92.437 93.459 Iniziativa parlamentare L'animale, essere vivente Iniziativa parlamentare Animali vertebrati. Disposizioni particolari Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 18 maggio 1999

Onorevoli colleghi, Conformemente all'articolo 21quater capoverso 3 della legge sui rapporti fra i Consigli vi sottoponiamo il presente rapporto che trasmettiamo contemporaneamente per parere al Consiglio federale.

La Commissione propone di approvare il disegno di decreto allegato.

18 maggio 1999

In nome della Commissione: Il presidente, Nils de Dardel

7722

1999-4637

Compendio La revisione intende migliorare lo statuto giuridico dell'animale, così da tenere conto del mutamento avvenuto nelle attenzioni che l'essere umano gli riserva. Molte persone ritengono infatti superata la concezione giuridica basata sulla tradizione del diritto romano, che considera l'animale una cosa. Appare sempre più urtante, ad esempio, che il diritto vigente qualifichi il ferimento di un animale come un danno materiale. L'atteggiamento di rispetto verso l'animale è pertanto esplicitato in un nuovo articolo di fondo (art. 641a del Codice civile, CC), in cui si stabilisce che gli animali non sono cose e possono essere trattati come cose solo se non esistono disposizioni derogatorie.

Nel diritto civile sono inoltre introdotte modifiche concernenti il diritto successorio (art. 482 CC), il diritto reale (art. 720a CC), il trasferimento del possesso di un animale (art. 722, 728, 934 CC), l'assegnazione giudiziale di un animale (art. 729a CC) come pure un esplicito dovere di risarcimento in caso di spese di cura per un animale ferito (art. 42 del Codice delle obbligazioni, CO) nonché la considerazione del valore affettivo di un animale in caso di valutazione del risarcimento (art. 43 CO). Infine anche nel Codice penale occorre introdurre, nell'elenco di definizioni giuridiche (art. 110), la distinzione tra animali e cose.

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Rapporto I

Parte generale

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Situazione iniziale

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Iniziative parlamentari

L'iniziativa generica «L'animale, essere vivente» (92.437), presentata dal consigliere nazionale François Loeb il 24 agosto 1992, chiede una modifica della legislazione svizzera, affinché l'animale, finora trattato dal punto di vista giuridico come una cosa, sia considerato come una categoria a sé stante.

Secondo l'autore dell'iniziativa, in questo campo la popolazione ritiene ormai superata la nostra legislazione che, basata sul diritto romano, considera l'animale come una cosa. Pertanto, la modifica dello statuto giuridico dell'animale non terrebbe conto solo delle richieste dei militanti per la protezione degli animali, ma rimedierebbe ad una classificazione giuridica che non corrisponde più né alla nostra sensibilità né alle nostre abitudini. Secondo l'autore dell'iniziativa è senz'altro necessario modificare il diritto attualmente in vigore, poiché un animale non rappresenta solo un bene patrimoniale.

Egli si fonda su una decisione pronunciata il 2 agosto 1989 dal Tribunale federale (DTF 115 IV 254), in cui tra l'altro si afferma: «È vero che l'ordinamento giuridico continua a considerare l'animale come una cosa. Con l'andar del tempo, tuttavia, l'atteggiamento di fondo dell'essere umano nei confronti dell'animale si è evoluto verso la cosiddetta ,protezione etica'. L'essere umano prova ora un senso di responsabilità nei confronti degli animali che va ben oltre la semplice difesa di oggetti senza vita, e che riconosce loro la capacità di sentire e percepire. Per l'essere umano convinto di questa posizione, pertanto, il fatto di considerarli come creature, con stima e riguardo, è un postulato morale.» (trad.)

Il 16 dicembre 1993 la consigliera nazionale Suzette Sandoz ha presentato l'iniziativa generica «Animali vertebrati. Disposizioni particolari» (93.459), in cui chiede che il Codice civile svizzero (CC)1 riconosca agli animali vertebrati la loro peculiarità di esseri viventi. A differenza dell'iniziativa Loeb, l'iniziativa Sandoz si limita agli animali vertebrati e a modifiche del CC.

