Decreto federale concernente la proroga dell'impiego dell'esercito a protezione di installazioni minacciate del 1° settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 9 della Costituzione federale; visto l'articolo 70 della legge militare1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 19992, decreta:

Art. 1 La proroga del servizio d'appoggio dell'esercito per l'adempimento del servizio di sorveglianza a protezione di installazioni minacciate3, decisa dal Consiglio federale il 31 maggio 1999, è approvata.

Art. 2 L'impiego dell'esercito per l'adempimento del servizio di sorveglianza nell'ambito dei compiti di protezione previsti dal diritto internazionale pubblico dura al massimo fino al 30 aprile 2000.

Art. 3 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 30 agosto 1999

Consiglio nazionale, 1° settembre 1999

Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz

La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker

1530

1 2 3

RS 510.10 FF 1999 6149 FF 1999 2683

1999-4664

6665