Decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
Progetto
Modifica del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 7 maggio 1999 1, decreta: I Il decreto federale del 18 marzo 19882 concernente la legge sulle indennità parlamentari è modificato come segue: Art. 10
Contributi ai gruppi parlamentari
L'ammontare di base è di 60 000 franchi e il contributo per membro di 11 000 franchi II 1
Il presente decreto è di obbligatorietà generale; tuttavia, in virtù dell'articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 marzo 19883 sulle indennità parlamentari, non sottostà al referendum.
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Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.
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FF 1999 4289 RS 171.211 RS 171.21
1999-4389
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