Decreto federale concernente l'emissione di prestiti della Confederazione del 1° giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 19981, decreta:

Art. 1 Il Consiglio federale è autorizzato, per la legislatura 1999-2003, a emettere prestiti destinati a: a.

convertire quelli che giungono a scadenza o sono disdetti;

b.

coprire il fabbisogno finanziario della Confederazione nonché delle sue aziende e dei suoi istituti.

Art. 2 I prestiti sono emessi in forma di obbligazioni, buoni di cassa o impegni iscritti nel libro del debito della Confederazione, crediti contabili a breve scadenza, buoni del Tesoro, depositi a termine della Confederazione, debiti contabili o in qualsiasi altra forma appropriata.

Art. 3 1

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

2

Esso decade contestualmente all'entrata in vigore del decreto federale del 18 dicembre 19982 su una nuova Costituzione federale nonché all'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 19993 della legge federale sulle finanze della Confederazione.

Consiglio nazionale, 16 marzo 1999

Consiglio degli Stati, 1° giugno 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

1137 1 2 3

FF 1999 664 RU ... (FF 1999 151) RU ... (FF 1999 4431)

4494

1999-4490