Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati

Disegno

(Legge sugli avvocati, LLCA) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 della Costituzione federale; visto l'Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 aprile 19992, decreta:

Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione Art. 1

Oggetto

1

La presente legge garantisce la libera circolazione degli avvocati e stabilisce i principi applicabili all'esercizio dell'avvocatura in Svizzera.

2

Determina le modalità secondo cui gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea (UE) possono esercitare la rappresentanza in giudizio.

Art. 2

Campo di applicazione personale

La presente legge si applica ai titolari di una patente di avvocato che esercitano la rappresentanza in giudizio in Svizzera.

Sezione 2: Libera circolazione intercantonale e registro cantonale degli avvocati Art. 3

Principio della libera circolazione intercantonale

L'avvocato iscritto in un registro cantonale degli avvocati può esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera senza ulteriore autorizzazione.

Art. 4

Registro cantonale degli avvocati

1

Ogni Cantone istituisce un registro degli avvocati che dispongono di un indirizzo professionale nel territorio cantonale e adempiono le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

1 2

FF 1999 5978 FF 1999 4983

5042

1999-4700

Legge sugli avvocati

2

3

Il registro contiene i dati personali seguenti: a.

il cognome, il nome, la data di nascita e il luogo di origine o la cittadinanza;

b.

una copia della patente di avvocato;

c.

i documenti attestanti l'adempimento delle condizioni di cui all'articolo 7;

d.

il o gli indirizzi professionali e, se del caso, il nome dello studio legale;

e.

le misure disciplinari non cancellate.

È tenuto dall'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati.

Art. 5

Iscrizione nel registro

1

Il titolare di una patente cantonale di avvocato che intende esercitare la rappresentanza in giudizio deve chiedere di essere iscritto nel registro del Cantone in cui ha l'indirizzo professionale.

2

L'autorità di sorveglianza lo iscrive se constata che sono adempiute le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

Art. 6

Condizioni di formazione

Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato dev'essere titolare di una patente rilasciata dopo: a.

studi in giurisprudenza di almeno tre anni conclusi con l'ottenimento di una licenza conferita da un'università svizzera o di un diploma equivalente conferito da un'università di uno Stato membro dell'UE;

b.

un praticantato di almeno un anno svolto in Svizzera e concluso con il superamento di un esame vertente su conoscenze giuridiche teoriche e pratiche.

Art. 7

Condizioni personali

Per poter essere iscritto nel registro, l'avvocato deve adempiere le condizioni personali seguenti: a.

avere l'esercizio dei diritti civili;

b.

non aver subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l'esercizio della professione e la cui iscrizione non è stata cancellata dal casellario giudiziale;

c.

non essere gravato da attestati di carenza di beni;

d.

non essere stato oggetto di una decisione giudiziale di fallimento nei dieci anni precedenti;

e.

essere in grado di esercitare in piena indipendenza.

Art. 8

Radiazione dal registro

L'avvocato che non adempie più una delle condizioni di iscrizione è radiato dal registro.

5043

Legge sugli avvocati

Art. 9 1

Consultazione del registro

Il registro può essere consultato: a.

dalle autorità giudiziarie e amministrative federali e cantonali dinanzi alle quali l'avvocato esercita la sua attività;

b.

dalle autorità giudiziarie e amministrative degli Stati membri dell'UE dinanzi alle quali un avvocato iscritto nel registro esercita le sue attività;

c.

dalle autorità cantonali di sorveglianza degli avvocati;

d.

dall'avvocato, per le indicazioni che lo concernono.

2

Chiunque può chiedere all'autorità di sorveglianza se un avvocato è iscritto nel registro e se è sospeso o definitivamente escluso dall'esercizio dell'avvocatura.

Art. 10

Denominazione professionale

1

L'avvocato fa uso del suo titolo professionale di origine o del titolo equivalente del Cantone nel cui registro è iscritto.

2

Nelle relazioni d'affari menziona la sua iscrizione in un registro cantonale.

