Decreto federale concernente l'iniziativa popolare per l'introduzione di un centesimo solare (Iniziativa solare) dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare «per l'introduzione di un centesimo solare (Iniziativa `solare')», depositata il 21 marzo 19951; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 marzo 19972; visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del 4 febbraio 19993, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 21 marzo 1995 «per l'introduzione di un centesimo solare (Iniziativa `solare')» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2

L'iniziativa4 adeguata formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999 ha il tenore seguente: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è completata come segue: Art. 89 cpv. 6 6

La Confederazione promuove l'utilizzazione dell'energia solare nelle aree edificate nonché l'utilizzazione efficiente e durevole dell'energia.

a. A tale scopo la Confederazione riscuote una tassa indicizzata di 0,1 centesimi al kilowattora, che aumenta progressivamente fino a 0,5 centesimi, sul consumo finale degli agenti energetici non rinnovabili. Almeno la metà del ricavato della tassa è impiegata per l'utilizzazione dell'energia solare.

b. Nell'ambito della promozione, la Confederazione tiene conto delle aspettative economiche regionali. Essa può emanare disposizioni speciali e accordare termini d'adattamento per le aziende a consumo energetico particolarmente elevato. Le legittime misure di protezione dei siti e dei monumenti già in

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FF 1995 III 1069 FF 1997 II 660 FF 1999 ...

L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare l'articolo 24octies con un nuovo capoverso 5, come pure le disposizioni transitorie della vecchia Costituzione federale del 29 maggio 1874. La disposizione transitoria si riferiva quindi all'articolo 24octies capoverso 5. La numerazione degli articoli e i rinvii dell'iniziativa devono essere adeguati dall'Assemblea federale sulla base delle disposizioni finali (n. III) della Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il presente testo propone i relativi adeguamenti.

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1999-5344

Iniziativa solare

c.

in atto vengono tenute in considerazione. La tassa di cui alla lettera a può essere sostituita da altre tasse senza destinazione vincolata, prelevate sugli agenti energetici.

La legge disciplina i dettagli.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 sono completate come segue: Art. 196, titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197

Disposizioni transitorie successive all'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizioni transitorie dell'art. 89 cpv. 6 (Promozione dell'energia solare) 1

Qualora la legislazione non sia ancora in vigore dopo tre anni dall'accettazione dell'articolo 89 capoverso 6, il Consiglio federale emana tramite ordinanza disposizioni d'esecuzione con entrata in vigore immediata. Cinque anni dopo l'entrata in vigore di queste disposizioni si applica l'aliquota integrale della tassa. L'articolo 89 capoverso 6 sarà abrogato vent'anni dopo l'entrata in vigore dell'aliquota integrale della tassa.

2

Contributi adeguati giusta l'articolo 89 capoverso 6 lettera a sono versati anche per gli impianti solari esistenti, a condizione che essi non siano in funzione da oltre un anno al momento dell'accettazione di detta disposizione costituzionale.

Art. 2 1

Contemporaneamente è sottoposto al voto del popolo e dei Cantoni un controprogetto dell'Assemblea federale.

2

L'Assemblea federale propone di completare le disposizioni transitorie della Costituzione federale del 18 aprile 1999 nel modo seguente: Art. 196, titolo

Disposizioni transitorie secondo il decreto federale del 18 dicembre 1998 su una nuova Costituzione federale

Art. 197

Disposizioni transitorie successive all'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999 1. Disposizioni transitorie dell'art. 89 (Tassa di incentivazione delle energie rinnovabili) 1 Sul contenuto energetico del vettori energetici non rinnovabili la Confederazione riscuote una tassa di incentivazione di 0,3 ct/kWh.

2 I proventi sono impiegati in modo mirato quale aiuto finanziario per: a. promuovere l'impiego di energie rinnovabili, in particolare l'energia solare su superfici edificate, l'energia geotermica e l'energia prodotta con legno e biomassa; b. promuovere l'impiego razionale dell'energia; c. mantenere e rinnovare le centrali idroelettriche svizzere.

3 Nell'impiego dei proventi valgono le norme seguenti: a. a ciascun provvedimento di cui al capoverso 2 è destinato almeno un quarto dei proventi;

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Iniziativa solare

b.

gli aiuti finanziari per la produzione industriale o artigianale sono attribuiti in primo luogo ai provvedimenti che ottimizzano l'impiego dell'energia e promuovono le energie rinnovabili; c. aiuti finanziari secondo il capoverso 2 lettere a e b possono essere versati anche all'estero per adempiere obblighi dalla Svizzera di riduzione delle immissioni di gas con effetto serra; d. gli aiuti finanziari possono essere versati solo quando è garantito che è tenuto conto delle esigenze di tutela del paesaggio e dei siti e che sono rispettate le prescrizioni di salvaguardia dell'ambiente.

4 Per i processi di produzione che richiedono un elevato consumo di vettori energetici non rinnovabili sono previste disposizioni speciali e derogatorie. Nei casi di rigore possono essere previste agevolazioni anche per altre imprese ad alta intensità di energia.

5 La competenza di riscuotere la tassa di incentivazione cessa dieci anni dopo l'entrata in vigore della legislazione d'applicazione. Tale competenza può essere prorogata di cinque anni al massimo mediante una legge federale.

6 Se in base all'articolo 89 capoverso 7 è riscossa una tassa speciale sull'energia, la tassa di incentivazione decade. In tal caso, fino a cessazione della competenza di riscuotere la tassa di incentivazione come stabilito dal capoverso 5, 450 milioni di franchi in media dei proventi della tassa speciale sull'energia sono destinati ogni anno ai provvedimenti di cui ai capoversi 2 e 3.

7 Il Consiglio federale può diminuire la tassa di incentivazione o abrogarla anzitempo se le misure di cui ai capoversi 2 e 3 non sono più necessarie, del tutto o in parte, tenuto conto del mercato dell'energia.

Art. 3 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa e di accettare il controprogetto.

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

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