Testo originale

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra le Comunità europee e la Confederazione Svizzera

Il Consiglio dell'Unione Europea, in nome e per conto della Comunità europea e la Commissione delle Comunità Europee (in seguito denominata «Commissione»), in nome e per conto della Comunità europea dell'energia atomica, in seguito collettivamente denominati «le Comunità europee», da una parte, e Il Consiglio federale svizzero, in nome e per conto della Confederazione Svizzera, in seguito denominata «Svizzera», dall'altra, in seguito denominate «le parti contraenti», considerando che un forte legame tra la Svizzera e le Comunità europee è vantaggioso per entrambe le parti contraenti; considerando che la ricerca scientifica e tecnologica è importante sia per le Comunità europee sia per la Svizzera ed entrambe le parti hanno interesse a cooperare in questo campo per ottimizzare l'impiego delle risorse ed evitare inutili doppioni; considerando che la Svizzera e le Comunità europee stanno conducendo programmi di ricerca in alcuni settori di interesse comune; considerando che le Comunità europee e la Svizzera hanno interesse a cooperare in tali programmi traendone reciproco vantaggio; considerando che entrambe le parti contraenti hanno interesse a incoraggiare l'accesso reciproco dei rispettivi organismi di ricerca alle attività di ricerca e sviluppo tecnologico condotte in Svizzera, da una parte, e ai programmi quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico, dall'altra; considerando che nel 1978 la Comunità europea dell'energia atomica e la Svizzera hanno concluso un Accordo di cooperazione nel settore della fusione termonucleare controllata e della fisica dei plasmi, in seguito denominato «Accordo sulla fusione»; considerando che l'8 gennaio 1986 le parti contraenti hanno concluso un Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica che è entrato in vigore il 17 luglio 1987; considerando che l'articolo 6 del suddetto Accordo quadro prevede che la cooperazione ai sensi dell'Accordo sarà realizzata attraverso gli opportuni accordi; considerando che con decisione n. 182/99/CE del 22 dicembre 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno adottato il Quinto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1998-2002), in seguito denominato «quinto programma quadro» e con decisione n.

99/64/Euratom del 22 dicembre 1998
il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il Quinto programma quadro delle attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica (Euratom) (1998-2002), in seguito denominato «pro5438

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gramma quadro nucleare», programmi che sono in seguito collettivamente denominati «i due programmi quadro»; considerando che, ferme restando le rilevanti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea, il presente Accordo e le attività che saranno eseguite ai sensi dello stesso non pregiudicano in alcun modo il potere degli Stati membri dell'Unione europea di intraprendere attività bilaterali con la Svizzera in campo scientifico e tecnologico e nel settore della ricerca e sviluppo e di concludere, se del caso, accordi a tal fine, convengono quanto segue: Art. 1

Oggetto

1. La partecipazione della Svizzera all'attuazione dei due programmi quadro nel loro complesso avviene nella forma ed alle condizioni stabilite dal presente Accordo, fatte salve le disposizioni dell'Accordo sulla fusione.

Gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera possono partecipare a tutti i programmi specifici dei due programmi quadro.

2. I ricercatori e gli organismi di ricerca svizzeri possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca delle Comunità europee, qualora tale partecipazione non rientri nel disposto del paragrafo l.

3. Gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee, incluso il Centro comune di ricerca, possono partecipare a programmi e progetti di ricerca condotti in Svizzera in settori equivalenti a quelli dei programmi dei due programmi quadro.

4. Ai fini del presente Accordo, per «organismi di ricerca» si intendono, inter alia, le università, gli enti dediti ad attività di ricerca, le industrie, incluse le piccole e medie imprese, e le persone fisiche.