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Esame preliminare

Con 78 voti contro 44, il 17 dicembre 1993 il Consiglio nazionale ha deciso, contro l'avviso della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC) cui era stato affidato l'esame preliminare, di dare seguito all'iniziativa parlamentare presentata dall'onorevole Loeb.

Seguendo l'avviso della sua Commissione, il 16 dicembre 1994 il Consiglio nazionale ha deciso a larga maggioranza di dare seguito all'iniziativa parlamentare dell'onorevole Sandoz.

1

RS 210

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Lavori in seno alla Commissione e alla Sottocommissione

In seguito la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG) è stata incaricata di elaborare una modifica di legge che tenesse conto di quanto richiesto da entrambe le iniziative. La Commissione ha istituito un'apposita Sottocommissione, composta dagli onorevoli Stamm Luzi (presidente), Diener, von Felten, Iten Joseph, Ruf. Gli onorevoli Diener, Iten Joseph e Ruf hanno rinunciato nel corso dei lavori; sono loro subentrati gli onorevoli Hollenstein e Seiler Hanspeter.

Gli autori dell'iniziativa hanno partecipato, con voto consultivo, a numerose sedute.

Dopo aver consultato alcuni esperti, in particolare Antoine F. Goetschel, presidente dell'associazione «Tierschutz ist Rechtspflicht», Ignaz Bloch, rappresentante della Società dei veterinari svizzeri, e il giudice federale Kurt Spühler, la Sottocommissione ha elaborato in tre sedute un avamprogetto. Il 29 agosto 1995 lo ha sottoposto alla Commissione, proponendo nel contempo di presentare le modifiche di legge ad alcuni specialisti. La Commissione ha in seguito raccolto i pareri del prof. dr.

Wolfgang Wiegand, del prof. dr. Jörg Schmid, del prof. Pierre Widmer e del prof.

dr. Kurt Amonn.

Il 7 maggio 1996 la Sottocommissione ha ripreso i suoi lavori, rielaborando l'avamprogetto in base ai rapporti dei quattro esperti interpellati. La Commissione lo ha discusso durante le sedute del 1° luglio e del 31 ottobre 1996. Il 27 gennaio 1997 ha approvato il rapporto esplicativo; ha infine chiesto al DFGP di porre l'avamprogetto in consultazione e di valutare in seguito quanto emerso dalla procedura.

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Consultazione

Alla procedura di consultazione, aperta il 13 febbraio e conclusa il 31 agosto 19982, hanno partecipato il Tribunale federale di Losanna, tutti i Cantoni, i partiti rappresentati nell'assemblea federale e 33 organizzazioni.

In generale l'avamprogetto è stato accolto con favore e largamente sostenuto. Quasi tutti i Cantoni consultati lo approvano. Solo il Canton Soletta respinge la revisione proposta, dichiarando che lo statuto giuridico dell'animale va migliorato nell'ambito della legislazione sulla protezione degli animali. Anche l'Università di Losanna si è espressa nello stesso modo. Le organizzazioni per la protezione degli animali ritengono invece necessaria e urgente la revisione, approvandola in modo deciso.

Articolo di fondo: l'articolo di fondo, così come presentato dalla maggioranza della Commissione nell'avamprogetto, recitava «Gli animali sono trattati giuridicamente come cose solo se non esistono disposizioni contrarie». Nel presente progetto la Commissione ha invece deciso di adottare il testo proposto dalla minoranza. La prima formulazione ha infatti sollevato opinioni contrastanti. Nove Cantoni, il PPD, le organizzazioni padronali e l'Università di Losanna si sono schierati con la maggioranza della Commissione, accogliendo con favore la rinuncia ad introdurre una nuova categoria giuridica. Sei Cantoni e tutte le organizzazioni per la protezione degli animali hanno invece sostenuto la proposta della minoranza, ossia sancire espressamente a livello legislativo la differenza tra animale e cosa.

