Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)» dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale e la cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)», depositata il 5 dicembre 19972; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 ottobre 19983, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

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Essa ha il tenore seguente4, adeguato formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 139 cpv. 55 5 L'iniziativa presentata in forma di progetto elaborato è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni il più tardi dodici mesi dopo il deposito della domanda.

L'Assemblea federale può contrapporle un controprogetto, che sarà sottoposto simultaneamente a votazione. Se viene elaborato un controprogetto, la votazione può essere differita di un anno al massimo con il consenso della maggioranza dei membri del comitato d'iniziativa.

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RU 1999 2556 FF 1998 167 FF 1999 753 L'iniziativa popolare è stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874: si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 121 cpv. 6 nonché le disposizioni transitorie della Costituzionie federale del 29 maggio 1874 con un articolo 24 (nuovo).

Con disposizione transitoria.

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1999-5346

Iniziative popolari. DF

Art. 197

RU 1999

Disposizioni transitorie successive all'adozione della Costituzione federale del 18 aprile 1999

1. Disposizione transitoria dell'art. 139 cpv. 5 (Iniziativa popolare volta alla revisione parziale della Costituzione) Le disposizioni di legge o ordinanze incompatibili con il termine di cui all'articolo 139 capoverso 5 sono considerate abrogate. Ciò vale in particolare per gli articoli 26, 27 e 29 della legge sui rapporti fra i Consigli nonché per l'articolo 74 della legge federale sui diritti politici.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

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