94.434 Iniziativa parlamentare Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 31 agosto 1998

Onorevole presidente, onorevoli consiglieri, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli, vi sottoponiamo il presente rapporto, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone all'unanimità di entrare in materia sull'iniziativa parlamentare e di approvare il progetto di decreto allegato al presente rapporto.

31 agosto 1998

In nome della Commissione: Il vicepresidente, Hubert Lauper

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1999-4392

Compendio Il presente progetto mira a modificare il diritto dei cognomi in modo da garantire l'uguaglianza più ampia possibile fra i sessi. In futuro, gli sposi potranno decidere se portare il medesimo cognome coniugale o mantenere ciascuno il proprio. Se decideranno di portare lo stesso cognome, potranno scegliere tra il cognome della sposa e quello dello sposo.

Dall'ultima revisione del diritto matrimoniale del 5 ottobre 1984 (in vigore dal 1° gennaio 1988), l'importanza sociale del cognome è mutata. In generale, valori quali l'autonomia dell'individuo e la parità dei sessi hanno acquisito maggiore rilevanza rispetto alla funzione identificatrice del cognome coniugale. La revisione deve tener conto della continuità e della certezza giuridica, consentendo nel contempo di far evolvere il nostro diritto.

La nuova regolamentazione del cognome coniugale richiede che siano modificate anche le disposizioni concernenti il cognome dei figli. I genitori sposati che non portano il medesimo cognome coniugale dovranno infatti poter decidere quale cognome assumeranno i loro figli.

Secondo il diritto vigente, la moglie acquista la cittadinanza cantonale e comunale del marito senza perdere quella che aveva da nubile. Per adottare anche in tale ambito una normativa conforme al principio della parità dei sessi, si propone di prevedere che il matrimonio non ha più alcun effetto sulla cittadinanza di una persona. I figli acquisteranno invece la cittadinanza del genitore di cui portano il cognome.

Il presente progetto si fonda sul Codice civile vigente. Se entrerà in vigore dopo la revisione del diritto del divorzio, le modifiche che propone dovranno essere adeguate al nuovo diritto. Qualora i due disegni dovessero entrare in vigore contemporaneamente, si renderanno invece necessarie misure di coordinamento.

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Rapporto I

Parte generale

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Situazione iniziale

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Presentazione dell'iniziativa parlamentare

L'iniziativa parlamentare presentata in forma generica, il 14 dicembre 1994, dal consigliere nazionale Suzette Sandoz chiede che le disposizioni del CC concernenti il cognome coniugale siano modificate in modo da garantire l'uguaglianza tra uomo e donna.

Nella motivazione, il promotore dell'iniziativa si è fondato su una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 22 febbraio 19941 che aveva accolto un ricorso interposto contro una decisione del Tribunale federale dell'8 giugno 1989. Il TF aveva confermato una decisione cantonale secondo cui un uomo che portava il cognome della moglie non era stato autorizzato a mantenere il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale. Il Tribunale federale aveva motivato la decisione rilevando che il diritto allora vigente offriva tale possibilità soltanto alla moglie, tenuta per legge a portare il cognome del marito come cognome coniugale. La Corte europea non ha tuttavia accolto questa motivazione: applicando congiuntamente gli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ha dichiarato inefficace la riserva formulata dalla Svizzera (nel Protocollo n. 7) a favore del regime speciale previsto dall'articolo 160 CC per il cognome coniugale. La Corte ha considerato la riserva incompatibile con l'interpretazione evolutiva della CEDU in materia di parità dei sessi. In seguito a tale decisione, il Consiglio federale ha modificato l'articolo 177a dell'ordinanza sullo stato civile. Ora anche lo sposo può mantenere il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale se la coppia ha assunto il cognome della sposa mediante istanza di cambiamento del nome ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 CC.

Procedendo in tal modo, il Consiglio federale ha violato il principio della gerarchia delle norme, poiché ha modificato mediante ordinanza una legge in senso formale.

Per tener conto della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo occorre quindi modificare anche il Codice civile.

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Esame preliminare

Il 10 aprile 1995, la Commissione degli affari giuridici ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa, conformemente all'articolo 21ter della legge sui rapporti fra i Consigli, e ha sentito il suo promotore. Nel rapporto del 28 agosto 1995 ha proposto all'unanimità al suo Consiglio di dar seguito all'iniziativa. Il 6 ottobre 1995, il Consiglio nazionale ha deciso senza discussione di accogliere la proposta della Commissione. L'Ufficio ha quindi incaricato la Commissione degli affari giuridici di elaborare un progetto di revisione legislativa in cui fosse tenuto conto degli obiettivi perseguiti dall'iniziativa.

1

Burghartz c. Svizzera (49/1992/394/472).