2

Il relativo rapporto può essere consultato presso il segretariato della Commissione degli affari giuridici.

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Diritto successorio: in generale i partecipanti alla consultazione hanno accolto con favore la decisione di sancire nella legge quanto finora valeva comunque come principio. Hanno confermato che è giusto introdurre una disposizione di questo genere, soprattutto nell'interesse della validità di disposizioni testamentarie di questo tipo.

Diritto reale: tutti gli enti consultati hanno approvato la decisione di designare un ufficio cui rivolgersi in caso di smarrimento o ritrovamento di un animale. Ha sollevato consensi anche la decisione di accorciare il termine legato al ritrovamento, all'usucapione e al possesso. Più controverso è stato il nuovo articolo 729a, che riserva al giudice la possibilità di fare uso della sua discrezione nella decisione di assegnare un animale. I Cantoni si sono espressi in modo contrastante su questa disposizione, mentre le organizzazioni per la protezione degli animali l'hanno accolta unanimemente.

Codice delle obbligazioni: l'obbligo di risarcire le spese previsto dall'avamprogetto è stato in generale bene accolto. Sono tuttavia state avanzate riserve di natura giuridica, ed è stata sottolineata la necessità di precisare maggiormente la questione. Diverse organizzazioni per la protezione degli animali e la Società dei veterinari svizzeri hanno inoltre chiesto di sancire nella legge la possibilità di pretendere un risarcimento morale in caso di ferimento o uccisione di un animale.

Codice penale: la proposta integrazione dell'elenco delle definizioni legali è stata approvata.

Legislazione concernente l'esecuzione e il fallimento: l'avamprogetto proponeva di vietare il pignoramento di animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o di lucro. In generale i Cantoni hanno approvato questa disposizione, chiedendo tuttavia di precisare maggiormente la questione e avanzando qualche proposta. Le organizzazioni per la protezione degli animali l'hanno invece respinta, poiché certi animali potrebbero continuare ad essere pignorati. L'Associazione degli uffici fiduciari di incasso svizzeri si è dichiarata decisamente contraria.

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Petizioni

A sostegno dell'avamprogetto sono state presentate quattro petizioni di uguale tenore: ­

98-09 Lega svizzera contro la vivisezione, L'animale, essere vivente; 40 500 firme

­

98-18 Tierschutz Bund Zürich, Das Tier darf keine Sache mehr sein; 3209 firme

­

98-31 Schweizerisches Hundemagazin e Schweizerisches Katzenmagazin, Das Tier darf keine Sache mehr sein; 8982 e 669 firme

­

99-13 Società cinologica svizzera SCS, L'animale, essere vivente; 4548 firme

La Commissione ritiene soddisfatte queste petizioni, e ne propone pertanto lo stralcio.

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Proposta della Commissione

In seguito la Commissione ha nuovamente incaricato la Sottocommissione di valutare in dettaglio il risultato della procedura di consultazione. La Sottocommissione ha presentato un progetto rivisto. Durante la seduta del 18 maggio 1999 la Commissione ha approvato le modifiche proposte, con 18 voti a favore, nessun voto contrario e 2 astensioni.

Una minoranza (Nabholz, Ammann, Bosshard, Dreher, Eymann, Lauper, Philipona, Schmied Samuel, Stamm Judith, Suter) si è opposta alla disposizione che prevede il diritto di riparazione morale in caso di ferimento o uccisione di un animale, ripreso dalla Commissione nel presente progetto.

Una minoranza (von Felten, Alder, Eymann, Roth, Ruf, Tschäppät) chiede di riprendere la disposizione che vieta di pignorare gli animali, così come prevista nell'avamprogetto.

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Legislazione nei Paesi confinanti

Mentre in Francia e in Italia il diritto privato continua a considerare l'animale come una cosa, durante gli ultimi anni Austria e Germania hanno introdotto alcune modifiche di legge allo scopo di migliorare il suo statuto giuridico. Il 1° luglio 1988 la legislazione austriaca ha accolto il seguente articolo di base: § 285a ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) (Tiere): «Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sachen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anwendbar, als keine abweichenden Regelungen bestehen.» (Gli animali non sono cose; sono protetti da leggi apposite. Le disposizioni valide per le cose sono applicabili agli animali solo se non esistono disposizioni contrarie).