Art. 2

Forme e strumenti di cooperazione

La cooperazione assume le seguenti forme: 1.

partecipazione di organismi di ricerca stabiliti in Svizzera a tutti i programmi specifici adottati nell'ambito dei due programmi quadro, in conformità delle condizioni stabilite dalle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università alle azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea e alle attività di ricerca e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica;

2.

partecipazione finanziaria della Svizzera al finanziamento dei programmi adottati in attuazione dei due programmi quadro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2;

3.

partecipazione di organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee a progetti di ricerca svizzeri sovvenzionati dallo Stato, in particolare, nell'ambito di programmi prioritari finanziati dalla Svizzera, alle condizioni stabilite dalle pertinenti leggi svizzere e con il consenso dei partecipanti al progetto specifico e degli organi di gestione del corrispondente programma

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svizzero. Gli organismi di ricerca delle Comunità europee, che partecipano a programmi e progetti di ricerca svizzeri, provvedono alla copertura dei propri costi, inclusa la rispettiva quota di spese generali di gestione e amministrazione del progetto; 4.

Art. 3

trasmissione tempestiva di informazioni e di documentazione sull'attuazione dei due programmi quadro e dei programmi prioritari svizzeri.

Adeguamento

In qualunque momento, su accordo delle parti contraenti, la cooperazione può essere adattata o ampliata.

Art. 4

Proprietà intellettuale e obblighi

1. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera, che partecipano ai programmi di ricerca delle Comunità europee, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti ed obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee. Questa disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Fatte salve le disposizioni dell'allegato A e delle leggi applicabili, gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee, che partecipano ai progetti di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, punto 3, hanno, in materia di proprietà, sfruttamento e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, gli stessi diritti e obblighi che competono agli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera nell'ambito del progetto considerato.

Art. 5

Disposizioni finanziarie

1. Fatte salve le disposizioni applicabili dell'Accordo sulla fusione, le disposizioni finanziarie entreranno in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo. Prima dell'entrata in vigore delle disposizioni finanziare, la partecipazione finanziaria degli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera sarà determinata per ogni singolo progetto.

Gli impegni assunti dalle Comunità europee anteriormente al 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo ed i pagamenti derivanti da tali impegni, non comportano il versamento di alcun contributo da parte della Svizzera.

Il contributo finanziario della Svizzera per la partecipazione all'attuazione dei programmi specifici è calcolato in proporzione e portato in aumento delle risorse disponibili anno per anno nel bilancio generale dell'Unione europea per stanziamenti d'impegno per far fronte agli obblighi della Commissione relativi alle attività da eseguire nelle forme opportune per l'attuazione, la gestione e lo svolgimento dei programmi e delle attività previste dal presente Accordo.

2. La proporzione in base alla quale viene determinato il contributo finanziario della Svizzera al quinto programma quadro e al programma quadro nucleare, eccetto il 5440

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programma fusione, si ottiene calcolando il rapporto tra il prodotto interno lordo della Svizzera, a prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, a prezzi di mercato, degli Stati membri dell'Unione europea. Il contributo finanziario della Svizzera al programma fusione continuerà ad essere calcolato ai sensi del corrispondente Accordo.

Il predetto rapporto va calcolato in base ai più recenti dati statistici dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), disponibili alla data della pubblicazione del bilancio generale delle Comunità europee.

3. Le regole relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera sono stabilite nell'allegato B.

Art. 6

Comitato di ricerca Svizzera/Comunità

Il «comitato di ricerca Svizzera/Comunità» istituito dall'Accordo quadro di cooperazione del 1986 è competente per la revisione, la valutazione e il controllo dell'osservanza del presente Accordo. Ogni questione relativa all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo è devoluta al comitato.

Art. 7

Partecipazione

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, gli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera che partecipano ai due programmi quadro hanno gli stessi diritti e obblighi contrattuali che competono agli organismi stabiliti nelle Comunità.

2. Agli organismi di ricerca stabiliti in Svizzera si applicano le stesse condizioni in materia di presentazione e valutazione delle proposte, di aggiudicazione e conclusione dei contratti nell'ambito dei programmi comunitari, applicabili ai contratti conclusi nel quadro dei medesimi programmi con organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee.

3. Un adeguato numero di esperti svizzeri sarà preso in considerazione ai fini della nomina degli esperti e degli incaricati delle valutazioni ai sensi dei programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico.

4. Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, paragrafo 3, dell'articolo 2, punti 3 e 4 e dell'articolo 4, paragrafo 2 e fatte salve le leggi e procedure vigenti, gli organismi di ricerca stabiliti nelle Comunità europee possono partecipare, alle stesse condizioni applicabili ai partecipanti svizzeri al medesimo progetto, ai progetti previsti dai programmi di ricerca svizzeri di cui all'articolo 2, punto 3.

