Testo originale

Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli

La Comunità europea, di seguito denominata «la Comunità», da un lato, e la Confederazione Svizzera, di seguito denominata «la Svizzera», dall'altro, di seguito denominate «le Parti», risolute ad eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio concernenti la creazione di zone di libero scambio, considerando che, all'articolo 15 dell'Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972, le Parti si sono dichiarate pronte a favorire, nel rispetto delle loro politiche agricole, l'armonioso sviluppo degli scambi dei prodotti agricoli ai quali non si applica l'Accordo, hanno convenuto quanto segue: Art. 1

Obiettivo

1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati ai capitoli 1-24 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. Ai fini dell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo, sono esclusi i prodotti del capitolo 3 e delle voci 16.04 e 16.05 del sistema armonizzato, nonché i prodotti dei codici NC 05119110, 05119190, 19022010 e 23012000.

3. Il presente Accordo non si applica alle materie contemplate dal Protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio, eccetto le relative concessioni di cui agli allegati 1 e 2.

Art. 2

Concessioni tariffarie

1. Nell'Allegato 1 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Svizzera accorda alla Comunità, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

2. Nell'Allegato 2 del presente Accordo figurano le concessioni tariffarie che la Comunità accorda alla Svizzera, fatte salve quelle contenute nell'Allegato 3.

Art. 3

Concessioni relative ai formaggi

L'Allegato 3 del presente Accordo contiene disposizioni specifiche applicabili agli scambi di formaggi.

5582

1999-4645

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 4

Regole di origine

Le regole di origine reciproche applicabili ai fini degli allegati da 1 a 3 del presente Accordo sono quelle contenute nel Protocollo n. 3 dell'Accordo di libero scambio.

Art. 5

Riduzione degli ostacoli tecnici al commercio

1. Gli allegati da 4 a 11 del presente Accordo disciplinano la riduzione degli ostacoli tecnici al commercio di prodotti agricoli nei seguenti settori: ­

Allegato 4

relativo al settore fitosanitario

­

Allegato 5

concernente l'alimentazione degli animali

­

Allegato 6

relativo al settore delle sementi

­

Allegato 7

relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli

­

Allegato 8

concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino

­

Allegato 9

relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico

­

Allegato 10 relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi

­

Allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali.

2. L'articolo 1, paragrafi 2 e 3 e gli articoli da 6 a 8 e da 10 a 13 del presente Accordo non si applicano all'Allegato 11.

Art. 6

Comitato misto per l'agricoltura

1. È istituito un Comitato misto per l'agricoltura (di seguito denominato «il Comitato»), composto di rappresentanti delle Parti.

2. Il Comitato è incaricato di gestire l'Accordo e di curarne la corretta esecuzione.

3. Il Comitato dispone di un potere decisionale nei casi previsti dal presente Accordo e dai relativi allegati. Le sue decisioni sono applicate dalle Parti secondo le rispettive norme.

4. Il Comitato adotta il proprio regolamento interno.

5. Il Comitato delibera all'unanimità.

6. Ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo, le Parti, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di Comitato.

7. Il Comitato costituisce i gruppi di lavoro necessari per gestire gli allegati dell'Accordo. Nel proprio regolamento interno esso definisce, tra l'altro, la composizione ed il funzionamento di detti gruppi di lavoro.

5583

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 7

Composizione delle controversie

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo, ciascuna delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d'informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell'Accordo.

Art. 8

Scambi di informazioni

1. Le Parti scambiano ogni informazione utile in merito all'attuazione e all'applicazione del presente Accordo.

2. Ciascuna delle Parti informa l'altra circa le modifiche che intende apportare alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'oggetto dell'Accordo e comunica nel più breve tempo le nuove disposizioni all'altra Parte.

Art. 9

Riservatezza

I rappresentanti, esperti ed altri agenti delle Parti sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni ottenute nel quadro dell'Accordo e coperte dal segreto professionale.

Art. 10

Misure di salvaguardia

1. Qualora, nell'applicazione degli allegati 1-3 del presente Accordo e in considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell'altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie.

2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati: a)

5584

in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure: ­ se una delle Parti ha l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima indicandone i motivi; ­ se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa quest'ultima nel più breve tempo possibile; ­ fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate; ­ in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile;

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

b)

Art. 11

devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell'Accordo.

Modifiche

Il Comitato può decidere di modificare gli allegati 1 e 2 e le appendici agli altri allegati dell'Accordo.

Art. 12

Revisione

1. Se una delle Parti desidera una revisione dell'Accordo, essa trasmette all'altra Parte una domanda motivata.

2. Le Parti possono incaricare il Comitato di esaminare la domanda e di formulare eventuali raccomandazioni, in particolare allo scopo di avviare negoziati.

3. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 13

Clausola evolutiva

1. Le Parti si impegnano a proseguire gli sforzi finalizzati ad una progressiva e crescente liberalizzazione degli scambi reciproci di prodotti agricoli.

2. A tale fine, le Parti procedono regolarmente, in sede di Comitato, all'esame delle condizioni in cui si svolgono i loro scambi di prodotti agricoli.

3. Alla luce dei risultati di questo esame, le Parti, nell'ambito delle rispettive politiche agrarie e in considerazione della sensibilità dei loro mercati agricoli, possono avviare negoziati, nel quadro del presente Accordo, per addivenire ad ulteriori riduzioni degli ostacoli agli scambi nel settore agricolo, su una base reciprocamente preferenziale e vantaggiosa per entrambe.

4. Gli accordi scaturiti dai negoziati di cui al paragrafo 2 sono sottoposti alla ratifica o all'approvazione delle Parti secondo le rispettive procedure.

Art. 14

Attuazione dell'Accordo

1. Le Parti adottano tutte le disposizioni generali o particolari atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.

2. Esse si astengono da qualsiasi provvedimento che possa compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

Art. 15

Allegati

Gli allegati dell'Accordo, comprese le relative appendici, formano parte integrante di quest'ultimo.

5585

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 16

Sfera di applicazione territoriale

L'Accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è in applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, nei modi previsti dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Svizzera.

Art. 17

Entrata in vigore e durata

1. Il presente Accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'ultima notifica del deposito degli strumenti di ratifica o di approvazione dei sette accordi seguenti: ­

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

Accordo sulla libera circolazione delle persone

­

Accordo sul trasporto aereo

­

Accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia

­

Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

­

Accordo su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici

­

Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

2. Il presente Accordo è concluso per un periodo iniziale di sette anni. Esso è rinnovato per un periodo indeterminato, salvo notifica contraria della Comunità europea o della Svizzera all'altra Parte prima dello scadere del periodo iniziale. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

3. Sia la Comunità europea che la Svizzera possono denunciare il presente Accordo notificandolo all'altra Parte. In caso di notifica, si applicano le disposizioni del paragrafo 4.

4. I sette accordi di cui al paragrafo 1 cessano di applicarsi dopo sei mesi dal ricevimento della notifica relativa al mancato rinnovo di cui al paragrafo 2 o alla denuncia di cui al paragrafo 3.

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove, in duplice esemplare, in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca. Ciascuna delle versioni linguistiche fa parimenti fede.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità europea:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

5586

Joseph Deiss

Hans van den Broek

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Indice Allegato 1 Allegato 2 Allegato 3

Allegato 4

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

Allegato 9

Allegato 10

Allegato 11

Concessioni della Svizzera Concessioni della Comunità Concessioni relative ai formaggi Appendice 1 Concessioni della Comunità Appendice 2 Concessioni della Svizzera Appendice 3 Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera Appendice 4 Descrizione dei formaggi relativo al settore fitosanitario (Appendici da 1 a 4 da stabilire) Appendice 5 Scambi di informazioni concernente l'alimentazione degli animali (Appendice 1 da stabilire) Appendice 2 Disposizioni legislative di cui all'articolo 9 relativo al settore delle sementi Appendice 1 Legislazioni Appendice 2 Organismi di controllo e di certificazione delle sementi Appendice 3 Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera Appendice 4 Elenco dei paesi terzi relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli Appendice 1 Elenco degli atti di cui all'articolo 4 relativi ai prodotti vitivinicoli Appendice 2 Denominazioni protette di cui all'articolo 6 Appendice 3 Relativa agli articoli 6 e 25 concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Appendice 1 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità Appendice 2 Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera Appendice 3 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità Appendice 4 Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico Appendice 1 Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea Appendice 2 Modalità di applicazione relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi Appendice Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'Allegato 10 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Appendice 1 Misura di lotta/notifica delle malattie Appendice 2 Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato Appendice 3 Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi

5587

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 4 Appendice 5 Appendice 6 Appendice 7 Appendice 8 Appendice 9 Appendice 10 Appendice 11

5588

Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi Controlli e canoni Prodotti animali Autorità competenti Adeguamento alle condizioni regionali Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche Controlli alle frontiere e canoni Punti di contatto

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 1

Concessioni della Svizzera La Svizzera accorda, per i prodotti originari della Comunità sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito.

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo

ex 0210 11 91

Prosciutti e loro pezzi, non disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati Prosciutti e loro pezzi, disossati, della specie suina (non di cinghiale), salati o in salamoia, secchi o affumicati Carni secche della specie bovina Talee senza radici e marze Piantimi in forma di portinnesto di frutta a granella (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): ­ innestati, con radici nude ­ innestati, con zolla ­ non innestati, con radici nude ­ non innestati, con zolla Piantimi in forma di portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa): ­ innestati, con radici nude ­ innestati, con zolla ­ non innestati, con radici nude ­ non innestati, con zolla Piantimi diversi da quelli in forma di portinnesto di frutta a granella o a nocciolo (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa), da frutta commestibile: ­ con radici nude ­ altri Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con radici nude: ­ di frutta a granella ­ di frutta a nocciolo ­ altri Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, con zolla: ­ di frutta a granella ­ di frutta a nocciolo ­ altri Rododendri e azalee, anche innestati

esente

ex 0210 19 91 0210 20 10 0602 10 00

0602 20 11 0602 20 19 0602 20 21 0602 20 29

0602 20 31 0602 20 39 0602 20 41 0602 20 49

0602 20 51 0602 20 59 0602 20 71 0602 20 72 0602 20 79 0602 20 81 0602 20 82 0602 20 89 0602 30 00

Quantitativo annuo in peso netto (t)

esente

1000 1

esente esente esente

200 2 illimitato

esente

3

esente

illimitato

esente esente

illimitato

esente esente esente

illimitato illimitato

3

3

3

5589

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Voce della tariffa svizzera

0602 40 10 0602 40 91 0602 40 99

0602 90 11 0602 90 12 0602 90 19 0602 90 91 0602 90 99 0603 10 31 0603 10 41

0603 10 51 0603 10 59 0603 10 71

0603 10 91 0603 10 99 0702 00 10 0702 00 20 0702 00 30 0702 00 90 0705 11 11 0705 21 10 0709 30 10 0709 51 00 0709 60 11

5590

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Rosai, anche innestati : ­ rosai silvestri e alberetti di rosai selvatici ­ altri: ­ con radici nude ­ altri, con zolla Piantimi (ottenuti da semi o da moltiplicazione vegetativa) di vegetali d'utilità; bianco di funghi (micelio): ­ piantimi di ortaggi e manti erbosi in rotoli ­ bianco di funghi (micelio) ­ altri Altre piante vive (comprese le loro radici): ­ con radici nude ­ altre, con zolla Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre Fiori e boccioli di fiori (diversi dai garofani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre: ­ legnosi ­ altri Tulipani, recisi, per mazzi o per ornamento, dal 26 ottobre al 30 aprile Fiori e boccioli di fiori (diversi dai tulipani e dalle rose), recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 26 ottobre al 30 aprile : ­ legnosi ­ altri Pomodori, freschi o refrigerati : ­ pomodori ciliegia (cherry): ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ pomodori peretti (di forma allungata): ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ altri pomodori, con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): ­ dal 21 ottobre al 30 aprile ­ altri : ­ dal 21 ottobre al 30 aprile Lattuga iceberg, senza corona: ­ dal 1° gennaio alla fine di febbraio Cicorie Witloofs, fresche o refrigerate: ­ dal 21 maggio al 30 settembre Melanzane, fresche o refrigerate ­ dal 16 ottobre al 31 maggio Funghi, freschi o refrigerati Peperoni, freschi o refrigerati, ­ dal 1° novembre al 31 marzo

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

1000

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

10 000

esente

2000

esente

2000

esente

1000

esente 2,5

illimitato illimitato

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Voce della tariffa svizzera

0709 90 50 ex 0710 80 90 0802 21 90 0802 22 90 ex 0802 90 90 0805 10 00 0805 20 00 0807 11 00 0807 19 00 0809 10 11 0809 10 91 0810 10 10 0810 50 00 0910 20 00 1509 10 91 1509 10 99

1509 90 91 1509 90 99

2002 10 10 2002 10 20 2002 90 10

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate: ­ dal 31 ottobre al 19 aprile Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche: ­ con guscio, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli ­ sgusciate, diverse da quelle per l'alimentazione di animali o per la fabbricazione di oli Pinoli, freschi o secchi Arance, fresche o secche Mandarini (compresi i tangerini satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi Cocomeri freschi Meloni, freschi, diversi dai cocomeri Albicocche, fresche, in imballaggio aperto: ­ dal 1° settembre al 30 giugno in altro imballaggio: ­ dal 1° settembre al 30 giugno Fragole, fresche ­ dal 1° settembre al 14 maggio Kiwi, freschi Zafferano Olio d'oliva, vergine, non per l'alimentazione di animali: ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2l ­ in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, non per l'alimentazione di animali: ­ in recipienti di vetro di capacità non eccedente 2l ­ in recipienti di vetro di capacità eccedente 2 l, o in altri recipienti Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico: ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi, ­ in recipienti eccedenti 5 kg

esente

2000

esente

illimitato

esente

illimitato

esente esente esente

illimitato illimitato illimitato

esente esente esente

illimitato illimitato 2000

esente

10 000

esente esente

illimitato illimitato

60,60 4

illimitato

86,70 4

illimitato

60,60 4

illimitato

86,70 4

illimitato

2,50 4,50 esente

illimitato illimitato illimitato

5591

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Voce della tariffa svizzera

2002 90 21

2002 90 29

ex 2004 90 18 ex 2004 90 49

2005 60 10 2005 60 90

2005 70 10 2005 70 90

ex 2005 90 11 ex 2005 90 40 2008 30 90 2008 50 10 2008 50 90

2008 70 10 2008 70 90

5592

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Polpe, puree e concentrati di pomodori, in recipienti ermeticamente chiusi, aventi tenore, in peso, di estratto secco di 25% o più, composti di pomodori e acqua, con o senza aggiunta di sale o altre sostanze di condimento, in recipienti non eccedenti 5 kg Pomodori preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli interi o in pezzi e diversi da polpe, puree e concentrati di pomodori, ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Asparagi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006: ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Olive preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006: ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Capperi e carciofi preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 ­ in recipienti eccedenti 5 kg ­ in recipienti non eccedenti 5 kg Agrumi, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove Polpe di albicocche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove Albicocche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Polpe di pesche, altrimenti preparate o conservate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominate né comprese altrove Pesche, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Succhi di agrumi diversi dall'arancia e dal pompelmo o dal pomelo, non fermentati, senza aggiunta di alcole

esente

illimitato

esente

illimitato

17,50 24,50 esente

illimitato illimitato illimitato

esente

illimitato

17,5 24,5 esente

illimitato illimitato illimitato

10

illimitato

15

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Voce della tariffa svizzera

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile FS/100 kg peso lordo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

ex 2009 30 19

­ senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati ­ con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, concentrati Vini dolci, specialità e mistelle, in recipienti di capacità: ­ non eccedente 2 l 5 ­ eccedente 2 l 5 Vino di Porto, in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione 6 Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità non eccedente 2 l, secondo la descrizione 7 Retsina (vino bianco greco) in recipienti di capacità eccedente 2 l, secondo la descrizione 7, con titolo alcolometrico volumico ­ eccedente 13% vol.

­ non eccedente 13% vol.

6

illimitato

14

illimitato

8,5 8,5 esente

illimitato illimitato 1000 hl

esente

500 hl

ex 2009 30 20

2204 21 50 2204 29 50 ex 2204 21 50 ex 2204 21 21

ex 2204 29 21 ex 2204 29 22 1 2 3 4 5 6 7

Ivi comprese 480 t per i prosciutti di Parma e di San Daniele, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.

Ivi comprese 170 t di Bresaola, in base allo scambio di lettere tra la Svizzera e la CEE del 25 gennaio 1972.

Entro i limiti di un contingente annuo globale di 60 000 piante.

Ivi compreso il contributo al Fondo di garanzia per il magazzinaggio obbligatorio.

Riguarda solo i prodotti ai sensi dell'Allegato 7 dell'accordo.

Descrizione: per «vino di Porto», si intende un vino di qualità prodotto nella regione determinata portoghese che reca tale nome ai sensi del regolamento (CEE) n. 823/87.

Descrizione : per «retsina», si intende un vino da tavola ai sensi delle disposizioni comunitarie di cui all'articolo 17 e all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87.

