Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Comunicazione dell'Ufficio federale di polizia All'attenzione dei fabbricanti, degli esercenti e dei gerenti di apparecchi automatici per il gioco a punti dei tipi seguenti: 1.

Super Cherry 600; decisione del 1o maggio 1996 (n. 813.2224)

2.

Treble Chance Fun; decisione del 1o maggio 1996 (n. 813.2211)

3.

Lucky Fun; decisione del 1o maggio 1996 (n. 813.2213)

4.

Super Ciliege Amusement; decisione del 1o maggio 1996 (n. 813.2163/6)

5.

Tropical Dream Plus; decisione del 20 dicembre 1995 (n. 813.2201)

6.

Red Hot Seven Fun; decisione del 26 ottobre 1995 (n. 813.2192)

7.

Reel Poker Fun; decisione del 26 ottobre 1995 (n. 813.2191)

8.

Cup Final; decisione del 20 dicembre 1995 (n. 813.2195)

L'Ufficio federale di polizia (UFP), Bundesrain 20, 3003 Berna, comunica che intende proporre al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) la revoca per la fine del 1999 delle decisioni summenzionate, secondo cui gli apparecchi sono stati dichiarati ammissibili come apparecchi automatici di divertimento risp. per il gioco a punti. L'UFP intende inoltre proporre al DFGP un termine di tre mesi a partire dalla revoca per la rimozione degli apparecchi dichiarati inammissibili. Durante detto periodo gli apparecchi installati possono rimanere in esercizio.

La revoca è motivata dal fatto che gli apparecchi automatici per il gioco a punti sono utilizzati in modo abusivo per il gioco con vincite in denaro vietato.

In applicazione degli articoli 29 e 30a della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), l'UFP offre alle persone toccate dalla revoca la possibilità di consultare, presso l'UFP (previo annuncio), i progetti delle otto decisioni di revoca previste e le rispettive motivazioni e di prendere posizione in merito.

All'uopo, l'UFP fissa un termine di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di detta comunicazione. Se il termine scade inutilizzato si decide in base agli atti.

Se più di 20 parti agiscono con petizioni collettive o individuali in difesa dei medesimi interessi, l'UFP può esigere che scelgano, per il procedimento, uno o più rappresentanti (art. 11a PA).

16 novembre 1999

1999-5632

Ufficio federale di polizia

8037