99.068 Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 1999 e Messaggio concernente l'aumento delle aliquote di dazio della tariffa generale riguardante gli alimenti per animali del 25 agosto 1999

Onorevoli presidenti e consiglieri, Vi sottoponiamo il rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 1999 proponendovi di prenderne atto e di accettare il decreto federale che approva dette misure.

Nel contempo vi sottoponiamo un messaggio concernente l'aumento delle aliquote di dazio della tariffa generale riguardante gli alimenti per animali proponendovi di adottare la modifica della tariffa doganale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1999-4293

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Compendio 1. Rapporto concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 1999 In virtù della legge sulla tariffa delle dogane e della legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati, l'Esecutivo presenta alle Camere federali il suo 19° rapporto semestrale sulle misure tariffali.

Spetta all'Assemblea federale decidere se tali misure debbano rimanere in vigore, essere completate o modificate.

Durante l'ultimo semestre il Consiglio federale ha messo in vigore le misure elencate qui di seguito.

Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane Le voci di tariffa dei germi di cereali e della grattatura di pane sono state suddivise in base alla destinazione di questi prodotti: «per l'alimentazione di animali» o «altri». Si è così rimediato ad una situazione insoddisfacente finora in vigore nel quadro del sistema delle merci reversali. I residui della fabbricazione degli amidi per l'alimentazione degli animali sono stati suddivisi nella struttura della tariffa doganale in base al tenore in proteine di questi prodotti. L'onere doganale è stato quindi fissato in base a detto tenore in proteine. Le aliquote di dazio della tariffa generale non sono state modificate.

I contingenti doganali di alcuni prodotti a dazio zero convenuti nel 1995 tra la Comunità europea e la Svizzera a seguito dell'adesione all'UE di Austria, Svezia e Finlandia sono stati prorogati per la quarta volta nel 1999. I prodotti importati in Svizzera sono le bevande non alcoliche, le piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e il tabacco. I prodotti esportati nella CE quali la pectina, gli estratti del caffè e del tè nonché i prodotti alimentari trasformati non contenenti prodotti agricoli di base beneficiano della franchigia doganale. Questi contingenti consentono di mantenere il grado di liberalizzazione raggiunto dalla Svizzera e dai suoi tre ex partner in seno all'AELS.

Riguardo alla concessione accordata alla CE nel quadro dell'OMC, il pertinente titolo d'esportazione dell'UE funge da base per il rimborso dei dazi all'importazione degli alimenti per cani e gatti. La nuova ordinanza disciplina con maggiore precisione la procedura e tiene conto di un cambiamento intervenuto in seno al servizio incaricato dell'esecuzione.

La caduta dei prezzi sul mercato della carne suina
dell'UE consente di importare questo prodotto in Svizzera a prezzi estremamente ridotti. Si è così verificato un ristagno dei prezzi sul mercato svizzero e la produzione di carne suina indigena rimane deficitaria. I pronostici non sono favorevoli e le importazioni a basso costo non diminuiranno tanto facilmente. Si è dovuto fare appello alla clausola di salvaguardia speciale dell'OMC applicabile nel settore agricolo. Le aliquote di dazio che gravano le importazioni di carne suina possono essere aumentate, al di fuori del contingente doganale, in base al prezzo all'importazione. Più il prezzo è basso

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più il dazio supplementare sarà alto. Questo provvedimento deve poter temperare le ripercussioni delle attuali importazioni a basso costo sulla produzione indigena.

Misure fondate sulla legge federale sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati Per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, il Consiglio federale ha deciso le seguenti misure: ­

I prezzi esteri determinanti per il calcolo degli elementi mobili all'importazione e dei contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati sono stati nuovamente definiti, per la maggior parte dei prodotti agricoli di base contenuti in questi prodotti trasformati, secondo la norma in vigore dal 1976 sino alla metà del 1995, ossia sulla base dei prezzi rappresentativi della CE dedotto il prelievo CE all'importazione di prodotti agricoli d'origine svizzera.

