Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)» del 18 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)», depositata il 20 marzo 19961; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 ottobre 19972, decreta:

Art. 1 1 L'iniziativa popolare «per il dimezzamento del traffico stradale motorizzato, allo scopo di salvaguardare e di migliorare gli spazi vitali (Iniziativa per dimezzare il traffico)», depositata il 20 marzo 1996, è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa ha il tenore seguente: La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 37bis cpv. 1bis (nuovo), cpv. 2, secondo, terzo e quarto periodo (nuovo) e cpv. 3 (nuovo) 1bis Confederazione, Cantoni e Comuni dimezzano il traffico stradale motorizzato entro dieci anni dall'accettazione dell'iniziativa per dimezzare il traffico da parte del popolo e dei Cantoni. Il nuovo livello così raggiunto non potrà più essere superato. Determinante è il volume totale del traffico stradale in Svizzera. Queste disposizioni non riguardano il traffico pubblico, che non viene conteggiato.

2 ... I Comuni possono disporre limitazioni del traffico su tutte le strade del loro territorio, ad eccezione di quelle nazionali, nella misura in cui perseguano l'obiettivo del capoverso 1bis o il miglioramento o la salvaguardia degli spazi vitali. La chiusura completa di quelle che la Confederazione ha designato come strade di transito è possibile soltanto previo assenso della Confederazione.

Resta salvo l'uso delle strade per il servizio degli enti pubblici.

3 I mezzi utilizzati per dimezzare il traffico stradale motorizzato sono definiti dalla legge.

1 2

FF 1996 II 798 FF 1998 179

1999-4452

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Iniziativa per dimezzare il traffico

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 23 (nuovo) Se la legislazione d'esecuzione secondo l'articolo 37bis capoverso 3 non è ancora vigente dopo tre anni dall'accettazione dell'iniziativa popolare per dimezzare il traffico, il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni mediante ordinanza.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999

Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

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