Termine di referendum: 3 febbraio 2000

Legge federale concernente la promozione della partecipazione svizzera all'iniziativa comunitaria di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale (INTERREG III) per il periodo 2000-2006 dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1, 75 e 103 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 19991, decreta:

Art. 1

Principio

La Confederazione promuove, per il periodo 2000-2006, la partecipazione svizzera ai programmi, progetti e azioni innovativi di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale realizzati nell'ambito dell'iniziativa comunitaria INTERREG III e dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 1261/992.

Art. 2

Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce il credito quadro mediante decreto federale semplice.

Art. 3

Rapporto

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto annuo sulla liberazione e l'utilizzazione dei crediti stanziati.

Art. 4

Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 5

Referendum, durata di validitą ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostą al referendum facoltativo.

2

Essa ha effetto fino al 31 dicembre 2006.

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 2

FF 1999 2297 Regolamento (CE) n. 1261/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 giugno 1999, sul Fondo europeo di sviluppo regionale (GU 1999 L 161).

1999-5350

7529

Partecipazione svizzera all'iniziativa INTERREG III per il periodo 2000-2006

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Data di pubblicazione: 26 ottobre 19993 Termine di referendum: 3 febbraio 2000 1241

3

FF 1999 7529

7530