Decreto federale che istituisce provvedimenti urgenti nell'ambito della compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 19991, decreta: I La legge federale sull'assicurazione malattie2 è modificata come segue: Art. 105a (nuovo) Effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi 1

I richiedenti l'asilo, i profughi accolti temporaneamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno, che risiedono in Svizzera e dipendono dall'assistenza, sono escluse dall'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi.

2

Le autorità amministrative dei Cantoni e dei Comuni, eccezionalmente della Confederazione, possono fornire, su richiesta e gratuitamente, agli organi competenti dell'assicurazione sociale contro le malattie le informazioni e i documenti necessari per la determinazione degli assicurati conformemente al capoverso 1.

3

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può esigere dagli assicuratori dati relativi al gruppo di assicurati di cui al capoverso 1.

II

1

Il presente decreto è di obbligatorietà generale.

È dichiarato urgente secondo l'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89bis capoverso 2 della Costituzione federale.

2

3

Esso entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1999 ed è valido sino al 31 dicembre 2001.

1554

1 2

FF 1999 6775 RS 832.10

1999-4864

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