­

Tutti i prezzi svizzeri rappresentativi per il calcolo degli elementi mobili e dei contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati sono ora comunicati dall'Ufficio federale dell'agricoltura. Tale cambiamento è dovuto alla riorganizzazione del mercato lattiero avvenuta il 1° maggio 1999.

­

Il DFF sarà d'ora innanzi competente a ripartire, d'intesa con il DFE, gli importi dei contributi all'esportazione in funzione del fabbisogno medio di prodotti di base dell'anno precedente.

2. Messaggio concernente l'aumento delle aliquote di dazio della tariffa generale riguardante gli alimenti per animali In un messaggio separato sono esposti i motivi dell'aumento temporaneo delle aliquote di dazio della tariffa generale riguardante i prodotti agricoli per l'alimentazione degli animali.

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Rapporto Secondo l'articolo 13 capoverso 1 della legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (RS 632.10) e l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72), il nostro Collegio presenta all'Assemblea federale un rapporto semestrale sulle misure tariffali prese in virtù delle competenze conferitegli dalle leggi citate.

Il presente rapporto espone le misure da noi approvate ed entrate in vigore nel corso del primo semestre 1999.

L'Assemblea federale decide se tali misure, sempre che non siano già state abrogate, debbano rimanere in vigore, essere completate o modificate.

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Misure fondate sulla legge sulla tariffa delle dogane (LTD) (RS 632.10)

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Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e di atti normativi in relazione con la modifica della tariffa generale (RU 1999 314)

Modifica dell'allegato 1 (parte 1a) della legge sulla tariffa delle dogane I germi di cereali della voce di tariffa 1104.3080 e la grattatura di pane della voce 1905.9011 erano finora gravati di un'aliquota di dazio in virtù di una regolamentazione speciale che figurava nella tariffa delle merci reversali, dato che la tariffa generale non contemplava modalità di tassazione delle merci per «l'alimentazione di animali». I residui della fabbricazione degli amidi destinati all'alimentazione degli animali della voce 2303.1019 erano gravati di un'unica e identica aliquota nonostante il tenore in proteine in essi contenute. Negli ultimi tempi sono aumentate le importazioni di alcuni di questi prodotti poveri di proteine ai quali veniva applicata un'aliquota troppo elevata. Si è così ovviato ad una situazione insoddisfacente dal punto di vista giuridico e della politica agricola; come evidenziato qui di seguito le voci della tariffa generale sono state suddivise ma non sono cambiate le aliquote di dazio (allegato 1).

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Voce di tariffa 1104.3080 "germi di cereali": Voce di tariffa Designazione della merce

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

3081 3089

...

­ ­ ­ di cereali panificabili ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altri ...

152.30 152.30

Voci di tariffa 1905.9011/9020 "grattatura di pane": Voce di tariffa Designazione della merce

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

9021 9025

...

­ ­ ­ ­ grattatura di pane ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ ­ altra

9029

­ ­ ­ ­ altri

9031

­ ­ ­ condizionati per la vendita al minuto: ­ ­ ­ ­ pane azzimo

9032

­ ­ ­ ­ grattatura di pane

9039

­ ­ ­ ­ altri

9040

­ ­ ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ...

154.50 1.­ + em max. 154.50 1.­ + em max. 127.60 15.­ + em max. 175.­ 15.­ + em max. 166.80 15.­ + em max. 140.­ 6.67

Voce di tariffa 2303.1019 "residui della fabbricazione degli amidi": Voce di tariffa Designazione della merce

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

1012 1018

...

­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di proteine calcolato sulla sostanza secca non eccedente 30 % ­ ­ ­ ­ altri ...

46.17 46.17

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Ordinanza del 14 dicembre 1998 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999 (RS 632.422.0; RU 1999 593)

Il 1° gennaio 1995 l'Austria, la Svezia e la Finlandia sono uscite dall'AELS per aderire all'UE. Dato che gli scambi in franchigia doganale di alcuni prodotti agricoli e prodotti agricoli trasformati sono più numerosi in seno all'AELS che non tra la Svizzera e la CE, ciò avrebbe comportato una diminuzione del libero scambio. Per ovviare a tale situazione, la CE e la Svizzera hanno convenuto, per i prodotti di maggiore rilevanza che sono ammessi in franchigia doganale nel quadro dell'AELS senza peraltro essere oggetto di una liberalizzazione nel traffico Svizzera-CE, di mantenere la franchigia doganale autonoma nel quadro dei flussi economici precedenti tra la Svizzera e i tre Paesi che hanno aderito all'UE. Per quanto riguarda la Svizzera tali misure si riferiscono alle piume delle specie utilizzate per l'imbottitura, alle bevande non alcoliche, alle sigarette contenenti tabacco e al tabacco da fumo.