Art. 8

Mobilità

Ciascuna parte contraente si impegna, conformemente alla legislazione e agli accordi vigenti, a consentire l'ingresso ed il soggiorno dei ricercatori e, quando ciò sia indispensabile ai fini dell'esecuzione di una determinata attività, di un numero limitato di addetti alla ricerca che partecipino in Svizzera e nelle Comunità europee alle attività previste dal presente Accordo.

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Art. 9

Revisione e collaborazione futura

1. Qualora le Comunità europee decidessero di modificare o ampliare uno o più programmi comunitari, il presente Accordo può essere modificato o ampliato a condizioni concordemente stabilite. Le parti contraenti si impegnano a scambiarsi preliminarmente informazioni e opinioni su qualsiasi modifica o ampliamento nonché su qualsiasi questione che possa incidere direttamente o indirettamente sulla cooperazione della Svizzera nei due programmi di ricerca. La Svizzera deve essere informata dell'esatto contenuto dei programmi modificati o ampliati entro due settimane dalla data di adozione degli stessi da parte delle Comunità europee. In caso di modifica o ampliamento dei programmi di ricerca la Svizzera può recedere dal presente Accordo con preavviso di sei mesi. In tal caso non si applicano i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 14. La comunicazione dell'intenzione di recedere dall'Accordo o di ampliare il presente Accordo deve essere fatta entro tre mesi dalla data di adozione della decisione da parte delle Comunità.

2. Qualora le Comunità europee adottino nuovi programmi quadro pluriennali di ricerca e sviluppo tecnologico, il presente Accordo potrà essere rinegoziato o rinnovato a condizioni concordemente stabilite. Le parti contraenti si scambiano informazioni ed opinioni sulla preparazione di tali programmi o su altre attività di ricerca in corso o future in seno al comitato di ricerca Svizzera/Comunità.

Art. 10

Prosecuzione dei progetti

I progetti e le attività in corso al momento della denuncia e/o della cessazione della vigenza del presente Accordo sono portati a termine alle condizioni stabilite dal presente Accordo.

Art. 11

Rapporto con altri accordi internazionali

Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio dei vantaggi previsti da altri accordi internazionali a cui una delle parti contraenti é vincolata e che hanno effetto esclusivamente a favore degli organismi di ricerca stabiliti nel territorio di detta parte contraente.

Art. 12

Campo d'applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica da una parte nei territori nei quali è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni stabilite nel trattato, e dall'altra nel territorio della Svizzera.

Art. 13

Allegati

Gli allegati A e B formano parte integrante del presente Accordo.

Art. 14

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo sarà ratificato o approvato dalle parti contraenti secondo le procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Esso entra in vigore il primo giorno

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del secondo mese successivo all'ultima notificazione del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: ­

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica

­

Accordo sulla libera circolazione delle persone

­

Accordo sul trasporto aereo

­

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

­

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

­

Accordo su alcuni aspetti in materia di appalti pubblici

2. Il presente Accordo si applica dalla data della sua entrata in vigore fino alla scadenza dei due programmi quadro.

3. Le Comunità o la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificando tale decisione all'altra parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette Accordi menzionati al paragrafo 1 cessano di applicarsi decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica della denuncia dell'Accordo a norma del paragrafo 3.

Il presente Accordo è redatto in duplice copia nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la Confederazione svizzera:

Per le Comunità europee:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

Joseph Deiss

Hans van den Broek

1518

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Allegato A

Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale 1. Titolarità, attribuzione ed esercizio dei diritti 1.1. I contratti conclusi dai partecipanti ai sensi delle norme di attuazione dell'articolo 167 del trattato CE devono, tra l'altro, disciplinare la titolarità e l'uso, inclusa la pubblicazione, delle informazioni create nell'ambito della ricerca congiunta e l'attribuzione e l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale sorti nel medesimo ambito, tenendo conto delle finalità della ricerca congiunta, dei contributi dei partecipanti, della convenienza di stabilire un regime di licenze territoriali o per campi di utilizzazione, dei requisiti prescritti dalle leggi applicabili, delle modalità di risoluzione delle controversie e di ogni altro fattore che i partecipanti ritengano rilevante.