5593

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 2

Concessioni della comunità La Comunità accorda, per i prodotti originari della Svizzera sotto indicati, le seguenti concessioni tariffarie, eventualmente entro i limiti di un quantitativo annuo stabilito: Codice NC

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

ex 0210 20 90 ex 0401 30

Carni della specie bovina, disossate, secche Crema, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6% Iogurt Latte speciale, detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % 1 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi Patate, da semina, fresche o refrigerate Pomodori, freschi o refrigerati Cipolle, non da semina, porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, esclusi i cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati Lattughe (Lactuca sativa) e cicorie (Cichorium spp.), esclusa la witloof (Chicorum intybus var.

foliosum,) fresche o refrigerate Carote e navoni, freschi o refrigerati Barbabietole da insalata, salsefrica, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, escluso il rafano (Cochlearia amoracia), freschi o refrigerati Cetrioli, freschi o refrigerati Fagioli (Vigna, spp., Phaseolus spp.) freschi o refrigerati Melanzane, fresche o refrigerate Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi o refrigerati Funghi, freschi o refrigerati

esente esente

1200 2000

43,8

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente esente 2 esente

4000 1000 5000

esente

5500

esente

3000

esente esente

5000 3000

esente 2 esente

1000 1000

esente esente esente

500 500 illimitato

0403 10 0402 29 11 ex 0404 90 83

0602 0603 10 0701 10 00 0702 00 0703 10 19 0703 90 00 0704 10 0704 90 0705 11 0705 19 00 0705 29 00 0706 10 00 0706 90 05 0706 90 11 0706 90 17 0706 90 90 0707 00 05 0708 20 0709 30 00 0709 40 00 0709 51

5594

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Codice NC

0709 52 00 0709 70 00 0709 90 10 0709 90 50 0709 90 70 0709 90 90 0710 80 61 0710 80 69 0712 90

ex 0808 10 20 ex 0808 10 50 ex 0808 10 90 0808 20 0809 10 00 0809 20 95 0809 40 0810 20 10 0810 20 90 1106 30 10 1106 30 90 ex 2002 90 90 2003 10 80 0710 10 00 2004 10 10 2004 10 99

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Tartufi, freschi o refrigerati Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati Insalate, diverse dalle lattughe e dalle cicorie, fresche o refrigerate Finocchi, freschi o refrigerati Zucchine,fresche o refrigerate Altri ortaggi o legumi, freschi o refrigerati Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette, oppure tritati o polverizzati, anche ottenuti da ortaggi o legumi precedentemente cotti, ma non altrimenti preparati, esclusi cipolle, funghi e tartufi Mele, diverse dalle mele da sidro, fresche

esente esente

illimitato 1000

esente

1000

esente esente 2 esente esente

1000 1000 1000 illimitato

esente

illimitato

esente 2

3000

Pere cotogne, fresche Albicocche, fresche Ciliege, diverse dalle ciliege acide, fresche Prugne e prugnole, fresche Fragole, fresche More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche Farine, semolini e polveri di banane Farine, semolini e polveri di altre frutta del capitolo 8 Polveri di pomodori, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 Funghi, esclusi quelli del genere Agaricus, preparati o conservati, ma non nell'aceto o nell'acido acetico Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le farine, i semolini e i fiocchi

esente 2 esente 2 esente 2 esente 2 esente esente esente esente

3000 500 1500 3 4 1000 100 100 5 illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

5595

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Codice NC

2005 20 80

ex 2005 90 ex 2008 30 ex 2008 40 ex 2008 50 2008 60 ex 0811 90 19 ex 0811 90 39 0811 90 80 ex 2008 70 ex 2008 80 ex 2008 99 ex 2009 19 ex 2009 20 ex 2009 30 ex 2009 40 ex 2009 70 ex 2009 80

5596

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

Patate, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate, diverse dai prodotti della voce 2006, escluse le preparazioni sotto forma di farina, semolino o fiocchi e le preparazioni sotto forma di fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate Polveri preparate di ortaggi e legumi e delle relative miscele, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 Fiocchi e polveri di agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 Fiocchi e polveri di pere, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 Fiocchi e polveri di albicocche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 Ciliege, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove Ciliege, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Ciliege dolci, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Fiocchi e polveri di pesche, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 Fiocchi e polveri di fragole, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 Fiocchi e polveri di altre frutta, con o senza aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di amido 5 Polveri di succhi d'arancia, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di pompelmo, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di altri agrumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di ananasso, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di mela, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Polveri di succhi di pera, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

3000

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

500

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

esente

illimitato

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Codice NC

Designazione della merce

Dazio doganale applicabile euro/100 kg peso lordo

Quantitativo annuo in peso netto (t)

ex 2009 80

Polveri di succhi di altre frutta od ortaggi o legumi, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

esente

illimitato

1

2 3 4 5

Ai fini dell'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto «per l'alimentazione dei bambini lattanti» si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

Se del caso, si applica il dazio specifico diverso dal dazio minimo.

Comprese le 1000 t previste dallo scambio di lettere del 14 luglio 1986.

Se la data dell'entrata in vigore del presente accordo non coincide con l'inizio dell'anno civile, il contingente supplementare di 500 t sarà gestito pro rata temporis.

Si veda la Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e legumi e delle polveri di frutta.

5597

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 3

Concessioni relative ai formaggi 1. La Comunità e la Svizzera s'impegnano a liberalizzare gradualmente gli scambi reciproci di formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato al termine di un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

2. Il processo di liberalizzazione si svolgerà come segue: a)

All'importazione nella Comunità Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Comunità sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Svizzera, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 1 del presente Allegato: (i) La Comunità riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 1. La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(ii) La Comunità aumenta di 1250 t all'anno il contingente tariffario menzionato nella tabella di cui all'appendice 1; il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

(iii) La Svizzera è esentata dal rispetto dei prezzi franco frontiera che figurano nella designazione delle merci di cui al codice NC 0406 della tariffa doganale comune.

b)

All'esportazione dalla Comunità Per tutti i formaggi di cui al codice tariffario 0406 del sistema armonizzato, la Comunità non applica restituzioni all'esportazione verso la Svizzera.

c)

All'importazione in Svizzera Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera sopprime o elimina gradualmente i dazi doganali all'importazione per i formaggi originari della Comunità, se del caso entro i limiti di un quantitativo annuo. I dazi doganali di base e i quantitativi annui di base per le diverse categorie di formaggi figurano all'appendice 2, lettera a) del presente Allegato: (i) La Svizzera riduce ogni anno del 20 per cento i dazi doganali di base menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a). La prima riduzione si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo.

(ii) La Svizzera aumenta di 2500 t all'anno l'insieme dei contingenti tariffari menzionati nella tabella di cui all'appendice 2, lettera a); il primo aumento si effettua a distanza di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Almeno quattro mesi prima dell'inizio di ogni anno, la Comunità designa la o le categorie di formaggi per le quali detto aumento sa-

5598

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

rà effettuato. La completa liberalizzazione entra in vigore all'inizio del sesto anno.

d)

All'esportazione dalla Svizzera Sin dal primo anno di entrata in vigore dell'Accordo, la Svizzera elimina gradualmente le sovvenzioni all'esportazione per le consegne di formaggi verso la Comunità secondo le seguenti modalità: (i) gli importi che costituiscono la base per il processo di eliminazione1 figurano all'appendice 2, lettera b) del presente Allegato; (ii) tali importi di base saranno ridotti come segue: ­ un anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, del 30 per cento, ­ due anni dopo l'entrata in vigore, del 55 per cento, ­ tre anni dopo l'entrata in vigore, dell'80 per cento, ­ quattro anni dopo l'entrata in vigore, del 90 per cento, ­ cinque anni dopo l'entrata in vigore, del 100 per cento.

3. La Comunità e la Svizzera adottano le misure necessarie affinché la gestione del sistema di distribuzione dei titoli d'importazione sia tale da assicurare il regolare svolgimento delle importazioni, tenuto conto delle esigenze di mercato.

4. La Comunità e la Svizzera provvedono affinché i vantaggi reciprocamente concessi non siano compromessi da altre misure relative alle importazioni e alle esportazioni.

5. Se in una della Parti dovessero manifestarsi perturbazioni sotto forma di un'evoluzione dei prezzi e/o del flusso di importazioni, su richiesta di una delle Parti si procede quanto prima all'avvio di consultazioni, nell'ambito del Comitato di cui all'articolo 6 dell'Accordo, al fine di trovare adeguate soluzioni.

A questo proposito, le Parti convengono di scambiarsi periodicamente notizie sulle quotazioni e ogni altra informazione utile sul mercato dei formaggi indigeni e importati.

1

Gli importi di base vengono calcolati di comune accordo dalle Parti sulla base della differenza dei prezzi istituzionali del latte presumibilmente applicabili al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (incluso un supplemento per il latte trasformato in formaggio), ottenuti in funzione del quantitativo di latte necessario per la produzione dei formaggi in causa e, salvo per i formaggi contingentati, previa detrazione dell'importo della riduzione dei dazi doganali da parte della Comunità. Il beneficio di una sovvenzione è riservato esclusivamente ai formaggi prodotti a partire da latte interamente ottenuto sul territorio svizzero.

5599

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 1

Concessioni della comunità All'importazione nella Comunità Codice NC

Designazione delle merci

Dazio doganale di base (EUR/100 kg peso netto)

Quantitativo annuo di base (t)

ex 0406 20

Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio Formaggi fusi Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Bergkäse

esenzione

illimitato

esenzione 6,58

illimitato illimitato

esenzione

illimitato

esenzione esenzione esenzione esenzione

illimitato illimitato illimitato 3000

0406 30 0406 90 02 0406 90 03 0406 90 04 0406 90 05 0406 90 06 0406 90 13 0406 90 15 0406 90 17 0406 90 18 0406 90 19 ex0406 90 87 0406 90 25 ex 0406

2

Fromage fribourgeois2, Vacherin Mont d'Or, Tête de moine Glaris (Schabziger) Fromage des Grisons Tilsit Formaggi diversi da quelli sopra menzionati

Sinonimo: Vacherin fribourgeois.

5600

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 2

Concessioni della Svizzera a) All'importazione in Svizzera Voce della tariffa doganale svizzera

0406.10 10 ex 0406 20 0406.40

0406.90 11

ex 0406.90 19 ex 0406.90 19 0406.90 21 0406.90 31 0406.90 39

0406.90 51 0406.90 59

ex 0406.90 91

3

Designazione delle merci

Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo di base (t)

Mascarpone e Ricotta Romana, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech Formaggi grattugiati o in polvere con un tenore massimo di acqua pari a 400g/kg di formaggio ­ Danablu, Gorgonzola e Roquefort, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX SvizzeraLiechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech ­ Roquefort, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con prova dell'origine ­ Formaggi a pasta erborinata, diversi da Danablu, Gorgonzola e Roquefort Brie, Camembert, Crescenza, Italico3, Pont l'Evêque, Reblochon, Robiola e Stracchino, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX SvizzeraLiechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech Feta, come descritta nell'appendice 4 Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, come descritto nell'appendice 4 Formaggio alle erbe, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65% Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostaler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, altri Pecorino) e Provolone, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech ­ Asiago, Bitto, Brà, Fontal, Montasio, SaintPaulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX SvizzeraLiechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech ­ Formaggi da raclette, come descritti nell'appendice 4

esenzione

illimitato

esenzione

illimitato

esenzione

illimitato

esenzione

illimitato

esenzione esenzione

illimitato illimitato

esenzione

illimitato

esenzione

illimitato

esenzione

5000

Per i formaggi a pasta molle del tipo «Italico», l'elenco delle denominazioni ammesse all'importazione in Svizzera figura nell'appendice 3.

5601

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Voce della tariffa doganale svizzera

0406.90 60 ex 0406.90 91 ex 0406.90 99 ex 0406.90 99

ex 0406.10 90 ex 0406.90.91 ex 0406.90 99

ex 0406 ex 0406 0406.10 20

0406.30 0406.90 51

0406.90 91

4

Designazione delle merci

Dazio doganale di base (FS/100 kg peso lordo)

Quantitativo annuo di base (t)

Cantal, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech Manchego, Idiazabal e Roncal, come descritti nell'appendice 4 Parmigiano Reggiano e Grana Padano, in pezzi, con o senza crosta, recanti sull'imballaggio almeno la denominazione del formaggio, il tenore di materie grasse, l'imballatore responsabile e il paese di produzione, con un contenuto di grassi nella sostanza secca pari almeno al 32%. Parmigiano Reggiano: tenore di acqua pari al massimo al 32%; Grana Padano: tenore di acqua pari al massimo al 33,2% Formaggio di tipo Mozzarella, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX SvizzeraLiechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech Formaggio di tipo Provolone, non conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65% Formaggi diversi da quelli sopra menzionati, a pasta dura o semidura, con un tenore massimo di acqua nella pasta sgrassata pari al 65% Formaggi diversi da quelli sopra menzionati Mozzarella, conforme alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, nel suo liquido di governo, come descritto nell'appendice 44 Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere Asiago, Bitto, Fontal, Saint-Paulin (Port Salut) e Saint-Nectaire, conformi alle disposizioni dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, non compresi nel quantitativo annuo di 5000 t Altri formaggi a pasta semidura con un tenore di acqua nella pasta sgrassata compreso tra il 54% e il 65%

esenzione

illimitato

esenzione

illimitato

esenzione

illimitato

esenzione

500

esenzione

500

esenzione

5000

esenzione 185

1000 illimitato

180,55

illimitato

289

illimitato

315

illimitato

Per quanto riguarda la Mozzarella senza liquido di governo, conforme alla descrizione dell'elenco LIX Svizzera-Liechtenstein annesso al Protocollo di Marrakech, il dazio doganale applicabile è quello normale indicato nel suddetto elenco.

5602

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

b) All'esportazione dalla Svizzera Gli importi di base di cui al punto 2, lettera d) del presente Allegato sono fissati ai livelli seguenti: Voce della tariffa doganale svizzera

Designazione delle merci

Aiuto massimo5 all'esportazione6 (FS/100 kg peso netto)

0406.30 0406.20 ex 0406.90 19 0406.90 21 ex 0406.90 99 ex 0406.90 91 ex 0406.90 91 ex 0406.90 91 ex 0406.90 91 ex 0406.90 91 ex 0406.90 91 ex 0406.90 99 ex 0406.90 99 ex 0406.90 99 ex 0406

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere Formaggi grattugiati o in polvere di tutti i tipi Vacherin Mont d'Or Formaggio verde (Glaris) Emmental Fromage fribourgeois (Vacherin fribourgeois) Fromage des Grisons Tilsit Tête de moine Appenzell Bergkäse

0 0 204 139 343 259 259 113 259 274 343

Gruyère Sbrinz Formaggi diversi da quelli sopra menzionati ­ Formaggi freschi e a pasta molle ­ Formaggi semiduri ­ Formaggi duri e extraduri

343 384

5

6

219 274 343

Fino alla liberalizzazione completa, ad eccezione dei formaggi di cui al codice NC 0406 90 01 destinati alla trasformazione e importati nella Comunità in regime di accesso minimo.

Compresi gli importi di ogni altra misura di effetto equivalente.

5603

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 3

Elenco delle denominazioni dei formaggi di tipo «Italico» ammessi all'importazione in Svizzera ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Bel Piano Lombardo Stella Alpina Cerriolo Italcolombo Tre Stelle Cacio Giocondo Il Lombardo Stella d'Oro Bel Mondo Bick Pastorella Cacio Reale Valsesia Casoni Lombardi Formaggio Margherita Formaggio Bel Paese Monte Bianco Metropoli L'Insuperabile Universal Fior d'Alpe Alpestre

5604

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Primavera Italico Milcosa Caciotto Milcosa Italia Reale La Lombarda Codogno Il Novarese Mondo Piccolo Bel Paesino Primula Gioconda Alfiere Costino Montagnino Lombardo Lagoblu Imperiale Antica Torta Cascina S. Anna Torta Campagnola Martesana Caciotta Casalpiano

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 4

Descrizione dei formaggi I formaggi di seguito elencati possono fruire del dazio doganale contrattuale unicamente se rispondono alla descrizione fornita, presentano le caratteristiche tipiche specificate e sono importati con la designazione o la denominazione corrispondente.

1. Feta Denominazione: Zone di produzione: Forma, dimensioni: Caratteristiche:

Tenore di materie grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca:

Feta Tracia, Macedonia, Tessaglia, Epiro, Grecia continentale, Peloponneso e dipartimento di Lesbo (Grecia) Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 30%, con una stagionatura di almeno due mesi Almeno il 43% Almeno il 44%

2. Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora Designazione: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto esclusivamente con latte di pecora, oppure: Formaggio bianco in salamoia a base di latte di pecora, paese d'origine, prodotto con latte di pecora e di capra Regione di produzione: Paesi membri dell'Unione europea Forma, dimensioni: Cubi o parallelepipedi ortogonali di varia grandezza Caratteristiche: Formaggio a pasta molle senza crosta. Pasta bianca molle ma soda e leggermente friabile, dal gusto leggermente agro-piccante e salato-piccante. Formaggio prodotto unicamente con latte di pecora o con aggiunta di latte di capra fino a un massimo del 10%, con una stagionatura di almeno due mesi Almeno il 43% Tenore di materie grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 44% Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se l'imballaggio di ciascun pezzo reca l'indirizzo completo del produttore e segnala che il formaggio è stato prodotto esclusivamente con latte di pecora o, se del caso, con aggiunta di latte di capra.

5605

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

3. Manchego Denominazione: Zone di produzione:

Manchego Comunità autonome di Castilla-La Mancha (province di Albacete, Ciudad Real, Cuenca e Toledo) Forma, dimensioni, peso per Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da forma: 7 a 12 cm. Diametro: da 9 a 22 cm. Peso delle forme: da 1 a 3,5 kg.

Caratteristiche: Crosta dura, giallina o nero-verdastra; pasta soda e compatta, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecore della razza «Manchega», crudo o pastorizzato, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati e scaldato a una temperatura compresa tra 28 e 32°C per un periodo di 45-60 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.

Tenore di materie grasse Almeno il 50% nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 55% 4. Idiazabal Denominazione: Zone di produzione: Forma, dimensioni, peso per forma: Caratteristiche:

Tenore di materie grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca:

5606

Idiazabal Province di Guipuzcoa, Navarra, Alava e Vizcaya Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro: da 10 a 30 cm. Peso delle forme: da 1 a 3 kg.

Crosta dura, di colore giallino o marrone scuro, nel caso in cui il formaggio è affumicato. Pasta soda, di colore da bianco a giallo avorio, talvolta caratterizzata da piccole aperture distribuite irregolarmente. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio ottenuto esclusivamente con latte crudo di pecore delle razze «Lacha» e «Carranzana», coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa tra 28 e 32°C per un periodo di 20-45 minuti. Stagionatura minima di 60 giorni.

Almeno il 45% Almeno il 55%

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

5. Roncal Denominazione: Zone di produzione: Forma, dimensioni, peso per forma: Caratteristiche:

Tenore di materie grasse nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca:

Roncal Valle di Roncal (Navarra) Forme cilindriche a facce pressoché piane. Altezza: da 8 a 12 cm. Diametro e peso variabili.