In Germania un articolo simile (§ 90a BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) (Tiere)) è entrato in vigore il 1° settembre 1990. Esso recita: «Tiere sind keine Sachen. Sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Auf sie sind die für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.» (Gli animali non sono cose. Sono protetti da leggi apposite. Nei loro riguardi si applicano le disposizioni valide per le cose solo se non ne esistono altre). Nel diritto privato austriaco e in quello tedesco si precisa inoltre che il risarcimento per le spese di cura di una animale ferito può superare il valore dell'animale stesso. Il diritto tedesco aggiunge una limitazione alla libertà del proprietario, che è tenuto a osservare le disposizioni particolari in materia di animali. Germania, Austria e Francia vietano inoltre il pignoramento di animali, senza tuttavia comprendere le spese per il loro mantenimento nel calcolo del minimo vitale. La legislazione francese permette di chiedere una riparazione morale in caso di ferimento o uccisione del proprio animale domestico e riserva il diritto di tenere un animale domestico in un appartamento in affitto.

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II

Parte speciale

3

Commento alle singole disposizioni

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Articolo di fondo (art. 641a [nuovo] CC)

Il nuovo articolo 641a CC formula l'obiettivo della revisione, che intende tenere conto del mutamento di sensibilità avvenuto in questo settore e migliorare di conseguenza lo statuto giuridico degli animali. Esso riconosce l'animale come creatura viva e in grado di provare emozioni, e stabilisce che gli animali possono essere trattati come cose solo se non esistono disposizioni derogatorie.

La formulazione del nuovo articolo 641a chiarisce che giuridicamente l'animale non va più considerato come una cosa. Può tuttavia esserlo, purché non esistano disposizioni derogatorie in merito. Questa nuova disposizione esprime pienamente la mutata sensibilità che è venuta a crearsi nei confronti degli animali. Essa ha in primo luogo carattere dichiarativo; non istituisce pertanto una nuova categoria giuridica per gli animali. Il diritto privato svizzero si fonda sulla distinzione tra persona e cosa, ossia tra soggetti di diritto, che possono avere diritti e doveri, e oggetti di diritto.

Neanche in futuro gli animali avranno capacità giuridica o potranno essere considerati come soggetti di diritto.

La riserva delle disposizioni derogatorie si riferisce innanzitutto alla legislazione sulla protezione degli animali. Dal punto di vista giuridico, va da sé che queste disposizioni limitano o perlomeno concretizzano l'autorità dei proprietari di animali.

L'articolo 641 capoverso 1 CC afferma esplicitamente che il proprietario può agire su quanto possiede solo entro i limiti dell'ordinamento giuridico.

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Diritto successorio (art. 482 cpv. 4 [nuovo] CC)

Può capitare che nelle sue disposizioni testamentarie una persona destini dei beni patrimoniali a un animale. Secondo il diritto vigente, un simile lascito può essere considerato senza senso (art. 482 cpv. 3 CC), poiché l'animale non possiede capacità giuridica, e non può quindi essere considerato né legatario né erede. Un erede che decidesse di opporsi ad una simile disposizione testamentaria avrebbe quindi la possibilità di intralciare la volontà del defunto. Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 482 CC intende perciò puntualizzare il valore di una liberalità di questo tipo: essa vale come onere a carico dell'erede o del legatario, che è pertanto tenuto ad occuparsi in modo appropriato dell'animale.