Tali contratti definiscono anche i diritti e gli obblighi in materia di proprietà intellettuale spettanti ai ricercatori ospiti in relazione alle ricerche da loro condotte.

1.2. Nell'attuazione del presente Accordo, lo sfruttamento delle informazioni e dei diritti di proprietà intellettuale deve essere conforme ai reciproci interessi delle Comunità e della Svizzera e i contratti devono contenere apposite disposizioni a tal fine. Esse devono prevedere che i diritti menzionati all'articolo 4 del presente Accordo possono essere concessi solo sulle informazioni e sui diritti di proprietà intellettuale sorti dopo che è entrato in vigore l'obbligo per la Svizzera di contribuire al finanziamento dei programmi.

1.3. Subordinatamente al consenso delle parti, le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale sorti nell'ambito della ricerca congiunta e non disciplinati dai contratti sono attribuiti secondo i principi stabiliti dai contratti, inclusi quelli sulla risoluzione delle controversie.

Se non viene raggiunta una decisione vincolante mediante la procedura di composizione delle controversie stabilita dai partecipanti, la controversia può essere deferita al comitato di ricerca Svizzera/Comunità che cerca di mediare tra i partecipanti. Se i partecipanti non riescono a trovare un Accordo, in seguito a tale mediazione, le informazioni o i diritti di proprietà intellettuale spettano in comune a tutti i partecipanti alla ricerca congiunta che ha generato le informazioni o i diritti di proprietà
intellettuale.

In mancanza di accordo sullo sfruttamento, ciascun partecipante a cui si applicano queste disposizioni ha diritto di sfruttare economicamente tali informazioni o diritti di proprietà intellettuale senza limiti geografici.

1.4. Ciascuna delle parti provvede affinché l'altra parte e i partecipanti di questa ottengano i diritti di proprietà intellettuale loro spettanti a norma della presente sezione.

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1.5. Compatibilmente con il mantenimento della concorrenza nei settori in cui opererà il presente Accordo, ciascuna parte fa il possibile per assicurare che i diritti acquistati in base al presente Accordo e ai contratti stipulati nel suo contesto siano esercitati in modo tale da promuovere: i) la divulgazione e l'utilizzazione delle informazioni create, rivelate o altrimenti rese disponibili ai sensi del presente Accordo e ii) l'adozione e l'applicazione di norme tecniche internazionali.

2. Convenzioni internazionali I diritti di proprietà intellettuale spettanti alle parti ed ai rispettivi partecipanti devono essere disciplinati in maniera conforme alle convenzioni internazionali applicabili, incluso l'Accordo sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIP) del GATT-OMC, la Convenzione di Berna (Atto di Parigi del 1971) e la Convenzione di Parigi (Atto di Stoccolma 1967).

3. Opere letterarie e audiovisive scientifiche oggetto di diritto d'autore Salvo diversa disposizione contrattuale e quanto previsto dalla sezione 4, i risultati di una ricerca congiunta sono pubblicati in comune dalle parti o dai partecipanti alla ricerca stessa.

Fatto salvo tale principio generale, si applicano le seguenti disposizioni: 3.1. In caso di pubblicazione ad opera di una parte o di un organismo pubblico facente capo a una parte di riviste, articoli, relazioni o libri di carattere scientifico o tecnico, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo, l'altra parte ha diritto di ottenere una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere.

3.2. Le parti assicurano che le opere letterarie o audiovisive di carattere scientifico frutto di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo abbiano la più ampia diffusione possibile.

3.3. Ogni riproduzione destinata al pubblico di un'opera tutelata da diritto d'autore, prodotta a norma delle presenti disposizioni deve indicare i nomi degli autori dell'opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Deve inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione.

