Traduzione1

Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici Fatto a Strasburgo il 22 giugno 1998

Protocollo d'emendamento Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e la Comunità europea, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, aperta alla firma a Strasburgo, il 18 marzo 1986 (qui di seguito denominata "la Convenzione"), Vista la Convenzione che comporta disposizioni generali intese ad evitare sofferenze, dolori e angoscia agli animali usati a fini sperimentali e la determinazione degli Stati membri a limitare l'uso degli animali a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, con l'obiettivo di sostituire questo uso ovunque laddove sia possibile, segnatamente cercando metodi sostitutivi e incoraggiando il ricorso a questi metodi sostitutivi; Considerando il carattere tecnico delle disposizioni che figurano negli allegati della Convenzione; Riconoscendo la necessità di garantire l'adeguamento di queste ultime ai risultati delle ricerche nei campi che coprono, Hanno convenuto quanto segue: Art. 1 L'articolo 30 della Convenzione è emendato come segue: «1 Le Parti procedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e in seguito ogni cinque anni, o più spesso se la maggioranza delle Parti lo richiede, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d'Europa al fine di esaminare l'applicazione della presente Convenzione nonché l'opportunità di una sua revisione o di un'estensione di alcune sue disposizioni.

2

Queste consultazioni si svolgono nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Le Parti comunicano al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, almeno due mesi prima della riunione, il nome del loro rappresentante.

3

Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.» Art. 2 La Convenzione è completata da un nuovo titolo XI: "Emendamenti" che comprende il nuovo articolo 31 seguente: 1

Dal testo originale francese.

1999-4381

4231

Animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

«1 Qualsiasi emendamento degli allegati A e B, proposto da una parte o dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e trasmesso da lui agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alla Comunità europea e a ogni Stato non membro che abbia aderito o che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34.

2

Qualsiasi emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente è esaminato, almeno sei mesi dopo la data della sua trasmissione da parte del Segretario Generale, durante una consultazione multilaterale in cui questo emendamento possa essere adottato a maggioranza dei due terzi delle Parti. Il testo adottato è comunicato alle Parti.

3

Qualsiasi emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dalla sua adozione durante una consultazione multilaterale, a meno che un terzo delle Parti non abbia notificato obiezioni.» Art. 3 Gli articoli 31-37 della Convenzione divengono rispettivamente gli articoli 32-38.

Art. 4 1

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei firmatari della Convenzione, che possono divenire Parti al presente Protocollo per mezzo: a.

della firma senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione; o

b.

della firma con riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, seguita da ratifica, d'accettazione o d'approvazione.

2

Un firmatario della Convenzione non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, d'accettazione o d'approvazione, o depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non ha già depositato o se non deposita simultaneamente uno strumento di ratifica, d'accettazione o d'approvazione della Convenzione.

3

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione possono parimenti aderire al presente Protocollo.

4

Gli strumenti di ratifica, d'accettazione, d'approvazione o di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Art. 5 Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno che segue la data alla quale tutte le Parti alla Convenzione sono divenute Parti al Protocollo conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

Art. 6 Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Comunità europea:

4232

Animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici

a.

qualsiasi firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

b.

qualsiasi firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c.

il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

d.

qualsiasi data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente al suo articolo 5;

e.

qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione in rapporto al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 22 giugno 1998, in inglese e in francese, i due testi facenti parimente fede, in un solo esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmette copia certificata conforme agli Stati membri del Consiglio d'Europa, alle altre Parti alla Convenzione e alla Comunità europea.

Seguono le firme 1390

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