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Svolgimento dei lavori in seno alla Sottocommissione e alla Commissione

Nella seduta del 23 gennaio 1996, la Commissione ha istituito una Sottocommissione incaricandola di elaborare un progetto. La Sottocommissione era composta dai consiglieri nazionali Hollenstein, Aeppli Wartmann, Vallender, Baumann J. Alexander e Straumann. L'onorevole Suzette Sandoz, promotore dell'iniziativa, ha partecipato a tutte le sedute della Sottocommissione con voce consultiva. La Sottocommissione si è occupata dell'iniziativa parlamentare durante tre sedute (17 aprile, 20 maggio e 2 luglio 1996) e ha elaborato un progetto. La Commissione ha esaminato il progetto nelle sedute del 7 gennaio e del 25 marzo 1997, decidendo di porre in consultazione l'avamprogetto. Il DFGP ha organizzato la consultazione e valutato i risultati della medesima.

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Consultazione

La procedura di consultazione si è svolta dall'11 luglio al 31 ottobre 1997. Sono stati invitati a parteciparvi il Tribunale federale a Losanna, tutti i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale e 57 organizzazioni. Il Tribunale federale, l'Unione Democratica di Centro, il Partito Svizzero della Libertà, il Segretariato degli svizzeri all'estero, la Federazione Svizzera degli Avvocati e l'Unione svizzera di commercio e d'industria (Vorort) hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi.

In pratica, nessun interpellato ha contestato la necessità di modificare l'ordinamento vigente al fine di garantire la parità dei sessi. Nel complesso, l'avamprogetto è stato ben accolto. I doppi cognomi hanno invece dato adito a critiche: quasi la metà dei Cantoni desidererebbe rinunciarvi. Chi assume il cognome del coniuge al momento del matrimonio non dovrebbe quindi più potergli anteporre il proprio cognome. Durante la consultazione si è criticata aspramente anche la competenza dell'autorità tutoria a scegliere il cognome del figlio qualora genitori che portano cognomi diversi non siano in grado di accordarsi in merito a tale cognome. Non si è tuttavia delineata alcuna maggioranza in favore di una soluzione alternativa (cognome della madre se non è stato raggiunto un accordo [proposta di minoranza], competenza dell'autorità che si pronuncia sulle istanze di cambiamento del nome o di un giudice, decisione mediante sorteggio da parte dell'ufficio dello stato civile). Molti interpellati ritenevano che la regolamentazione transitoria non fosse sufficientemente flessibile. Un'importante minoranza chiedeva che il nuovo ordinamento garantisca la parità totale dei sessi per quanto concerne l'acquisto e la perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

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Modifiche apportate in base ai risultati della consultazione

Nella seduta del 17 febbraio 1998, la Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione. Ha incaricato la Sottocommissione istituita il 23 gennaio 1996 (il consigliere nazionale Straumann è tuttavia stato sostituito dal consigliere nazionale Lauper) di esaminare le questioni maggiormente dibattute dagli interpellati. La Sottocommissione si è occupata dell'avamprogetto in due sedute ulteriori (31 marzo e 5 maggio 1998). Ha proposto diverse modifiche che la Commissione ha approvato nella seduta del 31 agosto 1998.

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Soppressione dei doppi cognomi

Nell'avamprogetto, la Commissione aveva previsto che chi assume il cognome del coniuge può mantenere il proprio cognome anteponendolo al cognome coniugale.

Questa soluzione corrisponde a quella prevista dalla normativa vigente, introdotta con la revisione del 1984 e in vigore dal 1° gennaio 1988. Per rispondere a un bisogno della prassi, occorre tuttavia sopprimere i doppi cognomi. Nella consultazione, la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile e l'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile si sono pronunciate contro il mantenimento di simili cognomi. Secondo una valutazione dell'Ufficio federale dello stato civile, il 20 per cento circa delle donne che si sposano chiedono infatti di poter anteporre il loro cognome al cognome coniugale. In pratica, queste donne continuano quindi a utilizzare il cognome che portavano prima del matrimonio.

Sembra esservi un bisogno crescente di mantenere il proprio cognome. La Commissione ritiene che si tiene pienamente conto di tale necessità offrendo agli sposi la possibilità di mantenere ciascuno il proprio cognome. In occasione dell'ultima revisione, i doppi cognomi erano stati introdotti come soluzione di compromesso, dal momento che, sul piano politico, i tempi non erano ancora maturi per innovazioni più incisive quali la possibilità di portare cognomi distinti. Con la presente revisione si intende invece introdurre una regolamentazione chiara e semplice in materia di diritto dei cognomi. Le modifiche legislative proposte non concernono il cognome di affinità (Allianzname), ossia il cognome portato prima del matrimonio e aggiunto mediante un trattino al cognome coniugale. Tale cognome non è vincolante dal profilo del diritto civile e non viene iscritto nei registri dello stato civile; è tuttavia divenuto d'uso corrente quale istituto di diritto consuetudinario e figura ad esempio in passaporti e carte d'identità, nei documenti degli uffici preposti al controllo degli abitanti e negli elenchi telefonici. La sua utilizzazione è soprattutto dovuta al fatto che, al momento del matrimonio, la donna doveva obbligatoriamente assumere il cognome del coniuge, perdendo quindi il proprio cognome.

