Copertura secondo gli articoli 74 e 76 della legge sulla circolazione stradale, LCS (RS 741.01) (Art. 59 cpv. 4, dell'ordinanza sull'assicurazione dei veicoli; RS 741.31)

L'Ufficio federale delle assicurazioni private ha preso la decisione seguente, concernente contratti d'assicurazione in corso: Decisione del 21 ottobre 1999 Il progetto sottoposto dall'ufficio nazionale svizzero di assicurazione e dal fondo nazionale svizzero di garanzia per percepire, nel 2000, i contributi seguenti per la copertura dei danni secondo gli articoli 74 e 76 LCS è approvato.

Ufficio nazionale di assicurazione

Fondo nazionale di garanzia

Motoveicoli (Art. 59 cpv. 1 lett. a OAV)

CHF 0.40

CHF 1.70

Veicoli leggeri a motore (Art. 59 cpv. 1 lett. b OAV)

CHF 0.80

CHF 3.40

Veicoli pesanti a motore (Art. 59 cpv. 1 lett. c OAV)

CHF 1.60

CHF 6.80

Indicazione concernente i rimedi giuridici Questa comunicazione vale per gli assicurati come notificazione della decisione. Gli assicurati che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge federale sulla procedura amministrativa (RS 172.021) possono impugnare le decisioni d'approvazione delle tariffe mediante un ricorso presentato alla commissione federale di ricorso in materia di sorveglianza delle assicurazioni private, 3003 Berna. Il ricorso deve essere proposto in due esemplari entro trenta giorni dalla presente pubblicazione e deve contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo termine, la decisione d'approvazione della tariffa può essere consultata presso l'Ufficio federale delle assicurazioni private, Friedheimweg 14, 3003 Berna.

9 novembre 1999

1999-5539

Ufficio federale delle assicurazioni private

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