Nel diritto successorio si applica il principio del «favor testamenti», secondo il quale il giudice è tenuto ad interpretare una disposizione in modo da realizzare la volontà del defunto, anche se la forma non corrisponde a quanto previsto dalla legge. Il nuovo capoverso formula semplicemente una regola di interpretazione, che si esplica in una conversione legale. Anche chi non ha dimestichezza con il diritto deve poter capire chiaramente il modo in cui deve essere interpretata una disposizione testamentaria a favore di un animale. Il capoverso 1 dell'articolo 482 CC riserva inoltre a qualsiasi interessato (quale potrebbe essere, ad es., una società per la protezione degli animali), il diritto di chiedere l'adempimento degli oneri espressi nelle disposizioni testamentarie. Secondo la dottrina e la giurisprudenza attuali, il mancato

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adempimento di un onere testamentario non comporta invece alcun obbligo di risarcimento.

Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 482 CC evita di proposito di designare l'animale come erede o legatario. Conferire all'animale la capacità giuridica o parte di essa non è compatibile con il nostro sistema giuridico. Il nuovo capoverso permette di tenere conto delle ultime volontà espresse da una persona a favore di un suo animale senza per questo dovergli attribuire la capacità giuridica.

33

Diritto reale

331

Designazione di un ufficio (art. 720a [nuovo] CC)

Chi trova un animale smarrito è tenuto a segnalarlo alla polizia: l'esperienza mostra tuttavia che spesso non si riesce a risalire al proprietario. Non in tutti i Cantoni è chiaro dove si debba annunciare un ritrovamento di questo genere. Il nuovo disciplinamento obbliga i Cantoni a designare un ufficio apposito, cui ci si potrà rivolgere quando non è possibile risalire subito al proprietario. I Cantoni possono anche decidere di continuare ad affidare questa incombenza alla polizia del luogo.

L'articolo 720a li obbliga, in tal caso, a designare un altro ufficio che raccolga ed elabori gli annunci pervenuti. Va ricordato che l'ufficio designato non obbligatoriamente deve coincidere con l'ente cui possono essere affidati gli animali. Se si sa dove annunciare il ritrovamento o la perdita di un animale, aumentano le possibilità che il padrone ritrovi l'animale smarrito.

Con la formulazione di un nuovo articolo diventa chiaro che il limite minimo di 10 franchi previsto dall'articolo 720 capoverso 2 CC non è applicabile agli animali. Al contrario, la riserva dell'articolo 720 capoverso 3 garantisce che gli animali trovati in edifici accessibili pubblicamente siano consegnati al padrone di casa, al locatario o alle persone incaricate della sorveglianza.

332

Riduzione del termine di trasferimento della proprietà e del possesso di un animale

332.1

Acquisto della proprietà di un animale trovato (art. 722 cpv. 1bis [nuovo] e 1ter [nuovo] CC )

Secondo il diritto vigente, chi trova un animale ne diventa proprietario solo dopo cinque anni. Il precedente proprietario può quindi esigerne la restituzione durante un periodo molto lungo. Nella prassi questa disposizione è spesso fonte di problemi, in particolare quando i responsabili di un rifugio cercano una nuova sistemazione per un animale che è stato ritrovato, ma di cui non si conosce il proprietario e non si sa di conseguenza se desideri chiederne la restituzione. L'esperienza mostra che se dopo due mesi il proprietario di un animale non si è ancora fatto vivo, solo raramente lo farà in seguito. La nuova disposizione prevede quindi che chi trova un animale ne divenga proprietario una volta trascorsi due mesi. Considerato che questo periodo è comunque breve, nel caso in cui un animale sia consegnato ad un rifugio si conteranno ulteriori due mesi. Per ritrovare l'animale smarrito il proprietario dispone così di un periodo che va da due mesi al minimo a quattro mesi al massimo.

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La riduzione del termine vale solo per animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo. Nel caso di bestiame da pascolo, che trascorre l'estate in montagna e la cui perdita è notata solo una volta scaricato l'alpe, è applicato il termine di cinque anni valido finora. In tali casi una riduzione del termine non si impone.