Crosta dura, granulosa e grassa, color paglia. Pasta soda e compatta, di aspetto poroso ma senza occhi, di colore da bianco a giallo avorio. Aroma e sapore caratteristici. Formaggio a pasta dura o semidura, ottenuto esclusivamente con latte di pecora, coagulato con caglio naturale o con altri enzimi coagulanti autorizzati a una temperatura compresa fra 32 e 37°C.

Almeno il 50% Almeno il 60%

6. Formaggio da raclette Designazione:

Paese d'origine, p.e. formaggio da raclette tedesco o formaggio da raclette francese Regione di produzione: Paesi membri dell'Unione europea Forma, dimensioni, peso per Forme o blocchi. Altezza: da 5,5 a 8 cm; diametro da forma: 28 a 42 cm o larghezza da 28 a 36 cm. Peso delle forme: da 4,5 a 7,5 kg Caratteristiche: Formaggio a pasta semidura e crosta compatta, giallo dorato o marrone chiaro, talvolta con macchie grigiastre. Pasta dolce, particolarmente adatta ad essere fusa, di colore avorio o giallastro, compatta ma talvolta caratterizzata da qualche apertura. Sapore e aroma caratteristici, da dolci a decisi. Prodotto con latte vaccino pastorizzato, trattato teoricamente o crudo, coagulato con fermenti lattici e altri prodotti coagulanti. La cagliata viene pressata e, in generale, si procede al lavaggio dei grani. Durata della stagionatura: almeno 8 settimane.

Tenore di materie grasse Almeno il 45% nella sostanza secca: Tenore di sostanza secca: Almeno il 55% 7. Mozzarella nel suo liquido di governo Il formaggio può fruire del tasso convenuto solo se le forme o i pezzi sono conservati in una soluzione acquosa e chiusi ermeticamente. La parte di soluzione acquosa deve corrispondere almeno al 25% del peso totale, comprendente le forme o i pezzi di formaggio, la soluzione e l'imballaggio diretto.

5607

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 4

relativo al settore fitosanitario Art. 1

Oggetto

Il presente Allegato riguarda l'agevolazione degli scambi tra le Parti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti sottoposti a misure fitosanitarie originari del loro territorio o importati da paesi terzi, menzionati in un'appendice 1 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

Art. 2

Principi

(1) Le Parti riconoscono di avere legislazioni simili in materia di misure di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali, ai prodotti vegetali o ad altri oggetti, le quali esplicano effetti equivalenti in termini di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Questo riconoscimento si estende anche alle misure fitosanitarie applicate ai vegetali, ai prodotti vegetali e ad altri oggetti provenienti da paesi terzi.

(2) Le legislazioni di cui al paragrafo 1 sono citate in un'appendice 2 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo.

(3) Le Parti riconoscono reciprocamente i passaporti fitosanitari rilasciati dagli organismi indicati in un'appendice 3 che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo. Detti passaporti attestano la conformità alle rispettive legislazioni che figurano nell'appendice 2 di cui al paragrafo 2 e sono considerati rispondenti ai requisiti documentali prescritti dalle medesime per la circolazione, nel territorio delle Parti, di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1.

(4) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti menzionati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, che non sono sottoposti al regime del passaporto fitosanitario per gli scambi nel territorio delle Parti, vengono scambiati tra le Parti senza passaporto fitosanitario, fatti salvi gli altri eventuali documenti richiesti dalle rispettive legislazioni, in particolare quelli introdotti dai sistemi che permettono di risalire all'origine dei vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti.

Art. 3 (1) I vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che non figurano espressamente nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 e non sono soggetti a misure fitosanitarie in alcuna delle due Parti possono essere scambiati tra le Parti senza controlli relativi a misure fitosanitarie (controlli documentali, controlli d'identità, controlli fitosanitari).

(2) Qualora una delle Parti abbia l'intenzione di adottare una misura fitosanitaria applicabile ai vegetali, prodotti vegetali o altri oggetti di cui al paragrafo 1, essa ne informa l'altra Parte.

5608

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(3) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2, il gruppo di lavoro «fitosanitario» valuta le conseguenze delle misure adottate ai sensi del paragrafo 2 sul presente Allegato e propone un'eventuale modifica delle appendici corrispondenti.

Art. 4

Esigenze regionali

(1) Ciascuna delle Parti può stabilire, secondo criteri simili, specifiche esigenze per i movimenti di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti, indipendentemente dall'origine, da e verso una determinata zona del suo territorio, qualora lo giustifichi la situazione fitosanitaria ivi esistente.

(2) L'appendice 4, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, definisce le zone di cui al paragrafo 1 e le esigenze specifiche ad esse applicabili.

Art. 5

Controllo all'importazione

(1) Ciascuna delle Parti effettua controlli fitosanitari per sondaggio e su campione, in proporzione non superiore ad una determinata percentuale delle spedizioni di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'appendice 1 di cui all'articolo 1. Detta percentuale, proposta dal gruppo di lavoro «fitosanitario» e stabilita dal Comitato, è determinata per ciascun vegetale, prodotto vegetale o altro oggetto secondo il rischio fitosanitario che esso presenta. All'atto dell'entrata in vigore del presente Allegato, la percentuale in parola è fissata al 10 per cento.

(2) In virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 del presente Allegato, il Comitato può decidere, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario», di ridurre la proporzione dei controlli di cui al paragrafo 1.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano soltanto ai controlli fitosanitari effettuati sugli scambi di vegetali, di prodotti vegetali o di altri oggetti tra le Parti.

(4) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano compatibilmente con l'articolo 11 dell'Accordo e con gli articoli 6 e 7 del presente Allegato.

Art. 6

Misure di salvaguardia

Le misure di salvaguardia sono adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

Art. 7

Deroghe

(1) Se una delle Parti intende applicare deroghe nei riguardi dell'insieme o di una porzione del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima motivando la propria decisione. Ferma restando la possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

(2) Se una delle Parti applica deroghe nei confronti di una parte del proprio territorio o di un paese terzo, essa ne informa quanto prima l'altra Parte. Ferma restando la

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

possibilità di esecuzione immediata delle deroghe progettate, le Parti si consultano nel più breve termine per trovare soluzioni adeguate.

Art. 8

Controllo congiunto

(1) Ciascuna delle Parti acconsente all'esecuzione di un controllo congiunto, su richiesta dell'altra Parte, allo scopo di valutare la situazione fitosanitaria e le misure aventi effetti equivalenti ai sensi dell'articolo 2.

(2) Per controllo congiunto si intende la verifica, condotta alla frontiera, della conformità di una spedizione proveniente da una delle Parti con i requisiti fitosanitari vigenti.

(3) Il suddetto controllo viene effettuato secondo la procedura stabilita dal Comitato, su proposta del gruppo di lavoro «fitosanitario».

Art. 9

Scambi di informazioni

(1) In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti provvedono a scambiarsi tutte le informazioni utili circa l'attuazione e l'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative attinenti all'oggetto del presente Allegato, nonché le informazioni di cui all'appendice 5.

(2) Al fine di garantire l'applicazione equivalente delle modalità di esecuzione delle legislazioni contemplate dal presente Allegato, ciascuna delle Parti acconsente a ricevere, su istanza dell'altra, visite di esperti dell'altra Parte sul proprio territorio, le quali si svolgono in collaborazione con l'organismo fitosanitario ufficiale territorialmente competente.

Art. 10

Gruppo di lavoro «fitosanitario»

(1) Il gruppo di lavoro «fitosanitario», denominato in appresso "gruppo di lavoro", istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nelle materie disciplinate dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

5610

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 5

Scambi di informazioni Le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono le seguenti: ­

notifiche d'intercettazione di spedizioni o di organismi nocivi in provenienza da paesi terzi o da una porzione del territorio delle Parti, che comportano un pericolo fitosanitario immediato e che sono disciplinati dalla direttiva 94/3/CE;

­

notifiche di cui all'articolo 15 della direttiva 77/93/CEE.

5611

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 5

Concernente l'alimentazione degli animali Art. 1

Oggetto

1. Le Parti si impegnano a ravvicinare le rispettive legislazioni in materia di alimentazione animale al fine di agevolare gli scambi in tale settore.

2. In un'appendice 1, che il Comitato deve redigere conformemente all'articolo 11 dell'Accordo, sono elencati i prodotti o i gruppi di prodotti per i quali le disposizioni legislative delle Parti sono giudicate di effetto equivalente e, se del caso, le disposizioni legislative rispettive delle Parti i cui requisiti sono giudicati di effetto equivalente.

3. Le Parti aboliscono i controlli alle frontiere sui prodotti o i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui al paragrafo 2.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Allegato si intende per: a)

«prodotto», l'alimento per animali o qualsiasi sostanza utilizzata nell'alimentazione degli animali;

b)

«stabilimento», qualsiasi unità di produzione o di fabbricazione di un prodotto o che lo detiene in una fase intermedia prima della sua immissione in commercio, ivi inclusa quella della trasformazione e dell'imballaggio, o che mette in commercio tale prodotto;

c)

«autorità competente», l'autorità in ciascuna delle Parti incaricata di effettuare i controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.

Art. 3

Scambi di informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti comunicano reciprocamente: ­

la o le autorità competenti e la loro giurisdizione territoriale e funzionale;

­

l'elenco dei laboratori incaricati di effettuare le analisi di controllo;

­

se del caso, l'elenco dei punti di entrata designati sul loro territorio per i vari tipi di prodotti;

­

i programmi di controllo intesi ad accertare la conformità dei prodotti alle rispettive disposizioni legislative in materia di alimentazione animale.

I programmi di cui al quarto trattino devono tenere conto della situazione peculiare di ciascuna delle Parti e specificare segnatamente il tipo e la frequenza dei controlli da effettuarsi periodicamente.

5612

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 4

Disposizioni generali in materia di controlli

Ciascuna delle Parti prende tutte le misure utili affinché i prodotti destinati ad essere spediti verso l'altra Parte siano controllati con la stessa scrupolosità di quelli destinati ad essere messi in circolazione sul proprio territorio; in particolare, le Parti provvedono affinché i controlli: ­

siano effettuati con regolarità, in caso di sospetto di non conformità e commisuratamente all'obiettivo perseguito, in particolare in funzione dei rischi e dell'esperienza acquisita;

­

riguardino tutte le fasi della produzione e della fabbricazione, le fasi intermedie precedenti all'immissione in commercio, l'immissione in commercio, inclusa l'importazione, e l'utilizzazione dei prodotti;

­

siano effettuati alla fase più idonea ai fini della ricerca prevista;

­

siano effettuati, di norma, senza preavviso;

­

riguardino anche le utilizzazioni vietate nell'alimentazione degli animali.

Art. 5

Controllo all'origine

1. Le Parti provvedono affinché l'autorità competente proceda ad un controllo degli stabilimenti per garantire che essi adempiano agli obblighi loro incombenti e che i prodotti destinati ad essere messi in circolazione rispondano ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative elencate nell'appendice 1 di cui all'articolo 1, applicabili sul territorio d'origine.

2. In caso di sospetto di inosservanza di tali requisiti, l'autorità competente procede a controlli supplementari e, qualora tale sospetto venga confermato, prende le misure adeguate.

Art. 6

Controllo a destinazione

1. L'autorità competente della Parte di destinazione può verificare, nei luoghi di destinazione, la conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato mediante controlli per campione e in modo non discriminatorio.

2. Tuttavia, qualora l'autorità competente della Parte di destinazione disponga di informazioni tali da far presumere un'infrazione, possono essere effettuati controlli anche durante il trasporto dei prodotti sul proprio territorio.

3. Se, in caso di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto, l'autorità competente della Parte interessata constata la non conformità dei prodotti alle disposizioni del presente Allegato, essa prende le disposizioni adeguate ed intima allo speditore, al destinatario o a qualsiasi altro soggetto responsabile di effettuare una delle seguenti operazioni: ­

messa in conformità dei prodotti entro un termine da stabilire;

­

eventuale decontaminazione;

­

qualsiasi altro trattamento appropriato;

­

utilizzazione per altri fini; 5613

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

rinvio alla Parte d'origine, dopo aver informato l'autorità competente di detta Parte;

­

distruzione dei prodotti.

Art. 7

Controllo dei prodotti provenienti da territori non appartenenti alle Parti

1. In deroga all'articolo 4, primo trattino, le Parti prendono tutte le misure utili affinché, al momento dell'introduzione nei propri territori doganali di prodotti provenienti da un territorio diverso da quelli definiti all'articolo 16 dell'Accordo, le autorità competenti effettuino un controllo documentale di ciascuna partita e un controllo d'identità per campione allo scopo di accertarne: ­

la natura;

­

l'origine;

­

la destinazione geografica,

in modo da determinare il regime doganale loro applicabile.

2. Le Parti prendono tutte le misure utili per verificare la conformità dei prodotti, mediante un controllo fisico per campione, prima dell'immissione in libera pratica.

Art. 8

Collaborazione in caso d'infrazione

1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente Allegato. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa concernente i prodotti per l'alimentazione animale, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista nel presente articolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Art. 9

Prodotti soggetti ad autorizzazione preventiva

1. Le Parti si adoperano per rendere identici i rispettivi elenchi di prodotti disciplinati dalle disposizioni legislative di cui all'appendice 2.

2. Le Parti si informano mutuamente sulle domande di autorizzazione dei prodotti di cui al paragrafo 1.

Art. 10

Consultazioni e clausola di salvaguardia

1. Le Parti si consultano ogniqualvolta una di esse ritenga che l'altra Parte sia venuta meno ad un obbligo derivante dal presente Allegato.

2. La Parte che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso in questione.

3. Le misure di salvaguardia previste da una delle disposizioni legislative riguardanti i prodotti e i gruppi di prodotti elencati nell'appendice 1 di cui all'articolo 1 sono

5614

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

adottate conformemente alle procedure di cui all'articolo 10, paragrafo 2 dell'Accordo.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino dell'Accordo, le Parti non sono addivenute ad un Accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può prendere le opportune misure conservative per garantire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 11

Gruppo di lavoro per l'alimentazione animale

1. Il gruppo di lavoro per l'alimentazione animale, denominato in appresso «gruppo di lavoro», istituito in base all'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione. Assume inoltre tutte le funzioni previste dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle normative interne delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. In particolare, esso formula proposte da presentare al Comitato ai fini dell'aggiornamento delle appendici del presente Allegato.

Art. 12

Obbligo di riservatezza

1. Qualsiasi informazione comunicata, in qualunque forma, in esecuzione del presente Allegato, riveste carattere riservato, è coperta dal segreto professionale e gode della stessa protezione conferita ad informazioni simili dalla legge applicabile in materia nell'ordinamento interno della Parte che ha ricevuto l'informazione.

2. Il principio di riservatezza di cui al paragrafo 1 non si applica alle informazioni di cui all'articolo 3.

3. Il presente Allegato non obbliga una delle Parti, la cui legislazione o i cui usi amministrativi impongono, per la tutela del segreto industriale e commerciale, limiti più rigorosi di quelli stabiliti dal presente Allegato, a comunicare informazioni all'altra Parte se questa non si conforma ai suddetti limiti più rigorosi.

4. Le informazioni ricevute devono essere utilizzate esclusivamente ai fini del presente Allegato; esse possono essere utilizzate dalle Parti ad altri fini soltanto previa autorizzazione scritta dell'autorità amministrativa da cui emana l'informazione, con le restrizioni imposte da detta autorità.

Il disposto del paragrafo 1 non osta all'utilizzazione delle informazioni nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative intentate per infrazioni al diritto penale, a condizione che tali informazioni siano state ottenute nel quadro di un'assistenza giuridica internazionale.

5. Le Parti possono, nei processi verbali, nei rapporti e nelle testimonianze, nonché nel corso di procedimenti e azioni a carattere giudiziario, addurre come prova informazioni ricevute e documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

5615

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 2

Disposizioni legislative di cui all'articolo 9 Disposizioni della Comunità europea: Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/19/CE (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 39).

Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8), modificata da ultimo dalla direttiva 96/25/CE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 35).

Disposizioni della Svizzera: Ordinanza del Consiglio federale del 26 gennaio 1994 concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 312).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia pubblica del 1° marzo 1995 concernente la produzione e la messa in commercio di alimenti per animali, additivi per l'alimentazione animale e coadiuvanti per l'insilamento, modificata da ultimo il 10 gennaio 1996 (RU 1996 208).

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 6

relativo al settore delle sementi Art. 1

Oggetto

(1) Il presente Allegato riguarda le sementi delle specie agricole, orticole e frutticole, delle piante ornamentali e della vite.

(2) Ai sensi del presente Allegato s'intendono per «sementi» tutti i materiali di moltiplicazione o destinati alla piantagione.

Art. 2

Riconoscimento della conformità delle legislazioni

(1) Le Parti riconoscono che i requisiti previsti dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione, sono equivalenti in termini di risultati.

(2) Fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6, le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui al paragrafo 1 possono essere scambiate tra le Parti e commercializzate liberamente sui rispettivi territori, fornendo come unica prova della conformità alle legislazioni delle Parti l'etichetta o qualunque altro documento richiesto per la commercializzazione ai sensi di dette legislazioni.

(3) Gli organismi responsabili del controllo di conformità figurano nell'appendice 2.

Art. 3

Riconoscimento reciproco dei certificati

(1) Ciascuna Parte riconosce, per le sementi delle specie definite nelle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, i certificati di cui al paragrafo 2, redatti conformemente alla legislazione dell'altra Parte dagli organismi indicati nell'appendice 2.

(2) Per «certificato» ai sensi del paragrafo 1 s'intende la documentazione richiesta dalla legislazione di ciascuna delle Parti, applicabile alle importazioni di sementi e definita nell'appendice 1, seconda sezione.

Art. 4

Armonizzazione delle legislazioni

(1) Le Parti si sforzano di armonizzare le proprie legislazioni in materia di commercializzazione delle sementi per le specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, seconda sezione, e per le specie non contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima e seconda sezione.

