94.434 Iniziativa parlamentare Sandoz Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli Rapporto complementare della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, elaborato in base al parere del Consiglio federale del 19 aprile 1999 del 26 aprile 1999

Dopo aver esaminato il parere del Consiglio federale del 19 aprile 1999 la Commissione degli affari giuridici ha riconsiderato il suo progetto iniziale il 26 aprile 1999.

Essa si conforma al parere succitato in due punti fondamentali: adattamento del progetto alla modifica del Codice civile (CC) del 26 giugno 1998 e modifica della collocazione sistematica dell'articolo 160a (nuovo). La Commissione approva inoltre la proposta del Consiglio federale di ridurre a 14 anni l'età in cui il figlio è abilitato a pronunciarsi sulla questione del cognome.

La Commissione mantiene tuttavia la proposta di eliminare la possibilità di portare un doppio cognome.

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Adeguamento del progetto alla modifica del Codice civile del 26 giugno 1998

Quando la Commissione ha adottato il proprio rapporto la votazione finale alle Camere sulla modifica del CC era già stata eseguita; il termine referendario non era tuttavia ancora scaduto. Per questa ragione il rapporto è stato elaborato e adottato sulla base del vecchio diritto, oggi ancora in vigore. La Commissione riteneva infatti che si sarebbe potuto procedere ai necessari adeguamenti nell'ambito delle deliberazioni del Consiglio degli Stati. Oggi è sicuro che la suddetta modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2000. La Commissione ritiene pertanto che sia opportuno procedere agli adeguamenti senza attendere che il Consiglio nazionale esamini il dossier.

La Commissione ha adottato le modifiche seguenti rispetto al progetto del 31 agosto 1998: Articolo 134 capoversi 1 e 2 CC L'articolo 134 CC (nuovo) non disciplina più il giudizio di nullità del matrimonio: non è dunque necessario abrogarlo.

Articolo 149 CC La situazione dei coniugi divorziati non è più disciplinata dall'articolo 149 CC, ma dall'articolo 119 CC. Secondo il capoverso 1 i coniugi possono dichiarare, entro un anno dallo scioglimento del matrimonio, di voler riprendere il cognome della propria famiglia o quello che portavano prima del matrimonio; tale capoverso dovrebbe

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essere mantenuto. Il capoverso 2 è invece obsoleto poiché il matrimonio non ha più effetto sulla cittadinanza cantonale o comunale dei coniugi.

Articolo 8a capoverso 4 titolo finale CC L'articolo 8a capoverso 4 titolo finale CC rinvia agli articoli 134 e 149 CC del diritto previgente. Il rinvio non ha più ragione di essere, visto che questi ultimi sono stati modificati il 26 giugno 1998. È inoltre inutile prevedere un periodo transitorio per la cittadinanza cantonale o comunale.

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Modifica della collocazione sistematica dell'articolo 160a CC

La collocazione proposta per il nuovo articolo 160a CC ­ che disciplina in modo unitario la questione del cognome in caso di scioglimento del matrimonio indipendentemente dai motivi dello stesso ­ è insoddisfacente. Questa disposizione non concerne gli effetti del matrimonio, regolati negli articoli 160 e seguenti del CC, bensì gli effetti dello scioglimento del matrimonio. La Commissione desiderava evitare che un articolo concernente gli effetti del decesso di un coniuge sul cognome figurasse tra le disposizioni relative al divorzio. Disciplinando la questione nell'articolo 30a (nuovo) si tiene conto anche di questa preoccupazione.

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La questione del doppio cognome

Con 11 voti contro 4 e un'astensione la Commissione mantiene la sua proposta di sopprimere il doppio cognome introdotto dalla revisione del 1988. Essa ritiene che l'introduzione di tali cognomi fosse una soluzione di compromesso che si è affermata solo in parte nella prassi e non si è ancora radicata nella tradizione svizzera. La maggior parte delle donne che hanno optato per il doppio cognome utilizza infatti solo il primo. Per mettere in evidenza il legame coniugale è sempre possibile ricorrere al cognome di affinità, divenuto usuale da lungo tempo. La Commissione considera che la soluzione da essa adottata presenti il vantaggio di essere semplice e pratica.

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Diritto dei figli di pronunciarsi sulla questione del cognome in caso di matrimonio dei genitori

L'articolo 270a (nuovo) disciplina il caso in cui i genitori si sposano soltanto dopo la nascita del figlio. La Commissione ammette che un figlio deve poter scegliere autonomamente il suo cognome se al momento del matrimonio s'identifica con quello che ha sempre portato in precedenza, al punto di non poter accettare senza difficoltà il fatto di doverlo cambiare. La Commissione concorda con la proposta del Consiglio federale di ridurre a 14 anni l'età in cui il figlio è abilitato a pronunciarsi sulla questione del cognome.

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