Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19991, decreta: I La legge sull'agricoltura2 è modificata come segue: Ingresso ...

visti gli articoli 31bis, 31octies, 32 e 64bis della Costituzione federale3; ...

Art. 9 cpv. 2 2

Le organizzazioni non possono riscuotere contributi obbligatori dai produttori per finanziare la loro amministrazione. Qualora un'organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare le misure di solidarietà previste nell'articolo 8 capoverso 1, il Consiglio federale può estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei produttori, dei trasformatori e, se del caso, dei commercianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti. I prodotti in vendita diretta non possono essere sottoposti ai provvedimenti e alle prescrizioni delle organizzazioni di cui all'articolo 8.

Art. 55 cpv. 3 3

I costi dei provvedimenti di valorizzazione e sgravio del mercato sono a carico dell'organizzazione. Le disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 si applicano per analogia. Nei limiti dell'articolo 13, la Confederazione può partecipare ai costi dei provvedimenti volti allo sgravio del mercato.

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FF 1999 5092 RS 910.1 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 45, 46 capoverso 1, 102-104, 123 e 147 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

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Legge sull'agricoltura

Art. 187 cpv. 12 12

La somma dei contributi federali versati per l'esportazione (art. 26), il settore del latte (art. 38-40), il settore del bestiame da macello e della carne (art. 50) e il settore della produzione vegetale (art. 54 e 56-59) dev'essere ridotta di un terzo rispetto alle spese per il 1998, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

II

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19994 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1398

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