Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi»

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare del 10 settembre 19981 «per costi ospedalieri più bassi»; visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 settembre 19992, decreta:

Art. 1 1

L'iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

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L'iniziativa, adeguata alla Costituzione federale del 18 aprile 1999, ha il seguente tenore: I La Costituzione federale del 18 aprile 1999 è modificata come segue: Art. 117 cpv. 2 2 La stipulazione di un'assicurazione malattie non è obbligatoria, tranne per degenze ospedaliere.

L'assicurazione per degenze ospedaliere può essere stipulata nel quadro della legge federale sull'assicurazione malattie e, indipendentemente da detta legge, presso istituti assicurativi privati sottoposti alla legge sulla sorveglianza degli assicuratori. Con l'entrata in vigore dell'assicurazione privata cessa l'obbligo di pagare i premi alla cassa malati.

I Cantoni sono tenuti, se necessario in collaborazione con altri Cantoni, a provvedere affinché i loro abitanti abbiano a disposizione il numero di letti occorrente nei tre reparti: comune, semiprivato e privato.

Gli assicurati non devono pagare alcuna franchigia. Per la degenza dell'assicurato nel reparto comune dell'ospedale, i Cantoni ottengono dall'assicurazione malattie o dall'assicuratore privato, per giorno di degenza e per persona, incluse tutte le prestazioni dell'ospedale come operazioni, medicamenti, radiografie, trasporto del paziente all'ospedale ecc., 250 franchi indicizzati secondo l'indice dei prezzi al consumo.

Se, per ragioni mediche, l'assicurato deve ricorrere ai servizi di un ospedale che si trova fuori del Cantone di domicilio, questo Cantone riceve dall'assicuratore l'indennità di 250 franchi, fermo stante che abbia la facoltà di stipulare un altro accordo con l'ospedale, rispettivamente con il Cantone interessato.

Nella misura in cui gli assicurati siano degenti in ospedali privati, gli assicuratori sono tenuti a versare le indennità fissate per i Cantoni come contributo ai costi delle degenze ospedaliere.

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FF 1998 3930 FF 1999 8571

8604

1999-5204

Iniziativa popolare «per costi ospedalieri più bassi»

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue: Art. 197 (nuovo) 1. Disposizioni transitorie all'articolo 117 (assicurazione malattie e infortuni) Le disposizioni di leggi o di ordinanze in contraddizione con l'articolo 117 capoverso 2 sono abrogate.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

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