ad 94.434 n Iniziativa parlamentare Sandoz Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli Rapporto del 31 agosto 1998 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale Parere del Consiglio federale del 19 aprile 1999

Onorevoli presidente e consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 4 della legge sui rapporti fra i Consigli (LRC; RS 171.11), vi sottoponiamo il nostro parere relativo al rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 31 agosto 1998 (FF 1999 4270), contenente proposte per una revisione del Codice civile (CC; RS 210).

La Commissione propone di abrogare gli articoli 30 capoverso 2, 134 capoversi 1 e 2 nonché 149 del Codice civile e 44 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (Organizzazione giudiziaria, OG; RS 173.110). Nel contempo vanno modificati gli articoli 160, 161, 267a, 270 e 271 CC, 8a del Titolo finale del CC nonché 4 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit; RS 141.0) del 29 settembre 1952 e inserite due nuove disposizioni nel Codice civile, gli articoli 160a e 270a CC. Queste modifiche perseguono lo scopo di realizzare la parità dei coniugi in merito al cognome coniugale. Le innovazioni proposte comportano modifiche della regolamentazione sul cognome dei figli. La revisione dovrà trattare infine anche le disposizioni sulla cittadinanza cantonale e comunale dei coniugi e dei figli, al fine di attuare anche in questo settore la completa parità dei sessi.

Gradite, onorevoli presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

19 aprile 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

4598

1999-4550

Parere 1

Situazione iniziale

L'on. Sandoz, già consigliere nazionale, ha inoltrato il 14 dicembre 1994 un'iniziativa parlamentare sotto forma di proposta generica. Tale iniziativa parlamentare chiede una modifica delle disposizioni del CC in modo da garantire la parità tra uomo e donna in merito al cognome coniugale.

Già la revisione del diritto matrimoniale del 5 ottobre 1984 aveva come obiettivo la parità dei sessi. Per quanto riguarda gli effetti generali del matrimonio e il regime dei beni questo intento fu infatti realizzato con l'entrata in vigore, il 1°gennaio 1988, delle disposizioni rivedute del CC. Fu fatta riserva unicamente del cognome coniugale e della cittadinanza. Nell'ambito della regolamentazione del cognome coniugale occorre tener conto di diversi criteri. Il cognome è un diritto della personalità particolarmente importante: designa una persona, distinguendola dalle altre. Il cognome è inoltre d'interesse pubblico poiché consente alle autorità di identificare una persona e di iscriverla nei registri dello stato civile. Il cognome assume anche la funzione di attribuire una persona a una determinata famiglia e di sottolinearne in questo modo l'unità. Nell'ambito della regolamentazione del cognome coniugale va infine tenuto conto della parità tra uomo e donna. Nella menzionata revisione del diritto matrimoniale del 1984 tali criteri furono valutati in modo differenziato, il che diede adito ad accese discussioni. Anche la nuova regolamentazione sulla cittadinanza cantonale e sull'attinenza comunale fu fortemente contestata. La legge risultò essere, in ultima analisi, un compromesso che tiene conto in modo soltanto incompleto della parità tra uomo e donna.

Dall'entrata in vigore del nuovo diritto matrimoniale sono trascorsi oltre dieci anni.

Durante questo arco di tempo, la parità tra uomo e donna ha assunto, nell'evoluzione sociale, viepiù importanza. In questo senso ha continuato a evolvere anche la giurisprudenza dei tribunali. Nella sentenza del 22 febbraio 1994 in re Burghartz c/Svizzera (serie A n. 280), la Corte europea dei diritti dell'uomo ha, nel caso concreto, negato l'effetto alla riserva concernente il cognome e la cittadinanza, dichiarata dalla Svizzera in merito all'articolo 5 del Settimo protocollo aggiuntivo relativo alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Abbiamo in seguito modificato
l'articolo 177a dell'ordinanza sullo stato civile (RS 211.112.1), traendo così la conseguenza da un'interpretazione del CC conforme alla Costituzione e ai diritti dell'uomo, quale richiesta dalla dottrina già prima della sentenza della Corte europea1.