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Scelta del cognome del figlio

Cosa succede se genitori che portano cognomi diversi non riescono ad accordarsi sul cognome dei figli? L'avamprogetto demandava la decisione all'autorità tutoria. Una minoranza commissionale (von Felten) propone invece che in simili casi il figlio assuma il cognome della madre. In consultazione, entrambe le varianti hanno suscitato reazioni positive, ma anche numerose riserve e pareri fortemente contrari. Dopo aver discusso approfonditamente la questione, la Sottocommissione ha deciso ­ con 3 voti contro 1 ­ di stralciare l'articolo 270 capoverso 2 dell'avamprogetto. Scegliendo il cognome della madre quale soluzione sussidiaria si contraddirebbe il principio della parità dei sessi, determinante per la presente revisione. Demandare la decisione a un'autorità ­ oltre all'autorità tutoria entrerebbe in linea di conto anche quella competente per il cambiamento del nome ­ equivarrebbe invece a istituire una procedura defatigante; è inoltre probabile che una simile soluzione venga percepita come un'interdizione o un'ingerenza dello Stato nella vita privata dei cittadini. I casi di disaccordo tra genitori dovrebbero essere rari; sembra pertanto ragionevole rinunciare a disciplinare tale questione nella legge. Occorre partire dal presupposto che i coniugi che non sono in grado di operare una scelta comune potranno dapprima esperire diverse vie ­ ad esempio la mediazione di parenti o di consultori familiari ­ per dirimere la controversia. L'autorità tutoria potrà essere adita se questo modo di 4274

procedere non ha consentito di raggiungere un accordo. Disciplinando espressamente questo caso nella legge gli si attribuirebbe un'importanza eccessiva rispetto alla sua reale portata.

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Presa in considerazione della cittadinanza

In consultazione, molti interpellati hanno suggerito di rivedere anche la normativa concernente la cittadinanza al fine di garantire la parità dei sessi. Dal punto di vista dell'uguaglianza giuridica è infatti difficile capire perché una donna che si sposa acquisti per legge la cittadinanza del marito, pur non essendo obbligata ad assumerne il cognome, mentre un uomo non beneficia dello stesso diritto. Considerati gli sforzi profusi a livello nazionale per ridurre il numero dei diritti di cittadinanza cantonali e comunali, sarebbe poco sensato accrescere ulteriormente i motivi di acquisto di simili diritti. In virtù della regolamentazione proposta, nemmeno il figlio di coniugi assumerà automaticamente la cittadinanza del padre. Sembra più ragionevole e pratico regolare la questione della cittadinanza comunale e cantonale in concomitanza con quella del cognome al momento in cui sorge il rapporto di filiazione.

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Momento della scelta del cognome coniugale

La Commissione ha tenuto conto del desiderio espresso da molti interpellati secondo cui la scelta del cognome coniugale dovrebbe anche poter essere rinviata sino al momento della nascita o dell'adozione del primo figlio.

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Dichiarazione relativa al cognome in caso di vedovanza

In caso di scioglimento del legame coniugale dovuto alla morte del coniuge, la persona rimasta vedova può sentire il bisogno di riprendere il cognome che portava prima del matrimonio. Nella consultazione, questa esigenza è stata sottolineata soprattutto dall'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile. In un articolo 160a nuovo, la Commissione ha previsto tale possibilità per il coniuge superstite.

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Prolungamento del termine transitorio

Nella consultazione si è sovente sostenuto che il termine transitorio di un anno dall'entrata in vigore della modifica legislativa è troppo breve. In particolare, la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile ha chiesto che questo termine fosse prolungato, rilevando che nella prassi i coniugi necessitano di più di un anno per decidere se avvalersi della nuova possibilità. Tali coppie dovrebbero quindi ricorrere alla procedura di cambiamento del nome, più complicata ed onerosa. Portando il termine transitorio a due anni si risolve questo problema.

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Ordinamenti dei Paesi vicini

L'analisi di diritto comparato esposta qui di seguito si limita al diritto dei cognomi.

All'estero, la nazionalità non si fonda su diritti di cittadinanza interni, cantonali e comunali, o su diritti comparabili.

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Germania

Nel 1994, in Germania è stata adottata una nuova normativa concernente i cognomi.