Siccome non è sinora stata trovata una soluzione contrattuale, la CE e la Svizzera hanno convenuto di prorogare per il 1999 i contingenti doganali esenti da dazio istituiti nel 1995 (FF 1995 IV 414) e prorogati nel 1996 (FF 1996 IV 1072), nel 1997 (FF 1997 IV 608) e nel 1998 (FF 1998 3554) (allegato 2).

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Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea (RS 916.011.5; RU 1999 75)

Con decreto federale del 26 febbraio 1997 (FF 1997 II 567), le Camere federali hanno approvato la trasposizione nel diritto nazionale delle concessioni doganali convenute tra la Svizzera e la Commissione delle CE nel loro scambio di lettere del 30 giugno 1996.

Le modalità d'esecuzione erano finora disciplinate dall'ordinanza del 17 giugno 1996 concernente le aliquote di dazio applicabili agli alimenti per cani e gatti e la ripartizione del contingente tariffario nel traffico con la Comunità europea. Le difficoltà emerse nell'esecuzione delle prescrizioni di applicazione hanno tuttavia reso necessaria l'adozione di disposizioni più precise. Inoltre, l'Ufficio federale dell'agricoltura è incaricato dell'esecuzione della nuova ordinanza (allegato 3).

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Ordinanza del 30 aprile 1999 sull'applicazione della clausola di salvaguardia speciale dell'OMC nel settore della carne suina (RS 632.249.163; RU 1999 1660)

La tariffazione della protezione alla frontiera dei prodotti agricoli operata nel quadro dell'Uruguay Round del GATT sottintende che tutte le misure quantitative e relative ai prezzi applicate al confine sono state sostituite da aliquote di dazio. Pertanto non sussistono più restrizioni quantitative all'importazione. Con l'aliquota di dazio ap-

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plicabile alle importazioni fuori contingente, i prodotti agricoli possono essere importati in qualsiasi momento senza restrizioni.

Per limitare le ricadute negative di questa regolamentazione sul mercato indigeno, l'articolo 5 dell'Accordo sull'agricoltura del GATT contiene una clausola di salvaguardia speciale relativa ai prodotti agricoli. Le aliquote di dazio che gravano i prodotti agricoli tariffati possono, provvisoriamente ed entro limiti chiaramente definiti, essere aumentate in caso di forte calo dei prezzi all'importazione o di aumento eccessivo delle importazioni. All'occorrenza l'articolo 11 capoversi 1 e 2 LTD autorizza il nostro Collegio, e nei casi urgenti il DFE, ad aumentare provvisoriamente le aliquote di dazio della tariffa generale che gravano i prodotti agricoli.

Il calo dei prezzi sul mercato della carne suina dell'UE consente di importare carne suina in Svizzera a prezzi eccessivamente bassi. I prezzi indigeni, già contingentati, non sono più competitivi e la produzione di carne suina svizzera rimane deficitaria.

Le importazioni a basso costo non tendono a diminuire. Il DFE ha quindi invocato per la prima volta la clausola di salvaguardia speciale dell'OMC, che gli consente di aumentare le aliquote di dazio che gravano le importazioni di carne suina fuori contingente proporzionatamente al livello dei prezzi all'importazione. Più il prezzo all'importazione è basso, più i supplementi di dazio saranno alti. Questo provvedimento dovrebbe attenuare i contraccolpi delle importazioni a basso costo sulla produzione indigena; esso è valido sino al 31 dicembre 1999 (allegato 4).

