Decreto federale concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per il periodo 2000-2004
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto l'articolo 6 della legge federale del 21 dicembre 19551 concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo; visto il messaggio del Consiglio federale del 19 maggio 19992, decreta:
Art. 1 Nell'ambito degli aiuti finanziari a «Svizzera Turismo», è autorizzato un limite di spesa di 190 milioni di franchi al massimo per il periodo 2000-2004.
Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà a referendum.
1494
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RS 935.21 FF 1999 4695
4716
1999-4518