(2) Qualora una nuova disposizione legislativa venga adottata da una delle Parti, esse s'impegnano a considerare la possibilità di assoggettare il nuovo settore al presente Allegato secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

(3) In caso di modifica di una disposizione legislativa relativa a un settore soggetto alle disposizioni del presente Allegato, le Parti s'impegnano a valutarne le conseguenze secondo la procedura prevista agli articoli 11 e 12 dell'Accordo.

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 5

Varietà

(1) La Svizzera ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) La Comunità ammette la commercializzazione sul proprio territorio di sementi delle varietà figuranti nel catalogo nazionale svizzero per le specie menzionate nelle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(3) Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle varietà geneticamente modificate.

(4) Le Parti s'informano reciprocamente in merito alle domande di ammissione o ai ritiri di tali domande, alle iscrizioni in un catalogo nazionale nonché ad eventuali modifiche di quest'ultimo. Su richiesta, esse si comunicano reciprocamente una breve descrizione delle principali caratteristiche concernenti l'utilizzazione di ogni nuova varietà e degli aspetti che consentono di distinguerla dalle altre varietà conosciute. Ciascuna delle Parti tiene inoltre a disposizione dell'altra i fascicoli contenenti, per ogni varietà ammessa, una descrizione della stessa e una sintesi chiara di tutti gli elementi su cui è fondata l'ammissione. Nel caso delle varietà geneticamente modificate, le Parti si comunicano reciprocamente i risultati della valutazione dei rischi connessi alla loro immissione nell'ambiente.

(5) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare gli elementi in base ai quali una varietà è stata ammessa in una di esse. Ove del caso, il gruppo di lavoro «Sementi» è tenuto al corrente degli esiti di queste consultazioni.

(6) Al fine di agevolare gli scambi di informazioni di cui al paragrafo 4, le Parti utilizzano i sistemi informatici per lo scambio di informazioni esistenti o in corso di elaborazione.

Art. 6

Deroghe

(1) Le deroghe della Comunità e della Svizzera di cui all'appendice 3 sono ammesse rispettivamente dalla Svizzera e dalla Comunità nel quadro degli scambi di sementi delle specie contemplate dalle legislazioni di cui all'appendice 1, prima sezione.

(2) Le Parti s'informano reciprocamente di tutte le deroghe relative alla commercializzazione delle sementi che esse intendono applicare sul proprio territorio o su parte di esso. Nel caso di deroghe di breve durata, o che richiedono un'entrata in vigore immediata, è sufficiente una notifica a posteriori.

(3) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1, la Svizzera può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo comune della Comunità.

(4) In deroga alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, la Comunità può decidere di vietare la commercializzazione sul proprio territorio di sementi di una varietà ammessa nel catalogo nazionale svizzero.

(5) Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 si applicano nei casi previsti dalla legislazione delle Parti che figura all'appendice 1, prima sezione.

5618

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(6) Le Parti possono ricorrere alle disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4: ­

nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente Allegato, per le varietà figuranti nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero precedentemente a tale entrata in vigore;

­

nei tre anni successivi al ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, per le varietà iscritte nel catalogo comune della Comunità o nel catalogo nazionale svizzero successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

(7) Le disposizioni di cui al paragrafo 6 si applicano per analogia alle varietà delle specie disciplinate da disposizioni che, in virtù dell'articolo 4, potrebbero figurare nell'appendice 1, prima sezione, successivamente all'entrata in vigore del presente Allegato.

(8) Le Parti possono procedere a consultazioni tecniche al fine di valutare le conseguenze, ai fini del presente Allegato, delle deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4.

(9) Le disposizioni del paragrafo 8 non si applicano nei casi in cui la decisione in materia di deroghe sia di competenza degli Stati membri della Comunità in virtù delle disposizioni legislative che figurano nell'appendice 1, prima sezione. Le disposizioni dello stesso paragrafo non si applicano alle deroghe adottate dalla Svizzera in casi analoghi.

Art. 7

Paesi terzi

(1) Fatto salvo l'articolo 10, le disposizioni del presente Allegato si applicano altresì alle sementi commercializzate sul territorio delle Parti e provenienti da un paese diverso dagli Stati membri della Comunità e dalla Svizzera e da essi riconosciuto.

(2) L'elenco dei paesi di cui al paragrafo 1, nonché le specie e la portata del riconoscimento, figurano nell'appendice 4.

Art. 8

Prove comparative

(1) Prove comparative vengono effettuate al fine di controllare a posteriori campioni di sementi prelevati dalla partite commercializzate sul territorio delle Parti. La Svizzera partecipa alle prove comparative comunitarie.

(2) L'organizzazione delle prove comparative nelle Parti è soggetta all'approvazione del gruppo di lavoro «Sementi».

Art. 9

Gruppo di lavoro «Sementi»

(1) Il gruppo di lavoro «Sementi» (denominato in appresso «gruppo di lavoro»), istituito ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione.

(2) Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori disciplinati dal presente Allegato. In particolare, esso formula proposte che sottopone al Comitato al fine di adeguare e aggiornare le appendici del presente Allegato.

5619

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 10

Accordo con altri paesi

Salvo Accordo formale tra le Parti, queste ultime convengono che gli accordi di riconoscimento reciproco conclusi da ciascuna di esse con un paese terzo non possono in alcun caso vincolare l'altra Parte all'accettazione di relazioni, certificati, autorizzazioni e marchi rilasciati da organismi di valutazione della conformità di detto paese terzo.

5620

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 1

Legislazioni Prima sezione (riconoscimento della conformità delle legislazioni) A. Disposizioni della Comunità Europea 1. Testi di base ­

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag.

309/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n.

L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

­

Direttiva 66/403/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag.

2320/66), modificata da ultimo dalla decisione 98/111/CE della Commissione (GU n. L 28 del 4.2.1998, pag. 42).

­

Direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (GU n. L 225 del 12.10.1970, pag. 1), modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 19947.

2. Testi di applicazione 7

7

­

Direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole (GU n. L 108 dell'8.5.1972, pag. 8).

­

Direttiva 74/268/CEE della Commissione, del 2 maggio 1974, che fissa le condizioni particolari sulla presenza di Avena fatua nelle sementi di piante foraggere e di cereali (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 19), modificata da ultimo dalla direttiva 78/511/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 34).

­

Decisione 80/755/CEE della Commissione, del 17 luglio 1980, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di cereali (GU n. L 207 del 9.8.1980, pag. 37), modificata da ultimo dalla decisione 81/109/CEE della Commissione (GU n. L 64 dell'11.3.1981, pag. 13).

­

Decisione 81/675/CEE della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).

­

Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di creali o i tuberi-seme di patate.

5621

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 23).

­

Direttiva 93/17/CEE della Commissione, del 30 marzo 1993, che determina classi comunitarie di tuberi-seme di base delle patate, nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 7).

­

Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 31).

­

Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. Disposizioni della Svizzera8 ­

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).

­

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).

­

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberiseme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).

­

Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente il catalogo delle varietà di cereali, patate, piante foraggere e canapa (RU 1999 429)9.

Seconda sezione (riconoscimento reciproco dei certificati) A. Disposizioni della Comunità Europea 1. Testi di base

8 9

­

Direttiva 66/400/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2290/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

­

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU n. 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

­

Direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU n. L 169

Restano escluse le sementi delle varietà locali la cui commercializzazione è autorizzata in Svizzera.

Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

5622

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

del 10.7.1969, pag. 3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/72/CE del Consiglio (GU n. L 304 del 27.11.1996, pag. 10).

2. Testi di applicazione10

10

­

Direttiva 75/502/CEE della Commissione, del 25 luglio 1975, che limita la commercializzazione delle sementi di fienarola dei prati (Poa Pratensis L.)

alle sementi che sono state ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 228 del 29.8.1975, pag. 26).

­

Decisione 81/675/CEE: della Commissione, del 28 luglio 1981, che constata che alcuni sistemi di chiusura sono «sistemi di chiusura non riutilizzabili» ai sensi delle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio (GU n. L 246 del 29.8.1981, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 86/563/CEE della Commissione (GU n. L 327 del 22.11.1986, pag. 50).

­

Direttiva 86/109/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, che limita la commercializzazione delle sementi di talune specie di piante foraggere, oleaginose e da fibra alle sementi ufficialmente certificate «sementi di base» o «sementi certificate» (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 21), modificata da ultimo dalla direttiva 91/376/CEE della Commissione (GU n. L 203 del 26.7.1991, pag. 108).

­

Decisione 86/110/CEE della Commissione, del 27 febbraio 1986, relativa alle condizioni in cui possono essere previste deroghe al divieto dell'uso di etichette CEE per le operazioni di richiusura e rietichettatura degli imballaggi di sementi prodotti in paesi terzi (GU n. L 93 dell'8.4.1986, pag. 23).

­

Decisione 87/309/CEE della Commissione, del 2 giugno 1987, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 155 del 16.6.1987, pag. 26), modificata da ultimo dalla decisione 97/125/CE della Commissione (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag. 35).

­

Decisione 92/195/CEE della Commissione, del 17 marzo 1992, che organizza, in virtù della direttiva 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, un esperimento temporaneo riguardante l'aumento del peso massimo ammesso per partita (GU n. L 88 del 3.4.1992, pag. 59), modificata da ultimo dalla decisione 96/203/CE della Commissione (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 41).

­

Decisione 94/650/CE della Commissione, del 9 settembre 1994, che organizza un esperimento temporaneo per la vendita al consumatore finale di sementi alla rinfusa (GU n. L 252 del 28.9.1994, pag. 15), modificata da ultimo dalla decisione 98/174/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 3).

­

Decisione 95/232/CE della Commissione, del 27 giugno 1995, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma della direttiva 69/208/CEE del Consiglio, inteso alla determinazione delle condizioni cui Ove del caso, con esclusione delle sementi di cereali e dei tuberi-seme di patate.

5623

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

devono soddisfare le sementi di ibridi e di associazioni varietali di colza e di ravizzone (GU n. L 154 del 5.7.1995, pag. 22), modificata da ultimo dalla decisione 98/173/CE della Commissione (GU n. L 63 del 4.3.1998, pag. 30).

­

Decisione 96/202/CE della Commissione, del 4 marzo 1996, concernente l'organizzazione di un esperimento temporaneo sul tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia (GU n. L 65 del 15.3.1996, pag. 39).

­

Decisione 97/125/CE della Commissione, del 24 gennaio 1997, che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di piante oleaginose e da fibra e recante modifica della decisione 87/309/CEE che autorizza l'apposizione delle indicazioni prescritte sugli imballaggi delle sementi di alcune specie di piante foraggere (GU n. L 48 del 19.2.1997, pag.

35).

­

Decisione 98/320/CE della Commissione, del 27 aprile 1998, relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo di campionamento e controllo delle sementi in base alle direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE e 69/208/CEE del Consiglio (GU n. L 140 del 12.5.1998, pag. 14).

B. Disposizioni della Svizzera: ­

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).

­

Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (RU 1999 420).

­

Ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998 concernente le sementi e i tuberiseme delle specie campicole nonché di piante foraggere (RU 1999 781).

­

Libro delle sementi del DFE del 6 giugno 1974, ultima modifica il 7 dicembre 1998 (RU 1999 408).

C. Certificati richiesti all'atto delle importazioni: a) Dalla Comunità europea: I documenti previsti dalla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione del Consiglio 98/162/CE (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21).

b) Dalla Svizzera: Le etichette ufficiali d'imballaggio CE o OCSE rilasciate dagli organismi elencati all'appendice 2 del presente Allegato nonché, per ciascuna partita di sementi, i bollettini arancioni o verdi dell'ISTA o un certificato di analisi equivalente.

5624

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 2

Organismi di controllo e di certificazione delle sementi A. Comunità europea Belgio

Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture Service Matériel de Reproduction Bruxelles

Danimarca

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (Ministry of Food, Agriculture and Fisheries) Plantedirektoratet (Danish Plant Directorate) Lyngby

Germania

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe Referat Ernährung und Landwirtschaft - Abteilung IV E 3 Berlin

B

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Rheinland als Landesbeauftragter Saatenanerkennungsstelle Bonn

BN

Regierungspräsidium Freiburg - Abt. III, Referat 34 Freiburg i. Br.

FR

Bayerische Landesanstalt für Bodenkultur und Pflanzenbau - Amtliche Saatenanerkennung für landwirtsch. Saatgut Freising

FS

Landwirtschaftskammer Hannover Referat 32 Hannover

H

Regierungspräsidium Halle Abteilung 5, Dezernat 51 Samenprüf- und Anerkennungsstelle Halle

HAL

Der Senator für Frauen, Gesundheit, Jugend, Soziales und Umweltschutz Referat 33 Bremen

HB

Wirtschaftsbehörde, Amt Wirtschaft u. Landwirtschaft Abt. Land- und Ernährungswirtschaft Hamburg

HH

Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern Landesanerkennungsstelle für Saat- und Pflanzgut Rostock

HRO

5625

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

5626

Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft Sachgebiet 270 Jena

J

Regierungspräsidium Karlsruhe - Referat 34 Karlsruhe

KA

Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz - Amtliche Saatanerkennung Bad Kreuznach

KH

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein LUFA-ITL Kiel

KI

Hessisches Landesamt für Regionalentwicklung und Landwirtschaft Dez. 23 Kassel

KS

Sächsisches Landesamt für Landwirtschaft Fachbereich 5, Sortenprüfung und Feldversuchswesen Saatenanerkennung Nossen

MEI

Der Direktor der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe als Landesbeauftragter Gruppe 31 Landbau Münster

MS

Landwirtschaftskammer Weser-Ems Institut für Pflanzenbau und Pflanzenschutz Referet P4 Oldenburg

OL

Landesamt für Ernährung, Landwirtschaft und Flurneuordnung Saatenanerkennungsstelle Potsdam Potsdam

P

Regierungspräsidium Stuttgart Referat 34 a Stuttgart

S

Landwirtschaftskammer für das Saarland Saarbrücken

SB

Regierungspräsidium Tübingen Referat 34 Tübingen



Regierung von Unterfranken - Anerkennungsund Nachkontrollstelle für Gemüsesaatgut in Bayern Würzburg



Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Regierung von Unterfranken Abteilung Landwirtschaft - Sachgebiet Weinbau Würzburg Grecia

Ministry of Agriculture Directorate of Inputs of Crop Production Athens

Spagna

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación Dirección General de Producciones y Mercados Agrícolas Subdirección General de Semillas y Plantas de Vivero Madrid



Generalidad de Cataluña Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca Barcelona Comunidad Autónoma del País Vasco Departamento de Industria Agricultura y Pesca Vitoria Junta de Galicia Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes Santiago de Compostela Diputación Regional de Cantabria Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca Santander Principado de Asturias Consejería de Agricultura Oviedo Junta de Andalucía Consejería de Agricultura y Pesca Sevilla Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca Murcia Diputación General de Aragón Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Zaragoza Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Toledo Generalidad Valenciana Consejería de Agricultura y Medio Ambiente Valencia Comunidad Autónoma de La Rioja Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural Logroño 5627

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Junta de Extremadura Consejería de Agricultura y Comercio Mérida Comunidad Autónoma de las Canarias Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Santa Cruz de Tenerife Junta de Castilla y León Consejería de Agricultura y Ganadería, Valladolid Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Consejería de Agricultura, Comercio e Industria Palma de Mallorca Comunidad de Madrid Consejería de Economía y Empleo Madrid Diputación Foral de Navarra Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación Pamplona Francia

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Service Officiel de Contrôle et de Certification (SOC) Paris

Irlanda

The Department of Agriculture, Food and Forestry Agriculture House Dublin

Italia

Ente Nazionale Sementi Elette (ENSE) Milano

Lussemburgo

L'Administration des Services Techniques de l'Agriculture (ASTA) Service de la Production Végétale Luxembourg

Austria

Bundesamt und Forschungszentrum für Landwirtschaft Wien Bundesamt für Agrarbiologie Linz

Paesi Bassi

Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK) Ede

Portogallo

Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas Direcção Geral de Protecção das Culturas Lisboa

5628

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Finlandia

Svezia

Kasvintuotannon tarkastuskeskus (KTTK)/Kontrollcentralen för växtproduktion Siementarkastusosasto/Frökontrollavdelingen Loimaa a)

b)

Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate ­ Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv ­ Frökontrollen Mellansverige AB Linköping ­ Frökontrollen Mellansverige AB Örebro Tuberi-seme di patate Statens utsädeskontroll (SUK) (Swedish Seed Testing and Certification Institute) Svalöv

Regno Unito

England and Wales a)

Sementi, ad eccezione dei tuberi-seme di patate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Seeds Branch Cambridge

b)

Tuberi-seme di patate Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division York

Scotland Scottish Office Agriculture Fisheries and Environment Department Edinburgh Northern Ireland Department of Agriculture for Northern Ireland Seeds Branch Belfast B. Svizzera Service des Semences et Plants RAC Changins Nyon Dienst für Saat- unf Pflanzgut FAL Reckenholz Zürich

5629

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 3

Deroghe comunitarie ammesse dalla Svizzera11 (a) che dispensano taluni Stati membri dall'obbligo di applicare, ad alcune specie, le disposizioni della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali: ­

decisione 69/270/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag.

8)

­

decisione 69/271/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag.

9)

­

decisione 69/272/CEE della Commissione (GU n. L 220 dell'1.9.1969, pag.

10)

­

decisione 70/47/CEE della Commissione (GU n. L 13 del 19.1.1970, pag. 26), modificata dalla decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

­

decisione 74/5/CEE della Commissione (GU n. L 12 del 15.1.1974, pag. 13)

­

decisione 74/361/CEE della Commissione (GU n. L 196 del 19.7.1974, pag.

19)

­

decisione 74/532/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 14)

­

decisione 80/301/CEE della Commissione (GU n. L 68 del 14.3.1980, pag. 30)

­

decisione 86/153/CEE della Commissione (GU n. L 115 del 3.5.1986, pag. 26)

­

decisione 89/101/CEE della Commissione (GU n. L 38 del 10.2.1989, pag. 37);

(b) che autorizzano taluni Stati membri a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di cereali o dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà di patate (cfr. il "Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole", ventesima edizione integrale, colonna 4, GU n. L 264A del 30.8.1997, pag. 1); (c) che autorizzano alcuni Stati membri ad adottare disposizioni più restrittive per quanto riguarda la presenza di Avena fatua nelle sementi di cereali:

11 12

­

decisione 74/269/CEE della Commissione (GU n. L 141 del 24.5.1974, pag. 20), modificata dalla decisione 78/512/CEE della Commissione (GU n. L 157 del 15.6.1978, pag. 35)12

­

decisione 74/531/CEE della Commissione (GU n. L 299 del 7.11.1974, pag. 13) Ove del caso, solo per quanto riguarda le varietà di cereali o di patate.

