Legge federale sulla Cassa pensioni della Confederazione

Disegno

(Legge sulla CPC) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 34quater e 85 numeri 1 e 3 della Costituzione federale, visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione

1

La presente legge disciplina la previdenza professionale contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e morte per il personale: a.

dell'Amministrazione federale secondo gli articoli 2 capoversi 1 e 2 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione2 (LOGA);

b.

dei servizi del Parlamento secondo l'articolo 8novies della legge sui rapporti fra i Consigli3;

c.

della Posta svizzera secondo la legge del 30 aprile 19974 sull'organizzazione delle poste;

d.

delle unità amministrative decentrate secondo l'articolo 2 capoverso 3 della LOGA, sempre che le disposizioni legali speciali non prevedano diversamente;

e.

delle commissioni federali di ricorso e d'arbitrato secondo gli articoli 71a71c della legge sulla procedura amministrativa5;

f.

dei Tribunali federali secondo la legge federale sull'organizzazione giudiziaria6;

g.

delle organizzazioni e le imprese affiliate secondo l'articolo 2.

2

La presente legge non si applica alle persone nominate dall'Assemblea federale conformemente all'articolo 85 numero 4 della Costituzione federale.

1 2 3 4 5 6

FF 1999 4513 RS 172.010 RS 171.11 RS 783.1 RS 172.021 RS 173.110

1999-4581

4587

Cassa pensioni della Confederazione

Art. 2

Organizzazioni e imprese affiliate

1

La Cassa pensioni della Confederazione può concludere contratti d'affiliazione con organizzazioni e imprese particolarmente vicine alla Confederazione.

2

La Commissione della Cassa è competente per la conclusione e la denuncia dei contratti d'affiliazione (art. 11). Le sue decisioni necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

3

Il Consiglio federale disciplina in un'ordinanza i dettagli, segnatamente le condizioni d'affiliazione, la denuncia del contratto e la tenuta di conti separati.

Art. 3

Datori di lavoro

Datori di lavoro ai sensi della presente legge sono: a.

il Consiglio federale per il personale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, e nonché f;

b.

la Posta svizzera;

c.

le unità amministrative decentrate;

d.

le organizzazioni e le imprese affiliate.

Capitolo 2: Regime previdenziale Art. 4

Principi

1

I guadagni assicurati sino a concorrenza almeno dell'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19827 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) moltiplicato per una volta e mezza sono assicurati nel primato delle prestazioni.

2

Ogni datore di lavoro stabilisce per il suo personale quali componenti del salario, che eccedono l'importo di cui al capoverso 1, sono assicurabili e in quale piano assicurativo saranno assicurate.

3

Per particolari categorie di persone e per componenti variabili del salario, il Consiglio federale può prevedere piani assicurativi diversi.

4

La Cassa pensioni della Confederazione può offrire alle organizzazioni e alle imprese affiliate ulteriori piani assicurativi.

5

Il Consiglio federale può istituire una cassa di soccorso segnatamente nella forma di una fondazione di diritto pubblico. Esso ne disciplina lo scopo e il finanziamento.

Art. 5

1

Prestazioni

In caso di durata assicurativa completa e di età di pensionamento fissata dal Consiglio federale, la pensione ammonta nel piano di base:

7

RS 831.40

4588

Cassa pensioni della Confederazione

a.

al 60 per cento del guadagno assicurato per la pensione di vecchiaia e d'invalidità;

b.

a due terzi della pensione di vecchiaia e d'invalidità per la pensione del coniuge;

c.

a un sesto della pensione di vecchiaia e d'invalidità per la pensione per i figli e gli orfani.

2

Il Consiglio federale determina la durata assicurativa completa. Per le pensioni d'invalidità e per i superstiti, si considera la durata assicurativa che il membro avrebbe raggiunto al momento dell'età di pensionamento regolamentare.

3

L'ammontare della compensazione del rincaro sulle pensioni si determina in funzione del reddito patrimoniale sul capitale di copertura dei beneficiari. I datori di lavoro possono garantire ai loro beneficiari la compensazione integrale o parziale del rincaro. I datori di lavoro di cui all'articolo 3 lettere a-c garantiscono al loro personale una compensazione del rincaro pari al 50 per cento.

4

Fintanto che non è percepita una rendita di vecchiaia AVS, ma al più tardi sino al raggiungimento dell'età di pensionamento ordinaria, la Cassa pensioni della Confederazione versa, su richiesta, una pensione transitoria ai beneficiari di una pensione di vecchiaia. La pensione transitoria è interamente o parzialmente rimborsabile.

5

La Cassa pensioni della Confederazione può versare un supplemento fisso ai beneficiari di una pensione d'invalidità sino al momento in cui sorge il diritto a una rendita dell'assicurazione contro l'invalidità o dell'AVS. Il supplemento fisso non dev'essere rimborsato dagli assicurati.

