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Iniziativa popolare federale ,,per una durata ridotta del lavoro" Riuscita formale

La Cancelleria federale svizzera, visti gli articoli 68, 69, 71 e 72 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto il rapporto della Sezione dei diritti politici della Cancelleria federale sulla verifica delle liste delle firme, depositate il 5 novembre 1999, a sostegno dell'iniziativa popolare federale ,,per una durata ridotta del lavoro"2, decide: 1.

Presentata sotto forma di progetto elaborato, l'iniziativa popolare federale ,,per una durata ridotta del lavoro" è formalmente riuscita, avendo essa raccolto le 100'000 firme valide richieste dall'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale.

2.

Delle 109'492 firme depositate, 108'296 sono valide.

3.

La presente decisione è pubblicata nel Foglio federale e comunicata al comitato d'iniziativa: Unione sindacale svizzera USS, Segreteria: Signora Christine Luchsinger, Monbijoustrasse 61, 3007 Berna.

9 dicembre 1999

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1 2

RS 161.1 FF 1998 1875

1999-6169

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,per una durata ridotta del lavoro" Firme per Cantone Cantoni

Firme valide

nulle

24'809 23'373 2'906 322 552 96 182 142 734 1'775 3'677 5'105 2'926 562 526 36 4'626 2'047 4'285 1'486 8'472 6'312 2'678 2'998 5'053 2'616

73 576 5 0 33 0 0 6 4 15 20 0 97 1 18 3 13 8 24 18 159 51 24 15 33 0

Svizzera.................................................................. 108'296

1'196

Zurigo .....................................................................

Berna.......................................................................

Lucerna ...................................................................

Uri...........................................................................

Svitto.......................................................................

Obvaldo ..................................................................

Nidvaldo .................................................................

Glarona ...................................................................

Zugo........................................................................

Friburgo ..................................................................

Soletta .....................................................................

Basilea Città............................................................

Basilea Campagna...................................................

Sciaffusa .................................................................

Appenzello Esterno.................................................

Appenzello Interno .................................................

San Gallo ................................................................

Grigioni...................................................................

Argovia ...................................................................

Turgovia..................................................................

Ticino......................................................................

Vaud .......................................................................

Vallese ....................................................................

Neuchâtel ................................................................

Ginevra ...................................................................

Giura .......................................................................

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale ,,per una durata ridotta del lavoro" Riuscita formale

L'iniziativa ha il tenore seguente: I La Costituzione federale è completata come segue3: Art. 34a (nuovo) 1

La durata massima del lavoro annuo salariato è di 1872 ore; da questa durata sono dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge.

2

Annualmente sono ammesse al massimo 100 ore di lavoro straordinario, con obbligo di retribuzione supplementare. Il lavoro straordinario è compensato di regola mediante tempo libero. Può essere compensato anche l'anno successivo.

3 La durata massima della settimana lavorativa, lavoro straordinario incluso, è di 48 ore. Non può essere superata. In ogni rapporto di lavoro va stabilita una durata normale del lavoro.

4

Le persone che lavorano a tempo parziale non vanno discriminate. Ciò vale in particolare per la loro assunzione, l'attribuzione dei compiti, le condizioni di lavoro, la formazione e il perfezionamento, le promozioni, il licenziamento e le assicurazioni sociali, inclusa la previdenza professionale.

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue4: Art. 24 (nuovo) 1

Nel primo anno successivo all'accettazione dell'iniziativa, la durata massima del lavoro annuo è ridotta a 2184 ore, dedotte le vacanze e i giorni festivi previsti dalla legge. In seguito, tale durata è ulteriormente ridotta di 52 ore annue, fino a raggiungere 1872 ore. La durata delle occupazioni a tempo parziale è ridotta pro rata o il salario orario aumentato proporzionalmente.

2 Le riduzioni della durata del lavoro risultanti dalle presenti disposizioni non comportano riduzioni di stipendio per i lavoratori il cui salario lordo non supera di una volta e mezzo la media dei salari versati in Svizzera.

3

La Confederazione accorda un sostegno finanziario temporaneo alle imprese che riducono del 10 per cento o piú la durata annua del lavoro e si impegnano contrattualmente con la Confederazione e con le competenti organizzazioni dei lavoratori a creare nuovi posti di lavoro o a mantenere quelli esistenti.

3 4

Cf. art. 110 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

Cf. art. 197 n. 1 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999.

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