Legge sul mercato dell'energia elettrica

Disegno

(LMEE) del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 76 capoversi 1 e 2, 89, 90 e 91 capoverso 1 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 7 giugno 19991, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Scopo

1

La presente legge ha lo scopo di istituire le condizioni necessarie per instaurare un mercato dell'energia elettrica basato sulla concorrenza.

2

Stabilisce inoltre le condizioni quadro per: a.

garantire un approvvigionamento in energia elettrica affidabile e finanziariamente accessibile;

b.

preservare e rafforzare la concorrenzialità del mercato svizzero dell'energia elettrica a livello internazionale.

Art. 2

Campo d'applicazione

1

La presente legge si applica alle reti elettriche che funzionano con una corrente alternata di 50 Hz.

2

Qualora il rifornimento di consumatori finali o i progressi della tecnica lo richiedano, il Consiglio federale estende l'applicabilità della legge o di parti di essa alle reti elettriche che funzionano con una corrente alternata di 16,7 Hz oppure con corrente continua.

Art. 3

Collaborazione con l'economia

1

La Confederazione e, nell'ambito delle loro competenze, i Cantoni collaborano con le organizzazioni economiche per l'esecuzione della presente legge.

2

Esaminano i provvedimenti volontari delle organizzazioni economiche prima di emanare prescrizioni d'esecuzione. Per quanto possibile e necessario, riprendono totalmente o parzialmente i relativi accordi nel diritto d'esecuzione.

1

FF 1999 6311

1999-4295

6411

Mercato dell'energia elettrica

Art. 4

Definizioni

Nella presente legge s'intendono per: a.

aziende d'approvvigionamento di energia elettrica: aziende elettriche di diritto privato o pubblico che non operano esclusivamente nei settori produzione o trasmissione;

b.

produttori di energia elettrica: persone fisiche o giuridiche che producono energia elettrica e che non posseggono linee di trasmissione e reti di distribuzione proprie;

c.

consumatori finali: persone fisiche o giuridiche che acquistano energia elettrica per uso proprio;

d.

clienti stabili: consumatori finali che non hanno diritto al transito di energia elettrica;

e.

rete elettrica: impianto comprendente una serie di linee e gli impianti accessori necessari ai fini della trasmissione e della distribuzione di energia elettrica;

f.

rete di trasmissione: rete elettrica ad alta tensione per la trasmissione di energia elettrica su lunghe distanze;

g.

rete di distribuzione: rete elettrica a media o bassa tensione avente quale scopo la fornitura di energia elettrica a consumatori finali o ad aziende d'approvvigionamento di energia elettrica;

h.

gestori della rete: aziende di diritto privato o pubblico che forniscono prestazioni di servizio relative alla rete (art. 9 cpv. 1) per la gestione della rete elettrica.

Capitolo 2: Obbligo di garantire il transito di energia elettrica, retribuzione e contabilità Art. 5

Obbligo di garantire il transito di energia elettrica

1

Chi gestisce una rete elettrica è tenuto a garantire il transito di energia elettrica in modo non discriminatorio per: a.

i consumatori finali;

b.

i produttori di energia elettrica;

c.

le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica.

2

Nella rete di trasmissione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica non sussiste se il gestore della rete fornisce la prova che tale obbligo comprometterebbe la gestione della rete e la sicurezza di approvvigionamento all'interno del Paese.

3

Nella rete di distribuzione, l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica non sussiste se il gestore della rete fornisce la prova che, dopo aver rifornito i propri clienti, non è rimasta capacità residua.

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Mercato dell'energia elettrica

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari. Stabilisce segnatamente i criteri per determinare quando un transito di energia elettrica può essere considerato non discriminatorio.

Art. 6

Retribuzione per il transito di energia elettrica

1

La retribuzione per il transito di energia elettrica si basa sui costi ritenuti necessari per la gestione efficiente di una rete. Sono intesi in particolare i costi per la regolazione della rete, la gestione delle riserve, la manutenzione, il rinnovo e il potenziamento, come pure per l'adeguato pagamento degli interessi e dell'ammortamento relativi al capitale impiegato.

2

Il Consiglio federale può emanare i principi per un calcolo della retribuzione trasparente e corrispondente ai costi reali.

3

Per il transito di energia elettrica, sullo stesso livello di tensione nella rete di un gestore devono essere applicati gli stessi prezzi.

4

I gestori di reti elettriche concordano uno schema uniforme e trasparente per il calcolo dei costi che tenga conto dei principi del presente articolo. Se non è stato raggiunto un accordo o se quest'ultimo non corrisponde ai principi del presente articolo, il Consiglio federale può emanare disposizioni in merito.

