Decreto federale che istituisce provvedimenti urgenti nell'ambito della compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 34bis della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 agosto 19991, decreta: I La legge federale sull'assicurazione malattie2 è modificata come segue: Art. 105a (nuovo) Effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi 1
I richiedenti l'asilo, i profughi accolti temporaneamente e le persone bisognose di protezione senza permesso di soggiorno, che risiedono in Svizzera e dipendono dall'assistenza, sono escluse dall'effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi.
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Le autorità amministrative dei Cantoni e dei Comuni, eccezionalmente della Confederazione, possono fornire, su richiesta e gratuitamente, agli organi competenti dell'assicurazione sociale contro le malattie le informazioni e i documenti necessari per la determinazione degli assicurati conformemente al capoverso 1.
3
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali può esigere dagli assicuratori dati relativi al gruppo di assicurati di cui al capoverso 1.
II
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Il presente decreto è di obbligatorietà generale.
È dichiarato urgente secondo l'articolo 89bis capoverso 1 della Costituzione federale e sottostà al referendum facoltativo in virtù dell'articolo 89bis capoverso 2 della Costituzione federale.
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Esso entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 1999 ed è valido sino al 31 dicembre 2001.
1554
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FF 1999 6775 RS 832.10
1999-4864
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