Ove del caso, solo per quanto riguarda le sementi di cereali o i tuberi-seme di patate.

5630

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

decisione 95/75/CE della Commissione (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 30)

­

decisione 96/334/CE della Commissione (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 39);

(d) che autorizzano, per la commercializzazione di tuberi-seme di patate nella totalità o in parte del territorio di taluni Stati membri, l'adozione di misure più rigorose di quelle previste negli allegati I e II della direttiva 66/403/CEE del Consiglio contro alcune malattie: ­

decisione 93/231/CEE della Commissione (GU n. L 106 del 30.4.1993, pag. 11), modificata dalle decisioni della Commissione ­ 95/21/CE (GU n. L 28 del 7.2.1995, pag. 13), ­ 95/76/CE (GU n. L 60 del 18.3.1995, pag. 31) e ­ 96/332/CE (GU n. L 127 del 25.5.1996, pag. 31).

5631

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 4

Elenco dei paesi terzi 13 Argentina Australia Bulgaria Canada Cile Croazia Israele Marocco Norvegia Nuova Zelanda Polonia Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Stati Uniti d'America Sudafrica Turchia Ungheria Uruguay

13

Il riconoscimento si basa, per quanto riguarda l'ispezione in campo delle colture di sementi e le sementi prodotte, sulla decisione 95/514/CE del Consiglio (GU n. L 296 del 9.12.1995, pag. 34), modificata da ultimo dalla decisione 98/162/CE del Consiglio (GU n. L 53 del 24.2.1998, pag. 21) e, per quanto riguarda il controllo della selezione conservatrice delle varietà, sulla decisione 97/788/CE del Consiglio (GU n. L 322 del 25.11.1998, pag. 39); nel caso della Norvegia si applica l'accordo sullo Spazio economico europeo.

5632

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 7

relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli Art. 1 Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di prodotti vitivinicoli originari dei loro territori alle condizioni stabilite nel presente Allegato.

Art. 2 Il presente Allegato si applica ai prodotti vitivinicoli quali definiti: ­

per la Comunità: dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio14, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1627/9815, e classificati sotto i codici NC 2009 60 e 2204;

­

per la Svizzera: dal capitolo 36 dell'ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari e classificati sotto i numeri della tariffa doganale svizzera 2009.60 e 2204.

Art. 3 Ai fini del presente Allegato e fatte salve disposizioni contrarie previste dall'Allegato, si intende per:

14 15

a)

«prodotto vitivinicolo originario di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, elaborato nel territorio della suddetta Parte ed ottenuto da uve raccolte esclusivamente su tale territorio, conformemente alle disposizioni del presente Allegato;

b)

«indicazione geografica»: un'indicazione, inclusa la denominazione d'origine, ai sensi dell'articolo 22 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che interessano il commercio Allegato all'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), che è riconosciuta dalle disposizioni legislative o regolamentari di una delle Parti per la designazione e la presentazione di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, originario del suo territorio;

c)

«dicitura tradizionale»: una denominazione di uso tradizionale, che si riferisce in particolare a un metodo di produzione o alla qualità, al colore o al tipo di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che è riconosciuta dalle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte per la designazione e la presentazione di tale prodotto originario del territorio di detta Parte;

d)

«denominazione protetta»: un'indicazione geografica o una dicitura tradizionale di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) e protetta in virtù del presente Allegato;

GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8.

5633

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

e)

«designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto di un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità;

f)

«etichettatura»: il complesso delle designazioni ed altre diciture, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2 e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

g)

«presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

h)

«imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti e/o per la loro presentazione ai fini della vendita al consumatore finale.

Titolo I Disposizioni applicabili all'importazione e alla commercializzazione Art. 4 1. Gli scambi tra le Parti di prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari dei territori rispettivi, si effettuano conformemente alle disposizioni tecniche previste dal presente Allegato. Per disposizioni tecniche si intendono tutte le disposizioni di cui all'appendice 1, relative alla definizione dei prodotti vitivinicoli, alle pratiche enologiche, alla composizione di tali prodotti nonché alle modalità di trasporto e di commercializzazione degli stessi.

2. Il Comitato può decidere di ampliare i settori contemplati al paragrafo 1.

3. Le disposizioni degli atti di cui all'appendice 1, relative all'entrata in vigore di tali atti o alla loro applicazione, non si applicano ai fini del presente Allegato.

4. Il presente Allegato non pregiudica l'applicazione delle norme nazionali o comunitarie concernenti la fiscalità, né le relative misure di controllo.

Titolo II Protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 Art. 5 1. Le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 6 utilizzate per la designazione e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2, originari del territorio delle Parti. A tal fine, ciascuna Parte attua i mezzi legali per garantire una protezione efficace e per impedire l'uso di un'indicazione geografica o 5634

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

di una dicitura tradizionale per designare un prodotto vitivinicolo non coperto da tale indicazione o dicitura.

2. Le denominazioni protette di una Parte sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della Parte ai quali si applicano e possono essere utilizzate soltanto alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari di detta Parte.

3. La protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 esclude, in particolare, qualsiasi uso di una denominazione protetta per prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2 che non sono originari della zona geografica indicata, anche se: ­

la vera origine del prodotto è indicata;

­

l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione;

­

tale denominazione è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe.

4. In caso di omonimia tra indicazioni geografiche: a)

se due indicazioni protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le indicazioni, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

b)

se un'indicazione protetta in virtù del presente Allegato è identica alla denominazione di una zona geografica situata al di fuori del territorio delle Parti, tale denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un vino prodotto nella zona geografica a cui si fa riferimento, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

5. In caso di omonimia tra diciture tradizionali, a)

se due diciture protette in virtù del presente Allegato sono omonime, la protezione è accordata ad entrambe le diciture, a condizione che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del prodotto vitivinicolo;

b)

se una dicitura protetta in virtù del presente Allegato è identica a una denominazione utilizzata per un prodotto vitivinicolo non originario del territorio delle Parti, quest'ultima denominazione può essere utilizzata per designare e presentare un prodotto vitivinicolo, a condizione che sia stata usata tradizionalmente e costantemente, che il suo uso a tale scopo sia disciplinato dal paese di origine e che il consumatore non sia indotto erroneamente a credere che il vino sia originario del territorio della Parte in questione.

6. Il Comitato può fissare, in caso di necessità, le condizioni pratiche di utilizzo per differenziare l'una dall'altra le indicazioni o le diciture omonime di cui ai paragrafi 4 e 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

5635

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

7. Ciascuna delle Parti rinuncia ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 24, paragrafi da 4 a 7 dell'Accordo ADPIC per rifiutare la protezione di una denominazione dell'altra Parte.

8. La protezione esclusiva di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applica alla denominazione «Champagne» che figura nell'elenco della Comunità contenuto nell'appendice 2 del presente Allegato. Tale protezione esclusiva non ostacola tuttavia, per un periodo transitorio di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, l'uso della parola «Champagne» per designare e presentare alcuni vini originari del cantone di Vaud in Svizzera, a condizione che essi non siano commercializzati sul territorio della Comunità e che il consumatore non sia indotto in errore circa la vera origine del vino.

Art. 6 Sono protette le seguenti denominazioni: a)

per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Comunità: ­ i riferimenti allo Stato membro di cui il prodotto vitivinicolo è originario, ­ i termini specifici comunitari che figurano nell'appendice 2, ­ le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2;

b)

per quanto concerne i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera: ­ i termini «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» o altri termini utilizzati per indicare questo paese, ­ i termini specifici svizzeri che figurano nell'appendice 2, ­ le indicazioni geografiche e le diciture tradizionali che figurano nell'appendice 2.

Art. 7 1. La registrazione di un marchio commerciale per un prodotto vitivinicolo di cui all'articolo 2, che contenga o che consista in un'indicazione geografica o in una dicitura tradizionale protetta in virtù del presente Allegato, è rifiutata ovvero, su richiesta dell'interessato, invalidata per quanto concerne prodotti che non sono originari: ­

del luogo a cui fa riferimento l'indicazione geografica, o

­

del luogo in cui è utilizzata la dicitura tradizionale.

2. Tuttavia, un marchio registrato entro il 15 aprile 1995 può essere utilizzato fino al 15 aprile 2005, a condizione che sia stato effettivamente utilizzato senza interruzione a partire dalla sua registrazione.

5636

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 8 Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di prodotti vitivinicoli originari delle Parti al di fuori dei territori di queste ultime, le denominazioni protette di una Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare un prodotto vitivinicolo originario dell'altra Parte.

Art. 9 Nella misura in cui la legislazione pertinente delle Parti lo consente, la protezione conferita dal presente Allegato si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede nel territorio dell'altra Parte.

Art. 10 1. Se la designazione o la presentazione di un prodotto vitivinicolo, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, lede i diritti derivanti dal presente Allegato, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune, in particolare per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo della denominazione protetta.

2. Il ricorso alle misure e alle azioni di cui al paragrafo 1 deve intervenire in particolare nei seguenti casi: a)

se la traduzione delle designazioni previste dalla legislazione comunitaria o svizzera in una delle lingue dell'altra Parte comporta un termine che potrebbe indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo così designato o presentato;

b)

se sui contenitori o sull'imballaggio, nella pubblicità o in documenti ufficiali o commerciali relativi a un prodotto la cui denominazione è protetta in virtù del presente Allegato, figurano indicazioni, marchi commerciali, denominazioni, iscrizioni o illustrazioni che direttamente o indirettamente danno un'informazione errata o tale da indurre in errore sulla provenienza, l'origine, la natura o le proprietà essenziali del prodotto;

c)

se viene utilizzato un confezionamento o un imballaggio tale da indurre in errore quanto all'origine del prodotto vitivinicolo.

Art. 11 L'applicazione del presente Allegato non pregiudica una protezione più estesa, ora o in futuro, per le denominazioni protette dal presente Allegato ad opera delle Parti, in virtù della legislazione interna o di altri accordi internazionali.

5637

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Titolo III Reciproca assistenza tra gli organismi di controllo Sottotitolo I: Disposizioni preliminari Art. 12 Ai fini del presente titolo, valgono le seguenti definizioni: a)

«normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli»: tutte le disposizioni previste dal presente Allegato;

b)

«autorità competente»: ciascuna delle autorità o ciascuno dei servizi designati da una Parte per controllare l'applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli;

c)

«autorità di contatto»: l'organismo o l'autorità competente designata da una Parte per garantire gli opportuni collegamenti con l'autorità di contatto dell'altra Parte;

d)

«autorità richiedente»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

e)

«autorità interpellata»: l'autorità competente, all'uopo designata da una Parte, che riceve una richiesta di assistenza in uno dei settori contemplati dal presente titolo;

f)

«infrazione»: qualsiasi violazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli e qualsiasi tentativo di violazione di tale normativa.

Art. 13 1. Le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente titolo. Esse garantiscono la corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli, soprattutto attraverso l'assistenza reciproca, l'individuazione delle infrazioni e lo svolgimento di indagini in proposito.

2. L'assistenza prevista dal presente titolo non pregiudica le norme che disciplinano la procedura penale o l'assistenza giudiziaria reciproca tra le Parti in materia penale.

Sottotitolo II: Controlli effettuati dalle Parti Arti. 14 1. Le Parti adottano le misure necessarie per garantire l'assistenza di cui all'articolo 13 mediante opportuni provvedimenti di controllo.

2. Tali controlli sono eseguiti sistematicamente o per sondaggio. In caso di controlli per sondaggio, le Parti accertano che tali controlli siano rappresentativi per numero, natura e frequenza.

5638

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

3. Le Parti adottano le misure adeguate per agevolare il lavoro dei funzionari delle loro autorità competenti, soprattutto affinché questi ultimi: ­

abbiano accesso ai vigneti, agli impianti di produzione, di elaborazione, di immagazzinaggio e di trasformazione dei prodotti vitivinicoli, nonché ai mezzi di trasporto di tali prodotti;

­

abbiano accesso ai locali commerciali o ai depositi, nonché ai mezzi di trasporto detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto dei prodotti vitivinicoli o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;

­

possano procedere al censimento dei prodotti vitivinicoli e delle sostanze o dei prodotti eventualmente destinati alla loro elaborazione;

­

possano prelevare campioni dei prodotti vitivinicoli detenuti ai fini della vendita, della commercializzazione o del trasporto;

­

possano prendere conoscenza dei dati contabili o di altri documenti utili per i controlli e ricavarne copie o estratti;

­

possano prendere opportuni provvedimenti cautelari riguardo alla produzione, all'elaborazione, alla detenzione, al trasporto, alla designazione, alla presentazione, all'esportazione verso l'altra Parte e alla commercializzazione dei prodotti vitivinicoli o di altri prodotti destinati a essere utilizzati per l'elaborazione degli stessi, quando vi è un sospetto motivato d'infrazione grave al presente Allegato, in particolare in caso di manipolazioni fraudolente o di rischi per la salute pubblica.

Art. 15 1. Quando una Parte designa diverse autorità competenti, essa garantisce il coordinamento delle loro azioni.

2. Ciascuna delle Parti designa un'unica autorità di contatto. Tale autorità: ­

trasmette le richieste di collaborazione, ai fini dell'applicazione del presente titolo, all'autorità di contatto dell'altra Parte;

­

riceve dalla suddetta autorità tali domande, che essa trasmette all'autorità o alle autorità competenti della Parte dalla quale dipende;

­

rappresenta tale Parte nei confronti dell'altra Parte, nell'ambito della collaborazione di cui al sottotitolo III;

­

comunica all'altra Parte le misure adottate in virtù dell'articolo 14.

Sottotitolo III: Reciproca assistenza tra le autorità di sorveglianza Art. 16 1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di accertare che la

5639

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli sia correttamente applicata, in particolare le informazioni riguardanti le operazioni constatate o programmate che violino o possano violare detta normativa.

2. Su domanda motivata dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata esercita ­ o assume le iniziative necessarie per farlo ­ una sorveglianza speciale o controlli che permettano di conseguire gli obiettivi previsti.

3. L'autorità interpellata di cui ai paragrafi 1 e 2 procede come se agisse per proprio conto o su domanda di un'autorità del proprio paese.

4. D'accordo con l'autorità interpellata, l'autorità richiedente può designare funzionari al suo servizio o al servizio di un'altra autorità competente della Parte che rappresenta: ­

per ottenere, dagli uffici delle autorità competenti della Parte in cui l'autorità interpellata è stabilita, informazioni in merito alla corretta applicazione della normativa sugli scambi di prodotti vitivinicoli o ad azioni di controllo, come pure per effettuare copie dei documenti di trasporto e di altri documenti o estratti di registri, oppure

­

per assistere alle azioni richieste in virtù del paragrafo 2.

Le copie di cui al primo trattino possono essere effettuate soltanto con l'accordo dell'autorità interpellata.

5. L'autorità richiedente che desidera inviare nell'altra Parte un funzionario designato conformemente al paragrafo 4, primo comma, per assistere alle operazioni di controllo di cui al secondo trattino di tale comma, avverte l'autorità interpellata in tempo utile prima dell'inizio di tali operazioni. I funzionari dell'autorità interpellata garantiscono ad ogni istante la direzione delle operazioni di controllo.

I funzionari dell'autorità richiedente: ­

presentano un mandato scritto che indica la loro identità e la loro qualità,

­

fatte salve le restrizioni che la normativa applicabile all'autorità interpellata impone ai suoi funzionari nell'esercizio dei controlli in questione, godono dei diritti di accesso di cui all'articolo 14, paragrafo 3, godono di un diritto d'informazione sui risultati dei controlli effettuati dai funzionari dell'autorità interpellata a norma dell'articolo 14, paragrafo 3,

­

adottano, nel corso dei controlli, un comportamento compatibile con le regole e gli usi imposti ai funzionari della Parte sul cui territorio è effettuata l'operazione di controllo.

6. Le domande motivate di cui al presente articolo sono trasmesse all'autorità interpellata della Parte interessata tramite l'autorità di contatto di tale Parte. Lo stesso vale per: ­

le risposte a tali domande,

­

le comunicazioni relative all'applicazione dei paragrafi 2, 4 e 5.

5640

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

In deroga al primo comma, per rendere più efficace e più rapida la collaborazione tra le Parti, queste possono, in casi opportuni, permettere che un'autorità competente ­

rivolga le sue domande motivate o le sue comunicazioni direttamente a un'autorità competente dell'altra Parte,

­

risponda direttamente alle domande motivate o alle comunicazioni ad essa rivolte da un'autorità competente dell'altra Parte.

In questi casi, le autorità in questione informano immediatamente l'autorità di contatto della Parte interessata.

Art. 17 Se un'autorità competente di una delle Parti ha motivo di sospettare o venga a conoscenza del fatto ­

che un prodotto vitivinicolo non è conforme alla normativa sugli scambi di tali prodotti, oppure è oggetto di frodi per quanto concerne l'elaborazione o la commercializzazione di tale prodotto, e

­

che tale inosservanza riveste interesse particolare per una delle Parti e potrebbe dare adito a misure amministrative o ad azioni legali,

essa ne informa immediatamente, tramite l'autorità di contatto di sua pertinenza, l'autorità di contatto della Parte in questione.

Art. 18 1. Le domande formulate in virtù del presente titolo sono redatte per iscritto. Esse sono corredate dei documenti necessari per consentire di rispondervi. Se l'urgenza della situazione lo rende necessario, possono essere accettate domande presentate verbalmente, che devono però essere immediatamente confermate per iscritto.

2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 sono corredate delle seguenti informazioni: ­

il nome dell'autorità richiedente,

­

la misura richiesta,

­

l'oggetto o il motivo della domanda,

­

la legislazione, le norme o gli altri strumenti giuridici interessati,

­

indicazioni per quanto possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche che sono oggetto delle indagini,

­

una sintesi dei fatti pertinenti.

