A Decreto federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie
Disegno
del
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24septies e 26 della Costituzione federale; visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 19991, decreta:
Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 1
Oggetto
1
Il presente decreto disciplina, a complemento della legge sulla protezione dell'ambiente2, il risanamento fonico delle ferrovie.
2
Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante: a.
provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari;
b.
provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti;
c.
provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.
Art. 2
Ordine di priorità dei provvedimenti
1
La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari.
2 Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.
3 I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.
Art. 3
Termini
I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.
1 2
FF 1999 4234 RS 814.01
1999-4383
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Risanamento fonico delle ferrovie
Capitolo 2: Provvedimenti Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari Art. 4
Limitazione delle emissioni
1
Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate mediante provvedimenti tecnici nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.
2
Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.
Art. 5
Costi
1
La Confederazione mette a disposizione dei proprietari di veicoli che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari alla copertura dei costi computabili per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in funzione. I sussidi possono essere versati globalmente.
2
Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli tolti dall'esercizio prima del 2010 o a meno di dieci anni dal risanamento.
Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti Art. 6
Piano delle emissioni
1
Il Consiglio federale allestisce un piano delle emissioni foniche previste fino al 31 dicembre 2015 per gli impianti ferroviari fissi esistenti. Sulla base di tale piano sono determinati i provvedimenti edili.
2
Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare: a.
dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti a tale data;
b.
delle emissioni foniche previste per i veicoli ferroviari.
Art. 7
Portata dei provvedimenti
1
Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, i provvedimenti edili devono essere ordinati fino a che siano osservati i valori limite di immissione.
2
I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.
3
L'autorità accorda agevolazioni se: a.
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il risanamento provocherebbe costi sproporzionati;
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b.
4
interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.
Il Consiglio federale valuta la proporzionalità dei costi.
Art. 8
Costi
La Confederazione si assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione i mezzi necessari a fondo perso. I sussidi possono essere versati globalmente.
Art. 9
Rimborso
In quanto possano essere tenuti in considerazione, i costi per provvedimenti tecnici realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto devono essere rimborsati in occasione del risanamento.
Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici Art. 10
Provvedimenti e costi
1
Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle agevolazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione si assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione i mezzi necessari a fondo perso.
2
Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette il 100 per cento dei costi a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi.
3
I sussidi possono essere accordati globalmente.
4
Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.
Capitolo 3: Esecuzione Art. 11
Disposizioni d'esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.
Art. 12
Personale
1
Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione del presente decreto presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio al di fuori
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del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 19743 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.
2
I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.
Art. 13
Procedura e competenze
1
Le procedure e le competenze sono disciplinate dalla legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie.
2
I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.
Capitolo 4: Disposizioni finali Art. 14
Disposizioni transitorie
I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono giudicati secondo il presente decreto.
Art. 15
Referendum e entrata in vigore
1
Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
3
Il presente decreto ha effetto sino al 31 dicembre 2015.
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RS 611.010 RS 742.101
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