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Misure prese in virtù della legge federale del 13 dicembre 1974 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.72)

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Ordinanza del 18 ottobre 1995 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.722)

Modifica del 25 novembre 1998 (RU 1999 1653) In virtù degli accordi di libero scambio tra la Svizzera e la CE, rispettivamente l'AELS, e tra l'AELS e gli Stati dell'Europa centrale e del bacino del Mediterraneo, le aliquote di dazio che gravano taluni prodotti agricoli trasformati sono calcolate in base alla differenza tra i prezzi nazionali e i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di base contenuti nei prodotti trasformati. Al momento di applicare i risultati dell'Uruguay Round del GATT i partner commerciali hanno espresso alcune perplessità. La Svizzera ha quindi congelato le aliquote di dazio applicate a metà 1995.

Le modifiche dei prezzi verificatesi da allora in Svizzera e all'estero (conseguenze della politica agricola svizzera 2002 da un canto e della politica agricola comune dell'UE dall'altro) hanno fatto lievitare le aliquote di dazio (sovracompensazione) sfavorendo così il consumatore indigeno. Era quindi necessario ripristinare il sistema dinamico in vigore dal 1976 sino all'entrata in vigore dei risultati dell'Uruguay Round del GATT il 1° luglio 1995, sistema che consentiva di compensare le differenze reali tra i prezzi agricoli svizzeri ed esteri. Nell'ordinanza del 18 ottobre 1995 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti

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agricoli trasformati, i prezzi esteri determinanti della maggior parte dei prodotti agricoli di base (art. 7) sono ora fissati sulla base dei prezzi rappresentativi della CE, dedotto il prelievo CE all'importazione di prodotti agricoli d'origine svizzera (allegato 5).

Finora i prezzi indigeni determinanti dei prodotti di base (art. 6) erano fissati anche dall'Unione centrale dei produttori di latte (UCPL) e dall'Ufficio centrale svizzero per l'approvvigionamento del burro (BUTYRA), organi competenti in materia.

A seguito della riorganizzazione del mercato lattiero la BUTYRA è stata sciolta il 1° maggio 1999 e l'UCPL ha assunto il nome di «Produttori svizzeri di latte» (PSL). Il rilevamento dei prezzi, finora affidato all'UCPL, è da qualche tempo effettuato dalla nuova «Organizzazione di categoria del latte in polvere svizzero» (OLPS). Nella prospettiva dei negoziati in corso e futuri sui prodotti agricoli trasformati, nel quadro di accordi di libero scambio, le modalità di rilevazione statistica dei prezzi dei prodotti di base indigeni e la definizione dei servizi competenti in materia sono ovviamente punti non trascurabili. Per questo motivo nell'ordinanza figura una nuova istanza pubblica (Ufficio federale dell'agricoltura) che si occuperà del censimento di tutti i prezzi indigeni (allegato 6, cifra II).

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Ordinanza del 18 ottobre 1995 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (RS 632.111.723; RU 1999 1517)

Modifiche del 25 novembre 1998 e del 14 aprile 1999 (RU 1999 1517, 1655) Il calcolo dei contributi all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati si fonda parimenti sulla differenza tra i prezzi determinanti svizzeri ed esteri dei prodotti di base contenuti nei prodotti trasformati. Il procedimento applicabile secondo l'ordinanza del 18 ottobre 1995 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è identico a quello dell'ordinanza concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (cfr. n. 21): per prezzi esteri determinanti dei principali prodotti di base si intendono i prezzi rappresentativi della CE dedotto il prelievo CE all'importazione di prodotti agricoli d'origine svizzera (allegato 7).

Per la fissazione dei contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati, come già avvenuto per il calcolo degli elementi mobili (cfr. n. 21), si è dovuto modificare l'articolo 6 a seguito dell'introduzione, il 1° maggio 1999, della nuova normativa relativa al mercato lattiero: la competenza di rilevare i prezzi indigeni è ora affidata all'Ufficio federale dell'agricoltura. Inoltre l'articolo 2 di detta ordinanza conferisce al DFF la competenza di ripartire, d'intesa con il DFE, i mezzi a disposizione per i contributi all'esportazione sui diversi prodotti in funzione del fabbisogno medio dell'anno precedente (allegato 6, cifra I).

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