3. Le domande sono redatte in una delle lingue ufficiali delle Parti.

4. Se una domanda non è conforme alle condizioni formali, è possibile richiedere che sia corretta o completata; si possono tuttavia decidere provvedimenti cautelari.

5641

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 19 1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, di copie certificate conformi, di relazioni e di testi simili.

2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da dati informatizzati prodotti, sotto qualsiasi forma, agli stessi fini.

Art. 20 1. La Parte da cui dipende l'autorità interpellata può rifiutare di prestare assistenza a norma del presente titolo se tale assistenza può recare pregiudizio alla sovranità, all'ordine pubblico, alla sicurezza o ad altri interessi essenziali di detta Parte.

2. Qualora l'autorità richiedente solleciti un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

3. Se l'assistenza è rifiutata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Art. 21 1. Le informazioni fornite a norma degli articoli 16 e 17 sono corredate di documenti o di altre prove utili, nonché dell'indicazione delle eventuali misure amministrative o azioni legali, e riguardano in particolare: ­

la composizione e le caratteristiche organolettiche del prodotto vitivinicolo in questione,

­

la sua designazione e la sua presentazione,

­

il rispetto delle norme previste per la sua produzione, la sua elaborazione o la sua commercializzazione.

2. Le autorità di contatto interessate dalla questione per cui è stato avviato il processo di reciproca assistenza di cui agli articoli 16 e 17 si informano reciprocamente e senza indugio ­

in merito allo svolgimento delle indagini, soprattutto mediante relazioni e altri documenti o mezzi d'informazione,

­

in merito alle conseguenze sul piano amministrativo o contenzioso riguardanti le operazioni in questione.

3. Le spese di viaggio sostenute ai fini dell'applicazione del presente titolo sono prese a carico dalla Parte che ha designato un funzionario per le misure di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 4.

4. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni nazionali relative al segreto dell'istruttoria giudiziaria.

5642

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Sottotitolo IV: Disposizioni generali Art. 22 1. Nell'ambito dell'applicazione dei sottotitoli II e III, l'autorità competente di una Parte può chiedere a un'autorità competente dell'altra Parte di procedere a un prelievo di campioni conformemente alle pertinenti disposizioni di tale Parte.

2. L'autorità interpellata conserva i campioni prelevati conformemente al paragrafo 1 e designa, in particolare, il laboratorio al quale devono essere presentate ai fini di esame. L'autorità richiedente può designare un altro laboratorio per un'analisi parallela dei campioni. A tal fine, l'autorità interpellata trasmette un numero opportuno di campioni all'autorità richiedente.

3. In caso di disaccordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata a proposito dei risultati dell'esame di cui al paragrafo 2, viene effettuata un'analisi arbitrale da un laboratorio designato di comune accordo.

Art. 23 1. Tutte le informazioni comunicate, in qualsiasi forma, a norma del presente titolo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata a informazioni analoghe dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute, oppure, secondo il caso, dalle corrispondenti disposizioni cui devono conformarsi le autorità comunitarie.

2. Il presente titolo non obbliga una Parte la cui legislazione o le cui pratiche amministrative impongono, per la protezione dei segreti industriali e commerciali, limiti più ristretti di quelli previsti dal presente titolo, a fornire informazioni, se la Parte richiedente non prende disposizioni per conformarsi a tali limiti più ristretti.

3. Le informazioni raccolte saranno utilizzate esclusivamente ai fini del presente titolo; esse potranno essere utilizzate ad altri fini sul territorio di una Parte soltanto con l'accordo scritto preliminare dell'autorità amministrativa che le ha fornite e sono inoltre soggette alle restrizioni imposte da detta autorità.

4. Il paragrafo 1 non osta all'uso delle informazioni nell'ambito di azioni legali o amministrative in seguito avviate per violazioni del diritto penale comune, purché siano state ottenute nell'ambito di un'assistenza legale internazionale.

5. Le Parti possono, nei loro verbali, nelle loro relazioni e nelle loro testimonianze, nonché nel corso delle azioni
e dei procedimenti di fronte a tribunali, invocare a titolo di prova le informazioni raccolte e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 24 Le persone fisiche o giuridiche, nonché le associazioni di tali persone, le cui attività professionali possono essere oggetto dei controlli di cui al presente titolo, non possono ostacolare tali controlli e sono tenute ad agevolarli in qualsiasi momento.

5643

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Titolo IV Disposizioni generali Art. 25 I titoli I e II non si applicano ai prodotti vitivinicoli di cui all'articolo 2: a)

in transito sul territorio di una delle Parti, o

b)

originari del territorio di una delle Parti e oggetto di scambi in piccoli quantitativi tra dette Parti alle condizioni e secondo le modalità di cui all'appendice 3 del presente Allegato.

Art. 26 Le Parti: a)

si comunicano reciprocamente, alla data dell'entrata in vigore dell'Allegato: ­ l'elenco degli organismi competenti per la redazione dei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1; ­ l'elenco degli organismi competenti per l'attestazione della denominazione di origine nei documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli in applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1; ­ l'elenco delle autorità competenti e delle autorità di contatto di cui all'articolo 12, lettere b) e c); ­ l'elenco dei laboratori autorizzati ad eseguire le analisi conformemente all'articolo 22, paragrafo 2;

b)

si consultano e si informano in merito alle misure adottate da ciascuna di esse ai fini dell'applicazione del presente Allegato; in particolare, si comunicano reciprocamente le rispettive disposizioni e una sintesi delle decisioni amministrative e giudiziarie di particolare importanza ai fini di una corretta applicazione del presente Allegato.

Art. 27 1. Il gruppo di lavoro «prodotti vitivinicoli», denominato in appresso "gruppo di lavoro", istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, esamina qualsiasi questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. Esso formula in particolare proposte, che presenta al Comitato al fine di adattare e di aggiornare le appendici del presente Allegato.

Art. 28 1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 8, i prodotti vitivinicoli che, al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato, sono stati prodotti, elaborati, designati e presentati in un modo conforme alla legge o alla regolamentazione interna delle

5644

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Parti, ma vietato dal presente Allegato, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

2. Fatte salve disposizioni contrarie adottate dal Comitato, la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli prodotti, elaborati, designati e presentati a norma del presente Allegato, ma la cui produzione, elaborazione, designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Allegato, può essere proseguita fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 29 1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra Parte non abbia rispettato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda immediatamente ad una consultazione dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 3 può adottare gli opportuni provvedimenti cautelari per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 30 L'applicazione dello scambio di lettere tra la Comunità e la Svizzera, relativo alla cooperazione in materia di controllo ufficiale dei vini, firmato il 15 ottobre 1984 a Bruxelles, è sospesa finché sarà in vigore il presente Allegato.

5645

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 1

Elenco degli atti di cui all'articolo 4, relativi ai prodotti vitivinicoli A. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione in Svizzera dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità Atti ai quali si fa riferimento16

16

1.

373 R 2805: regolamento (CEE) n. 2805/73 della Commissione, del 12 ottobre 1973, che stabilisce l'elenco dei vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate e dei vini bianchi di qualità importati aventi un tenore particolare di anidride solforosa, nonché alcune disposizioni transitorie relative al tenore di anidride solforosa dei vini prodotti anteriormente al 1° ottobre 1973 (GU L 289 del 16.10.1973, pag. 21), modificato da ultimo da: ­ 377 R 0966: regolamento (CEE) n. 966/77 della Commissione, del 4 maggio 1977 (GU L 115 del 6.5.1977, pag. 77).

2.

374 R 2319: regolamento (CEE) n. 2319/74 della Commissione, del 10 settembre 1974, che determina talune superfici viticole nelle quali sono prodotti vini da pasto che possono avere gradazione alcolometrica naturale totale massima di 17° (GU L 248 dell'11.9.1974, pag. 7).

3.

375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da: ­ 389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

4.

376 L 0895: direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26), modificata da ultimo da: ­ 397 L 0041: direttiva 97/41/CE del Consiglio, del 25 giugno 1997 (GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33).

5.

378 R 1972: regolamento (CEE) n. 1972/78 della Commissione, del 16 agosto 1978, che fissa le modalità d'applicazione per le pratiche enologiche (GU L 226 del 17.8.1978, pag. 11), modificato da: ­ 380 R 0045: regolamento (CEE) n. 45/80 della Commissione, del 10 gennaio 1980 (GU L 7 dell'11.1.1980, pag. 12).

6.

379 L 0700: direttiva 79/700/CEE della Commissione, del 24 luglio 1979, che fissa i metodi comunitari di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale dei residui di antiparassitari negli e sugli ortofrutticoli (GU L 207 del 15.8.1979, pag. 26).

Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998.

Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.

5646

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

7.

384 R 2394: regolamento (CEE) n. 2394/84 della Commissione, del 20 agosto 1984, che stabilisce le condizioni di impiego delle resine scambiatrici di ioni e fissa le modalità di applicazione per l'elaborazione del mosto di uve concentrato rettificato (GU L 224 del 21.8.1984, pag. 8), modificato da ultimo da: ­ 386 R 2751: regolamento (CEE) n. 2751/86 della Commissione, del 4 settembre 1986 (GU L 253 del 5.9.1986, pag. 11).

8.

385 R 3804: regolamento (CEE) n. 3804/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che stabilisce l'elenco delle superfici coltivate a vigneto in talune regioni spagnole in cui i vini da tavola possono avere un titolo alcolometrico effettivo inferiore ai requisiti comunitari (GU L 367 del 31.12.1985, pag.

37).

9.

386 R 0305: regolamento (CEE) n. 305/86 della Commissione, del 12 febbraio 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale dei vini originari della Comunità prodotti anteriormente al 1º settembre 1986 e, durante un periodo transitorio, dei vini importati (GU L 38 del 13.2.1986, pag.

13).

10. 386 R 1888: regolamento (CEE) n. 1888/86 della Commissione, del 18 giugno 1986, relativo al tenore massimo di anidride solforosa totale di taluni vini spumanti originari della Comunità elaborati anteriormente al 1º settembre 1986 e, per un periodo transitorio, dei vini spumanti importati (GU L 163 del 19.6.1986, pag. 19).

11. 386 R 2094: regolamento (CEE) n. 2094/86 della Commissione, del 3 luglio 1986, che reca modalità di applicazione per l'utilizzazione di acido tartarico per la disacidificazione di determinati prodotti viticoli in talune regioni della zona viticola A (GU L 180 del 4.7.1986, pag. 17), modificato da: ­ 386 R 2736: regolamento (CEE) n. 2736/86 della Commissione, del 3 settembre 1986 (GU L 252 del 4.9.1986, pag. 15).

12. 387 R 0822: regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1), modificato da ultimo da: ­ 398 R 1627: regolamento (CE) n. 1627/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 8).

13. 387 R 0823: regolamento (CEE) n. 823/87 del Consiglio del 16 marzo 1987 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59), modificato da ultimo da: ­ 396 R 1426: regolamento (CE) n. 1426/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1).

14. 388 R 3377: regolamento (CEE) n. 3377/88 della Commissione, del 28 ottobre 1988, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 296 del 29.10.1988, pag. 69).

15. 388 R 4252: regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi 5647

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

prodotti nella Comunità (GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59), modificato da ultimo da: ­ 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).

16. 389 L 0107: direttiva 89/107/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 27), modificata da: ­ 394 L 0034: direttiva 94/34/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1994 (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1).

17. 389 L 0109: direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 38), rettificata nella GU L 347 del 28.11.1989, pag. 37.

18. 389 L 0396: direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21), modificata da ultimo da: ­ 392 L 0011: direttiva 92/11/CEE del Consiglio, del 3 marzo 1992 (GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).

19. 389 R 2202: regolamento (CEE) n. 2202/89 della Commissione, del 20 luglio 1989, che definisce il taglio, la vinificazione, l'imbottigliatore e l'imbottigliamento (GU L 209 del 21.7.1989, pag. 31).

20. 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da: ­ 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).

21. 390 L 0642: direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71), modificata da ultimo da: ­ 397 L 0071: direttiva 97/71/CE della Commissione, del 15 dicembre 1997 (GU L 347 del 18.12.1997, pag. 42).

22. 390 R 2676: regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi di analisi comunitari da utilizzare nel settore
del vino (GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: ­ 397 R 0822: regolamento (CE) n. 822/97 della Commissione, del 6 maggio 1997 (GU L 117 del 7.5.1997, pag. 10).

23. 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la pre5648

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

sentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: ­ 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue: l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, non si applica.

24. 390 R 3220: regolamento (CEE) n. 3220/90 della Commissione, del 7 novembre 1990, che determina le condizioni di applicazione di talune pratiche enologiche previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio (GU L 308 dell'8.11.1990, pag. 22), modificato da ultimo da: ­ 397 R 2053: regolamento (CE) n. 2053/97 della Commissione, del 20 ottobre 1997 (GU L 287 del 21.10.1997, pag. 15).

25. 391 R 3223: regolamento (CEE) n. 3223/91 della Commissione, del 5 novembre 1991, che autorizza il Regno Unito a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di alcuni vini da tavola (GU L 305 del 6.11.1991, pag. 14).

26. 391 R 3895: regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, dell'11 dicembre 1991, che stabilisce talune norme per la designazione e la presentazione di vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 1).

27. 391 R 3901: regolamento (CEE) n. 3901/91 della Commissione, del 18 dicembre 1991, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini speciali (GU L 368 del 31.12.1991, pag. 15).

28. 392 R 1238: regolamento (CEE) n. 1238/92 della Commissione, dell'8 maggio 1992, che stabilisce metodi comunitari di analisi dell'alcole neutro nel settore del vino (GU L 130 del 15.5.1992, pag. 13).

29. 392 R 2332: regolamento (CEE) n. 2332/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativo ai vini spumanti prodotti nella Comunità (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 1), modificato da ultimo da: ­ 398 R 1629: regolamento (CE) n. 1629/86 della Commissione, del 20 luglio 1998 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11).

30. 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da: ­ 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).

31. 392 R 3459: regolamento
(CEE) n. 3459/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 350 dell'1.12.1992, pag.

60).

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

32. 393 R 0315: regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

33. 393 R 586: regolamento (CEE) n. 586/93 della Commissione, del 12 marzo 1993, recante deroga a talune disposizioni in materia di tenore di acidità volatile di taluni vini (GU L 61 del 13.3.1993, pag. 39), modificato da ultimo da: ­ 396 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 17 aprile 1996 (GU L 97 del 18.4.1996, pag. 17).

34. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29.

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue: a) qualora il documento valga come attestato di denominazione di origine di cui all'articolo 7 del regolamento, le diciture sono autenticate, nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), primo trattino: ­ sugli esemplari n. 1, n. 2 e n. 4 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 oppure ­ sugli esemplari n. 1 e n. 2 se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92; b) in caso di trasporto, quale previsto all'articolo 8, paragrafo 2, si applicano le seguenti regole: (i) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92: ­ l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante, ­ l'esemplare n. 4, o una copia certificata conforme dell'esemplare n. 4, viene consegnato alle autorità competenti svizzere dal destinatario; (ii) se si utilizza il documento di cui al regolamento (CEE) n. 3649/92: ­ l'esemplare n. 2 scorta il prodotto dal luogo di carico al luogo di scarico in Svizzera e viene consegnato al destinatario o al suo rappresentante, ­ una copia certificata conforme dell'esemplare n. 2 viene consegnata alle autorità competenti svizzere dal destinatario; c) oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo, conformemente alla direttiva 89/396/CEE
del Consiglio, del 14 giugno 1989 (GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).

35. 393 R 3111: regolamento (CE) n. 3111/93 della Commissione, del 10 novembre 1993, che stabilisce gli elenchi dei vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate di cui agli articoli 3 e 12 del regolamento (CEE) n.

4252/88 (GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 48), modificato da:

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

398 R 0693: regolamento (CE) n. 693/96 della Commissione, del 27 marzo 1998 (GU L 96 del 28.3.1998, pag. 17).

36. 394 L 0036: direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari (GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13).

37. 394 R 2733: regolamento (CE) n. 2733/94 della Commissione, del 9 novembre 1994, che autorizza il Regno Unito a permettere un aumento supplementare della gradazione alcolometrica dei vini da tavola e dei vini di qualità prodotti in una regione determinata (GU L 289 del 10.11.1994, pag.

5).

38. 394 R 3299: regolamento (CE) n. 3299/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, relativo alle misure transitorie applicabili in Austria nel settore vitivinicolo (GU L 341 del 30.12.1994, pag. 37), modificato da: ­ 395 R 0670: regolamento (CE) n. 670/95 della Commissione, del 29 marzo 1995 (GU L 70 del 30.3.1995) 39. 395 L 0002: direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1), modificata da: ­ 396 L 0085: direttiva 96/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996 (GU L 86 del 28.3.1997, pag. 4).

40. 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 056 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da: ­ 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).

41. 395 R 0593: regolamento (CE) n. 593/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie relative al taglio dei vini da tavola in Spagna per il 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 3).

42. 395 R 0594: regolamento (CE) n. 594/95 della Commissione, del 17 marzo 1995, recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini da tavola prodotti in Spagna e in Portogallo e messi in consumo sul mercato di tali Stati membri nel 1995 (GU L 60 del 18.3.1995, pag. 5).

43. 395 R 0878: regolamento (CE) n. 878/95 della Commissione, del 21 aprile 1995, recante deroga al regolamento (CEE) n. 822/87 per quanto concerne l'acidificazione di vini arricchiti prodotti nel 1994/1995 nelle province di Verona e Piacenza (Italia) (GU L 91 del 22.4.1995, pag. 1).

44. 395 R 2729:
regolamento (CE) n. 2729/95 della Commissione, del 27 novembre 1995, relativo al titolo alcolometrico volumico naturale del «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene» e del «Prosecco del Montello e dei Colli Asolani» prodotto nella campagna 1995/1996 nonché al titolo alcolometrico volumico totale minimo delle partite destinate alla loro elaborazione (GU L 284 del 28.11.1995, pag. 5).

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

45. 396 R 1128: regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione, del 24 giugno 1996, che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna (GU L 150 del 25.6.1996, pag. 13).