Art. 6

Contributi

1

I contributi periodici sono finanziati, per metà ciascuno, dall'assicurato e dal datore di lavoro.

2

Se, con un grado d'occupazione invariato, il guadagno assicurato aumenta, gli assicurati versano un contributo unico fissato in funzione dell'età. I datori di lavoro sono obbligati a versare contributi pari almeno ai contributi complessivi di tutti i salariati. Qualora l'importo ulteriormente necessario per compensare l'onere residuo del capitale di copertura non possa essere finanziato da utili destinati a tale scopo, tale importo è versato dai datori di lavoro.

Art. 7

Contributi volontari dei datori di lavoro

I datori di lavoro possono versare contributi per scopi speciali.

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Cassa pensioni della Confederazione

Capitolo 3: Esecuzione della previdenza professionale Sezione 1: Cassa pensioni della Confederazione e altri istituti di previdenza Art. 8

Cassa pensioni della Confederazione

1

La Cassa pensioni della Confederazione è un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica. Il Consiglio federale ne stabilisce la sede sociale.

2

La Cassa pensioni della Confederazione attua per i suoi membri la previdenza professionale conformemente alla presente legge. Essa è vincolata alle disposizioni cogenti della LPP e della legge del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio ed è iscritta nel registro della previdenza professionale.

3

Il Consiglio federale può affidare alla Cassa pensioni della Confederazione altri compiti, sempre che questi abbiano un nesso materiale con quelli previsti nella presente legge. La Confederazione assume le relative spese.

4

La Cassa pensioni della Confederazione può affidare a terzi l'adempimento di compiti conformemente alla presente legge. Ne sono esclusi i compiti di cui agli articoli 11 capoverso 1 e 20 capoverso 3.

Art. 9

Altri istituti di previdenza

1

Purché disposizioni legali speciali non dispongano diversamente, il Consiglio federale può autorizzare alcune unità amministrative decentrate a: a.

gestire una propria Cassa pensioni; o

b.

assicurare il proprio personale presso una Cassa pensioni di terzi.

2

Con tale autorizzazione, il Consiglio federale decide se il regime previdenziale definito nella presente legge si applica all'assicurazione del personale interessato.

Sezione 2: Organizzazione della Cassa pensioni della Confederazione Art. 10

Organi

Gli organi della Cassa pensioni della Confederazione sono: a.

la Commissione della Cassa;

b.

la direzione.

Art. 11 1

Commissione della Cassa

La Commissione della Cassa esercita la direzione suprema come pure la vigilanza e il controllo sulla gestione della Cassa pensioni. Adempie fra l'altro i seguenti compiti:

8

RS 831.42

4590

Cassa pensioni della Confederazione

a.

nomina la direzione della Cassa pensioni;

b.

nomina l'ufficio di controllo e gli esperti riconosciuti per la previdenza professionale;

c.

approva il conto annuale;

d.

emana gli statuti e i regolamenti.

2

Il Consiglio federale determina la composizione della Commissione della Cassa e la ripartizione dei seggi secondo i datori di lavoro. Disciplina, su proposta della Commissione della Cassa, la procedura d'elezione della rappresentanza dei datori di lavoro in seno alla Commissione della Cassa.

3

Per il resto la Commissione della Cassa si costituisce autonomamente. Può farsi affiancare da specialisti e istituire comitati, i cui membri non devono necessariamente appartenere alla Commissione della Cassa.

Art. 12

Direzione

1

La direzione tratta gli affari correnti della Cassa pensioni e partecipa con voto consultivo a tutte le sedute della Commissione della Cassa e dei suoi comitati.

2

Essa nomina il personale della Cassa pensioni.

3

La direzione e il personale della Cassa pensioni sottostanno alla legislazione applicabile al personale federale.

Art. 13

Responsabilità

La responsabilità delle persone incaricate della gestione degli affari, dell'amministrazione e del controllo della Cassa pensioni è disciplinata conformemente alla LPP.

Art. 14

Trattamento di dati

1

La Cassa pensioni tratta i dati personali degli assicurati e dei loro congiunti che sono necessari all'esecuzione della previdenza professionale.

2

Qualora sia necessario all'esecuzione dei suoi compiti, essa può trattare i seguenti dati personali particolarmente degni di protezione: a.

dati sulla salute;

b.

dati su provvedimenti di carattere sociale, esecuzioni nonché perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali.

3

Allo scopo di controllare le indicazioni degli assicurati, la Cassa pensioni può confrontare segnatamente i dati elettronici con quelli di istituzioni di previdenza e assicurazioni sociali svizzere ed estere, in particolare della Cassa federale di compensazione, dell'Ufficio centrale di compensazione, della Cassa svizzera di compensazione, dell'assicurazione militare, dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e dell'ufficio AI per le persone residenti all'estero.

