Termine di referendum: 3 febbraio 2000
Legge federale concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006 dell'8 ottobre 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 75 e 103 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 19991, decreta:
Art. 1
Principio
La Confederazione promuove, per il periodo 2000-2006, la partecipazione svizzera ai programmi, progetti e azioni innovativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale realizzati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III e dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1261/992.
Art. 2
Finanziamento
L'Assemblea federale stabilisce il credito quadro mediante decreto federale semplice.
Art. 3
Rapporto
Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto annuo sulla liberazione e l'utilizzazione dei crediti stanziati.
Art. 4
Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 5
Referendum, durata di validitą ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostą al referendum facoltativo.
2
Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.
3
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
1 2
FF 1999 2297 Regolamento (CE) n. 1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 1999 L 161).
1999-5350
7529
Partecipazione svizzera all'iniziativa INTERREG III per il periodo 2000-2006
Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999
Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Data di pubblicazione: 26 ottobre 19993 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1241
3
FF 1999 7529
7530