46. 398 R 0881: regolamento (CE) n. 881/98 della Commissione, del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 124 del 25.4.1998, pag. 22).

Atti dei quali le parti prendono atto Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti: B. Atti applicabili all'importazione e alla commercializzazione nella Comunità dei prodotti vitivinicoli originari della Svizzera Atti ai quali si fa riferimento17 1. Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RU 1998 3033).

2. Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (Ordinanza sul vino) (RU 1999 86).

3. Ordinanza dell'UFAG del 7 dicembre 1998 concernente l'elenco dei vitigni e l'esame delle varietà (RU 1999 535).

4. Legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Legge sulle derrate alimentari, LDerr), modificata da ultimo il 29 aprile 1998 (RU 1998 3033).

5. Ordinanza del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari (ODerr), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303).

Ai fini del presente Allegato, l'ordinanza è adattata come segue: a)

17

in applicazione degli articoli da 11 a 16, le pratiche e i trattamenti enologici autorizzati sono i seguenti: 1) arieggiamento o immissione di argon, azoto od ossigeno; 2) trattamenti termici; 3) utilizzazione nei vini secchi, e in quantità non superiori al 5%, di fecce fresche, sane e non diluite che contengano lieviti provenienti dalla vinificazione recente di vini secchi; 4) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, a condizione che il loro uso non lasci residui indesiderabili nel prodotto così trattato; 5) impiego di lieviti per vinificazione; 6) impiego di preparati di scorze di lieviti, entro il limite di 40 grammi per ettolitro;

Per la legislazione comunitaria, situazione al 1° agosto 1998.

Per la legislazione svizzera, situazione al 1° gennaio 1999.

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

7) 8) 9)

10)

11) 12)

13)

14) 15) 16)

17)

18)

impiego di polivinilpolipirrolidone, entro il limite di 80 grammi per ettolitro; impiego di batteri lattici in una sospensione vinosa; aggiunta di una o più delle seguenti sostanze, per favorire lo sviluppo dei lieviti: fosfato di ammonio o solfato di ammonio, entro il limite di 0,3 grammi per litro; ­ solfito di ammonio o bisolfito di ammonio, entro il limite di 0,2 grammi per litro; tali prodotti possono essere utilizzati anche insieme, entro il limite globale di 0,3 grammi per litro, fatto salvo il suddetto limite di 0,2 grammi per litro; ­ dicloridrato di tiamina, entro il limite di 0,6 milligrammi per litro espresso in tiamina; impiego di anidride carbonica, argon o azoto, soli o miscelati tra loro, unicamente per creare un'atmosfera inerte e manipolare il prodotto al riparo dall'aria; aggiunta di anidride carbonica, purché il tenore di anidride carbonica del vino così trattato non sia superiore a 2 grammi per litro; impiego, entro i limiti previsti dalla normativa svizzera, di anidride solforosa, di bisolfito di potassio o di metabisolfito di potassio, detto anche disolfito di potassio o pirosolfito di potassio; aggiunta di acido sorbico o di sorbato di potassio, purché il tenore finale in acido sorbico del prodotto trattato non sia superiore a 200 milligrammi per litro al momento dell'immissione al consumo umano diretto; aggiunta di acido L-ascorbico, entro il limite di 150 grammi per litro; aggiunta di acido citrico per la stabilizzazione del vino, purché il tenore finale del vino trattato non sia superiore a 1 grammo per litro; impiego di acido tartarico per l'acidificazione, purché l'acidità iniziale non sia aumentata di oltre 2,5 grammi per litro, espressa in acido tartarico; impiego, per la disacidificazione, di una o più delle seguenti sostanze: ­ tartrato neutro di potassio, ­ bicarbonato di potassio, ­ carbonato di calcio, eventualmente contenente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L(+) tartarico e L(-) malico, ­ tartrato di calcio o acido tartarico, ­ preparato omogeneo di acido tartarico e di carbonato di calcio, in proporzioni equivalenti e ridotti in polvere fine; chiarificazione per mezzo di una o più delle seguenti sostanze ad uso enologico: ­ gelatina alimentare, ­ colla di pesce, ­ caseina e caseinato di potassio, ­ albumina animale,

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­ ­ ­ ­ ­ ­

19) 20) 21)

22) 23) 24) 25)

26)

27) 28) 29)

30)

31)

32)

33)

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bentonite, diossido di silicio sotto forma di gel o di soluzione colloidale, caolino, tannino, enzimi pectolitici, preparato enzimatico di beta-glucanasi entro il limite di 3 grammi di preparato per ettolitro; aggiunta di tannino; trattamento dei vini con carbone per uso enologico (carbone attivato), entro il limite di 100 grammi di prodotto secco per ettolitro; trattamento: ­ dei vini bianchi e rosati con ferrocianuro di potassio, ­ dei vini rossi con ferrocianuro di potassio o fitato di calcio, purché i vini trattati conservino ferro residuo; aggiunta di acido metatartarico, entro il limite di 100 milligrammi per litro; impiego di gomma arabica; impiego di acido DL tartarico, detto anche acido racemico, o del suo sale di potassio neutro, per la precipitazione del calcio in eccedenza; impiego, per l'elaborazione di vini spumanti ottenuti dalla fermentazione in bottiglia e per i quali la separazione delle fecce è effettuata mediante sboccamento: ­ di alginato di calcio, oppure ­ di alginato di potassio; impiego di solfato di rame per eliminare i difetti di gusto o di odore del vino, entro il limite di 1 grammo per ettolitro, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di rame superiore a 1 milligrammo per litro; aggiunta di bitartrato di potassio per favorire la precipitazione del tartaro; aggiunta di caramello per rafforzare il colore dei vini liquorosi; impiego di solfato di calcio per l'elaborazione di vini liquorosi, a condizione che il vino trattato non abbia un tenore di solfato superiore a 2 grammi per litro espresso in solfato di potassio; trattamento per elettrodialisi del vino per garantire la stabilizzazione tartarica, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV); impiego di ureasi per ridurre il tasso di urea nel vino, a condizioni conformi alle norme dell'Ufficio internazionale della vigna e del vino (OIV); aggiunta di distillato di vino o di uve secche o di un alcole neutro di origine vinica per l'elaborazione di vini liquorosi, secondo le condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera; aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera relativa al saccarosio, di mosto di uve concentrato o di mosto di uve

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

concentrato rettificato, per aumentare il titolo alcolometrico naturale dell'uva, del mosto o del vino; 34) aggiunta, alle condizioni specifiche previste dalla normativa svizzera, di mosto di uve o di mosto di uve concentrato rettificato per edulcorare il vino; b)

in deroga all'articolo 371 dell'ordinanza, è vietato il taglio di un vino svizzero con un vino di diversa origine: ­ per quanto riguarda i vini rosati e rossi delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), dal 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente Allegato; ­ per quanto riguarda i vini diversi da quelli di cui al primo trattino, delle categorie 1 e 2 (vini con denominazione di origine e indicazione di provenienza), a partire dall'entrata in vigore del presente Allegato;

c)

in deroga all'articolo 373 dell'Ordinanza, le norme di designazione e di presentazione sono quelle applicabili ai prodotti importati dai paesi terzi di cui ai seguenti regolamenti: (1) 389 R 2392: regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13), modificato da ultimo da: ­ 396 R 1427: regolamento (CE) n. 1427/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 3).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue: aa) qualora il vino svizzero sia stato immesso in recipienti di un volume nominale inferiore o uguale a 60 litri in Svizzera, l'indicazione dell'importatore di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettera c) e all'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) del regolamento può essere sostituita da quella del produttore, del cantiniere, del negoziante o dell'imbottigliatore svizzero; bb) in deroga all'articolo 2, paragrafo 3, punto i), all'articolo 28, paragrafo 1 e all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, il termine «vino da tavola», se del caso completato dalla dicitura «vino tipico», può essere utilizzato per vini svizzeri con indicazione di provenienza (vini della categoria 2) secondo le condizioni prevista dalla normativa svizzera; cc) in deroga all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b) del regolamento, l'indicazione di una o più varietà di viti è ammessa se il vino svizzero è ottenuto almeno per l'85 per cento dalle suddette varietà; se sono indicate diverse varietà, lo saranno in ordine decrescente di proporzione; dd) in deroga all'articolo 31, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, l'indicazione dell'anno di raccolto è ammessa per un vino di categoria 1 o 2 se ottenuto almeno per l'85 per cento da uve raccolte nell'anno in questione;

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(2) 390 R 3201: regolamento (CEE) n. 3201/90 della Commissione, del 16 ottobre 1990, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 309 dell'8.11.1990, pag. 1), modificato da ultimo da: ­ 398 R 0847: regolamento (CE) n. 847/98 della Commissione, del 22 aprile 1998 (GU L 120 del 23.4.1998, pag. 14).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue: aa) in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume; bb) in deroga all'articolo 14, paragrafo 7, i termini «demi-sec» e «moelleux» possono essere sostituiti rispettivamente dai termini «légèrement doux» e «demi-doux».

(3) 392 R 2333: regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9), modificato da ultimo da: ­ 396 R 1429: regolamento (CE) n. 1429/86 del Consiglio, del 26 giugno 1996 (GU L 184 del 24.7.1996, pag. 9).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue: la dicitura «Stato membro produttore» di cui all'articolo 6, paragrafo 2, terzo trattino si considera riferita anche alla Svizzera.

(4) 395 R 0554: regolamento (CE) n. 554/95 della Commissione, del 13 marzo 1995, recante modalità di applicazione per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 56 del 14.3.1995, pag. 3), modificato da: ­ 396 R 1915: regolamento (CE) n. 1915/96 della Commissione, del 3 ottobre 1996 (GU L 252 del 4.10.1996, pag. 10).

Ai fini dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue: in deroga all'articolo 2, primo comma del regolamento, la gradazione alcolometrica può essere indicata in decimi di unità percentuale in volume.

6. Ordinanza del 26 giugno 1995 sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (Ordinanza sugli additivi, OAdd), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 530).

7. Ordinanza del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE), modificata da ultimo il 30 gennaio 1998 (RU 1998 273).

8. 375 L 0106: direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (GU L 42 del 15.2.1975, pag. 1), modificata da ultimo da:

5656

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

389 L 0676: direttiva 89/676/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989 (GU L 398 del 30.12.1989, pag. 18).

9. 393 R 2238: regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione, del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200 del 10.8.1993, pag. 10), rettificato dalla GU L 301 dell'8.12.1993, pag. 29.

Ai fini dell'applicazione dell'Allegato, il regolamento è adattato come segue: a)

tutte le importazioni nella Comunità di prodotti vitivinicoli originari della Svizzera sono soggette alla presentazione di un documento di accompagnamento redatto conformemente alle disposizioni del regolamento; fatto salvo l'articolo 4, il documento di accompagnamento dev'essere conforme al modello che figura nell'Allegato III del regolamento; oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3, il documento contiene un'indicazione che consente di identificare la partita a cui appartiene il prodotto vitivinicolo;

b)

il documento di accompagnamento di cui alla lettera a) sostituisce il documento d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3590/85 della Commissione, del 18 dicembre 1985, relativo all'attestato e al bollettino d'analisi previsti per l'importazione di vini, succhi e mosti d'uve (GU L 343 del 20.12.1985, pag. 20), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

960/98 della Commissione, del 7 maggio 1998 (GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 4);

c)

laddove il regolamento si riferisce a uno Stato membro o a Stati membri, o a disposizioni comunitarie o nazionali, tali diciture si considerano riferite alla Svizzera o alla legislazione svizzera.

Atti dei quali le parti prendono atto Le Parti prendono atto del contenuto dei seguenti atti:

5657

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 2

Denominazioni protette di cui all'articolo 6 A. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Comunità I. Termini tradizionali specifici comunitari 1.1 I termini in appresso, che figurano all'articolo 1 del regolamento (CEE) n.

823/87 del Consiglio18, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.

1426/9619, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate: (i) la dicitura «vini di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie; (ii) la dicitura «vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.s.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie, e la dicitura «Sekt bestimmter Anbaugebiete» o «Sekt b.A.»; (iii) la dicitura «vini frizzanti di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.f.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie; (iv) la dicitura «vini liquorosi di qualità prodotti in regioni determinate» e la relativa abbreviazione «v.l.q.p.r.d.», nonché le diciture e le abbreviazioni equivalenti nelle altre lingue comunitarie.

1.2 I termini in appresso, che figurano nel regolamento (CEE) n. 4252/88 del Consiglio20, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1629/98 del Consiglio21, relativo all'elaborazione e alla commercializzazione dei vini liquorosi prodotti nella Comunità: ­ « » («vino dolce naturale»); ­ «vino generoso»; ­ «vino generoso de licor»; ­ «vinho generoso»; ­ «vino dulce natural»; ­ «vino dolce naturale»; ­ «vinho doce natural»; ­ «vin doux naturel».

1.3 Il termine «Crémant».

18 19 20 21

GU L 84 del 27.3.1987, pag. 59.

GU L 184 del 24.7.1996, pag. 1.

GU L 373 del 31.12.1988, pag. 59.

GU L 210 del 28.7.1998, pag. 11.

5658

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

II. Indicazioni geografiche e diciture tradizionali per Stato membro I.

Vini originari della Germania

II.

Vini originari della Francia

III.

Vini originari della Spagna

IV.

Vini originari della Grecia

V.

Vini originari dell'Italia

VI.

Vini originari del Lussemburgo

VII.

Vini originari del Portogallo

VIII.

Vini originari del Regno Unito

IX.

Vini originari dell'Austria

5659

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

I. Vini originari della Repubblica federale di Germania A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate (`Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete') 1.1. Nomi delle regioni determinate Ahr Baden Franken Hessische Bergstrasse Mittelrhein Mosel-Saar-Ruwer Nahe Pfalz Rheingau Rheinhessen Saale-Unstrut Sachsen Württemberg 1.2. Nomi delle sottoregioni, dei comuni e delle parti di comuni 1.2.1. Regione determinata Ahr (a) Sottoregione: Bereich Walporzheim/Ahrtal (b) Grosslage: Klosterberg (c) Einzellagen: Blume Burggarten Goldkaul Hardtberg Herrenberg Laacherberg

Mönchberg Pfaffenberg Sonnenberg Steinkaul Übigberg

(d) Comuni o parti di comuni: Ahrbrück Ahrweiler Altenahr Bachem Bad Neuenahr-Ahrweiler Dernau Ehlingen Heimersheim Heppingen

Lohrsdorf Marienthal Mayschoss Neuenahr Pützfeld Rech Reimerzhoven Walporzheim

5660

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.2.2. Regione determinata Hessische Bergstrasse (a) Sottoregioni: Bereich Starkenburg (b) Grosslagen: Rott Schlossberg (c) Einzellagen: Eckweg Fürstenlager Guldenzoll Hemsberg Herrenberg Höllberg Kalkgasse (d) Comuni o parti di comuni: Alsbach Bensheim Bensheim-Auerbach Bensheim-Schönberg Dietzenbach Erbach Gross-Umstadt

Bereich Umstadt Wolfsmagen

Maiberg Paulus Steingeröll Steingerück Steinkopf Stemmler Streichling Hambach Heppenheim Klein-Umstadt Rossdorf Seeheim Zwingenberg

1.2.3. Regione determinata Mittelrhein (a) Sottoregioni: Bereich Loreley (b) Grosslagen: Burg-Hammerstein Burg Rheinfels Gedeonseck Herrenberg Lahntal Loreleyfelsen

Bereich Siebengebirge Marxburg Petersberg Schloss Reichenstein Schloss Schönburg Schloss Stahleck

(c) Einzellagen: Brünnchen Fürstenberg Gartenlay Klosterberg Römerberg

Schloß Stahlberg Sonne St. Martinsberg Wahrheit Wolfshöhle

(d) Comuni o parti di comuni: Ariendorf Bacharach Bacharach-Steeg Bad Ems Bad Hönningen

Boppard Bornich Braubach Breitscheid Brey 5661

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Damscheid Dattenberg Dausenau Dellhofen Dörscheid Ehrenbreitstein Ehrental Ems Engenhöll Erpel Fachbach Filsen Hamm Hammerstein Henschhausen Hirzenach Kamp-Bornhofen Karthaus Kasbach-Ohlenberg Kaub Kestert Koblenz Königswinter Lahnstein Langscheid Leubsdorf Leutesdorf Linz Manubach Medenscheid Nassau Neurath

Niederburg Niederdollendorf Niederhammerstein Niederheimbach Nochern Oberdiebach Oberdollendorf Oberhammerstein Obernhof Oberheimbach Oberwesel Osterspai Patersberg Perscheid Rheinbreitbach Rheinbrohl Rheindiebach Rhens Rhöndorf Sankt-Goar Sankt-Goarshausen Schloss Fürstenberg Spay Steeg Trechtingshausen Unkel Urbar Vallendar Weinähr Wellmich Werlau Winzberg

1.2.4. Regione determinata Mosel-Saar-Ruwer (a) Generali: Mosel Moseltaler (b) Sottoregioni: Bereich Bernkastel Bereich Moseltor Bereich Obermosel (c) Grosslagen: Badstube Gipfel Goldbäumchen Grafschaft Köningsberg 5662

Ruwer Saar Bereich Saar-Ruwer Bereich Zell

Kurfürstlay Münzlay Nacktarsch Probstberg Römerlay

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Rosenhang Sankt Michael Scharzlay Schwarzberg (d) Einzellagen: Abteiberg Adler Altarberg Altärchen Altenberg Annaberg Apotheke Auf der Wiltingerkupp Blümchen Bockstein Brauneberg Braunfels Brüderberg Bruderschaft Burg Warsberg Burgberg Burglay Burglay-Felsen Burgmauer Busslay Carlsfelsen Doctor Domgarten Domherrenberg Edelberg Elzhofberg Engelgrube Engelströpfchen Euchariusberg Falkenberg Falklay Felsenkopf Fettgarten Feuerberg Frauenberg Funkenberg Geisberg Goldgrübchen Goldkupp Goldlay Goldtröpfchen Grafschafter Sonnenberg