La restrizione del campo d'applicazione agli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o di lucro presuppone un legame affettivo particolare con un determinato animale. Si tratta di animali con i quali il padrone intrattiene una relazione particolarmente stretta, indipendentemente dal fatto che siano tenuti in casa, in giardino o in stalla. Tra gli interessi in causa va tuttavia considerato anche il valore economico di un animale. Chi ad esempio trova un cavallo non può rifarsi a questa disposizione (o può farlo solo eccezionalmente), nemmeno nel caso in cui si sia affezionato all'animale.

Si è volutamente rinunciato ad attribuire ai rifugi una qualifica giuridica, poiché spesso non dispongono di una personalità giuridica propria e non possono quindi acquisire una proprietà. Il nuovo capoverso 1 ter stabilisce unicamente che, una volta trascorsi due mesi, il rifugio può disporre liberamente dell'animale. Se alla scadenza del termine il rifugio cede l'animale a terzi, non occorre approfondire ulteriormente la questione della proprietà, irrilevante per la prassi.

332.2

Termine di prescrizione acquisitiva (art. 728 cpv. 1bis [nuovo] CC)

Il nuovo capoverso 1bis dell'articolo 728 CC adatta il termine di prescrizione acquisitiva a quello previsto in caso di ritrovamento dell'animale. Chi, in buona fede, è in possesso di un animale, ne diventa proprietario a tutti gli effetti una volta trascorso un periodo di due mesi. Anche questo vale solo per animali verso i quali si prova un particolare legame di affetto.

332.3

Disciplinamento del possesso (art. 934 cpv. 1CC)

La riserva dell'articolo 722 CC ricorda che l'azione in materia di diritto di proprietà nel caso di ritrovamento di animali ha un campo di applicazione limitato nel tempo.

L'autore del ritrovamento che onora i suoi obblighi diventa proprietario dell'animale già dopo due mesi, e può così respingere l'azione in materia di diritto di proprietà.

333

Assegnazione giudiziale di animali (art. 729a [nuovo] CC)

Occorre tenere conto di alcuni aspetti legati alla protezione degli animali anche in caso di scioglimento di una comunità giuridica che ne possiede uno. Il nuovo articolo 729a CC introduce un criterio di attribuzione che permette al giudice di includere anche il bene di un animale tra gli interessi in causa, sempreché si tratti di un animale domestico tenuto per ragioni che non sono né lucrative né patrimoniali. La formulazione «garantisce la migliore sistemazione dell'animale in base ai criteri della protezione degli animali» tiene conto della sistemazione in sé, ma anche del

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nutrimento e del legame tra l'animale e le persone. Nell'ambito del nuovo articolo 729a CC questa relazione è esaminata esclusivamente nell'interesse dell'animale.

Nella liquidazione di un regime patrimoniale, se un bene è in comproprietà il coniuge che provi di avere un interesse preponderante può chiedere che tale bene gli sia attribuito per intero (art. 205 cpv. 2 CC). Il nuovo articolo 729a permette al giudice di attribuire a un coniuge, se lo ritiene giustificato, l'animale che appartiene solo all'altro coniuge. In caso di successione o di liquidazione di una società semplice non esisteva finora alcun disciplinamento che permettesse di tenere in considerazione l'interesse dell'animale.

Secondo il capoverso 2 del nuovo articolo 729a CC, il giudice può obbligare la persona a cui viene affidato l'animale a versare un risarcimento. Questo risarcimento deve essere adeguato e deve quindi essere stabilito in base al valore dell'animale. È chiaro che nel caso in cui un animale sia già di sola proprietà di un coniuge e che a questi venga affidato, l'altro coniuge non ha diritto a un risarcimento. L'obbligo di versare un risarcimento può fondarsi su altre disposizioni quali, ad esempio, l'articolo 205 capoverso 2 CC, che prevede espressamente, in caso di liquidazione di un regime patrimoniale, un compenso, o l'articolo 608 capoverso 3 CC, secondo il quale l'attribuzione di un oggetto della successione ad un erede vale come norma divisionale e non come legato.