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4. Informazioni esclusive A. Informazioni esclusive documentali 4.1. Ciascuna delle parti e, se del caso, i loro partecipanti devono indicare quanto prima possibile, preferibilmente nei contratti, le informazioni esclusive che esse intendono mantenere segrete ai sensi del presente Accordo sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri: i) segretezza delle informazioni, nel senso che non deve trattarsi di informazioni già note o conoscibili con mezzi leciti da esperti del settore in cui normalmente circolano nella loro individualità o nell'esatta configurazione o insieme degli elementi che le compongono, ii) valore economico effettivo o potenziale delle informazioni in virtù della loro segretezza, e iii) protezione precedente delle informazioni, nel senso che esse devono essere state oggetto delle precauzioni richieste dalle circostanze e poste in essere dal loro legittimo detentore per mantenerne la segretezza.

Le parti e, se del caso, i loro partecipanti possono convenire in taluni casi che, salvo diversa indicazione, tutte o parte delle informazioni fornite, scambiate o create nel corso di una ricerca congiunta condotta ai sensi del presente Accordo debbano essere tenute segrete.

4.2. Ciascuna parte deve fare in modo che le informazioni esclusive ai sensi del presente Accordo ed il loro carattere segreto siano immediatamente riconoscibili come tali dall'altra parte, per esempio mediante apposito timbro o menzione. Ciò vale anche per le riproduzioni, integrali o parziali, di dette informazioni.

4.3. La parte che riceve informazioni esclusive ai sensi del presente Accordo si impegna ad osservare l'obbligo del segreto. Tale obbligo cessa automaticamente quando le informazioni sono comunicate dal titolare ad esperti del settore senza restrizioni.

4.4. Le informazioni esclusive comunicate a norma del presente Accordo possono essere rivelate dalla parte che le riceve a propri funzionari e dipendenti, o ad agenzie o dipartimenti specificamente autorizzati ai fini della ricerca congiunta in corso, sempreché la rivelazione delle informazioni esclusive sia fatta contro l'impegno a tenerle segrete ed esse siano immediatamente riconoscibili come tali, nella maniera sopra indicata.

4.5. Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni esclusive, la parte che riceve dette informazioni può
divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del precedente paragrafo 4. Le parti collaborano al fine di stabilire le procedure in base alle quali può essere chiesta ed ottenuta l'autorizzazione scritta preliminare per una divulgazione più ampia delle informazioni esclusive. Ciascuna parte si impegna a rilasciare tale autorizzazione nei limiti consentiti dalla propria legislazione e dalle proprie politiche.

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B. Informazioni esclusive non documentali Alle informazioni esclusive non documentali e ad ogni altra informazione confidenziale fornita nel corso di seminari o altre riunioni indette ai sensi del presente Accordo, nonché alle informazioni apprese attraverso il personale distaccato, l'uso di strutture o l'esecuzione di progetti congiunti, le parti ed i loro partecipanti applicano le disposizioni previste dal presente Accordo per le informazioni documentali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni esclusive, confidenziali o segrete siano resi edotti del carattere confidenziale o segreto delle informazioni all'atto della comunicazione delle stesse.

C. Controllo Ciascuna parte si impegna ad assicurare l'osservanza delle disposizioni del presente Accordo per quanto riguarda l'obbligo di mantenere il segreto sulle informazioni esclusive. Se una delle parti si rende conto che non è in grado o che presumibilmente non sarà in grado di osservare le disposizioni sull'obbligo del segreto contenute nelle sezioni A e B, ne informa immediatamente l'altra parte. Le parti quindi si consultano per definire gli interventi del caso.

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Allegato B

Regole relative alla partecpazione finanziaria della Svizzera ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo 1. Determinazione della partecipazione finanziaria 1.1. Quanto prima, e comunque non oltre il 1° settembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione comunica alla Svizzera i seguenti dati unitamente alla relativa documentazione: a) gli importi degli stanziamenti di impegno per i due programmi quadro, che figurano nello stato delle spese del progetto preliminare di bilancio dell'Unione europea; b) la stima dell'importo dei contributi finanziari dovuti per la partecipazione della Svizzera ai due programmi quadro ricavata dal progetto preliminare di bilancio.

Tuttavia, per rendere più agevoli le procedure interne di bilancio, i servizi della Commissione forniscono cifre indicative corrispondenti ai suddetti importi al più tardi entro il 30 maggio di ogni esercizio finanziario.