La legge prevede che i coniugi possono scegliere un cognome comune («Ehename», cognome coniugale). Detto cognome può essere soltanto il cognome della famiglia della moglie o del marito («Geburstname», cognome di nascita). Se non scelgono alcun cognome coniugale, i coniugi mantengono anche dopo il matrimonio i cognomi che portavano al momento della celebrazione delle nozze. Il coniuge che assume il cognome dell'altro può mantenere il proprio cognome o quello della propria famiglia, posponendolo o anteponendolo al cognome coniugale mediante un trattino. Ciò non è possibile se il cognome coniugale consta di più cognomi. Inoltre, in presenza di un doppio cognome, può essere aggiunto un solo cognome.

Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano il medesimo cognome coniugale, il figlio assume detto cognome. Qualora portino invece cognomi diversi, i genitori devono dichiarare all'ufficiale dello stato civile se il figlio porterà il cognome del padre o quello della madre. Se non è stata operata alcuna scelta entro un mese dalla nascita del figlio, il tribunale delle tutele («Vormundschaftsgericht») conferisce il diritto di scelta a uno dei genitori. Se quest'ultimo non decide entro il termine impartitogli dal tribunale, il figlio ne assume il cognome. Il figlio i cui genitori non sono uniti in matrimonio assume il cognome portato dalla madre al momento della sua nascita.

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Austria

In Austria, il diritto dei cognomi è stato riveduto nel 1995. I coniugi devono portare il medesimo cognome coniugale. La legge prevede la possibilità di scegliere tra il cognome della sposa e quello dello sposo. In mancanza di una dichiarazione dei fidanzati, il cognome coniugale è quello del marito. Il fidanzato che assume il cognome dell'altro può mantenere il proprio cognome, anteponendolo o posponendolo al cognome coniugale mediante un trattino. È quindi obbligato a portare un doppio cognome. Infine, la sposa che, in mancanza di dichiarazione relativa al cognome coniugale, avrebbe dovuto assumere il cognome dello sposo, può dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler mantenere il proprio cognome. In tal caso, ciascun coniuge mantiene il proprio cognome.

Se i genitori sono uniti in matrimonio e portano il medesimo cognome coniugale, il figlio assume detto cognome. I genitori che portano cognomi diversi dichiarano, prima o al momento del matrimonio, se il figlio porterà il cognome della madre o quello del padre. Se i genitori non prendono una decisione, il figlio assumerà il cognome del padre. Qualora i genitori non siano uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome della madre.

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Francia

Il diritto francese riprende il principio di diritto romano secondo cui il matrimonio non ha ripercussioni sul cognome: ciascun coniuge mantiene quindi il proprio cognome. Alla moglie viene tuttavia concessa la facoltà di utilizzare il cognome del marito («nom d'usage», cognome d'uso). Il cognome d'uso non viene iscritto nel registro dello stato civile.

Il figlio i cui genitori sono uniti in matrimonio assume il cognome del padre. Se i genitori non sono sposati, il figlio assume il cognome del genitore il cui rapporto di filiazione è stato accertato per primo; se la filiazione paterna è stata accertata contemporaneamente a quella materna, il figlio assume il cognome del padre. Anche quando il rapporto di filiazione con il padre è stato accertato dopo la filiazione materna, il figlio minorenne può, in virtù di una dichiarazione comune dei genitori dinanzi al tribunale tutorio, assumere il cognome del padre anziché quello della madre.

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Italia

Anche l'Italia fa parte dei Paesi che si ispirano ai principi del diritto romano: ciascun coniuge mantiene il proprio cognome. Al momento del matrimonio, la moglie deve tuttavia aggiungere al proprio cognome quello del marito. Contrariamente a quanto prescritto dalla legislazione francese, il diritto civile italiano sembra quindi prevedere l'obbligo di portare un doppio cognome.

Se i genitori sono uniti in matrimonio, il figlio assume il cognome del padre. Qualora i genitori non siano sposati, il figlio assume invece il cognome del genitore che l'ha riconosciuto per primo. Se è stato riconosciuto nel medesimo tempo dal padre e dalla madre, il figlio assume il cognome del padre. Qualora la filiazione paterna sia stata accertata dopo il riconoscimento da parte della madre, il figlio può sostituire il cognome della madre con quello del padre o aggiungere a quest'ultimo il cognome della madre.

II

Parte speciale

3

Commento alle singole disposizioni

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Articolo 30 capoverso 2 Cambiamento del nome

L'articolo 30 capoverso 2 CC concerne il cambiamento del cognome di sposi che, dopo la celebrazione del matrimonio, intendono portare il cognome della sposa come cognome coniugale. Se i coniugi possono scegliere tra il cognome della sposa e quello dello sposo, tale disposizione diventa obsoleta. Con il nuovo diritto, gli sposi che optano per il cognome della moglie non dovranno più presentare un'istanza all'autorità competente in materia di cambiamento del cognome; basterà che comunichino la loro scelta mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile.

