Decreto federale concernente un credito aggiuntivo per l'esposizione nazionale
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 85 numero 10 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 ottobre 19991, decreta:
Art. 1 1
Per l'esposizione nazionale è stanziato un credito aggiuntivo di 250 milioni di franchi, ripartito come segue: in mio di fr.
a.
Spese per i progetti espositivi della Confederazione
b.
Mutui per garantire la solvibilità e per coprire il rischio finanziario nel budget interno dell'associazione EXPO 2001
c.
Contributi al finanziamento dei progetti speciali d'infrastruttura e del programma PMI
50 150 50
2
Il Consiglio federale può effettuare lievi spostamenti all'interno del credito d'impegno di cui al capoverso 1.
Art. 2
1
I mutui di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera b devono essere remunerati dall'associazione EXPO 2001 a un tasso d'interesse preferenziale stabilito dall'Amministrazione federale delle finanze.
2
Il rimborso ha luogo solo quando i crediti concessi da terzi privati (banche e fornitori) nei confronti dell'associazione EXPO 2001 e da essa riconosciuti sono stati totalmente saldati.
3
La concessione dei mutui dipende da un adeguato impegno supplementare dell'economia nonché dei Cantoni e dei Comuni interessati. Dopo il 1° gennaio 2000, i pagamenti a carico di questo credito possono aver luogo solo se sussiste la prova di un impegno vincolante globale dell'economia uguale a 380 milioni di franchi. Il Consiglio federale deve inoltre aver preso atto, approvandolo, del modo in cui l'associazione EXPO 2001 intende coprire i 290 milioni di franchi per portare in pareggio il budget mediante ridimensionamenti, misure di risparmio, contributi garantiti in modo vincolante da Cantoni e Comuni nonché eventuali sponsorizzazioni garantite in modo vincolante.
1
FF 1999 8123
8156
1999-5340
Credito aggiuntivo per l'esposizione nazionale
Art. 3 I contributi di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera c possono essere richiesti dall'associazione EXPO 2001 al massimo nella misura delle prestazioni garantite in modo vincolante da terzi per i progetti speciali d'infrastruttura e per il programma PMI.
Art. 4 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
1656
8157