Decreto federale concernente la proroga dell'impiego dell'esercito per l'assistenza a livello federale di richiedenti l'asilo dell'8 giugno 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 9 della Costituzione federale; visto l'articolo 70 della legge militare1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 1999 2, decreta:
Art. 1 La proroga del servizio d'appoggio dell'esercito per l'assistenza a livello federale di richiedenti l'asilo oltre l'8 maggio 1999, ordinata il 14 aprile 19993 dal Consiglio federale, è approvata.
Art. 2 L'impiego dell'esercito per l'assistenza di richiedenti l'asilo dura al massimo fino al 30 aprile 2000.
Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 7 giugno 1999
Consiglio degli Stati, 8 giugno 1999
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
1426
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RS 510.10 FF 1999 3780 FF 1999 208
1999-4491
4487