4591

Cassa pensioni della Confederazione

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

la competenza in materia di trattamento dei dati;

b.

il termine di conservazione;

c.

l'organizzazione e l'esercizio dei sistemi automatizzati;

d.

la sicurezza dei dati.

Sezione 3: Disposizioni particolari in materia di finanziamento e rendiconto Art. 15

Disavanzo e garanzia federale

1

Fintanto che è dato un disavanzo, la Cassa pensioni può derogare al principio del bilancio in cassa chiusa. Il Consiglio federale fissa il tasso d'interesse tecnico.

2

Il disavanzo è soggetto a un interesse del 4 per cento. Il Consiglio federale può aumentare questo tasso d'interesse al massimo al 4,5 per cento.

3

La Confederazione garantisce le prestazioni della Cassa pensioni, fintanto che è dato un disavanzo. Essa può chiedere ai datori di lavoro di partecipare proporzionalmente alla copertura dei costi che ne derivano.

Art. 16

Misure di risanamento

1

Se il grado di copertura della Cassa pensioni, tenuto conto del disavanzo, scende al di sotto del 90 per cento, il Consiglio federale ordina le misure necessarie al ripristino dell'equilibrio finanziario.

2

Se la Confederazione non concede più alcuna garanzia, vengono ordinate misure di risanamento a partire da una sottocopertura del 5 per cento.

Art. 17

Investimento dei fondi della Cassa pensioni e impiego dei proventi del patrimonio

1

La Cassa pensioni investe il patrimonio, sotto la sua responsabilità, nell'ambito delle disposizioni esecutive relative alla presente legge. Per l'investimento del patrimonio essa garantisce: a.

la necessaria sicurezza;

b.

un reddito di mercato;

c.

una ripartizione adeguata dei rischi;

d.

una liquidità sufficiente.

2

Il Consiglio federale fissa la strategia d'investimento e disciplina l'utilizzazione dei proventi del patrimonio. A tale scopo bada in primo luogo ad accumulare le riserve e gli accantonamenti necessari. Se oltre a ciò sono disponibili proventi del patrimonio, essi devono essere attribuiti al capitale di copertura per compensare il rincaro.

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Cassa pensioni della Confederazione

Art. 18

Rendiconto

La Cassa pensioni può tenere conti separati per i singoli datori di lavoro.

Art. 19

Regresso nei confronti di terzi responsabili

La Cassa pensioni subentra nei diritti dei beneficiari, sino a concorrenza delle sue prestazioni, nei confronti di terzi responsabili di aver causato un evento all'origine delle prestazioni assicurative.

Sezione 4: Disposizioni esecutive, statuti e regolamenti Art. 20

Disposizioni esecutive

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive. La Commissione della Cassa dev'essere sentita prima dell'emanazione o della modifica delle disposizioni esecutive.

2

Le disposizioni esecutive disciplinano in particolare: a.

i requisiti, l'entità, l'inizio e la fine nonché eventuali restrizioni per quanto riguarda la qualità di membro della Cassa pensioni;

b.

i diritti e gli obblighi connessi con la qualità di membro;

c.

le prestazioni della Cassa pensioni nonché la cessione, il prelievo anticipato, la costituzione in pegno, il rimborso, la restituzione, la compensazione e il computo;

d.

il guadagno assicurato, in particolare il suo adeguamento al rincaro;

e.

le modalità di riscatto di anni d'assicurazione alla Cassa pensioni;

f.

i requisiti e le modalità del prelievo anticipato regolamentare della pensione nonché i requisiti e gli obblighi di contribuzione del datore di lavoro per il prelievo anticipato extra-regolamentare della pensione;

g.

la riduzione di prestazioni a causa di una sovraindennizzazione;

h.

l'obbligo di contribuzione, in particolare l'ammontare dei contributi e il loro scaglionamento;

i.

i requisiti per la prestazione di una pensione di invalidità e i requisiti per il versamento di un supplemento fisso;

j.

i casi in cui, d'intesa con gli interessati, è possibile trovare soluzioni assicurative particolari.

3

Il Consiglio federale può delegare alla Commissione della Cassa le sue competenze in materia di disciplinamento di singoli settori conformemente alla presente legge.

Esso può riservarsi l'approvazione di simili disciplinamenti.

4593

Cassa pensioni della Confederazione

Art. 21

Statuti e regolamenti

1

La Commissione della Cassa emana nell'ambito della presente legge e delle disposizioni esecutive: a.

gli Statuti della Cassa pensioni;

b.

le direttive d'investimento;

c.

il regolamento d'investimento;

d.

i principi inerenti alla politica in materia di rischio;

e.

il regolamento interno e d'organizzazione.

