Iniziativa popolare federale ,,La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)" Riuscita formale

La Cancelleria federale svizzera, visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme, depositate il 9 giugno 1999, a sostegno dell'iniziativa popolare federale ,,La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)"2, decide: 1.

Presentata sotto forma di progetto elaborato, l'iniziativa popolare federale ,,La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)" è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 100000 firme valide richieste dall'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.

2.

Delle 109557 firme depositate, 108081 sono valide.

3.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato d'iniziativa: Partito Socialista Svizzero PSS, Segreteria centrale, Signor JeanFrançois Steiert, Spitalgasse 34, casella postale, 3001 Berna.

4 agosto 1999

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, i.r. Hanna Muralt Müller

1 2

RS 161.1 FF 1997 IV 1142

6252

1999-4961

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)" Firme per Cantone Cantoni

Firme valide

nulle

Zurigo .....................................................................

Berna.......................................................................

Lucerna ...................................................................

Uri...........................................................................

Svitto.......................................................................

Obvaldo ..................................................................

Nidvaldo .................................................................

Glarona ...................................................................

Zugo........................................................................

Friburgo ..................................................................

Soletta .....................................................................

Basilea Città............................................................

Basilea Campagna...................................................

Sciaffusa..................................................................

Appenzello Esterno.................................................

Appenzello Interno .................................................

San Gallo ................................................................

Grigioni...................................................................

Argovia ...................................................................

Turgovia..................................................................

Ticino......................................................................

Vaud .......................................................................

Vallese ....................................................................

Neuchâtel ................................................................

Ginevra ...................................................................

Giura .......................................................................

20887 19087 2129 254 1161 136 105 266 682 2859 3955 4862 3885 1361 385 29 3970 2412 4918 1998 15714 5954 2441 4140 3042 1449

53 115 9 6 0 0 1 5 2 8 35 0 280 334 12 0 88 44 29 27 127 53 198 30 1 19

Svizzera ..................................................................

108081

1476

6253

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,La salute a prezzi accessibili (Iniziativa sulla salute)"

L'iniziativa ha il tenore seguente: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 34bis 3 1

La Confederazione emana disposizioni sull'assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

2

L'assicurazione malattie obbligatoria è esercitata da assicuratori di utilità pubblica. Essa garantisce a tutti gli assicurati una copertura medica di alta qualità, adeguata ai bisogni e a prezzi vantaggiosi.

3

L'assicurazione malattie obbligatoria è finanziata segnatamente per mezzo di:

a. introiti supplementari a destinazione vincolata provenienti dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge; b. contributi pagati dagli assicurati, in misura almeno equivalente; questi contributi sono fissati in funzione del reddito e della sostanza reale nonché tenendo conto degli oneri familiari.

4

Gli assicuratori malattie ricevono, per ogni persona assicurata, contributi attinti ai fondi di cui al capoverso 3. Le differenze di rischi tra gli assicuratori vengono compensate. Le eccedenze sono restituite agli assicurati.

5 La Confederazione e i Cantoni si adoperano ai fini di un efficace contenimento dei costi nel settore sanitario.

La Confederazione prende segnatamente le seguenti misure: a. regola la medicina di punta e coordina le pianificazioni sanitarie dei Cantoni; b. fissa i prezzi massimi delle prestazioni fornite nell'assicurazione malattie obbligatoria, medicamenti compresi; 3

Cf. art. 117 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

6254

Iniziativa popolare federale

c. emana disposizioni di autorizzazione per i fornitori di prestazioni e si adopera ai fini di un controllo efficace della qualità; d. se la quantità delle prestazioni fornite è eccessiva, prende misure complementari di contenimento dei costi differenziate per specialità e regioni.

I Cantoni possono prendere misure più ampie nel settore della pianificazione sanitaria.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale4 sono completate come segue: Art. 24 (nuovo) 1 Le prestazioni della Confederazione e dei Cantoni in favore del settore sanitario corrispondono almeno agli importi del 1997, dopo correzione in base al rincaro.

2

Il ricavo di cui all'articolo 34bis capoverso 3 corrisponde almeno al volume complessivo dei premi dell'assicurazione malattie obbligatoria nell'anno precedente l'entrata in vigore della legislazione d'applicazione.

Art. 25 (nuovo)

1

Se la legge d'applicazione dell'articolo 34bis non può essere messa in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo costituzionale, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'applicazione per i capoversi 3 e 5 dell'articolo 34bis.

2

Tiene in particolare conto dei seguenti principi:

a. per il calcolo dei contributi degli assicurati conformemente al capoverso 3 lettera b si applica una franchigia di franchi 20'000 sul reddito e di franchi 1'000'000 sulla sostanza reale; b. i contributi degli assicurati calcolati in funzione della sostanza reale, previsti nel capoverso 3 lettera b, ammontano almeno a un quarto dei contributi complessivi degli assicurati di cui allo stesso capoverso.

4

Cf. art. 197 n. 1 e 2 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

6255