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Articolo 134 capoversi 1 e 2 C. Giudizio di nullità II. Conseguenze 2. Per i coniugi

Il capoverso 1 decade poiché il matrimonio non ha più ripercussioni sulla cittadinanza.

Anche il capoverso 2 deve essere abrogato poiché l'articolo 160a del progetto riunisce in un'unica disposizione i due casi (giudizio di nullità o scioglimento del matrimonio) in cui il coniuge che ha cambiato cognome con il matrimonio può dichiarare di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio. È quindi mantenuto soltanto il capoverso 3.

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Articolo 149 IV. Situazione del coniuge divorziato

L'articolo 149 deve essere abrogato per i medesimi motivi su cui poggia la soppressione dell'articolo 134 capoversi 1 e 2: il capoverso 1 concerne la cittadinanza mentre il capoverso 2 riguarda la dichiarazione della donna divorziata che intende riprendere il cognome della propria famiglia o quello che aveva prima del matrimonio. L'articolo è totalmente abrogato, dal momento che consta soltanto di due capoversi.

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Art. 160 Cognome coniugale

In una società pluralista, l'importanza del cognome coniugale può variare fortemente a seconda delle persone considerate. Di conseguenza, nessuno dev'essere costretto a cambiare il proprio cognome. Agli sposi non va tuttavia nemmeno negata la possibilità di portare il medesimo cognome coniugale. In virtù del principio della parità dei sessi, tale cognome non dovrà automaticamente essere quello dello sposo; occorre al contrario che gli sposi possano scegliere tra il cognome della moglie e quello del marito.

Di principio, gli sposi devono decidere se porteranno il medesimo cognome coniugale o manterranno ciascuno il proprio cognome. Se intendono portare lo stesso cognome coniugale, possono scegliere tanto il cognome della sposa o dello sposo quanto il cognome della famiglia di uno di loro. Se gli sposi non fanno uso del loro diritto di scelta, la legge prevede che ciascuno mantiene il proprio cognome.

Questa disposizione consente di far evolvere il diritto vigente. La soluzione secondo cui la sposa può mantenere il proprio cognome senza assumere quello dello sposo è stata intensamente dibattuta nell'ambito della revisione del 1984. Il 13 giugno 1983, il Consiglio nazionale si era pronunciato in tal senso; il Consiglio degli Stati riteneva tuttavia che tale proposta fosse eccessiva. L'Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ha più volte chiesto alle Camere federali di adottare una soluzione che consentisse agli sposi di mantenere ciascuno il proprio cognome. A tal proposito, ha posto l'accento sulla praticabilità di una siffatta soluzione e sottolineato che il diritto internazionale privato avrebbe comunque obbligato gli ufficiali dei registri dello stato civile a iscrivere il cognome di ciascun coniuge. Rispetto alla regolamentazione attuale, che consente di portare cognomi differenti ­ a seconda che siano utilizzati a titolo privato o a titolo ufficiale ­ anteponendo al cognome coniugale quello portato prima del matrimonio, la soluzione sopraccitata presenta il vantaggio 4278

della trasparenza e della chiarezza. Nel quadro della regolamentazione proposta, la prassi in materia di scelta del cognome potrà essere adeguata all'evoluzione sociale.

Il diritto di scegliere il cognome è stato inserito all'inizio della disposizione proposta, in modo da garantire che gli sposi operino una scelta pienamente consapevole.

La presunzione legale secondo cui ciascun coniuge mantiene il proprio cognome si applica, quale norma sussidiaria, quando non è stata operata alcuna scelta.

Chi si risposa deve poter riprendere il cognome della propria famiglia. Come constatato dalla Commissione federale per le questioni dello stato civile, per talune persone sussiste infatti un reale bisogno di riassumere detto cognome. Dopo il divorzio, una donna può avere motivi validi per mantenere, almeno momentaneamente, il cognome dell'ex marito, ad esempio per continuare a portare il medesimo cognome del figlio. In caso di seconde nozze, anche i vedovi e le vedove potrebbero sentire la necessità di riprendere il cognome della propria famiglia.

Per cognome della propria famiglia s'intende innanzitutto il cognome ricevuto per filiazione al momento della nascita. Nella prassi delle autorità dello stato civile, tale nozione comprende anche il cognome assunto in caso di adozione o quello ottenuto nell'ambito di una procedura di cambiamento del cognome. Si tratta quindi del cognome che una persona portava fino alla celebrazione del primo matrimonio. Secondo la nuova disposizione, gli sposi possono scegliere sia tale cognome sia quello portato prima del nuovo matrimonio. Sono invece esclusi i cognomi acquisiti in seguito a un matrimonio anteriore alle ultime nozze.