Sezione 3: Regole professionali e sorveglianza disciplinare Art. 11

Regole professionali

L'avvocato è soggetto alle regole professionali seguenti:

3

a.

esercita la professione con cura e diligenza;

b.

esercita la sua attività professionale in piena indipendenza, a proprio nome e sotto la propria responsabilità; evita qualsiasi conflitto tra gli interessi del suo cliente e quelli delle persone con cui ha rapporti professionali o privati;

c.

è tenuto senza limiti di tempo al segreto professionale secondo l'articolo 321 del Codice penale3; vigila affinché i suoi ausiliari rispettino il segreto professionale;

d.

può pubblicizzare i servizi offerti, sempreché la pubblicità sia obiettiva e risponda ai bisogni del pubblico;

e.

prima della conclusione di una causa, non può stipulare un accordo nel quale il suo cliente s'impegni a versargli parte dei proventi della causa anziché onorari; non può inoltre impegnarsi a rinunciare all'onorario in caso di soccombenza;

f.

dev'essere assicurato entro limiti ragionevoli contro le conseguenze della sua responsabilità professionale, tenuto conto del genere e dell'entità dei rischi connessi con la sua attività;

RS 311.0

5044

Legge sugli avvocati

g.

è tenuto ad assumere le difese d'ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio nel Cantone nel cui registro è iscritto;

h.

custodisce separatamente dal proprio patrimonio gli averi che gli sono affidati;

i.

informa regolarmente il cliente circa l'importo degli onorari dovuti;

j.

comunica all'autorità di sorveglianza qualsiasi modifica relativa alle indicazioni del registro che lo concernono.

Art. 12

Autorità cantonale di sorveglianza

Ogni Cantone designa un'autorità incaricata della sorveglianza degli avvocati che esercitano la rappresentanza in giudizio nel suo territorio.

Art. 13

Obbligo di comunicazione

1

Le autorità giudiziarie e amministrative cantonali comunicano senza indugio all'autorità di sorveglianza del loro Cantone i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

2

Le autorità giudiziarie e amministrative federali annunciano senza indugio all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato i fatti che potrebbero costituire una violazione delle regole professionali.

Art. 14

Procedimento disciplinare in un altro Cantone

1

L'autorità di sorveglianza che apre un procedimento disciplinare contro un avvocato non iscritto nel registro cantonale ne informa l'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato.

2

Se intende infliggere una misura disciplinare, consente all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato di pronunciarsi sul risultato dell'inchiesta.

3

L'esito del procedimento è notificato all'autorità di sorveglianza del Cantone nel cui registro è iscritto l'avvocato.

Art. 15

Misure disciplinari

1

In caso di violazione delle regole professionali, l'autorità di sorveglianza può infliggere le misure disciplinari seguenti: a.

l'avvertimento;

b.

l'ammonimento;

c.

la multa fino a 20 000 franchi;

d.

la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura per due anni al massimo;

e.

il divieto definitivo di esercitare.

2

La multa può essere cumulata con la sospensione dall'esercizio dell'avvocatura o con il divieto definitivo di esercitare.

5045

Legge sugli avvocati

3

Ove necessario, l'autorità di sorveglianza può decidere la sospensione anche a titolo cautelare.

Art. 16

Validità della sospensione dall'esercizio dell'avvocatura e del divieto definitivo di esercitare

1

La sospensione dall'esercizio dell'avvocatura e il divieto definitivo di esercitare sono validi in tutto il territorio della Confederazione.

2

Sono comunicati alle autorità di sorveglianza degli altri Cantoni.

Art. 17

Prescrizione

1

L'azione disciplinare si prescrive in un anno dal giorno in cui l'autorità di sorveglianza è venuta a conoscenza dei fatti contestati.

2

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto istruttorio dell'autorità di sorveglianza.

3 L'azione disciplinare decade definitivamente dieci anni dopo la commissione dei fatti contestati.

4

Se la violazione delle regole professionali costituisce reato, il termine di prescrizione più lungo previsto dal diritto penale si applica anche all'azione disciplinare.

