Decreto federale sulla riforma giudiziaria dell'8 ottobre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 20 novembre 19961, decreta: I La Costituzione federale del 18 aprile 19992 è modificata come segue: Art. 29a

Garanzia della via giudiziaria

Nelle controversie giuridiche ognuno ha diritto al giudizio da parte di un'autorità giudiziaria. In casi eccezionali, la Confederazione e i Cantoni possono escludere per legge la via giudiziaria.

Art. 122

Diritto civile

La legislazione nel campo del diritto civile e della procedura civile compete alla Confederazione.

1

2 L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

3

Abrogato

Art. 123

Diritto penale

La legislazione nel campo del diritto penale e della procedura penale compete alla Confederazione.

1

2 L'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia penale, nonché l'esecuzione delle pene e delle misure competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

3

1 2

Ex cpv. 2

FF 1997 I 1 RU 1999 2556

7454

1999-5342

Riforma giudiziaria. DF

II Il capitolo quarto del titolo quinto della Costituzione federale del 18 aprile 19993 è sostituito dalle disposizioni seguenti:

Capitolo 4: Tribunale federale e altre autorità giudiziarie Art. 188

Statuto del Tribunale federale

1

Il Tribunale federale è l'autorità giudiziaria suprema della Confederazione.

2

La legge ne stabilisce l'organizzazione e la procedura.

3

Il Tribunale federale gode di autonomia amministrativa.

Art. 189 1

Competenze del Tribunale federale

Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione: a.

del diritto federale;

b.

del diritto internazionale;

c.

del diritto intercantonale;

d.

dei diritti costituzionali cantonali;

e.

dell'autonomia comunale e di altre garanzie che i Cantoni conferiscono ad altri enti di diritto pubblico;

f.

delle disposizioni federali e cantonali sui diritti politici.

Il Tribunale federale giudica inoltre le controversie tra la Confederazione e i Cantoni e quelle tra Cantoni.

2

3

La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati presso il Tribunale federale. Le eccezioni sono stabilite dalla legge.

4

Art. 190

Diritto determinante

Le leggi federali e il diritto internazionale sono determinanti per il Tribunale federale e per le altre autorità incaricate dell'applicazione del diritto.

Art. 191 1

Possibilità di adire il Tribunale federale

La legge garantisce la possibilità di adire il Tribunale federale.

Può prevedere un valore litigioso minimo per le controversie che non concernono una questione giuridica d'importanza fondamentale.

2

3

RU 1999 2556

7455

Riforma giudiziaria. DF

3 In determinati settori speciali, la legge può escludere la possibilità di adire il Tribunale federale.

4

La legge può prevedere una procedura semplificata per ricorsi manifestamente infondati.

Art. 191a

Altre autorità giudiziarie della Confederazione

La Confederazione istituisce una Corte penale; la Corte giudica in prima istanza le cause penali che la legge attribuisce alla giurisdizione federale. La legge può conferirle altre competenze.

1

2 La Confederazione istituisce autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto pubblico inerenti alla sfera di competenze dell'amministrazione federale.

3

La legge può prevedere altre autorità giudiziarie della Confederazione.

Art. 191b

Autorità giudiziarie dei Cantoni

1

I Cantoni istituiscono autorità giudiziarie per giudicare le controversie di diritto civile e di diritto pubblico nonché le cause penali.

2

Possono istituire autorità giudiziarie intercantonali.

Art. 191c

Indipendenza del giudice

Nella loro attività giurisdizionale le autorità giudiziarie sono indipendenti e sottostanno al solo diritto.

III 1

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

2

L'Assemblea federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 8 ottobre 1999

Consiglio degli Stati, 8 ottobre 1999

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

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