La dichiarazione relativa alla scelta del cognome va fatta prima del matrimonio. Per motivi inerenti alla certezza del diritto, non è di principio opportuno concedere agli sposi un termine per modificare la loro scelta dopo la celebrazione delle nozze. Rimane salvo il caso di coniugi che si sono sposati all'estero e non sono stati sufficientemente informati circa le possibilità offerte dal nuovo diritto. Nella prassi questo problema è già stato risolto in modo soddisfacente grazie all'opzione concessa dall'articolo 37 capoverso 2 della legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Secondo tale disposizione, una persona può esigere che
il suo nome sia regolato dal diritto nazionale. La dichiarazione di voler assoggettare il proprio nome a tale diritto va effettuata in stretto rapporto temporale con la celebrazione del matrimonio all'estero e la comunicazione delle nozze in vista dell'iscrizione nei registri dello stato civile svizzero. Tale iscrizione viene operata in virtù di una decisione dell'autorità di vigilanza dello stato civile del Cantone d'origine (art. 32 LDIP). Di principio viene concesso un termine di circa sei mesi; le autorità dispongono tuttavia di un certo margine di manovra. In questo lasso di tempo le dichiarazioni concernenti il cognome di persone domiciliate all'estero possono essere disciplinate dal diritto svizzero anche dopo la celebrazione del matrimonio. Tale prassi non dovrebbe quindi essere modificata dalla nuova normativa.

Un capoverso 3 nuovo consente invece ai coniugi di attendere sino al momento della nascita o dell'adozione del primo figlio per decidere se portare il medesimo cognome.

Dalla revisione del CC del 1984, la moglie che assume il cognome del marito può mantenere il proprio cognome anteponendolo a quello coniugale. In occasione della modifica dell'ordinanza sullo stato civile del 1994, questa possibilità è stata estesa anche al marito che assume il cognome della moglie come cognome coniugale. La modifica legislativa proposta sopprime tale facoltà. Nella realtà, chi antepone il proprio cognome a quello del coniuge ­ nella stragrande maggioranza dei casi si tratta della moglie ­ viene infatti chiamato soltanto con il suo primo cognome. Dal mo4279

mento che il presente progetto consente ai coniugi di portare cognomi diversi, la possibilità di anteporre il proprio cognome a quello coniugale diventa superflua.

Tale facoltà va quindi soppressa nell'interesse di una regolamentazione semplice e chiara.

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Articolo 160a (nuovo) Cognome dopo lo scioglimento del matrimonio

La presente disposizione disciplina le dichiarazioni concernenti il cognome fatte dopo lo scioglimento del matrimonio. Per quanto concerne la sistematica, tutti i motivi di scioglimento (morte di uno dei coniugi, divorzio, giudizio di nullità, dichiarazione di scioglimento in caso di scomparsa) sono stati riuniti in un unico articolo. Dal profilo materiale, la presente modifica introduce due innovazioni rispetto alla situazione attuale. In primo luogo, anche la persona rimasta vedova può riprendere il cognome che portava prima del matrimonio o quello della propria famiglia senza dover proporre un'istanza di cambiamento del nome. Secondariamente, il termine di sei mesi impartito dalla legge per effettuare la dichiarazione relativa al cognome è prolungato a un anno, conformemente a quanto previsto nell'ambito della revisione del diritto del divorzio.

36

Articolo 161 Cittadinanza cantonale e comunale

Per realizzare pienamente il principio della parità dei sessi, oltre al diritto dei cognomi occorreva rivedere anche le disposizioni concernenti la cittadinanza. Il matrimonio non deve infatti più avere alcun effetto sulla cittadinanza cantonale e comunale dei coniugi. Per ottenere questo risultato, ci si sarebbe potuti limitare ad abrogare il vigente articolo 161 del Codice civile. La nuova soluzione va tuttavia sancita espressamente nella legge affinché risulti chiara anche ai non giuristi. Un simile criterio riveste particolare importanza per il CC, che è uno dei testi legislativi meglio conosciuti e maggiormente consultati dal grande pubblico.

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Articolo 267a Cittadinanza cantonale e comunale in caso di adozione

La modifica dell'articolo 267a è stata resa necessaria dal nuovo tenore dell'articolo 271 del presente progetto. Il figlio, quindi anche il figlio adottivo, acquista la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui porta il cognome. Alla stessa stregua di quanto previsto dal diritto vigente, questa disposizione è concepita per l'adozione congiunta secondo l'articolo 264a CC. In caso di adozione singola ai sensi dell'articolo 264b CC, l'abbinamento al cognome dell'adottante si applica per analogia all'acquisto e alla perdita della cittadinanza cantonale e comunale.

4280

38

Art. 270

A. Cognome I. In generale

I genitori che, pur essendo uniti in matrimonio, non portano il medesimo cognome coniugale, sono tenuti a decidere se i loro figli comuni assumeranno il cognome della madre o quello del padre; tutti i figli comuni dovranno tuttavia portare il medesimo cognome.