Art. 7

Contabilità

1

Le aziende che operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione tengono nella loro contabilità conti separati per ognuno di questi settori, come pure per eventuali ulteriori attività. Nei conti annuali, che devono essere pubblicati, figurano bilanci e conti economici separati.

2

Le aziende di cui al capoverso 1 concordano un regolamento concernente la contabilità come pure il contenuto e la forma dei conti annuali in considerazione delle norme e delle raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute. All'occorrenza, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) può emanare disposizioni in merito.

Capitolo 3: Gestione della rete Art. 8

Società svizzera dei gestori di reti

1

La rete di trasmissione esistente su tutto il territorio svizzero è gestita da una società nazionale di diritto privato (Società svizzera dei gestori di reti).

2

Il Consiglio federale può accordare alla Società svizzera dei gestori di reti il diritto di espropriazione.

3

La società non è autorizzata a svolgere attività nei settori della produzione e distribuzione di energia elettrica né a detenere partecipazioni in aziende che producono o distribuiscono energia elettrica. Sono ammessi l'acquisto e la vendita di energia elettrica per motivi legati alla gestione, in particolare ai fini della regolazione della rete.

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Mercato dell'energia elettrica

Art. 9 1

Compiti dei gestori di reti

I gestori di reti elettriche sono tenuti in particolare a: a.

garantire una rete sicura, affidabile ed efficiente;

b.

garantire il transito di energia elettrica e la regolazione della rete in considerazione dello scambio con altre reti interconnesse;

c.

mettere a disposizione e a impiegare la necessaria riserva energetica e le capacità di incanalamento delle riserve;

d.

determinare e riscuotere la retribuzione per il transito di energia elettrica;

e.

elaborare requisiti tecnici minimi concernenti l'allacciamento di impianti per la produzione di energia elettrica, le reti di distribuzione, le linee dirette e simili; a tale proposito, tengono conto delle norme e delle raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute.

2

Devono pubblicare gli importi determinati per la retribuzione e i requisiti tecnici minimi di cui al capoverso 1 lettere d e e.

Capitolo 4: Garanzia dell'allacciamento Art. 10 1

I Cantoni definiscono i comprensori delle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica attive sul loro territorio.

2

Nel loro comprensorio, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica sono tenute ad allacciare alla rete elettrica tutti i consumatori finali e tutte le aziende produttrici di energia elettrica; sono fatte salve le disposizioni contrarie del diritto federale e cantonale.

3

I Cantoni possono emanare in particolare disposizioni concernenti gli allacciamenti al di fuori degli insediamenti e i costi di allacciamento.

4

Possono obbligare le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica che operano sul loro territorio ad allacciare consumatori finali alla rete anche al di fuori del proprio comprensorio, se: a.

l'autoapprovvigionamento o l'allacciamento a un'altra rete non è possibile o è eccessivamente problematico;

b.

per l'azienda d'approvvigionamento di energia elettrica assoggettata all'obbligo l'allacciamento è tecnicamente e praticamente possibile nonché economicamente sostenibile.

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Mercato dell'energia elettrica

Capitolo 5: Diritto internazionale Art. 11

Transito transfrontaliero di energia elettrica

Il Consiglio federale può negare il transito transfrontaliero di energia elettrica ad aziende organizzate secondo il diritto estero, se non è garantita la reciprocità.

Art. 12

Accordi internazionali

1

Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge.

2

Per gli accordi internazionali di contenuto tecnico o amministrativo, può delegare tale competenza all'ufficio federale competente 2 (Ufficio federale).

Capitolo 6: Commissione di arbitrato Art. 13

Nomina, composizione e organizzazione

1

Il Consiglio federale istituisce una Commissione federale di arbitrato (Commissione) composta da cinque a sette membri e ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri sono specialisti indipendenti.

2

La Commissione è indipendente dalle autorità amministrative ed è aggregata amministrativamente al Dipartimento.

3

Dispone di una propria segreteria. Il rapporto di servizio del personale della segreteria è retto dalla legislazione sul personale della Confederazione.

4

Emana un regolamento concernente la propria organizzazione e gestione, il quale dev'essere approvato dal Consiglio federale.

Art. 14

Compiti

1

La Commissione decide in merito alle controversie concernenti l'obbligo di garantire il transito di energia elettrica e la retribuzione (art. 5 e 6). Può ordinare a titolo preventivo il transito di energia elettrica e la relativa retribuzione.

2

Non soggiace ad alcuna istruzione del Consiglio federale e del Dipartimento per quanto riguarda le sue decisioni.

3

Informa regolarmente la Commissione della concorrenza e la sorveglianza dei prezzi in merito alle procedure pendenti. Per le decisioni riguardanti l'abuso in materia di prezzi, consulta la sorveglianza dei prezzi.

