Disegno
Allegato 3
Legge federale concernente l'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta: I I seguenti atti normativi sono modificati come segue: 1. Legge sulla circolazione stradale2 Art. 9 Dimensioni e peso
1
Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle dimensioni e sul peso dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. A tal fine tiene conto delle esigenze della sicurezza stradale, dell'economia e dell'ambiente e tiene conto delle normative internazionali. Parallelamente all'ammontare delle tasse stradali può fissare il peso massimo consentito per veicoli o combinazioni di veicoli rispettivamente a 40 t e a 44 t nel traffico combinato.
2
Determina il carico per assi nonché un rapporto adeguato fra la potenza del motore e il peso totale del veicolo o della combinazione di veicoli.
3
Il Consiglio federale, sentiti i Cantoni, può prevedere eccezioni per i veicoli a motore e i rimorchi di linea e per quelli che, dato il loro uso speciale, devono necessariamente avere dimensioni o peso superiori.
Esso stabilisce le condizioni alle quali altri veicoli di dimensioni o peso superiori possano essere autorizzati, in singoli casi, a compiere viaggi imposti dalle circostanze.
4
Rimane riservata ogni limitazione, indicata da un segnale, della larghezza, dell'altezza, del peso e del carico per asse dei veicoli.
1 2
FF 1999 5092 RS 741.01
5402
1999-4594
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
2. Legge federale sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada3 Art. 11 cpv. 1 1
La capacità finanziaria di un'impresa è garantita quando sommando il capitale proprio e le riserve si ottiene un determinato importo. Tale importo è calcolato in funzione del numero dei veicoli.
Art. 12 cpv. 2-6
2
Il Consiglio federale designa l'autorità incaricata dell'organizzazione dell'esame e stabilisce le materie d'esame. Esso può affidare l'organizzazione ad associazioni professionali o enti analoghi, sotto la sorveglianza dell'Ufficio federale responsabile della formazione professionale.
3
Le associazioni incaricate di organizzare l'esame devono elaborare un regolamento d'esame e sottoporlo per approvazione alle autorità federali competenti. Questo regolamento disciplina in particolare la composizione della commissione d'esame, la procedura d'iscrizione, la materia d'esame, il genere e la durata dell'esame nelle singole discipline, l'assegnazione delle note e le condizioni per il superamento dell'esame.
4
L'Ufficio federale responsabile della formazione professionale determina i certificati di capacità ed i diplomi che dispensano i titolari dall'esame per determinate materie. La dispensa riguarda le materie coperte dal certificato di capacità o dal diploma.
5
Le persone che dimostrano di possedere un'esperienza di almeno cinque anni a livello direzionale in un'impresa di trasporto su strada possono sostenere un esame semplificato.
6
Le persone che hanno superato con successo un esame professionale o un esame professionale superiore sono dispensate dall'esame.
Art. 13
Revoca dell'autorizzazione
1
L'Ufficio federale esamina regolarmente, almeno ogni cinque anni, se le imprese di trasporto su strada adempiono ancora le condizioni dell'autorizzazione.
2
Revoca l'autorizzazione senza indennità se una delle condizioni non è più adempita.
Art. 14 cpv. 1
1
Nel caso in cui la persona fisica che soddisfa le condizioni di onorabilità e capacità professionale muoia o diventi incapace di agire, l'impresa può continuare ad esercitare la sua attività per un anno. In casi motivati l'Ufficio federale può prolungare il termine al massimo di sei mesi.
3
RS 744.10
5403
Trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia
Art. 23 cpv. 2 (nuovo) 2 Dall'entrata in vigore dell'Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, il trasporto internazionale di viaggiatori e merci è subordinato a tale autorizzazione.
II 1
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1395
5404