Legge federale concernente l'adeguamento della legislazione federale alla garanzia del segreto redazionale

Allegato 5 Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 agosto 19991, decreta: I Gli atti legislativi seguenti sono modificati come segue: 1. Legge federale sulla procedura amministrativa2 Art. 16 cpv. 3 3

Abrogato

2. Legge di procedura civile federale3 Art. 42 cpv. 1 lett. abis (nuova) 1 Possono

rifiutare di deporre:

a.bis le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 27bis del Codice penale4, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare; 3. Legge federale sulla procedura penale5 Art. 75 Possono rifiutare di testimoniare: a.

1 2 3 4 5

i parenti e gli affini dell'imputato in linea diretta, i fratelli e le sorelle, i cognati e le cognate, inoltre il coniuge, anche divorziato, ed il fidanzato dell'imputato, i genitori adottivi ed i figli adottivi;

FF 1999 6784 RS 172.021 RS 273 RS 311.0 RS 312.0

1999-4932

6829

Garanzia del segreto redazionale. LF

b.

le persone nei confronti delle quali, secondo l'articolo 27bis del Codice penale6, non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali qualora rifiutino di testimoniare.

II 1 La

presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Entra in vigore contemporaneamente alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, sempre che il referendum non sia domandato; altrimenti il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1566

6

RS 311.0

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