L'iniziativa parlamentare Sandoz chiede ora una revisione del CC onde tener conto dell'evoluzione anzidetta. L'esito della procedura di consultazione evidenzia che è giunto il momento di una soluzione che attribuisca pari diritti alla moglie e al marito nella scelta del cognome coniugale e di quello dei figli. È motivo di plauso che il progetto della Commissione del Consiglio nazionale contempli la questione della cittadinanza cantonale e comunale, al fine di eliminare pure in questo campo la disparità di trattamento tra uomo e donna.

1

Cfr. Cyril Hegnauer e Peter Breitschmid, Grundriss des Eherechts, 3a ediz., Berna 1993, pag. 131 seg., marg. 13.28.

4599

2

Parere del Consiglio federale

21

Approvazione di principio del progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

211

Scelta del cognome coniugale

L'iniziativa parlamentare intende in primo luogo regolamentare il cognome coniugale allo scopo di realizzare la parità fra uomo e donna. L'articolo 160 capoverso 1 del progetto commissionale consente agli sposi di scegliere - mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile - come cognome coniugale il cognome della sposa o dello sposo o quello della famiglia di uno di loro. Gli sposi possono tuttavia dichiarare di continuare a portare ciascuno il proprio cognome o quello della propria famiglia. Se non rilasciano una dichiarazione, ciascuno degli sposi mantiene il proprio cognome secondo l'articolo 160 capoverso 2 del progetto. Va inoltre rinunciato al doppio cognome ufficiale ai sensi del vigente articolo 160 capoversi 2 e 3 CC e giusta l'articolo 160 capoversi 3 e 4 del progetto sottoposto a consultazione.

Ci dichiariamo d'accordo con l'impostazione di dette proposte. La possibilità di scelta tra il cognome della sposa e quello dello sposo come futuro cognome coniugale corrisponde alla parità di diritto e sottolinea, inoltre, il diritto all'autodeterminazione degli sposi. Il cognome è parte essenziale dell'identità di ogni essere umano. È quindi giustificato che gli sposi trovino un'intesa a tal riguardo al momento del matrimonio. I diritti della personalità sono garantiti nella misura in cui ogni coniuge è libero o di scegliere il cognome del coniuge o di mantenere il proprio.

Non conveniamo invece con la proposta di rinunciare nuovamente al doppio cognome ufficiale introdotto nel 1988 con la revisione del diritto matrimoniale. Ciò comporterebbe un cambiamento radicale del vigente diritto in materia di cognomi che non riscontrerebbe probabilmente l'approvazione di ampie cerchie della popolazione. Infatti, nella procedura di consultazione soltanto 12 Cantoni e 8 delle 41 organizzazioni interessate si sono espressi a favore della rinuncia al doppio cognome.

La maggioranza ne sostiene il mantenimento. Il doppio cognome corrisponde alla necessità di garantire la continuità del cognome e, quindi, i diritti della personalità degli sposi, esprimendo nel contempo il legame che unisce da un canto i coniugi e, dall'altro, genitori e figli. Il doppio cognome ha dato buoni risultati nella prassi e gode di una crescente popolarità. Volervi rinunciare non sarebbe comprensibile.

Rafforzerebbe
invece la pressione di dover scegliere un cognome coniugale per sottolineare l'appartenenza comune. Contrariamente al progetto sottoposto a consultazione, il doppio cognome non dovrebbe tuttavia essere a disposizione di un solo coniuge, il quale sceglie il cognome dell'altro coniuge come cognome coniugale, ma a entrambi i coniugi nel caso intendessero continuare a portare i loro propri cognomi.

Visto che in caso di scioglimento del matrimonio sia le persone divorziate sia quelle vedove hanno la possibilità di riprendere il proprio cognome (cfr. n. 212 più sotto), siamo inoltre del parere che non vi sia una necessità cogente di permettere agli sposi di riprendere il cognome della propria famiglia invece di mantenere il proprio cognome (art. 160 cpv. 1 n. 2 P), nel caso in cui essi non dovessero scegliere un cognome comune.

