Legge federale concernente la modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 19991, decreta: I Il Codice penale svizzero2 è modificato come segue: Art. 260bis Atti preparatori punibili

1

È punito con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione chiunque prende, conformemente ad un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione mostrano ch'egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: Art. 111 Art. 112 Art. 122 Art. 140 Art. 183 Art. 185 Art. 221 Art. 264

Omicidio intenzionale Assassinio Lesioni gravi Rapina Sequestro di persona e rapimento Presa d'ostaggio Incendio intenzionale Genocidio

2

Chi spontaneamente desiste dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.

3

È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 3 numero 1 capoverso 2 è applicabile.

1 2

FF 1999 4611 RS 311.0

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1999-4548

Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

Titolo dodicesimobis (nuovo) Reati contro gli interessi della comunità internazionale Art. 264 (nuovo) Genocidio

1

È punito con la reclusione perpetua o con la reclusione non inferiore a dieci anni chi, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso o etnico: 1.

uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale,

2.

sottopone membri del gruppo a condizioni di vita che provochino la distruzione totale o parziale del gruppo,

3.

ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo,

4.

trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo.

2

È parimenti punibile chi ha commesso il reato all'estero, se si trova in Svizzera e non può essere estradato. L'articolo 6bis numero 2 è applicabile.

3

L'articolo 366 capoverso 2 lettera b, le disposizioni riguardanti il permesso al perseguimento penale di cui agli articoli 14 e 15 della legge sulla responsabilità3 nonché gli articoli 1 e 4 della legge federale del 26 marzo 19344 sulle garanzie politiche e di polizia in favore della Confederazione non sono applicabili in caso di genocidio.

Art. 340

1.Giurisdizione federale.

Limiti

3 4

1

Sono sottoposti alla giurisdizione federale: ­

i reati previsti nei titoli primo e quarto e negli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale;

­

i reati previsti negli articoli 137 a 141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi e documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;

­

la presa d'ostaggio di cui all'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;

­

i crimini e delitti previsti negli articoli 224 a 226;

­

i crimini e i delitti previsti nel titolo decimo e concernenti le monete, la cartamoneta o i biglietti di banca, come pure i valori di bollo ufficiali, le altre marche ufficiali della Confederazione e i pesi e le misure;

RS 170.32 RS 170.21

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Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

­

i crimini e delitti previsti nel titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali;

­

i reati previsti nell'articolo 260bis e nei titoli tredicesimoquindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali; inoltre i crimini e i delitti previsti nel titolo sedicesimo e i reati commessi da un funzionario federale nell'esercizio delle sue funzioni (titolo diciottesimo), infine le contravvenzioni previste negli articoli 329-331;

­

i crimini e i delitti politici che sono causa o conseguenza di torbidi tali da rendere necessario un intervento federale armato.

2

Sono inoltre sottoposti alla giurisdizione federale i reati previsti nel titolo dodicesimobis.

3

Sono riservate le disposizioni contenute in leggi federali speciali concernenti la competenza del Tribunale federale.

Art. 344

3. Concorso di reati o di leggi penali

1

Se alcuno è accusato di più reati, di cui gli uni soggiacciono alla Corte penale federale, gli altri alla giurisdizione cantonale, il Consiglio federale può, su proposta del Ministero pubblico della Confederazione, ordinare che il procedimento e il giudizio siano congiuntamente deferiti o all'autorità federale o all'autorità cantonale.

Ciò vale anche per il caso che il reato cada sotto la sanzione di più disposizioni penali, di cui le une devono essere applicate dal giudice federale, le altre dal giudice cantonale.

Qualora una delle imputazioni sia un reato previsto nel titolo dodicesimobis, si applica per analogia l'articolo 18 capoverso 2 PP.

2

Se alcuno è accusato di più reati, di cui gli uni soggiacciono alle Assise federali, gli altri alla Corte penale federale o alla giurisdizione cantonale, le Assise federali sono competenti in modo esclusivo.

Ciò vale anche per il caso che il reato cada sotto la sanzione di più disposizioni penali, di cui le une devono essere applicate dalle Assise federali, le altre dalla Corte penale federale o dal giudice cantonale.

II

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Modifica del Codice penale, del Codice penale militare e della procedura penale federale

La legge federale sulla procedura penale5 è modificata come segue: Art. 18 1

Il Consiglio federale può delegare alle autorità cantonali l'istruzione e il giudizio di una causa di competenza del Tribunale federale conformemente all'articolo 340 numero 1 del Codice penale6.

2 Nel caso di reati di cui al titolo dodicesimobis del Codice penale, le autorità federali eseguono l'istruzione preparatoria. Terminata l'istruzione preparatoria, il Consiglio federale può delegare all'autorità cantonale il giudizio della causa. In questo caso, il procuratore generale della Confederazione sostiene l'accusa dinanzi al tribunale cantonale.

III Il Codice penale militare7 è modificato come segue: Art. 221 Giurisdizione in caso di concorso di reati o disposizioni penali

1

Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio del tribunale militare o del tribunale ordinario.

2

Se uno dei reati è il genocidio ai sensi dell'articolo 264 CP8, il giudizio è deferito ai tribunali ordinari.

Ciò vale anche per il caso che il reato cada sotto la sanzione di più disposizioni penali, di cui le une devono essere applicate dalla giurisdizione militare, le altre dalla giurisdizione ordinaria, e uno dei reati sia il genocidio ai sensi dell'articolo 264 CP.

IV 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1460

5 6 7 8

RS 312.0 RS 311.0 RS 321.0 RS 311.0

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