A Decreto federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991, decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1

Oggetto

1

Il presente decreto disciplina, a complemento della legge sulla protezione dell'ambiente2, il risanamento fonico delle ferrovie.

2

Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante: a.

provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari;

b.

provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti;

c.

provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.

Art. 2

Ordine di priorità dei provvedimenti

1

La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari.

2 Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.

3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.

Art. 3

Termini

I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.

1 2

FF 1999 4234 RS 814.01

1999-4383

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Risanamento fonico delle ferrovie

Capitolo 2: Provvedimenti Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari Art. 4

Limitazione delle emissioni

1

Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate mediante provvedimenti tecnici nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

2

Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.

Art. 5

Costi

1

La Confederazione mette a disposizione dei proprietari di veicoli che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari alla copertura dei costi computabili per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in funzione. I sussidi possono essere versati globalmente.

2

Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli tolti dall'esercizio prima del 2010 o a meno di dieci anni dal risanamento.

Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti Art. 6

Piano delle emissioni

1

Il Consiglio federale allestisce un piano delle emissioni foniche previste fino al 31 dicembre 2015 per gli impianti ferroviari fissi esistenti. Sulla base di tale piano sono determinati i provvedimenti edili.

2

Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare: a.

dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti a tale data;

b.

delle emissioni foniche previste per i veicoli ferroviari.

Art. 7

Portata dei provvedimenti

1

Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, i provvedimenti edili devono essere ordinati fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

2

I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.

3

L'autorità accorda agevolazioni se: a.

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il risanamento provocherebbe costi sproporzionati;

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b.

4

interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.

Il Consiglio federale valuta la proporzionalità dei costi.

Art. 8

Costi

La Confederazione si assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione i mezzi necessari a fondo perso. I sussidi possono essere versati globalmente.

Art. 9

Rimborso

In quanto possano essere tenuti in considerazione, i costi per provvedimenti tecnici realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto devono essere rimborsati in occasione del risanamento.

Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici Art. 10

Provvedimenti e costi

1

Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle agevolazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione si assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione i mezzi necessari a fondo perso.

2

Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette il 100 per cento dei costi a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi.

3

I sussidi possono essere accordati globalmente.

4

Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

Capitolo 3: Esecuzione Art. 11

Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 12

Personale

1

Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione del presente decreto presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio al di fuori

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del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

2

I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.

Art. 13

Procedura e competenze

1

Le procedure e le competenze sono disciplinate dalla legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie.

2

I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.

Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 14

Disposizioni transitorie

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono giudicati secondo il presente decreto.

Art. 15

Referendum e entrata in vigore

1

Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Il presente decreto ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

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RS 611.010 RS 742.101

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