Comprendiamo senz'altro il desiderio della Commissione di semplificare la regolamentazione sul cognome. Questo desiderio non deve tuttavia essere a scapito di considerazioni legittime dal punto di vista della politica famigliare. Se si vuole limitare 4600

la libertà di scelta nell'interesse di una semplificazione del diritto, occorre allora optare per una soluzione secondo la quale i coniugi possono scegliere soltanto tra un cognome coniugale o il mantenimento dei loro propri cognomi aggiungendo il cognome del coniuge. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di non garantire soltanto la totale parità tra uomo e donna, ma di tutelare in misura limitata, conformemente alla regolamentazione sul cognome del 1988, l'unità del cognome nella famiglia.

Nell'articolo 160 capoverso 3 del progetto, la Commissione propone che i coniugi i quali hanno conservato il loro proprio cognome possono dichiarare, in occasione della nascita o dell'adozione del primo figlio, di voler da quel momento portare il cognome della moglie o del marito come cognome coniugale. Riteniamo che questa proposta vada accolta favorevolmente. Essa corrisponde a numerosi pareri espressi in sede di procedura di consultazione e favorisce l'unità del cognome coniugale al momento della nascita o dell'adozione del primo figlio.

Riassumendo proponiamo di modificare l'articolo 160 come segue: Art. 160 1

Gli sposi dichiarano all'ufficiale dello stato civile che: a.

porteranno entrambi come cognome coniugale il cognome della sposa o dello sposo o quella della famiglia di uno di loro;

b.

ciascuno manterrà il proprio cognome.

2

Se non viene fatta alcuna dichiarazione, ciascun coniuge mantiene il proprio cognome.

3

Se ciascuno decide di mantenere il proprio cognome, la sposa e lo sposo possono dichiarare di volerlo anteporre al cognome dell'altro.

4

Se gli sposi portano già un siffatto doppio cognome, soltanto il primo cognome può essere scelto come cognome coniugale o utilizzato per formare un doppio cognome.

5

I coniugi che mantengono il proprio cognome, possono, al momento della nascita o dell'adozione del primo figlio, dichiarare di voler da quel momento portare come cognome coniugale il cognome della moglie o del marito.

Proposta alternativa: Art. 160 B. Cognome coniugale

1

Gli sposi scelgono come cognome coniugale il cognome della sposa o dello sposo o quello della famiglia di uno di loro.

2

Se non scelgono un cognome coniugale, gli sposi continuano a portare ciascuno il proprio cognome anteponendolo a quello dell'altro.

3

Se gli sposi portano già un siffatto doppio cognome, soltanto il primo cognome può essere scelto come cognome coniugale o utilizzato per formare un doppio cognome.

4601

212

Cognome coniugale dopo lo scioglimento del matrimonio

Il nuovo articolo 160a CC, che regola in modo unitario la questione del cognome nel caso di scioglimento del matrimonio, qualunque ne sia il motivo, soddisfa soltanto dal punto di vista del contenuto, ma non nell'ottica sistematica. Non riteniamo opportuno regolare in una disposizione del titolo quinto «Degli effetti del matrimonio in generale» le conseguenze di diritto del cognome dovute a divorzio, morte di un coniuge, dichiarazione di nullità del matrimonio o scioglimento del matrimonio in seguito a dichiarazione di scomparsa. In tutti i casi menzionati non si tratta infatti degli effetti del matrimonio, bensì piuttosto degli effetti dello scioglimento del matrimonio. Proponiamo quindi di regolare in un nuovo articolo 30a CC il cambiamento del cognome in seguito alla morte di un coniuge: Proposta del Consiglio federale Art. 30 Marginale 2. Cambiamento del nome a. In generale

Art. 30a (nuovo) b. Morte di un coniuge

In caso di morte di un coniuge, l'altro coniuge conserva il cognome coniugale acquisito in occasione del matrimonio, a meno che, entro un anno dalla morte, non dichiari all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome della propria famiglia o il cognome che portava prima del matrimonio.

