Decreto federale sulle risorse finanziarie per il promovimento dell'insieme del traffico ferroviario merci del 28 settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta:

Art. 1 1

Per promuovere l'insieme del traffico ferroviario merci, in particolare mediante riduzione dei prezzi delle tratte e indennità, è autorizzato un impegno finanziario fino a un massimo di 2850 milioni di franchi per gli anni 2000-2010.

2

Non vi sono compresi i contributi d'investimento ai terminali nel quadro dei programmi pluriennali in quanto poggiano su basi di finanziamento proprie.

Art. 2

1

Per le misure di promovimento di cui all'articolo 1 capoverso 1 è a disposizione, a partire dal 2000, un importo massimo di 300 milioni di franchi all'anno.

2

Con l'entrata in vigore integrale della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o la messa in esercizio della galleria di base del Lötschberg, e nella misura in cui sarà raggiunto l'obiettivo di trasferimento di cui all'articolo 1 capoverso 2 della legge sul trasferimento del traffico, l'importo annuo è ricondotto in modo appropriato e progressivo allo stato del 1999.

Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio nazionale, 28 settembre 1999

Consiglio degli Stati, 23 settembre 1999

Il presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz

1401

1

FF 1999 5092

1999-5418

7655