La dichiarazione concernente il cognome dei figli può essere fatta al momento del matrimonio, contemporaneamente alla scelta del cognome coniugale, o alla nascita del primo figlio, insieme con la scelta del nome del primogenito. Anche in caso di adozione, il cognome dev'essere stabilito dai genitori adottivi. La Commissione ritiene che i coniugi non debbano essere obbligati a prendere una decisione definitiva in merito al cognome dei figli comuni al momento del matrimonio. Per molte coppie potrebbe infatti essere difficile decidere già in questo momento come si chiameranno i figli comuni. Inoltre, l'interesse del figlio a portare lo stesso cognome del genitore con cui vive è di fondamentale importanza per la scelta del suo cognome. Tale interesse può essere meglio ponderato al momento della nascita del figlio (anziché al momento del matrimonio dei genitori), perlomeno nei casi in cui i genitori vivono separati o è stata aperta una procedura di divorzio. Tale decisione è infine superflua per le coppie che non avranno figli o che si sposano in età avanzata. Tanto le soluzioni previste dagli ordinamenti stranieri quanto i bisogni della pratica suggeriscono di adottare una normativa che consenta di effettuare la dichiarazione ­ o di modificare quella fatta quando i genitori si sono sposati ­ al momento della nascita del figlio. Obbligando i genitori a una scelta prematura del cognome dei figli, si rischierebbe di provocare un aumento delle domande di cambiamento del cognome, quindi un incremento del lavoro amministrativo.

Il progetto non contempla alcuna disposizione volta a disciplinare i casi in cui i genitori non riescono ad accordarsi. Nella prassi sarà l'autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio a decidere. Tale autorità sceglierà il cognome tenendo conto del bene del figlio. Non sembra tuttavia opportuno prevedere nella legge questa procedura defatigante, poiché v'è da presumere che nella stragrande maggioranza dei casi il problema sarà risolto in modo informale grazie alla mediazione di conoscenti o di consultori familiari. Inoltre,
l'iscrizione nella legge di una procedura volta a dirimere le controversie tra genitori potrebbe essere percepita come un'ingerenza prematura dello Stato in questioni private o come un'interdizione. Nessuna presunzione legale prevista a titolo sussidiario consentirebbe di risolvere la questione in modo soddisfacente: la presunzione secondo cui ­ in caso di disaccordo dei genitori ­ i figli assumono il cognome della madre o quello del padre violerebbe il principio della parità dei sessi; la presunzione secondo cui le figlie assumono il cognome della madre e i figli quello del padre ­ o inversamente ­ violerebbe invece il principio giusta il quale i figli comuni devono portare il medesimo cognome. Ammettendo la creazione di doppi cognomi si derogherebbe infine al principio secondo cui in Svizzera non è consentito portare doppi cognomi, fatti salvi quelli propriamente detti (vale a dire i doppi cognomi che hanno origini storiche).

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Art. 270a (nuovo) II. Matrimonio ulteriore dei genitori

L'articolo 270a proposto dalla Commissione concerne un caso raro che può tuttavia condurre a risultati scioccanti. Attualmente, il cognome di un figlio può essere cambiato senza il suo consenso ­ anche se questi ha già raggiunto un'età che gli consen4281

tirebbe di esprimere una preferenza ­ in seguito al matrimonio dei genitori. Secondo l'articolo 270a (nuovo) CC, il cognome del figlio che ha compiuto il 16° anno di età può essere cambiato soltanto con il suo esplicito consenso. Il consenso del futuro figlio è necessario anche in caso di adozione, sempreché l'adottando sia capace di discernimento (Art. 265 cpv. 2 CC); se sussistono dubbi, l'autorità dovrà accertare l'esistenza della capacità di discernimento. Per evitare procedure defatiganti, la Commissione ha fissato un limite di età (16 anni). Detto limite si ispira alla legge sulla cittadinanza ­ in virtù dell'articolo 34 capoverso 2 di tale legge i minorenni di oltre 16 anni sono compresi nella naturalizzazione dei genitori soltanto se hanno espresso il loro consenso ­ e alla maggiore età religiosa (Art. 303 cpv. 3 CC), pure conseguita a 16 anni. La fissazione di un limite d'età serve inoltre a tutelare la certezza del diritto.

310

Art. 271

B. Cittadinanza

Per i figli di genitori uniti in matrimonio, il capoverso 1 crea un legame tra l'acquisto della cittadinanza cantonale e comunale al momento in cui sorge il rapporto di filiazione e il cognome. Dal profilo della parità dei sessi non sarebbe più giustificato che il figlio di persone coniugate acquisti automaticamente la cittadinanza del padre. L'abbinamento della cittadinanza cantonale e comunale del figlio con il cognome si fonda anche su motivi di ordine pratico.

