Decreto federale sul finanziamento della partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2000-2003 e sul finanziamento della cooperazione in ambito COST del 23 settembre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 19981, decreta:
Art. 1 1
Per finanziare la partecipazione della Svizzera al quinto programma quadro dell'UE nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e di dimostrazione negli anni 2000-2003 e per le realtive misure d'accompagnamento è stanziato un credito globale di 459 milioni di franchi.
2
Il credito è ripartito come segue: a.
partecipazione al quinto programma quadro dell'UE
b.
misure d'accompagnamento (rete d'informazione, valorizzazione dei risultati, mandati d'esperti, gestione di progetti e sostegno della partecipazione svizzera ai programmi europei al di fuori del programma quadro)
mio di fr.
426
33
Art. 2 Per la partecipazione della Svizzera ad azioni nell'ambito della Cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) negli anni 2000-2003 è stanziato un credito d'impegno di 32 milioni di franchi.
Art. 3 I singoli impegni possono essere contratti fino al 31 dicembre 2003.
Art. 4 Il Consiglio federale può effettuare trasferimenti di lieve entità tra i singoli crediti d'impegno del credito globale.
1
FF 1999 243
7644
1999-5419
Finanziamento della partecipazione ai programmi UE
Art. 5 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 21 aprile 1999
Consiglio nazionale, 23 settembre 1999
Il presidente, Rhinow Il segretario, Lanz
La presidente, Heberlein Il segretario, Anliker
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7645