Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale concernente l'Accordo fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta: I Le seguenti leggi sono modificate come segue: 1. Legge sulla circolazione stradale2 Ingresso ...

visti gli articoli 34ter, 37bis, 64 e 64bis della Costituzione federale3, ...

Art. 9 Dimensioni e peso

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente nonché delle normative internazionali. Parallelamente all'ammontare delle tasse stradali può fissare il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffico combinato.

2

Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli.

3

Sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per i veicoli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori. Esso stabilisce le

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FF 1999 5092 RS 741.01 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 82, 110, 122 e 123 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze.

4

Rimane salva ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.

2. Legge federale del 18 giugno 19934 sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada Ingresso ...

visti gli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettera g e 36 della Costituzione federale5, ...

Art. 11 cpv. 1 1

La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un importo determinato. Per il calcolo di questo importo è determinante il numero dei veicoli.

Art. 12 cpv. 2-6

2

Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e ne stabilisce le materie. Esso può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'ufficio federale responsabile della formazione professionale.

3

Le associazioni incaricate di organizzare l'esame devono elaborare un regolamento e sottoporlo per approvazione all'autorità federale competente. Esso disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, il contenuto, il genere e la durata delle prove nelle singole discipline, l'assegnazione delle note e le condizioni per il superamento dell'esame.

4

L'ufficio federale responsabile della formazione professionale determina i certificati di capacità e i diplomi che dispensano i titolari dall'esame per determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacità o dal diploma.

5

Le persone che dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.

6

Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore sono dispensate dall'esame.

4 5

RS 744.10 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63 capoverso 1, 92 e 95 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

Art. 13

Revoca dell'autorizzazione

1

L'Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.

2

Revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita.

Art. 14 cpv. 1

1

Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di onorabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l'Ufficio federale può prolungare questo termine al massimo di sei mesi.

Art. 23 cpv. 2

2 Dall'entrata

in vigore dell'Accordo del 21 giugno 19996 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, il trasporto transfrontaliero di viaggiatori e merci è subordinato a tale autorizzazione.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19997 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1395

6 7

RS ...; RU 2000 ... (FF 1999 5919) FF 1999 7553

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