Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi del 9 dicembre 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro dell'8 giugno 1998 per la posa di ponteggi è conferita obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

2

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del CCT sono applicabili a tutte le imprese e a tutti i reparti di imprese addetti alla posa di ponteggi, nonché alle imprese di altri settori che montano ponteggi per terzi. Non vi sottostanno le imprese di altri settori che montano ponteggi per il proprio fabbisogno.

3

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano a tutti i lavoratori delle imprese di cui nel capoverso 2.

4

Le disposizioni seguenti, di carattere obbligatorio generale, sono in vigore per i datori di lavoro con sede all'estero, nonché per i loro lavoratori purché adempiano le condizioni di cui nei capoversi 2 e 3 ed eseguano lavori che rientrino nel campo d'applicazione del capoverso 1: articoli 12, 13 capoversi 1 e 2, articoli 14, 15, 17 (cpv. 12 dal secondo mese di impiego in Svizzera), 18, 19, 20, 29, appendice 1, appendice 3 e appendice 7. Se la durata di questi lavori supera due mesi all'anno, deve essere conclusa un'assicurazione di indennità giornaliera di malattia secondo l'articolo 21 e l'appendice 2 oppure deve essere prevista una regolamentazione scritta per il pagamento del salario in caso d'impedimento del lavoratore per causa di malattia, che corrisponda almeno alle esigenze dell'articolo 324a del Codice delle obbligazioni.

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Sono esclusi dalla disposizione concernente i contributi alle spese d'esecuzione e di perfezionamento (art. 3 CCL) i Cantoni di Ginevra, Vaud, Vallese e Neuchâtel. È anche escluso il personale d'ufficio.

1 2

RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Art. 3 Per quanto riguarda la riscossione e l'impiego dei contributi alle spese d'esecuzione (art. 3 CCL) occorre presentare annualmente al Seco ­ Direzione del lavoro (DA) un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dal Seco ­ DA e protrarsi oltre la fine della dichiarazione di obbligatorietà generale, per quanto lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. Il Seco ­ DA può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

Art. 4 Il presente decreto entro in vigore il 1° gennaio 2000 ed è valido sino al 30 settembre 2001.

9 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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