A. Cognome

2

Art. 119 Titolo marginale e capoverso 2 Abrogato

Spiegazioni: In caso di scioglimento del matrimonio il cognome è così regolato dal Codice civile: in caso di divorzio è applicato l'articolo 119 capoverso 1 nella versione del 26 giugno 1998 (RU 1999 1118) che entrerà in vigore con effetto dal 1° gennaio 2000; in caso di dichiarazione di nullità del matrimonio si applicano per analogia, giusta l'articolo 109 capoverso 2 del CC riveduto, le disposizioni relative al divorzio e quindi l'articolo 119 capoverso 1. A partire dal 1° gennaio 2000 la dichiarazione di scomparsa scioglie per legge il matrimonio giusta l'articolo 38 capoverso 3 del CC riveduto e si possono far valere i medesimi diritti come in caso di morte di un coniuge (art. 38 cpv. 1 CC). Il fatto che in questo caso il termine di un anno per la presentazione della dichiarazione del cognome decorra a partire dallo scioglimento definitivo del matrimonio risulta, senz'altro, dall'interpretazione della legge. Una disposizione esplicita è superflua. Resta da regolare il cambiamento di nome in caso di scioglimento del matrimonio per morte di un coniuge. Secondo la nostra proposta occorre prevedere a tal riguardo un nuovo articolo 30a CC.

L'attuale capoverso 2 dell'articolo 119 del CC riveduto va abrogato poiché, secondo il progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, il matrimonio non avrà in futuro più effetti sulla cittadinanza cantonale e comunale. Il titolo marginale può essere precisato e adeguato di conseguenza. Del resto, il progetto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale va adeguato

4602

alla modifica del CC del 26 giugno 1998: l'abrogazione proposta dell'articolo 134 capoversi 1 e 2 nonché dell'articolo 149 CC è divenuta priva d'oggetto.

213

Cittadinanza dei coniugi

Condividiamo parimenti la modifica dell'articolo 161 CC, secondo cui il matrimonio non ha più effetto alcuno sulla cittadinanza cantonale e comunale dei coniugi.

Data l'attuale tenuta dei registri dello stato civile, tale modifica potrebbe tuttavia comportare un dispendio amministrativo supplementare, poiché con riguardo alla parità tra padre e madre occorrerà iscrivere i figli nei registri di famiglia dei luoghi d'origine di entrambi i genitori. In vista della prevista nuova concezione della tenuta dei registri nel settore dello stato civile (segnatamente passaggio al registro unico, cfr. progetto «INFOSTAR») il dispendio amministrativo supplementare dovrebbe tuttavia essere contenuto.

214

Cognome del figlio

L'articolo 270 capoverso 1 (1° periodo) del progetto commissionale stabilisce che il figlio di genitori sposati assuma il cognome di questi ultimi, se gli stessi portano un medesimo cognome. Se invece i genitori portano cognomi diversi, il figlio assume il cognome da essi scelto al momento del matrimonio o della nascita o adozione del primo figlio (art. 270 cpv. 1, 2° periodo del progetto). Di conseguenza è fissato per legge che tutti i figli comuni assumano il medesimo cognome. Si rafforza così l'unità della famiglia. Accogliamo favorevolmente la proposta possibilità di scelta dei genitori. Il fatto che alla scelta del cognome partecipino entrambi i genitori sottolinea la loro responsabilità e concreta la parità tra uomo e donna. È del tutto ragionevole che gli sposi non debbano decidere in merito al cognome dei figli già al momento del matrimonio. Questa soluzione non li costringe infatti a una scelta prematura, in un momento in cui non è forse ancora sentito il desiderio di avere figli. Tuttavia dal progetto non risulta chiaramente se il cognome scelto al momento del matrimonio sia definitivo oppure se i genitori lo possano ancora cambiare in occasione della nascita o dell'adozione del primo figlio. È senz'altro ipotizzabile che i genitori desiderino ritornare sulla loro scelta fatta al momento del matrimonio. Occorrerebbe chiarire questo punto in senso affermativo. Non sarebbe giusto obbligare i genitori ad avviare una procedura di modifica del cognome ai sensi dell'articolo 30 capoverso 1 CC in caso di cambiamento di parere a posteriori. Riteniamo preferibile consentire ai genitori di ritornare sulla loro scelta e di prendere una decisione definitiva al momento della nascita o dell'adozione del primo figlio.