2

I disciplinamenti di cui al capoverso 1 lettere a-d necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

3

Gli statuti disciplinano in particolare: a.

il trasferimento delle spese amministrative;

b.

le tasse per particolari prestazioni di servizio della Cassa pensioni;

c.

i diritti e gli obblighi dei datori di lavoro nonché la procedura in caso di uscita di un datore di lavoro o di cambiamento del suo statuto;

d.

l'obbligo di ripresa di beneficiari da attribuire a un datore di lavoro, se quest'ultimo esce dalla Cassa pensioni;

e.

l'obbligo di notifica dei datori di lavoro;

f.

gli aspetti attuariali.

Capitolo 4: Disposizioni transitorie Sezione 1: Regime previdenziale Art. 22

Pensioni transitorie e compensazione del rincaro

1

Le persone, il cui guadagno assicurato conformemente all'articolo 4 capoversi 1 e 2 viene ridotto e che, al momento dell'entrata in vigore dei nuovi Statuti, hanno compiuto i 55 anni, possono mantenere il loro attuale guadagno assicurato.

2

Le persone, che al momento dell'entrata in vigore della presente legge ricevono dalla Cassa pensioni della Confederazione una pensione d'invalidità o un supplemento fisso, continuano a ricevere detta pensione, anche se i requisiti per la sua riscossione non sono più adempiuti secondo il nuovo diritto. È fatto salvo il cambiamento dello stato di salute della persona interessata.

3

Sino al momento in cui sono operati gli investimenti di cui all'articolo 24, la Confederazione garantisce ai beneficiari di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a, b, e nonché f la stessa compensazione percentuale del rincaro riservata al personale federale attivo.

4594

Cassa pensioni della Confederazione

Art. 23

Generazioni di transizione conformemente al diritto previgente

Gli assicurati mantengono anche nel nuovo diritto la posizione giuridica disciplinata dalle disposizioni transitorie contenute negli Statuti previgenti. Il Consiglio federale emana le disposizioni transitorie.

Sezione 2: Regime di finanziamento Art. 24

Investimento del patrimonio

1

I capitali della Cassa pensioni della Confederazione devono essere completamente investiti entro il 31 dicembre 2005 secondo la strategia d'investimento definita dal Consiglio federale.

2

Per i capitali non ancora investiti secondo questa strategia d'investimento, la Confederazione versa alla Cassa pensioni un interesse che corrisponde al rendimento medio delle obbligazioni della Confederazione, ma ammonta almeno al 4 per cento all'anno.

Art. 25

Riserve di fluttuazione

Fintanto che le riserve di fluttuazione non raggiungono il 10 per cento del capitale di copertura del bilancio d'apertura, la Confederazione garantisce alla Cassa pensioni le riserve di fluttuazione mancanti.

Art. 26

Pagamento del disavanzo

L'onere sostenuto dalla Confederazione per il pagamento del disavanzo è registrato all'attivo nel bilancio della Confederazione e ammortizzato negli anni successivi a carico del conto economico.

Sezione 3: Regime di competenze Art. 27

Organizzazione

Il Consiglio federale assolve le competenze della Commissione della Cassa al massimo per due anni dopo l'entrata in vigore della presente legge. Esso può affidare alcune competenze alla direzione della Cassa pensioni. La Commissione della Cassa va sentita prima di emanare le disposizioni esecutive, gli Statuti e i regolamenti nonché prima di prendere importanti decisioni.

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Cassa pensioni della Confederazione

Sezione 4: Costituzione dell'istituto Art. 28 1

Per l'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio federale prende i seguenti provvedimenti: a.

approva il bilancio d'apertura della Cassa pensioni;

b.

designa i fondi e definisce i diritti reali limitati, gli accordi obbligatori e i titoli che sono trasferiti alla Cassa pensioni;

c.

si adopera affinché i fondi e i diritti reali limitati della Confederazione trasferiti alla Cassa pensioni figurino nel registro fondiario come esenti da imposte e da tasse.

2

L'istituto subentra, quale datore di lavoro, nei rapporti di servizio e di lavoro esistenti.

Capitolo 5: Disposizioni finali Art. 29

Modifica del diritto previgente

1. Ordinamento dei funzionari9: Art. 48 Abrogato 2. Legge del 6 ottobre 198910 sulle finanze della Confederazione: Art. 36 cpv. 4 (nuovo) 4

Il denaro di fondi speciali, costituiti in virtù di un atto legislativo, può essere investito conformemente alle disposizioni in materia di previdenza professionale.

3. Legge del 30 aprile 199711 sull'organizzazione delle poste: Art.15 cpv. 1 terzo periodo (nuovo) ... La Posta può, con l'approvazione del Consiglio federale, gestire una propria Cassa pensioni o affiliarsi a un'altra istituzione di previdenza.

9 10 11

RS 172.221.10 RS 611.0 RS 783.1

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Cassa pensioni della Confederazione

Art. 30

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1480

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