Il capoverso 2 conferma tale abbinamento. Se cambia il proprio cognome quando è ancora minorenne, il figlio acquista anche la cittadinanza cantonale e comunale del genitore di cui assume il cognome e perde la precedente.

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Diritto transitorio

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Articolo 8a Titolo finale

Il coniuge che ha cambiato il proprio cognome con il matrimonio potrà, entro due anni dall'entrata in vigore della novella legislativa, prendere una nuova decisione in merito al cognome coniugale e dichiarare all'ufficiale dello stato civile di voler riprendere il cognome che portava prima del matrimonio o quello della propria famiglia. Questa possibilità viene offerta a tutte le coppie, quindi anche ai coniugi che si sono uniti in matrimonio prima dell'entrata in vigore dell'ultima revisione del diritto matrimoniale (1° gennaio 1988). La retroattività è tuttavia limitata all'innovazione secondo la quale i coniugi non sono più tenuti a portare il medesimo cognome. Negli altri casi in cui intendono cambiare cognome sulla base del nuovo diritto ­ se desiderano ad esempio assumere come cognome coniugale il cognome della moglie invece di quello del marito ­ i coniugi dovranno presentare una domanda di cambiamento del nome (art. 30 cpv. 1 CC). Il cognome dei figli comuni nati prima che venga fatta la dichiarazione non sarà modificato: continueranno a chiamarsi come il coniuge che non aveva cambiato il proprio cognome.

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Modifica di altri atti legislativi

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Legge federale sull'organizzazione giudiziaria

Art. 44 lett. a OG Il rinvio dell'articolo 44 lettera a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG) all'articolo 30 capoverso 2 CC viene soppresso a causa dell'abrogazione di tale disposizione.

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Legge federale del 29 settembre 1952 sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera (LCit)

Articolo 4 Cittadinanza cantonale e comunale Il capoverso 1 rimane immutato. In taluni casi, questa soluzione potrà comportare una deroga al principio dell'abbinamento cognome ­ cittadinanza: è quindi possibile che il figlio acquisti la cittadinanza cantonale e comunale del genitore svizzero senza tuttavia portarne il cognome. A seconda delle circostanze, il cognome sarà disciplinato dal diritto straniero (art. 37 LDIP).

Nel capoverso 2 è invece mantenuto il principio dell'abbinamento cognome ­ cittadinanza, introdotto dall'articolo 271 del progetto di revisione del CC. Potranno sorgere problemi d'interpretazione se, in virtù del diritto straniero, il figlio porta un doppio cognome derivante dal cognome del padre e da quello della madre (art. 37 LDIP). Nella prassi, il problema potrebbe essere risolto concedendo il diritto di scegliere tra uno dei cognomi o abbinando la cittadinanza al primo dei cognomi che compongono il doppio cognome.

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Minoranze

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Prima minoranza

Una minoranza (Baumann J. Alexander, Fischer-Hägglingen, Vallender) propone di prevedere all'articolo 160 capoverso 2 che, se gli sposi non fanno alcuna dichiarazione, il cognome coniugale è quello dello sposo. Al fine di garantire una certa continuità, è opportuno, nei casi in cui gli sposi non hanno raggiunto un'intesa circa la scelta del cognome, mantenere le soluzioni previste dalla normativa in vigore. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a richiamare l'attenzione degli sposi sulla possibilità di scelta che viene loro offerta dal nuovo diritto. Inoltre, la legge prescrive detta possibilità sin dall'inizio affinché gli sposi la utilizzino il più sovente possibile. In tal modo si contribuisce sufficientemente all'evoluzione del diritto.

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Seconda minoranza

Un'altra minoranza (von Felten, Hollenstein) propone di iscrivere nell'articolo 270 capoverso 2 CC la presunzione legale secondo cui, se i genitori portano cognomi diversi e non hanno operato alcuna scelta circa il cognome del figlio, quest'ultimo assume il cognome della madre. In tali casi, il diritto dei cognomi tratterebbe quindi i figli di persone unite in matrimonio alla stessa stregua di quelli i cui genitori non sono sposati. La presunzione sopraccitata non lede il principio di uguaglianza. Si 4283

tratta piuttosto di un concretamento dell'interesse del figlio a che la sua identità sia accertata al momento della nascita. È quindi giusto che il bambino assuma il cognome della donna che gli ha dato la vita. Un diritto dei cognomi fondato sullo stato civile dei genitori non è giustificato nei casi in cui non è stato scelto alcun cognome e i genitori portano cognomi diversi.

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Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 64 capoverso 2 della Costituzione federale, che conferisce alla Confederazione una competenza legislativa completa in materia di diritto civile.

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Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

La Commissione federale per le questioni di stato civile ritiene che la revisione proposta non dovrebbe praticamente avere conseguenze finanziarie né ripercussioni sull'effettivo del personale. Rimane salvo il risultato di un'eventuale procedura di consultazione sulle disposizioni d'esecuzione.

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