Iniziativa popolare federale ,,per un'imposta sugli utili da capitale" Riuscita formale

La Cancelleria federale svizzera, visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme, depositate il 5 novembre 1999, a sostegno dell'iniziativa popolare federale ,,per un'imposta sugli utili da capitale"2, decide: 1.

Presentata sotto forma di progetto elaborato, l'iniziativa popolare federale ,,per un'imposta sugli utili da capitale" è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 100'000 firme valide richieste dall'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.

2.

Delle 108'137 firme depositate, 107'407 sono valide.

3.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato d'iniziativa: Unione sindacale svizzera USS, Segreteria: Signor Serge Gaillard, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna.

9 dicembre 1999

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 2

RS 161.1 FF 1998 1879

8674

1999-6170

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,per un'imposta sugli utili da capitale" Firme per Cantone Cantoni

Firme valide

nulle

20'589 25'370 3'881 329 635 105 161 135 680 3'318 3'783 4'831 2'768 672 642 44 4'103 1'857 4'688 1'494 5'024 8'093 1'871 4'094 5'574 2'666

61 242 3 4 8 1 0 3 1 10 33 0 27 5 3 0 6 17 18 27 83 79 18 4 64 13

Svizzera .................................................................. 107'407

730

Zurigo .....................................................................

Berna.......................................................................

Lucerna ...................................................................

Uri...........................................................................

Svitto.......................................................................

Obvaldo ..................................................................

Nidvaldo .................................................................

Glarona ...................................................................

Zugo........................................................................

Friburgo ..................................................................

Soletta .....................................................................

Basilea Città............................................................

Basilea Campagna...................................................

Sciaffusa..................................................................

Appenzello Esterno.................................................

Appenzello Interno .................................................

San Gallo ................................................................

Grigioni...................................................................

Argovia ...................................................................

Turgovia..................................................................

Ticino......................................................................

Vaud .......................................................................

Vallese ....................................................................

Neuchâtel ................................................................

Ginevra ...................................................................

Giura .......................................................................

8675

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,per un'imposta sugli utili da capitale" Riuscita formale

L'iniziativa ha il tenore seguente: I La Costituzione federale è completata come segue3: Art. 41ter cpv. 1ter (nuovo) e cpv. 5bis (nuovo) 1ter

La Confederazione riscuote un'imposta speciale sugli utili da capitale realizzati sui beni mobili che non sono assoggettati all'imposta federale diretta.

5bis Per

l'imposta sugli utili da capitale di cui al capoverso 1ter vale quanto segue:

a.

Gli utili da capitale sono imposti secondo un'aliquota unica e proporzionale del 20 per cento almeno.

b.

Le perdite di capitale possono essere dedotte dagli utili da capitale nell'anno fiscale e al massimo durante i due anni successivi.

c.

La legislazione non sottopone all'imposizione gli utili di poco conto. Essa può inoltre prevedere che l'imposta sia riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. A garanzia dell'imposta, può essere introdotto il prelievo alla fonte.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue4: Art. 8quater (nuovo) 1

Se entro tre anni dall'approvazione dell'articolo costituzionale concernente l'imposta sugli utili da capitale di cui all'articolo 41ter capoverso 1ter e capoverso 5bis non è entrata in vigore una legge di esecuzione, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive mediante ordinanza.

2

Ciò facendo, osserva i principi seguenti: a.

3 4

Soggiacciono all'imposta gli utili da capitale, in particolare sulle divise, i titoli e le partecipazioni, compresi gli utili sulle opzioni, le operazioni a termine e altri strumenti d'investimento derivati, nonché sulle parti di fondi d'investimento.

Cf. art. 128 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

Cf. art. 197 n. 1 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

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Iniziativa popolare federale

b.

Soggiace all'imposta chi ha il proprio domicilio o dimora fiscali in Svizzera.

Chi non è assoggettato all'obbligo di contribuzione conformemente all'articolo 56 della legge federale del 14 dicembre 19905 sull'imposta federale diretta, è parimenti esente dall'imposta sugli utili da capitale.

c.

L'aliquota d'imposta è del 25 per cento.

d.

Ogni anno, i primi 5'000 franchi di utili da capitale sono esenti da imposta per ogni contribuente.

e.

A garanzia dell'imposta, il Consiglio federale può, nella misura del possibile, riscuotere alla fonte l'imposta sugli utili da capitale.

3

Per consentire la sistemazione della successione familiare in piccole e medie imprese il Consiglio federale può prevedere termini di pagamento pluriennali.

4 Il Consiglio federale emana inoltre le norme necessarie per la riscossione dell'imposta, segnatamente in materia di responsabilità, procedura, assistenza amministrativa e giudiziaria, rimedi giuridici, scadenza, prescrizione e norme penali. Può prevedere multe fino al quintuplo dell'ammontare dell'imposta sottratta e la detenzione fino a tre anni. Si applicano le stesse pene ai mediatori professionali di titoli che non ottemperano ai propri obblighi fiscali.

5

RS 642.11

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