Il criterio di assegnazione introdotto dal nuovo articolo 729a CC si riferisce al diritto del regime dei beni patrimoniali, al diritto successorio e alla liquidazione di società semplici. Per evitare di ripetere altrove la nuova disposizione, la si è posta nella sezione dei diritti reali. Nella prassi la liquidazione di una società semplice è una soluzione estrema, applicata solo in caso di scioglimento di relazioni di concubinato.

34

Codice delle obbligazioni

341

Art. 42 cpv. 3 (nuovo) CO

Secondo il diritto in vigore già ora è possibile, nel caso un animale venga ferito, chiedere un risarcimento che superi il valore dell'animale stesso. La prassi e la dottrina non escludono infatti che, in caso di danni alla proprietà, i costi di riparazione possano superare il valore della cosa danneggiata. Ragioni di certezza del diritto vogliono che questo principio sia ora sancito esplicitamente nel nuovo capoverso 3 dell'articolo 42 del Codice delle obbligazioni3 (CO). Nelle vertenze di questo tipo, in cui si ricorre raramente ad un avvocato, è necessario che chiunque, anche se ha poca dimestichezza con i testi di legge, possa comprendere alla semplice lettura in che modo si determina l'ammontare del risarcimento delle spese di cura. È opportuno sottolineare che, secondo la Commissione, la nuova disposizione non deve tuttavia dare luogo a una giurisprudenza restrittiva in casi di risarcimento di spese di riparazione o restaurazione di cose che non siano animali.

I limiti della buona fede sono evocati, e con loro pertanto l'articolo 2 CC, per impedire che il proprietario attribuisca qualsiasi spesa di cura al responsabile (o alla sua assicurazione). Si tratta in particolare di evitare che l'animale ferito sia sottoposto ad esperimenti a spese del responsabile. Occorre tenere sempre in considerazione come 3

RS 220

7731

si sarebbe comportato nella stessa situazione un proprietario ragionevole tenuto ad assumersi di persona le spese di cura.

Art. 43 cpv. 1bis (nuovo) CO

342

La nostra società dà un'importanza sempre maggiore alla relazione tra animali ed esseri umani. L'esplicita menzione del valore affettivo che un animale può avere per il suo padrone o i congiunti di questi chiarisce che il legame emozionale tra animale ed essere umano è un bene che va giuridicamente protetto, e di cui il giudice deve tenere conto. Finora, nel calcolo del risarcimento danni non si è mai considerato il valore affettivo, indipendente dal valore economico, che una persona può riversare in una cosa per motivi del tutto personali. Se ciò si può spiegare nel caso di cose inanimate, questa lacuna è illogica nel caso di animali. La Commissione propone pertanto che nel caso in cui un animale sia gravemente ferito o ucciso da una persona, questi sia tenuto a rimborsare al proprietario anche il valore affettivo.

È chiaro che il valore affettivo non è precisamente quantificabile; d'altra parte la perdita di un animale amato non può essere compensata unicamente sotto forma pecuniaria. Per questo motivo il nuovo capoverso 1bis dell'articolo 43 CO si avvicina al tipo di riparazione previsto dall'articolo 49 CO, che concerne l'illecita lesione della personalità. Le due disposizioni prevedono che un danno immateriale possa in parte essere riparato finanziariamente. In ogni caso distinto dall'articolo 47, che ad ogni modo si riferisce al ferimento o all'uccisione di un essere umano, il nuovo capoverso 1bis dell'articolo 43 disciplina la perdita subita specificatamente sul piano affettivo nel caso di ferimento o uccisione di un animale.

Una minoranza della Commissione propone lo stralcio di questa disposizione, timorosa che nella prassi il valore affettivo attribuito agli animali possa assumere eccessiva importanza rispetto alla riparazione morale in caso di ferimento o uccisione di esseri umani.

35

Codice penale

351

Art. 110 CP

Includendo la definizione di animale tra i concetti giuridici elencati nell'articolo 110 del Codice penale4 (CP) è possibile tenere conto dell'obiettivo principale perseguito dalla revisione, vale a dire l'introduzione di una distinzione tra animali e cose.

