 323/99 Regolamento del Consiglio, dell'8 febbraio 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2299/89 relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione.

(Art. 1, 2)

2. Regole di concorrenza Ogni rinvio contenuto negli atti seguenti agli articoli 81 e 82 del trattato va inteso come rinvio agli articoli 8 e 9 del presente Accordo.

n. 17/62 Regolamento del Consiglio del 6 febbraio 1962 di applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato, così come modificato dal regolamento n. 59, dal regolamento (CEE) n. 118/63 e dal regolamento (CEE) n. 2822/71.

(Art. 1-9, 10, par. 1- 2, 11-14, 15 par. 1-2, par. 4-6, 16, par. 1-2, 17-24) n. 141/62 Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1962, relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti, come modificato dai regolamenti nn. 165/65/CEE e 1002/67/CEE.

(Art. 1-3) n. 3385/94 Regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alla forma, al contenuto e alle altre modalità delle domande e delle notificazioni presentate in forza del regolamento n. 17 del Consiglio.

(Art. 1-5) n. 99/63 Regolamento della Commissione del 25 luglio 1963 relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio.

(Art. 1-11) n. 2988/74 Regolamento del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea.

(Art. 1-7)

5909

Trasporto aereo

n. 3975/87 Regolamento del Consiglio del 14 dicembre 1987 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei, così come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1284/91 e (CEE) n. 2410/92 (cfr. infra).

(Art. 1-7, 8, par. 1-2, 9-11, 12 par.1-2, par. 4-5, 13 par. 1-2, 14-19) n. 1284/91 Regolamento del Consiglio, del 14 maggio 1991, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.

(Art. 1) n. 2410/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3975/87 relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei.

(Art. 1) n. 3976/87 Regolamento del Consiglio, del 14 dicembre 1987, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei, così come modificato dai regolamenti (CEE) n. 2344/90 e (CEE) n. 2411/92 (cfr. infra).

(Art. 1-5, 7) n. 2344/90 Regolamento del Consiglio, del 24 luglio 1990, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

(Art. 1) n. 2411/92 Regolamento del Consiglio, del 23 luglio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 3976/87 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi e pratiche concordate nel settore dei trasporti aerei.

(Art. 1) n. 3652/931 Regolamento della Commissione, del 22 dicembre 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato CE ad alcune categorie di accordi fra imprese sui sistemi telematici di prenotazione per i servizi di trasporto aereo.

(Art. 1-15)

1

Scaduto, ma da utilizzare a fini di orientamento politico sino all'adozione del regolamento che lo sostituirà.

5910

Trasporto aereo

n. 1617/932 Regolamento della Commissione, del 25 giugno 1993, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti.

(Art. 1-7) n. 1523/96 Regolamento della Commissione, del 24 luglio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1617/93 della Commissione, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del Trattato CEE ad alcune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione congiunta e il coordinamento degli orari, gli esercizi congiunti, le consultazioni sulle tariffe per i passeggeri e le merci e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti.

(Art. 1, 2) n. 4261/88 Regolamento della Commissione del 16 dicembre 1988 relativo alle denunce, domande e audizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3975/87.

(Art. 1-14) n. 4064/89 Regolamento del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

(Art. 1-8, 9, par. 1-8 , 10-18, 19, par. 1- 2, 20-23) n. 1310/97 Regolamento del Consiglio, del 30 giugno 1997, che modifica il regolamento (CEE) n. 4064/89 relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

(Art. 1, 2) n. 3384/94 Regolamento della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese.

(Art. 1-23)

2

Scaduto, ma da utilizzare a fini di orientamento politico sino all'adozione del regolamento che lo sostituirà.

5911

Trasporto aereo

n. 80/723 Direttiva della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, come modificata dalla direttiva 85/413/CEE del 24 luglio 1985.

(Art. 1-9) n. 85/413 Direttiva della Commissione, del 24 luglio 1985, che modifica la direttiva 80/723/CEE sulla trasparenza delle relazioni finanziarie fra Stati membri e imprese pubbliche (Art. 1-3)

3. Armonizzazione tecnica n. 3922/91 Regolamento del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile.

(Art. 1-3, Articolo 4 par. 2, 5-11, 13) n. 93/65 Direttiva del Consiglio relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

(Art. 1-5, 7-10) (L'allegato dovrebbe essere adattato in modo da includere «Swisscontrol» ed ogni altra organizzazione svizzera coperta dall'art. 5.)

n. 97/15 Direttiva della Commissione, del 25 marzo 1997, che adotta le norme Eurocontrol e che modifica la direttiva del Consiglio 93/65/CEE relativa alla definizione e all'utilizzazione di specifiche tecniche compatibili per l'acquisto di apparecchiature e di sistemi per la gestione del traffico aereo.

(Art. 1-4, 6)

4. Sicurezza aerea n. 94/56/CE Direttiva del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.

(Art. 1-13)

5912

Trasporto aereo

5. Altri n. 90/314 Direttiva del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso.

(Art. 1-10) n. 93/13 Direttiva del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.

(Art. 1-11)

5913

Trasporto aereo

Atto finale

I plenipotenziari della Comunità europea, e della Confederazione Svizzera, riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e acclusi al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi, Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari.

Hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente atto finale: Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati, Dichiarazione della Svizzera relativa ad un'eventuale modifica dello statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità europea:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

5914

Joseph Deiss

Hans van den Broek

Trasporto aereo

Dichiarazione comune relativa agli accordi con i paesi terzi Le parti contraenti riconoscono che è opportuno prendere le misure necessarie per garantire la coerenza tra le loro relazioni reciproche in materia di trasporto aereo ed altri accordi di più ampia portata in materia di trasporto aereo basati sui medesimi principi.

5915

Trasporto aereo

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

5916

Trasporto aereo

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: ­

Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);

­

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

­

Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;

­

Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dai presenti accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'accordo SEE.

5917

Trasporto aereo

Dichiarazione della Svizzera relativa ad un'eventuale modifica dello Statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee Il Governo svizzero auspica che, in caso di modifica dello statuto e del regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee per consentire agli avvocati abilitati al patrocinio davanti ai tribunali di Stati che abbiano concluso accordi analoghi al presente Accordo di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee, tali modifiche diano anche agli avvocati svizzeri abilitati al patrocinio davanti ai tribunali svizzeri la possibilità di patrocinare davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause riguardanti questioni deferite alla Corte ai sensi del presente Accordo.

1522

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