Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Legge federale concernente adeguamenti procedurali alla nuova Costituzione federale dell'8 ottobre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale sulla procedura amministrativa2 Ingresso ...
visto l'articolo 103 della Costituzione federale3; ...
Art. 72 lett. d Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro le decisioni: d.
delle ultime istanze cantonali.
Art. 73 Abrogato Art. 79 cpv. 1 1 Le
decisioni, comprese quelle su ricorso, possono essere impugnate mediante ricorso all'Assemblea federale se una legge federale lo prevede.
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FF 1999 6784 RS 172.021 Questa disposizione corrisponde agli articoli 177 capoverso 3 e 187 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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Adeguamenti procedurali. LF
2. Legge federale sull'organizzazione giudiziaria4 Ingresso ...
visti gli articoli 103 e 106-114bis della Costituzione federale5; ...
Art. 87 Ricorso contro 1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudecisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza o sulle domande di ricusazione diziali e incidentali notificate separatamente dal merito. Tali decisioni non possono più es-
sere impugnate successivamente.
2 Il
ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito se tali decisioni possono cagionare un pregiudizio irreparabile.
3 Se
il ricorso di diritto pubblico di cui al capoverso 2 non è ammissibile o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali interessate possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale.
Art. 100 cpv. 1 lett. d n. 5
1 Il
ricorso di diritto amministrativo non è inoltre ammissibile contro: d.
in materia di difesa nazionale, militare o civile, nonché di servizio civile: 5. le decisioni concernenti la gratuità dell'equipaggiamento dei militari.
Art. 102 lett. c Abrogata Art. 154 c. Eccezioni in materia di contestazioni di diritto pubblico
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In contestazioni di diritto pubblico, il Tribunale federale può prescindere, per motivi particolari ed eccezionalmente, dalla tassa di giustizia e dalle spese ripetibili, quando non si tratta di un procedimento civile né esiste un interesse pecuniario.
RS 173.110 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 143-145, 168 capoverso 1, 177 capoverso 3, 187 capoverso 1 lettera d e 188-191 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).
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II 1 La 2
presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19996 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1565
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