Iniziativa popolare federale ,,per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito" Riuscita formale

La Cancelleria federale svizzera, visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme, depositate il 10 settembre 1999, a sostegno dell'iniziativa popolare federale ,,per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito"2, decide: 1.

Presentata sotto forma di progetto elaborato, l'iniziativa popolare federale ,,per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito" è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 100'000 firme valide richieste dall'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.

2.

Delle 110'927 firme depositate, 110'108 sono valide.

3.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato d'iniziativa: Groupe pour une Suisse sans armée, GSsA, Segreteria: Signor Nico Lutz, casella postale 6348, 3001 Berna.

21 ottobre 1999

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 2

RS 161.1 FF 1998 882

7740

1999-5543

Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito" Firme per Cantone Cantoni

Firme valide

nulle

18'577 17'633 3'605 137 630 213 282 155 748 2'309 2'649 10'894 6'096 1'062 518 66 3'780 1'812 4'548 1'262 5'667 9'076 2'669 2'906 11'157 1'657

130 100 50 3 11 4 0 6 5 20 52 23 85 6 7 3 36 15 41 13 67 53 38 18 14 19

Svizzera .................................................................. 110'108

819

Zurigo .....................................................................

Berna.......................................................................

Lucerna ...................................................................

Uri...........................................................................

Svitto.......................................................................

Obvaldo ..................................................................

Nidvaldo .................................................................

Glarona ...................................................................

Zugo........................................................................

Friburgo ..................................................................

Soletta .....................................................................

Basilea Città............................................................

Basilea Campagna...................................................

Sciaffusa..................................................................

Appenzello Esterno.................................................

Appenzello Interno .................................................

San Gallo ................................................................

Grigioni...................................................................

Argovia ...................................................................

Turgovia..................................................................

Ticino......................................................................

Vaud .......................................................................

Vallese ....................................................................

Neuchâtel ................................................................

Ginevra ...................................................................

Giura .......................................................................

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,per una politica di sicurezza credibile e una Svizzera senza esercito"

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue3:

Art. 17 1

La Svizzera non ha esercito.

2

È vietato alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e ai privati di mantenere forze armate militari. Le disposizioni concernenti la partecipazione armata a sforzi internazionali per la pace all'esterno della Svizzera sono riservate. Tali disposizioni devono obbligatoriamente essere sottoposte a votazione popolare. Ciò non concerne la partecipazione della Svizzera con unità non armate.

3

I compiti civili finora assicurati dall'esercito come l'aiuto in caso di catastrofe o gli interventi di salvataggio sono ripresi dalle autorità civili della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 18 La politica di sicurezza della Confederazione ha lo scopo di ridurre le ingiustizie fonti di conflitti all'interno e all'esterno della Svizzera. Essa si basa sui principi della democrazia, dei diritti umani e della gestione non violenta dei conflitti. In particolare la Confederazione promuove l'uguaglianza delle possibilità e l'equità dei rapporti tra i sessi, tra i gruppi sociali e tra i popoli come pure la distribuzione equa e compatibile con l'ambiente delle risorse naturali.

3

Cfr. art. 57- 60 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

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Iniziativa popolare federale

II Gli articoli 13, 15 secondo periodo, 19-22, 34ter capoverso 1 lettera d, 42 lettera c, 85 numero 9 e 102 numero 11 della Costituzione federale sono abrogati4.

III Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue5:

Art. 24 (nuovo) 1

Dopo l'accettazione delle disposizioni costituzionali degli articoli 17 e 18 da parte di popolo e Cantoni non vengono più tenute né scuole reclute, né corsi di ripetizione, né corsi d'istruzione militare.

2

Entro dieci anni, gli effettivi dell'esercito devono essere sciolti mentre i suoi apparecchi e le sue infrastrutture vanno attribuiti a usi civili o distrutti.

3

La Confederazione promuove la riconversione delle imprese e delle amministrazioni toccate dal disarmo verso la produzione di beni e servizi civili. Sostiene le regioni e le persone i cui impieghi sono toccati.

4 5

Cfr. art. 58 - 60, art. 173 cpv. 1 lett. d, art. 185 cpv. 4 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

Cfr. art. 197 n. 1 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

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