Art. 18

Cancellazione delle misure disciplinari

1

L'avvertimento, l'ammonimento e la multa sono cancellati dal registro cinque anni dopo essere stati pronunciati.

2

La sospensione dall'esercizio dell'avvocatura è cancellata dal registro dieci anni dopo la fine della sua validità.

Sezione 4: Prestazione di servizi da parte degli avvocati degli Stati membri dell'UE Art. 19

Principi

1

Il cittadino di uno Stato membro dell'UE abilitato a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli professionali elencati nell'allegato può esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera a titolo di prestazione di servizi.

2

L'avvocato prestatore di servizi non è iscritto nel registro cantonale degli avvocati.

Art. 20

Prova della qualità di avvocato

Le autorità giudiziarie federali e cantonali e le autorità di sorveglianza degli avvocati possono chiedere al prestatore di servizi di documentare la sua qualità di avvocato.

5046

Legge sugli avvocati

Art. 21

Obbligo di agire di concerto con un avvocato iscritto nel registro

Nell'esercizio delle attività per le quali è obbligatorio il ministero di un avvocato, l'avvocato prestatore di servizi agisce di concerto con un avvocato iscritto nel registro cantonale degli avvocati.

Art. 22

Denominazione professionale

L'avvocato prestatore di servizi fa uso del suo titolo professionale di origine espresso nella lingua o in una delle lingue ufficiali dello Stato di provenienza, con indicazione dell'organizzazione professionale cui appartiene o della giurisdizione presso la quale è abilitato a esercitare in applicazione della legislazione di tale Stato.

Art. 23

Regole professionali

L'avvocato prestatore di servizi è soggetto alle regole professionali di cui all'articolo 11, eccettuata quella concernente le difese d'ufficio e i mandati di gratuito patrocinio (lett. g) e quella relativa al registro (lett. j).

Art. 24

Comunicazione delle misure disciplinari

L'autorità di sorveglianza informa l'autorità competente dello Stato di provenienza delle misure disciplinari inflitte all'avvocato prestatore di servizi.

Sezione 5: Esercizio permanente dell'avvocatura, con il titolo professionale di origine, da parte degli avvocati degli Stati membri dell'UE Art. 25

Principi

1

Il cittadino di uno Stato membro dell'UE abilitato a esercitare l'avvocatura nello Stato di provenienza con uno dei titoli elencati nell'allegato può esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine se è iscritto presso un'autorità cantonale di sorveglianza degli avvocati.

2

Gli articoli da 21 a 23 sono applicabili anche agli avvocati di cui al capoverso 1.

Art. 26

Iscrizione presso l'autorità di sorveglianza

1

L'autorità di sorveglianza tiene un albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE autorizzati a esercitare permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il loro titolo professionale di origine.

2

L'avvocato si iscrive presso l'autorità di sorveglianza del Cantone in cui dispone di un indirizzo professionale. Documenta la sua qualità di avvocato presentando un documento attestante che è iscritto presso l'autorità competente dello Stato di provenienza; tale attestato non deve essere stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione.

5047

Legge sugli avvocati

3

Dopo aver iscritto l'avvocato all'albo, l'autorità di sorveglianza ne informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.

Art. 27

Cooperazione con l'autorità competente dello Stato di provenienza

1

Prima di aprire un procedimento disciplinare contro un avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE che esercita permanentemente la rappresentanza in giudizio in Svizzera con il proprio titolo professionale di origine, l'autorità di sorveglianza informa l'autorità competente dello Stato di provenienza.

2

Durante il procedimento disciplinare, l'autorità di sorveglianza coopera con l'autorità competente dello Stato di provenienza, offrendole segnatamente la possibilità di presentare osservazioni.

Sezione 6: Iscrizione degli avvocati degli Stati membri dell'UE nel registro cantonale degli avvocati Art. 28

Principi

1

L'avvocato cittadino di uno Stato membro dell'UE può essere iscritto in un registro cantonale degli avvocati senza dover adempiere le condizioni di cui all'articolo 6 lettera b se: a.

ha superato una prova attitudinale (art. 29), o

b.

