Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa doganale del 17 giugno 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane1; visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto l'articolo 4 capoverso 2 del decreto federale del 9 ottobre 19813 sulle preferenze tariffali; visto il rapporto del 24 febbraio 19994 concernente le misure tariffali prese nel corso del 2° semestre 1998, decreta:
Art. 1 Sono approvate:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a.
la modifica del 5 ottobre 19985 dell'ordinanza agrodoganale del 17 maggio 19956;
b.
la modifica del 25 marzo 19987 dell'ordinanza del 17 maggio 19958 concernente le importazioni di alimenti per animali, di paglia e di strame, di panelli e grumi oleosi come pure di merci la cui trasformazione produce residui che servono al foraggiamento;
c.
la proroga del 3 giugno 19989 dell'ordinanza del 17 giugno 199610 concernente le aliquote di dazio del formaggio proveniente dalla Comunità europea;
d.
la proroga del 2 settembre 199811 dell'ordinanza del 28 agosto 199612 concernente la sospensione temporanea dei dazi sui granulati di materie plastiche;
e.
l'ordinanza del 3 giugno 199813 che modifica atti normativi in connessione con la revisione dell'imposizione all'importazione delle miscele di grassi e la riclassificazione del granoturco dolce, di preparazioni alimentari ottenute a base di fiocchi di cereali non tostati e di preparazioni a base di caffè; RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91 FF 1999 2333 RU 1998 2682 RS 916.011 RU 1998 1244 RS 916.112.216 RU 1998 1534 RS 632.110.411 RU 1998 2223 RS 632.113.96 RU 1998 1592
4496
1999-4485
Approvazione di misure concernenti la tariffa doganale. DF
f.
la modifica del 3 giugno 199814 dell'ordinanza del 18 ottobre 199515 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati;
g.
la modifica del 28 settembre 199816 dell'ordinanza del 29 gennaio 199717 sulle preferenze tariffali.
Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio nazionale, 8 giugno 1999
Consiglio degli Stati, 17 giugno 1999
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
1245
14 15 16 17
RU 1998 1566 RS 632.111.723 RU 1998 2679 RS 632.911
4497