4

2

Presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto d'attività.

Attualmente l'Ufficio federale dell'energia.

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Mercato dell'energia elettrica

Capitolo 7: Sorveglianza dei prezzi e protezione giuridica Art. 15

Sorveglianza dei prezzi

1

Qualora il legislativo o l'esecutivo della Confederazione, di un Cantone o di un Comune siano chiamati a determinare o approvare un prezzo o un aumento di prezzo per l'energia elettrica su richiesta dei partecipanti a un accordo sulla concorrenza o di un'impresa dominante sul mercato, devono dapprima sentire il parere del Sorvegliante dei prezzi.

2

Il Sorvegliante dei prezzi esamina se vi sono gli estremi di un aumento o di un mantenimento di prezzo abusivi, tenendo conto di eventuali interessi superiori della collettività. Qualora accerti un abuso, prende misure secondo gli articoli 9-11 della legge federale del 20 dicembre 19853 sulla sorveglianza dei prezzi.

Art. 16

Protezione giuridica

1

Contro le decisioni della Commissione è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

Contro le decisioni del Dipartimento, dell'Ufficio federale e delle ultime istanze cantonali è ammissibile il ricorso alla Commissione di ricorso del Dipartimento.

3 La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa4 e dalla legge sull'organizzazione giudiziaria5, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

4

Le controversie derivanti dai contratti di transito sono giudicate dai tribunali civili.

Capitolo 8: Obbligo di informare, protezione dei dati e tasse Art. 17

Obbligo di informare

1

Le aziende che operano nei settori della produzione, trasmissione o distribuzione devono fornire alle autorità federali, a quelle cantonali e alla Commissione le informazioni necessarie all'applicazione della presente legge.

2

Devono mettere a disposizione delle autorità e della Commissione la documentazione necessaria e consentire l'accesso agli impianti.

Art. 18

Trattamento di dati personali

1

L'Ufficio federale, nei limiti dello scopo della presente legge, tratta dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali (art. 22).

2

3 4 5

Può conservare questi dati su un supporto elettronico.

RS 942.20 RS 172.021 RS 173.110

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Mercato dell'energia elettrica

Art. 19

Segreto d'ufficio e segreto d'affari

1

Tutte le persone cui compete l'esecuzione della presente legge sono tenute al segreto d'ufficio.

2

Il segreto di fabbricazione e d'affari è garantito in ogni caso.

Art. 20

Tasse

La Confederazione riscuote tasse a copertura dei costi per la sorveglianza, i controlli e prestazioni particolari. Il Consiglio federale ne stabilisce l'ammontare.

Capitolo 9: Disposizioni penali Art. 21 1

Contravvenzioni

Chiunque intenzionalmente a.

rifiuta di fornire le informazioni richieste dall'autorità competente o dalla Commissione, oppure fornisce dati inesatti (art. 17);

b.

viola una norma esecutiva la cui contravvenzione è dichiarata punibile o una decisione emanata sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo

è punito con la detenzione o la multa fino a 100 000 franchi.

2

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 50 000 franchi.

Art. 22

Competenza

Le infrazioni di cui all'articolo 21 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale secondo le prescrizioni della legge sul diritto penale amministrativo6.

Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Esecuzione Art. 23 1

I Cantoni applicano gli articoli 10 e 28.

2

Il Consiglio federale esegue le ulteriori disposizioni della presente legge e emana le necessarie disposizioni d'esecuzione, nella misura in cui non siano incaricate altre autorità federali.

3

Prima di emanare disposizioni d'esecuzione, il Consiglio federale e il Dipartimento consultano in particolare i Cantoni, gli operatori del mercato dell'energia elettrica e le organizzazioni dei consumatori.

6

RS 313.0

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Mercato dell'energia elettrica

4

Può delegare all'Ufficio federale l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

5

Per l'esecuzione può avvalersi della collaborazione di organizzazioni private.

Sezione 2: Modifica del diritto vigente Art. 24 1. La legge federale del 22 dicembre 19167 sulle forze idriche è modificata come segue: Art. 8 cpv. 1 e 2 1

Per condurre all'estero l'acqua è necessaria l'autorizzazione del Dipartimento.

2

L'autorizzazione sarà accordata solo quando l'interesse pubblico non risenta danno dall'esportazione, e solo in quanto sia presumibile che l'acqua non possa essere utilmente impiegata in Svizzera per la durata del permesso.

2. La legge federale del 23 dicembre 19598 sull'energia nucleare è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 lett. d Abrogata

3. La legge federale del 24 giugno 19029 sugli impianti elettrici è modificata come segue10: Art. 17 cpv. 2 secondo periodo 2

... . Ove non sia possibile mettersi d'accordo circa le misure da prendersi, deciderà il Consiglio federale.