è stato iscritto per almeno tre anni all'albo degli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine e dimostra che: 1. durante questo periodo ha esercitato un'attività effettiva e regolare riguardante il diritto svizzero, o 2. pur avendo esercitato l'attività di cui al numero 1 per un periodo inferiore, ha sostenuto con successo un colloquio di verifica delle competenze professionali (art. 30).

2

L'avvocato che adempie le condizioni di cui al capoverso 1 ha i medesimi diritti e obblighi degli avvocati titolari di una patente cantonale iscritti nel registro.

Art. 29

Prova attitudinale

1

Alla prova attitudinale sono ammessi gli avvocati cittadini degli Stati membri dell'UE che: a.

hanno seguito con successo un ciclo di studi di una durata minima di tre anni in un'università e, se del caso, la formazione professionale richiesta oltre al ciclo di studi universitari, e

b.

sono in possesso di un diploma che consente loro l'esercizio dell'avvocatura in uno Stato membro dell'UE.

5048

Legge sugli avvocati

2

Gli avvocati di cui al capoverso 1 devono sostenere la prova attitudinale dinanzi alla commissione degli esami d'avvocatura del Cantone nel cui registro intendono essere iscritti.

3

La prova attitudinale verte su materie previste nel programma dell'esame cantonale di avvocatura che sono sostanzialmente diverse da quelle comprese nella formazione ricevuta dal candidato. Il contenuto della prova è stabilito tenendo conto anche dell'esperienza professionale del candidato.

4

La prova attitudinale può essere ripetuta due volte.

Art. 30

Colloquio di verifica delle competenze professionali

1

Il colloquio di verifica delle competenze professionali è condotto dalla commissione degli esami d'avvocatura del Cantone nel cui registro l'avvocato intende essere iscritto.

2

La commissione si fonda segnatamente sulle informazioni e sui documenti forniti dall'avvocato in merito alla sua attività in Svizzera.

3

Prende in considerazione le conoscenze e l'esperienza professionale dell'avvocato in materia di diritto svizzero nonché la sua partecipazione a corsi o seminari che vertono su tale diritto.

Art. 31

Denominazione professionale

L'avvocato può far uso, a fianco della denominazione professionale del Cantone nel cui registro è iscritto, della propria denominazione professionale di origine.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 32

Diritto vigente: abrogazione e modifica

La legge federale del 16 dicembre 19434 sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue: Art. 29 cpv. 2 e 3 2

3

4 5

Sono ammessi come difensori nelle cause civili e penali: a.

gli avvocati cui la legge federale del ...5 sulla libera circolazione degli avvocati o un trattato internazionale consente di esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera;

b.

i professori di diritto delle università svizzere.

Abrogato

RS 173.110 RS ...; RU ... (FF 1999 5042)

5049

Legge sugli avvocati

Art. 33

Diritto transitorio

I titolari di patenti di avvocato rilasciate conformemente al diritto cantonale previgente sono iscritti in un registro cantonale se avrebbero potuto ottenere un'autorizzazione di esercitare negli altri Cantoni in virtù dell'articolo 196 numero 5 della Costituzione federale.

Art. 34 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Gli articoli 1 capoverso 2 e 9 capoverso 1 lettera b e le sezioni 4, 5 e 6 entrano in vigore soltanto in caso di entrata in vigore dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone.

1446

5050

Legge sugli avvocati

Allegato (art. 19 cpv. 1 e 25 cpv.1)

Elenco dei titoli professionali secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE Belgio:

Avocat / Advocaat / Rechtsanwalt

Danimarca:

Advokat

Germania:

Rechtsanwalt

Grecia:



Spagna:

Abogado / Advocat / Avogado / Abokatu

Francia:

Avocat

Irlanda:

Barrister, Solicitor

Italia:

Avvocato

Lussemburgo:

Avocat

Paesi -Bassi:

Advocaat

Austria:

Rechtsanwalt

Portogallo:

Advogado

Finlandia:

Asianajaja / Advokat

Svezia:

Advokat

Regno Unito:

Advocate / Barrister / Sollicitor

5051