Il progetto non contiene una regolamentazione per il caso in cui i genitori non trovino un'intesa in merito al cognome del figlio. La possibilità di misure tutorie non è menzionata esplicitamente. Condividiamo tale regolamentazione per vari motivi. In primo luogo, la rinuncia a una soluzione legale sussidiaria rafforza l'idea di principio dell'articolo 270 capoverso 1 del progetto. Esso esplicita che la scelta del cognome coniugale appartiene alla sfera privata e che è di responsabilità dei genitori.

Questi ultimi non devono sottrarsi troppo rapidamente alla responsabilità per il figlio
e rinunciare a cercare insieme una soluzione. Del resto è inutile regolare in sede di legge una questione che, all'atto pratico, non dovrebbe causare praticamente alcuna difficoltà. Se tuttavia dovesse accadere che i genitori, nonostante le possibilità 4603

di consulenza, per esempio da parte di congiunti o consultori matrimoniali o familiari, non riescano a trovare un'intesa in merito a un cognome, l'autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio può ammonirli e impartire loro istruzioni in base all'articolo 307 CC. In tale contesto occorre tutelare nel miglior modo possibile il benessere del fanciullo e tener conto della sua situazione familiare. Altre soluzioni non riescono a convincere (ad es. mediante estrazione a sorte, cognome della madre o del padre). Sarebbe contraddittorio che il figlio assumesse, in caso di parere discorde, il cognome della madre o quello del padre. La presente revisione intende appunto realizzare la parità e non porla in questione. La scelta mediante estrazione a sorte rappresenterebbe un arbitrio istituzionalizzato e non sarebbe compatibile né con il bene del figlio né con l'importanza del cognome nell'ottica del diritto della personalità.

Se l'articolo 160 venisse licenziato in una delle due varianti da noi proposta, si dovrebbe aggiungere un capoverso 3 all'articolo 270: Art. 270 cpv. 3 3

Se il padre o la madre portano un doppio cognome in seguito a matrimonio, il figlio assume soltanto il primo cognome.

La regolamentazione del cognome del figlio di genitori non uniti in matrimonio è retto dal diritto vigente (art. 270 cpv. 2 CC) che corrisponde al bene del figlio.

Quando nasce un figlio da genitori non sposati, in molti casi esiste unicamente un rapporto di filiazione con la madre, mentre il rapporto di filiazione con il padre va spesso istituito mediante riconoscimento (oppure azione di paternità). È nell'interesse del bene del figlio che quest'ultimo assuma, per legge, il cognome della madre in modo tale da creare un'unità di cognome con la persona con la quale, di norma, vive sin dalla nascita.

Approviamo in linea di massima l'articolo 270a del progetto della Commissione, benché si tratti, dal punto di vista materiale, di limitare l'articolo 259 CC. La modifica, già proposta dalla dottrina, migliora la situazione giuridica dei figli. Il cognome di un individuo è un elemento importante del diritto della personalità. Chiunque debba, contro la propria volontà, cambiare cognome è leso nella sua personalità. È quindi giustificato che il figlio capace di discernimento debba approvare il cambiamento del cognome in seguito al matrimonio dei genitori. La fissazione di un limite d'età ha il vantaggio della chiarezza. Sarebbe praticamente inattuabile fondarsi, nel caso singolo, sulla capacità di discernimento del figlio. A giusto titolo si può porre la questione se non si dovrebbe abbassare da 16 a 14 anni il limite d'età fissato dalla Commissione, soprattutto se si pensa che a 18 anni si è già maggiorenni. Gli adolescenti di 14 anni sono di regola in grado di valutare il significato di un cambiamento di cognome.

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Cittadinanza del figlio

Approviamo l'articolo 271 del progetto concernente la cittadinanza cantonale e comunale del figlio. Secondo il capoverso 1 della disposizione menzionata, il figlio acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui porta il cognome.

In tal modo si abroga, per motivi di parità tra uomo e donna, l'automatismo del diritto vigente, secondo cui il figlio di genitori sposati otteneva la cittadinanza canto4604

nale e comunale del padre (art. 271 cpv. 1 CC). Dato il vincolo tra cognome e cittadinanza è coerente che il progetto preveda nel capoverso 2 il cambiamento della cittadinanza cantonale e comunale in caso di cambiamento di cognome durante la minore età del figlio. Anche la modifica dell'articolo 267a CC, secondo cui in futuro il figlio minorenne acquisterà la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui porta il cognome in luogo e vece di quella anteriore, è una conseguenza logica dell'articolo 271 del progetto. Lo stesso dicasi per la modifica dell'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla cittadinanza proposta dalla Commissione.