Art. 19 Abrogato

7 8 9 10

RS 721.80 RS 732.0 RS 734.0 La numerazione degli articoli e il testo delle modifiche dovranno essere adeguati alla legge federale sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (FF 1998 2029; attualmente discussa in Parlamento).

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Mercato dell'energia elettrica

Art. 43 cpv. 2 2

Parimente il diritto d'espropriazione può essere concesso per la sostituzione parziale o integrale con altri impianti di maggior capacità.

Sezione 3: Disposizioni transitorie Art. 25

Fasi dell'apertura del mercato

1

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, il diritto al transito di energia elettrica di cui all'articolo 5 è garantito a: a.

i consumatori finali il cui consumo annuo per punto di consumo, produzione propria compresa, supera i 20 GWh;

b.

le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica in ragione: 1. del 10 per cento dello smercio diretto annuo a clienti stabili; 2. delle quantità che forniscono direttamente o indirettamente ai consumatori finali e alle aziende d'approvvigionamento di energia elettrica che beneficiano del diritto di transito; 3. dell'energia in eccesso che devono accettare dai produttori indipendenti conformemente all'articolo 7 della legge sull'energia del 26 giugno 199811.

2

Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, il diritto al transito di energia elettrica di cui all'articolo 5 è garantito a: a.

i consumatori finali il cui consumo annuo per punto di consumo, produzione propria compresa, supera i 10 GWh;

b.

le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica in ragione del 20 per cento dello smercio diretto annuo a clienti stabili.

3

Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, è garantito il diritto illimitato di transito di cui all'articolo 5.

Art. 26

Costituzione della Società svizzera dei gestori di reti

1

Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge, i gestori di reti di trasmissione costituiscono una Società svizzera dei gestori di reti. Se entro tale data la società non è ancora stata costituita, il Consiglio federale provvederà alla sua istituzione.

2

Fino al momento della costituzione della Società svizzera dei gestori di reti, l'articolo 5 capoverso 3 si applica anche all'esercizio della rete di trasmissione.

11

RS 730.0

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Mercato dell'energia elettrica

Art. 27

Trasferimento di diritti su fondi alla Società dei gestori di reti

1

Al momento della costituzione o dell'aumento di capitale della Società svizzera dei gestori di reti, i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione possono partecipare al capitale mediante conferimento in natura di diritti su fondi, attestato da un contratto scritto. Nel contratto di conferimento, tali diritti devono essere definiti sufficientemente. In seguito all'iscrizione dell'atto giuridico determinante nel registro di commercio, tali diritti diventano per legge di proprietà della Società dei gestori di reti.

2

Lo stesso vale per i diritti su fondi che sono stati definiti non trasferibili e che i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione hanno conferito alla Società dei gestori di reti.

3

Entro tre mesi dall'iscrizione dell'atto giuridico determinante nel registro di commercio, la Società dei gestori di reti deve notificare il trapasso di proprietà su un fondo (art. 655 CC12) all'ufficio del registro fondiario competente, affinché provveda all'iscrizione nel registro fondiario. Quale attestazione del titolo fondiario per il trapasso, occorre un atto pubblico relativo a tale transazione.

Art. 28

Obbligo dell'approvvigionamento e prezzi per clienti stabili

1

Fino alla completa apertura del mercato, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica hanno l'obbligo, nel loro comprensorio, di: a.

fornire regolarmente energia elettrica sufficiente ai clienti stabili;

b.

fatturare gli stessi prezzi ai clienti stabili appartenenti alla medesima categoria di clienti.

2

I Cantoni stabiliscono le condizioni secondo le quali ai clienti stabili, in casi eccezionali, possono essere fatturate tasse di allacciamento diverse.

Art. 29

Adeguamento dei contratti esistenti

1

Al momento in cui sono messe in vigore nuove fasi di apertura del mercato, le aziende d'approvvigionamento di energia elettrica possono esigere che i contratti di fornitura di energia elettrica con i fornitori precedenti siano adeguati: a.

in ragione delle quantità che esse forniscono ai consumatori finali con diritto di transito all'interno del proprio comprensorio;

b.

in ragione del proprio diritto al transito di energia elettrica.

2

Se si esigono adeguamenti dei contratti secondo il capoverso 1 da parte di fornitori intermedi, questi possono a loro volta esigere dai loro fornitori precedenti l'adeguamento, nella stessa misura, dei contratti di fornitura di energia elettrica, produzione propria.

12

RS 210

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Mercato dell'energia elettrica

Sezione 4: Referendum ed entrata in vigore Art. 30 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1467

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