Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri!» dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, in virtů della cifra III del decreto federale del 18 dicembre 19981 su una nuova Costituzione federale; esaminata l'iniziativa popolare federale «Via gli idrovolanti dai laghi svizzeri!», depositata il 15 ottobre 19962; visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 19983, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare del 15 ottobre 1996 «Via gli idrovolanti dal laghi svizzeri!» č valida ed č sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

Essa ha il tenore seguente4, adeguato formalmente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999: La Costituzione federale del 18 aprile 1999 č completata come segue: Art. 87a L'utilizzazione delle acque pubbliche mediante idrovolanti č vietata, tranne in casi di emergenza.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

0921

1 2 3 4

RU 1999 2556 FF 1997 II 615 FF 1998 4434 L'iniziativa popolare č stata depositata vigente la Costituzione federale del 29 maggio 1874; si riferiva pertanto a tale testo e non alla Costituzione federale del 18 aprile 1999. Il testo originale dell'iniziativa popolare chiedeva di completare la Costituzione federale con un nuovo articolo 37quater (indicazione per altro erronea, visto che l'art. 37quater del testo in vigore č riservato alle reti di sentieri e viottoli e non va abrogato).

1999-5345

7463