352

Art. 332 CP

Il campo d'applicazione dell'articolo 332 CP è completato con il rimando al nuovo articolo 720a CP, appositamente dedicato al ritrovamento di animali. Questa norma penale non considera chi, pur conoscendo il proprietario, omette di segnalargli il ritrovamento di un suo animale. In tal caso è tuttavia imputabile un'appropriazione semplice ai sensi dell'articolo 137 CP.

4

RS 311.0

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36

Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (art. 92 n. 1a [nuovo] LEF)

Una minoranza della Commissione propone inoltre di introdurre un divieto di pignoramento per animali domestici nel nuovo numero 1a dell'articolo 92 della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF)5. L'importanza che può avere un animale per superare l'isolamento e la solitudine è sempre più riconosciuta, ad esempio nel caso di tossicodipendenti o di anziani ricoverati in istituti. Un esplicito divieto del pignoramento di animali deve fornire a chi esegue la legge un chiaro punto di riferimento. Si tratta tuttavia di un provvedimento raramente applicato, da un lato per ragioni umane, dall'altro perché è difficile stimare il valore di un animale. La fragile situazione economica potrebbe tuttavia comportare un aumento del numero di esecuzioni, così che la questione del pignoramento di animali potrebbe presentarsi più sovente ed essere maggiormente discussa anche dall'opinione pubblica. Per evitare gli abusi, anche questa modifica si limita agli animali domestici non tenuti a scopo patrimoniale o lucrativo.

Malgrado il principio di impignorabilità di un animale, i costi per la sua detenzione e la sua cura medica devono essere coperti dal debitore. Ciò corrisponde alla prassi applicata nell'ambito della legislazione sull'esecuzione e sul fallimento, che non comprende nel calcolo del minimo vitale le spese per un hobby.

La maggioranza della Commissione si oppone alla ripresa di questo articolo. Stabilire in che misura il calcolo del minimo esistenziale possa tenere conto delle spese di detenzione di un animale potrebbe sollevare innumerevoli discussioni, ed è praticamente impossibile formulare un disciplinamento chiaro.

4

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Per la Confederazione il progetto non ha alcuna ripercussione finanziaria. I Cantoni registrerebbero invece un onere supplementare a causa del nuovo articolo 720a CC, che li obbliga a designare un ufficio cui denunciare lo smarrimento o il ritrovamento di animali. Attualmente è impossibile quantificare questo onere, ma va detto che non sarebbe certamente eccessivo, visto che già oggi va notificato il ritrovamento di oggetti con un valore superiore ai 10 franchi (art. 720 cpv. 2 CC) e i Cantoni hanno la possibilità di attribuire le spese al proprietario dell'oggetto ritrovato (art. 722 cpv. 2 CC).

5

Rapporto con il diritto europeo

Nessuna disposizione del diritto europeo si occupa della protezione di cui hanno diritto gli animali e i loro proprietari nel diritto privato. Va comunque ricordata la convenzione europea del 13 novembre 1987 per la protezione degli animali da compagnia (RS 0.456), ratificata dalla Svizzera il 3 novembre 1993. Quanto da essa sancito a proposito del commercio di animali da compagnia (art. 6 e 8) non tocca tuttavia le modifiche del Codice civile e del Codice delle obbligazioni qui proposte.

5

RS 281.1

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6

Costituzionalità (con riferimento alla nuova Costituzione)

Il progetto si fonda sugli articoli 122 e 123 della nuova Costituzione federale (nCost.; corrispondenti agli art. 64 e 64 bis prec. Cost.), in base ai quali la legislazione nel campo del diritto civile e del diritto penale compete alla Confederazione. Va inoltre ricordato l'articolo 80 nCost. (corrispondente all'art. 25bis prec. Cost.), che autorizza e obbliga la Confederazione a emanare prescrizioni sulla protezione degli animali, e menziona esplicitamente la detenzione e la cura di animali (cpv. 2 lett. A).

Infine, l'articolo 120 capoverso 2 nCost. (corrispondente all'art. 24novies prec. Cost.)

garantisce la dignità della creatura.

1575

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