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Diritto transitorio

In linea di massima, approviamo la modifica dell'articolo 8a del titolo finale del CC, giusta la quale il coniuge che, sotto la legge previgente, ha cambiato il proprio cognome con il matrimonio può, entro due anni dall'entrata in vigore della revisione qui discussa, dichiarare davanti all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome portato prima del matrimonio o quello della propria famiglia (art. 8a cpv. 1 Tit. fin. CC del progetto commissionale). Dall'articolo 8a capoverso 4 Tit. fin. CC risulta per analogia che l'esercizio del diritto di scelta da parte della moglie non ha effetti sulla cittadinanza cantonale e comunale.

Se l'articolo 160 venisse licenziato conformemente a una delle nostre proposte, occorrerebbe adeguare di conseguenza l'articolo 8a Titolo finale. Il capoverso 3 andrebbe abrogato per entrambe le varianti e il capoverso 1 modificato a seconda della variante adottata.

Art. 8a cpv. 1 Titolo finale 1

Il coniuge ... della propria famiglia, se del caso aggiungendo il cognome dell'altro coniuge. In tal caso quest'ultimo può dichiarare di voler aggiungere al proprio cognome quello del coniuge.

Proposta alternativa: Art. 8a cpv. 1 Titolo finale

1

Il coniuge che, sotto la legge previgente, ha cambiato il proprio cognome con il matrimonio può, entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del..., dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler anteporre al cognome coniugale il cognome che portava prima del matrimonio. In tal caso, l'altro può dichiarare di voler aggiungere al proprio cognome il cognome del coniuge.

Stabilire in che misura il diritto transitorio debba correggere la situazione giuridica finora vigente è sempre questione d'apprezzamento. Per motivi inerenti alla certezza del diritto e al bene del figlio appare sensato che la dichiarazione unilaterale di un genitore non abbia conseguenze sul cognome dei figli comuni (art. 8a cpv. 2 Tit. fin.

CC del progetto commissionale). Resta tuttora riservato il cambiamento del cognome giusta l'articolo 30 CC.

Le altre proposte di modifica sono puri adeguamenti alle innovazioni proposte.

4605

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Rifiuto della proposta della minoranza I (Baumann J. Alexander, Fischer-Hägglingen, Vallender)

La parità tra uomo e donna è al centro di tutte le modifiche legali proposte dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. La proposta della minoranza I in merito all'articolo 160 capoverso 2 intende invece stabilire come cognome coniugale il cognome dello sposo, nel caso non sia rilasciata una dichiarazione secondo l'articolo 160 capoverso 1 del progetto commissionale. Questa possibilità consentirebbe ad ogni sposo di imporre come cognome coniugale il proprio cognome. Egli dovrebbe unicamente astenersi dal presentare la dichiarazione secondo l'articolo 160 capoverso 1 del progetto; in questo caso si dovrebbe applicare la presunzione legale di cui all'articolo 160 capoverso 2 nella versione della proposta della minoranza I. Detta proposta contraddice, secondo il nostro parere, il precetto di parità di cui all'articolo 4 capoverso 2 Cost. e va quindi respinta.

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Rifiuto della proposta della minoranza II (von Felten, Hollenstein)

La proposta della minoranza II riguarda l'articolo 270 del progetto commissionale, ossia la scelta del cognome del figlio di genitori coniugati. Secondo la proposta della minoranza II il figlio dovrebbe assumere il cognome della madre se i genitori non hanno fatto alcuna scelta. Siamo contrari anche a questa proposta poiché non è in sintonia con l'articolo 4 capoverso 2 Cost. In base a tale proposta la madre avrebbe, de facto, la possibilità di decidere autonomamente il cognome del figlio. Più sopra abbiamo già spiegato perché in caso di dissenso tra genitori sposati occorre affidare la decisione all'autorità tutoria.

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