Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 164 capoverso 1 lettere e e g della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 agosto 19991, decreta:

Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina il trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento). Le collezioni di dati gestite in seno al Dipartimento possono contenere dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità.

Art. 2

Azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici

1

Per la pianificazione e l'esecuzione degli interventi nell'ambito di azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici, i servizi competenti del Dipartimento possono gestire collezioni di dati riguardanti le persone che vi prendono parte.

2

Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se necessari per un determinato intervento, possono essere trattati in via eccezionale anche dati relativi all'appartenenza religiosa.

3

I dati di cui nel presente articolo, eccettuati quelli relativi alla salute, possono essere comunicati, allo scopo di coordinare la gestione del personale, ad altre unità amministrative competenti a livello operativo per l'impiego di personale per azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici. I dati relativi alla salute possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

Art. 3

Familiari del personale del Dipartimento

1

Allo scopo di valutare le possibilità di impiegare il personale trasferibile o impegnato all'estero, accompagnato dai familiari, e di stimare i rischi legati alla situazione personale, i servizi del personale del Dipartimento possono trattare dati relativi a generalità, stato civile, formazione e cittadinanza dei coniugi. Se necessario per un determinato intervento, i servizi del personale possono trattare anche dati relativi alla salute e, in via eccezionale, all'appartenenza religiosa e all'attività professionale dei coniugi.

1

FF 1999 7979

1999-4627

8031

Trattamento di dati personali

2

Se necessario per un determinato intervento, i servizi del personale possono trattare dati relativi alla salute e, in via eccezionale, all'appartenenza religiosa degli altri familiari.

3

I dati di cui nel presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati relativi alla salute, i quali possono essere comunicati all'assicuratore malattia del Dipartimento, se è necessario per il pagamento di spese di cura. I dati relativi alla salute sono conservati in incarti speciali.

Art. 4

Persone all'estero

1

Le rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all'estero (rappresentanze) gestiscono, allo scopo di adempiere i compiti consolari, un registro d'immatricolazione con i dati delle persone immatricolate presso la rappresentanza, dei loro coniugi e dei loro figli.

2

Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento trattano inoltre i dati riguardanti: a.

gli Svizzeri all'estero e gli Svizzeri che soggiornano temporaneamente all'estero, eventualmente i loro coniugi e i loro figli, nell'ambito della tutela degli interessi privati svizzeri;

b.

le persone e i loro congiunti per i quali la Svizzera assume funzioni di tutela o che beneficiano della tutela di interessi stranieri.

3

Le collezioni di dati possono contenere le segnalazioni e le foto necessarie per il rilascio e la proroga di documenti d'identità nonché dati personali degni di particolare protezione relativi a misure di assistenza sociale e a perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali. Le rappresentanze e i servizi competenti del Dipartimento possono trasmettersi questi dati in forma elettronica, se è necessario per adempiere i loro compiti.

Art. 5

Obblighi di diritto internazionale della Svizzera

1

La Segreteria di Stato e la missione permanente della Svizzera presso le organizzazioni internazionali a Ginevra gestiscono, per adempiere gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera, collezioni elettroniche di dati concernenti: a.

i membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari in Svizzera;

b.

i membri delle missioni permanenti presso le organizzazioni internazionali in Svizzera;

c.

i membri delle delegazioni permanenti di organizzazioni internazionali presso le organizzazioni internazionali in Svizzera;

d.

i membri delle rappresentanze permanenti presso la Conferenza per il disarmo in Svizzera;

e.

i membri degli uffici di osservatori e delle organizzazioni a questi parificate in Svizzera;

f.

i membri delle missioni speciali in Svizzera;

8032

Trattamento di dati personali

2

g.

le persone impiegate dalle organizzazioni internazionali in Svizzera;

h.

le persone autorizzate ad accompagnare in Svizzera le persone di cui alle lettere a-g.

I dati rilevati servono per: a.

il trattamento delle questioni legate all'accreditamento e alla dimora delle persone interessate;

b.

il rilascio e la gestione delle carte di legittimazione.

3

Per adempiere i loro obblighi e compiti di diritto internazionale ai sensi dei capoversi 1 e 2 e partecipare alla soluzione di controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso 1, oltre alle collezioni elettroniche di dati di cui al capoverso 1, i servizi competenti del Dipartimento possono trattare manualmente anche dati personali degni di particolare protezione, specialmente dati relativi a misure di assistenza sociale e a misure amministrative e penali.

4

I dati personali necessari per preparare le carte di legittimazione e la fotografia della persona interessata possono essere trasmessi elettronicamente alla ditta che produce le carte di legittimazione.

5

I dati personali degni di particolare protezione possono essere comunicati ad altre autorità giudiziarie e amministrative federali o cantonali, se queste ne hanno bisogno per adempiere i propri compiti o se i dati contribuiscono a comporre controversie in cui sono coinvolte persone, organizzazioni o istituzioni secondo il capoverso 1.

Art. 6

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana disposizioni d'esecuzione concernenti: a.

l'organizzazione e la gestione delle collezioni elettroniche di dati;

b.

i cataloghi dei dati da rilevare;

c.

l'accesso ai dati;

d.

il diritto di trattamento;

e.

la durata di conservazione;

f.

l'archiviazione e la distruzione dei dati.

Art. 7

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

8033

Trattamento di dati personali

Allegato

Modifica del diritto vigente 1. Legge federale del 19 marzo 19762 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Art. 13a (nuovo) Trattamento dei dati 1

L'unità amministrativa del Dipartimento federale degli affari esteri competente in materia di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario può trattare dati relativi ai membri del Corpo svizzero d'aiuto in caso di catastrofe, ai consulenti e alle persone incaricati dell'esecuzione di progetti di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario.

2

Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se necessario per un determinato intervento, possono essere trattati in via eccezionale anche dati relativi all'appartenenza religiosa.

3

I dati di cui nel presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati relativi alla salute, i quali possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

2. Legge federale del 21 marzo 19733 su prestazioni assistenziali agli Svizzeri all'estero Art. 17a (nuovo) Trattamento dei dati Allo scopo di esaminare le richieste presentate, le autorità di cui all'articolo 13 capoverso 2 gestiscono una collezione di dati concernenti i richiedenti. La collezione può contenere dati relativi al patrimonio e al reddito e dati degni di particolare protezione relativi a prestazioni assistenziali e alla salute.

3. Decreto federale del 24 marzo 19954 concernente la cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Art. 15a (nuovo) Trattamento dei dati 1

L'unità amministrativa competente in materia di cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est ai sensi del presente decreto può trattare dati relativi ai consulenti e alle persone incaricati dell'esecuzione di progetti di cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est.

2 3 4

RS 974.0 RS 852.1 RS 974.1

8034

Trattamento di dati personali

2

Le collezioni di dati possono contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla salute e profili della personalità sotto forma di valutazioni. Se necessario per un determinato intervento, possono essere trattati in via eccezionale anche dati relativi all'appartenenza religiosa.

3

I dati di cui nel presente articolo non sono comunicati a terzi, eccettuati i dati relativi alla salute, i quali possono essere comunicati al servizio medico o all'Ufficio federale dell'assicurazione militare, se questi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali.

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