1.2. Non appena il bilancio viene adottato definitivamente, la Commissione comunica alla Svizzera gli importi relativi alla sua partecipazione, iscritti nello stato delle spese.

2. Modalità di versamento 2.1. Entro il 15 giugno e il 15 novembre di ogni esercizio finanziario, la Commissione rivolge alla Svizzera una richiesta di fondi per i contributi dovuti ai sensi del presente Accordo. Tali richieste hanno per oggetto il pagamento dei seguenti importi: ­ sei dodicesimi del contributo della Svizzera, entro il 20 luglio; e ­ i sei dodicesimi residui, entro il 15 dicembre.

Tuttavia, nell'ultimo anno dei due programmi quadro, la Svizzera provvederà al versamento dell'intero contributo entro il 20 luglio.

2.2. Il contributo della Svizzera è espresso e corrisposto in euro.

2.3. Il contributo dovuto dalla Svizzera in virtù del presente Accordo deve essere versato nei termini di cui al paragrafo 2.1. Ogni eventuale ritardo nei versamenti dà origine al pagamento di interessi in EURO al tasso interbancario EURIBOR a un mese, secondo le quotazioni «Telerate». Tale tasso è maggiorato dell'1,5% per ciascun mese di ritardo. Il tasso maggiorato si applica all'intero periodo di mora. Tuttavia, gli interessi sono esigibili solo quando il contributo viene versato più di trenta giorni dopo la scadenza dei termini di cui al paragrafo 2.1.

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Cooperazione scientifica e tecnologica

2.4. Le spese di viaggio dei rappresentanti e degli esperti svizzeri, che partecipano ai lavori dei comitati di ricerca e all'attuazione dei due programmi quadro, sono rimborsate dalla Commissione secondo gli stessi criteri e le stesse procedure attualmente in vigore per i rappresentanti e gli esperti degli Stati membri delle Comunità europee.

3. Disposizioni di attuazione 3.1. L'importo della partecipazione finanziaria della Svizzera ai due programmi quadro ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo resta di norma invariato per tutto l'esercizio finanziario considerato.

3.2. Al momento della chiusura dei conti di ogni esercizio finanziario (n), in sede di compilazione del conto delle entrate e delle uscite, la Commissione procede al conguaglio dei conti relativamente alla partecipazione della Svizzera, prendendo in considerazione le variazioni intervenute in corso d'esercizio in seguito a trasferimenti, storni, riporti, disimpegni e bilanci rettificativi e suppletivi. Il conguaglio ha luogo al momento del primo versamento per l'esercizio finanziario n + 1. Tuttavia, l'ultimo di tali conguagli avrà luogo entro il mese di luglio del quarto anno successivo alla fine dei due programmi quadro.

I versamenti della Svizzera sono accreditati ai programmi delle Comunità europee in quanto entrate di bilancio assegnate alle linee di bilancio specifiche nello stato delle entrate del bilancio generale dell'Unione europea.

4. Informazioni 4.1 Entro il 31 maggio di ciascun esercizio finanziario (n + 1), la Commissione invia a fini informativi alla Svizzera un prospetto dello stato delle risorse assegnate ai due programmi quadro per il precedente esercizio finanziario (n), compilato sul modello del conto di gestione della Commissione.

4.2. La Commissione comunica alla Svizzera tutte le altre informazioni finanziarie generali relative all'attuazione dei due programmi quadro messe a disposizione degli Stati AELS-SEE.

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Testo originale

Atto finale

I plenipotenziari della Comunità europea, e della Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e della Confederazione Svizzera, dall'altra, riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica da una parte, e la Confederazione svizzera dall'altra, sulla cooperazione scientifica e tecnologica hanno adottato il testo della dichiarazione comune elencata in appresso e acclusa al presente Atto finale: Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari Hanno altresì preso atto della dichiarazione seguente acclusa al presente Atto finale: Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la Confederazione svizzera

Per le Comunità europee

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

5450

Joseph Deiss

Hans van den Broek

1999-4642

Cooperazione scientifica e tecnologica

Altra dichiarazione comune

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari La Comunità europea e la Confederazione svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: ­

Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST)

­

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

­

Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

­

Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'acquis comunitario o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.

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