Schwarze Katz Vom heissem Stein Weinhex

Großer Herrgott Günterslay Hahnenschrittchen Hammerstein Hasenberg Hasenläufer Held Herrenberg Herrenberg Herzchen Himmelreich Hirschlay Hirtengarten Hitzlay Hofberger Honigberg Hubertusberg Hubertuslay Johannisbrünnchen Juffer Kapellchen Kapellenberg Kardinalsberg Karlsberg Kätzchen Kehrnagel Kirchberg Kirchlay Klosterberg Klostergarten Klosterkammer Klosterlay Klostersegen Königsberg Kreuzlay Krone Kupp Kurfürst Lambertuslay Laudamusberg Laurentiusberg Lay 5663

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Leiterchen Letterlay Mandelgraben Marienberg Marienburg Marienburger Marienholz Maximiner Maximiner Burgberg Maximiner Meisenberg Monteneubel Moullay-Hofberg Mühlenberg Niederberg Niederberg-Helden Nonnenberg Nonnengarten Osterlämmchen Paradies Paulinsberg Paulinslay Pfirsichgarten Quiriniusberg Rathausberg Rausch Rochusfels Römerberg Römergarten Römerhang Römerquelle (e) Comuni o parti di comuni: Alf Alken Andel Avelsbach Ayl Bausendorf Beilstein Bekond Bengel Bernkastel-Kues Beuren Biebelhausen Biewer Bitzingen Brauneberg 5664

Rosenberg Rosenborn Rosengärtchen Rosenlay Roterd Sandberg Schatzgarten Scheidterberg Schelm Schießlay Schlagengraben Schleidberg Schlemmertröpfchen Schloß Thorner Kupp Schloßberg Sonnenberg Sonnenlay Sonnenuhr St. Georgshof St. Martin St. Matheiser Stefanslay Steffensberg Stephansberg Stubener Treppchen Vogteiberg Weisserberg Würzgarten Zellerberg

Bremm Briedel Briedern Brodenbach Bruttig-Fankel Bullay Burg Burgen Cochem Cond Detzem Dhron Dieblich Dreis Ebernach

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Ediger-Eller Edingen Eitelsbach Ellenz-Poltersdorf Eller Enkirch Ensch Erden Ernst Esingen Falkenstein Fankel Fastrau Fell Fellerich Filsch Filzen Fisch Flussbach Franzenheim Godendorf Gondorf Graach Grewenich Güls Hamm Hatzenport Helfant-Esingen Hetzerath Hockweiler Hupperath Igel Irsch Kaimt Kanzem Karden Kasel Kastel-Staadt Kattenes Kenn Kernscheid Kesten Kinheim Kirf Klotten Klüsserath Kobern-Gondorf Koblenz Köllig

Kommlingen Könen Konz Korlingen Kövenich Köwerich Krettnach Kreuzweiler Kröv Krutweiler Kues Kürenz Langsur Lay Lehmen Leiwen Liersberg Lieser Löf Longen Longuich Lorenzhof Lörsch Lösnich Maring-Noviand Maximin Grünhaus Mehring Mennig Merl Mertesdorf Merzkirchen Mesenich Metternich Metzdorf Meurich Minheim Monzel Morscheid Moselkern Moselsürsch Moselweiss Müden Mühlheim Neef Nehren Nennig Neumagen-Dhron Niederemmel 5665

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Niederfell Niederleuken Niedermennig Nittel Noviand Oberbillig Oberemmel Oberfell Obermennig Oberperl Ockfen Olewig Olkenbach Onsdorf Osann-Monzel Palzem Pellingen Perl Piesport Platten Pölich Poltersdorf Pommern Portz Pünderich Rachtig Ralingen Rehlingen Reil Riol Rivenich Riveris Ruwer Saarburg Scharzhofberg Schleich Schoden Schweich Sehl

Sehlem Sehndorf Sehnhals Senheim Serrig Soest Sommerau St. Aldegund Staadt Starkenburg Tarforst Tawern Temmels Thörnich Traben-Trarbach Trarbach Treis-Karden Trier Trittenheim Ürzig Valwig Veldenz Waldrach Wasserliesch Wawern Wehlen Wehr Wellen Wiltingen Wincheringen Winningen Wintersdorf Wintrich Wittlich Wolf Zell Zeltingen-Rachtig Zewen-Oberkirch

1.2.5. Regione determinata Nahe (a) Sottoregioni: Bereich Kreuznach Bereich Schloss Böckelheim (b) Grosslagen: Burgweg Kronenberg 5666

Bereich Nahetal

Paradiesgarten Pfarrgarten

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Rosengarten Schlosskapelle (c) Einzellagen: Abtei Alte Römerstraße Altenberg Altenburg Apostelberg Backöfchen Becherbrunnen Berg Bergborn Birkenberg Domberg Drachenbrunnen Edelberg Felsenberg Felseneck Forst Frühlingsplätzchen Galgenberg Graukatz Herrenzehntel Hinkelstein Hipperich Hofgut Hölle Höllenbrand Höllenpfad Honigberg Hörnchen Johannisberg Kapellenberg Karthäuser Kastell Katergrube Katzenhölle Klosterberg Klostergarten Königsgarten Königsschloß Krone (d) Comuni o parti di comuni: Alsenz Altenbamberg Auen Bad Kreuznach

Sonnenborn

Kronenfels Lauerweg Liebesbrunnen Löhrer Berg Lump Marienpforter Mönchberg Mühlberg Narrenkappe Nonnengarten Osterhöll Otterberg Palmengarten Paradies Pastorei Pastorenberg Pfaffenstein Ratsgrund Rheingrafenberg Römerberg Römerhelde Rosenberg Rosenteich Rothenberg Saukopf Schloßberg Sonnenberg Sonnenweg Sonnnenlauf St. Antoniusweg St. Martin Steinchen Steyerberg Straußberg Teufelsküche Tilgesbrunnen Vogelsang Wildgrafenberg

Bad Münster-Ebernburg Bayerfeld-Steckweiler Bingerbrück Bockenau 5667

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Boos Bosenheim Braunweiler Bretzenheim Burg Layen Burgsponheim Cölln Dalberg Desloch Dorsheim Duchroth Ebernburg Eckenroth Feilbingert Gaugrehweiler Genheim Guldental Gutenberg Hargesheim Heddesheim Hergenfeld Hochstätten Hüffelsheim Ippesheim Kalkofen Kirschroth Langenlonsheim Laubenheim Lauschied Lettweiler Mandel Mannweiler-Cölln Martinstein Meddersheim Meisenheim Merxheim Monzingen Münster Münster-Sarmsheim Münsterappel

Niederhausen Niedermoschel Norheim Nussbaum Oberhausen Obermoschel Oberndorf Oberstreit Odernheim Planig Raumbach Rehborn Roxheim Rüdesheim Rümmelsheim Schlossböckelheim Schöneberg Sobernheim Sommerloch Spabrücken Sponheim St. Katharinen Staudernheim Steckweiler Steinhardt Schweppenhausen Traisen Unkenbach Wald Erbach Waldalgesheim Waldböckelheim Waldhilbersheim Waldlaubersheim Wallhausen Weiler Weinsheim Windesheim Winterborn Winzenheim

1.2.6. Regione determinata Rheingau (a) Sottoregione: Bereich Johannisberg (b) Grosslagen: Burgweg Daubhaus 5668

Deutelsberg Erntebringer

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Gottesthal Heiligenstock Honigberg (c) Einzellagen: Dachsberg Doosberg Edelmann Fuschsberg Gutenberg Hasensprung Hendelberg Herrnberg Höllenberg Jungfer Kapellenberg Kilzberg Klaus Kläuserweg Klosterberg Königin (d) Comuni o parti di comuni: Assmannshausen Aulhausen Böddiger Eltville Erbach Flörsheim Frankfurt Geisenheim Hallgarten Hattenheim Hochheim Johannisberg Kiedrich Lorch Lorchhausen Mainz-Kostheim Martinsthal

Mehrhölzchen Steil Steinmacher Langenstück Lenchen Magdalenenkreuz Marcobrunn Michelmark Mönchspfad Nußbrunnen Rosengarten Sandgrub Schönhell Schützenhaus Selingmacher Sonnenberg St. Nikolaus Taubenberg Viktoriaberg Massenheim Mittelheim Niederwalluf Oberwalluf Oestrich Rauenthal Reichartshausen Rüdesheim Steinberg Vollrads Wicker Wiesbaden Wiesbaden-Dotzheim Wiesbaden-Frauenstein Wiesbaden-Schierstein Winkel

1.2.7. Regione determinata Rheinhessen (a) Sottoregioni: Bereich Bingen Bereich Nierstein (b) Grosslagen: Abtey Adelberg

Bereich Wonnegau

Auflangen Bergkloster 5669

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Burg Rodenstein Domblick Domherr Gotteshilfe Güldenmorgen Gutes Domtal Kaiserpfalz Krötenbrunnen Kurfürstenstück Liebfrauenmorgen (c) Einzellagen: Adelpfad Äffchen Alte Römerstraße Altenberg Aulenberg Aulerde Bildstock Binger Berg Blücherpfad Blume Bockshaut Bockstein Bornpfad Bubenstück Bürgel Daubhaus Doktor Ebersberg Edle Weingärten Eiserne Hand Engelsberg Fels Felsen Feuerberg Findling Frauenberg Fraugarten Frühmesse Fuchsloch Galgenberg Geiersberg Geisterberg Gewürzgärtchen Geyersberg Goldberg Goldenes Horn 5670

Petersberg Pilgerpfad Rehbach Rheinblick Rheingrafenstein Sankt Rochuskapelle Sankt Alban Spiegelberg Sybillinenstein Vögelsgärten Goldgrube Goldpfad Goldstückchen Gottesgarten Götzenborn Hähnchen Hasenbiß Hasensprung Haubenberg Heil Heiligenhaus Heiligenpfad Heilighäuschen Heiligkreuz Herrengarten Herrgottspfad Himmelsacker Himmelthal Hipping Hoch Hochberg Hockenmühle Hohberg Hölle Höllenbrand Homberg Honigberg Horn Hornberg Hundskopf Johannisberg Kachelberg Kaisergarten Kallenberg Kapellenberg Katzebuckel

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Kehr Kieselberg Kirchberg Kirchenstück Kirchgärtchen Kirchplatte Klausenberg Kloppenberg Klosterberg Klosterbruder Klostergarten Klosterweg Knopf Königsstuhl Kranzberg Kreuz Kreuzberg Kreuzblick Kreuzkapelle Kreuzweg Leckerberg Leidhecke Lenchen Liebenberg Liebfrau Liebfrauenberg Liebfrauenthal Mandelbaum Mandelberg Mandelbrunnen Michelsberg Mönchbäumchen Mönchspfad Moosberg Morstein Nonnengarten Nonnenwingert Ölberg Osterberg Paterberg Paterhof Pfaffenberg Pfaffenhalde Pfaffenkappe Pilgerstein Rheinberg Rheingrafenberg Rheinhöhe

Ritterberg Römerberg Römersteg Rosenberg Rosengarten Rotenfels Rotenpfad Rotenstein Rotes Kreuz Rothenberg Sand Sankt Georgen Saukopf Sauloch Schelmen Schildberg Schloß Schloßberg Schloßberg-Schwätzerchen Schloßhölle Schneckenberg Schönberg Schützenhütte Schwarzenberg Schloß Hammerstein Seilgarten Silberberg Siliusbrunnen Sioner Klosterberg Sommerwende Sonnenberg Sonnenhang Sonnenweg Sonnheil Spitzberg St. Annaberg St. Julianenbrunnen St. Georgenberg St. Jakobsberg Steig Steig-Terassen Stein Steinberg Steingrube Tafelstein Teufelspfad Vogelsang Wartberg 5671

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Wingertstor Wißberg (d) Comuni o parti di comuni: Abenheim Albig Alsheim Alzey Appenheim Armsheim Aspisheim Badenheim Bechenheim Bechtheim Bechtolsheim Bermersheim Bermersheim vor der Höhe Biebelnheim Biebelsheim Bingen Bodenheim Bornheim Bretzenheim Bubenheim Budenheim Büdesheim Dalheim Dalsheim Dautenheim Dexheim Dienheim Dietersheim Dintesheim Dittelsheim-Hessloch Dolgesheim Dorn-Dürkheim Drais Dromersheim Ebersheim Eckelsheim Eich Eimsheim Elsheim Engelstadt Ensheim Eppelsheim Erbes-Büdesheim Esselborn 5672

Zechberg Zellerweg am schwarzen Herrgott Essenheim Finthen Flomborn Flonheim Flörsheim-Dalsheim Framersheim Freilaubersheim Freimersheim Frettenheim Friesenheim Fürfeld Gabsheim Gau-Algesheim Gau-Bickelheim Gau-Bischofshei Gau-Heppenheim Gau-Köngernheim Gau-Odernheim Gau-Weinheim Gaulsheim Gensingen Gimbsheim Grolsheim Gross-Winternheim Gumbsheim Gundersheim Gundheim Guntersblum Hackenheim Hahnheim Hangen-Weisheim Harxheim Hechtsheim Heidesheim Heimersheim Heppenheim Herrnsheim Hessloch Hillesheim Hohen-Sülzen Horchheim Horrweiler Ingelheim Jugenheim

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Kempten Kettenheim Klein-Winterheim Köngernheim Kriegsheim Laubenheim Leiselheim Lonsheim Lörzweiler Ludwigshöhe Mainz Mauchenheim Mettenheim Mölsheim Mommenheim Monsheim Monzernheim Mörstadt Nack Nackenheim Neu-Bamberg Nieder-Flörsheim Nieder-Hilbersheim Nieder-Olm Nieder-Saulheim Nieder-Wiesen Nierstein Ober-Flörsheim Ober-Hilbersheim Ober-Olm Ockenheim Offenheim Offstein Oppenheim Osthofen

Partenheim Pfaffen-Schwabenheim Spiesheim Sponsheim Sprendlingen Stadecken-Elsheim Stein-Bockenheim Sulzheim Tiefenthal Udenheim Uelversheim Uffhofen Undenheim Vendersheim Volxheim Wachenheim Wackernheim Wahlheim Wallertheim Weinheim Weinolsheim Weinsheim Weisenau Welgesheim Wendelsheim Westhofen Wies-Oppenheim Wintersheim Wolfsheim Wöllstein Wonsheim Worms Wörrstadt Zornheim Zotzenheim

1.2.8. Regione determinata Pfalz (a) Sottoregioni: Bereich Mittelhaardt Deutsche Weinstrasse (b) Grosslagen: Bischofskreuz Feuerberg Grafenstück Guttenberg Herrlich Hochmess

Bereich südliche Weinstrasse

Hofstück Höllenpfad Honigsäckel Kloster Liebfrauenberg Kobnert 5673

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Königsgarten Mandelhöhe Mariengarten Meerspinne Ordensgut Pfaffengrund Rebstöckel (c) Einzellagen: Abtsberg Altenberg Altes Löhl Baron Benn Berg Bergel Bettelhaus Biengarten Bildberg Bischofsgarten Bischofsweg Bubeneck Burgweg Doktor Eselsbuckel Eselshaut Forst Frauenländchen Frohnwingert Fronhof Frühmeß Fuchsloch Gässel Geißkopf Gerümpel Goldberg Gottesacker Gräfenberg Hahnen Halde Hasen Hasenzeile Heidegarten Heilig Kreuz Heiligenberg Held Herrenberg Herrenmorgen 5674

Schloss Ludwigshöhe Schnepfenpflug vom Zellertal Schnepfenpflug an der Weinstrasse Schwarzerde Trappenberg

Herrenpfad Herrgottsacker Hochbenn Hochgericht Höhe Hohenrain Hölle Honigsack Im Sonnenschein Johanniskirchel Kaiserberg Kalkgrube Kalkofen Kapelle Kapellenberg Kastanienbusch Kastaniengarten Kirchberg Kirchenstück Kirchlöh Kirschgarten Klostergarten Klosterpfad Klosterstück Königswingert Kreuz Kreuzberg Heidegarten Heilig Kreuz Heiligenberg Held Herrenberg Herrenmorgen Herrenpfad Herrgottsacker Hochbenn Hochgericht Martinshöhe Michelsberg

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Münzberg Musikantenbuckel Mütterle Narrenberg Neuberg Nonnengarten Nonnenstück Nußbien Nußriegel Oberschloß Ölgassel Oschelskopf Osterberg Paradies Pfaffenberg Reiterpfad Rittersberg Römerbrunnen Römerstraße Römerweg Roßberg Rosenberg Rosengarten (d) Comuni o parti di comuni: Albersweiler Albisheim Albsheim Alsterweiler Altdorf Appenhofen Asselheim Arzheim Bad Dürkheim Bad Bergzabern Barbelroth Battenberg Bellheim Berghausen Biedesheim Billigheim Billigheim-Ingenheim Birkweiler Bischheim Bissersheim Bobenheim am Berg Böbingen Böchingen

Rosenkranz Rosenkränzel Roter Berg Sauschwänzel Schäfergarten Schloßberg Schloßgarten Schwarzes Kreuz Seligmacher Silberberg Sonnenberg St. Stephan Steinacker Steingebiß Steinkopf Stift Venusbuckel Vogelsang Vogelsprung Wolfsberg Wonneberg Zchpeter

Bockenheim Bolanden Bornheim Bubenheim Burrweiler Colgenstein-Heidesheim Dackenheim Dammheim Deidesheim Diedesfeld Dierbach Dirmstein Dörrenbach Drusweiler Duttweiler Edenkoben Edesheim Einselthum Ellerstadt Erpolzheim Eschbach Essingen Flemlingen 5675

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Forst Frankenthal Frankweiler Freckenfeld Freimersheim Freinsheim Freisbach Friedelsheim Gauersheim Geinsheim Gerolsheim Gimmeldingen Gleisweiler Gleiszellen-Gleishorbach Göcklingen Godramstein Gommersheim Gönnheim Gräfenhausen Gronau Grossfischlingen Grosskarlbach Grossniedesheim Grünstadt Haardt Hainfeld Hambach Harxheim Hassloch Heidesheim Heiligenstein Hergersweiler Herxheim am Berg Herxheim bei Landau Herxheimweyher Hessheim Heuchelheim Heuchelheim bei Frankental Heuchelheim-Klingen Hochdorf-Assenheim Hochstadt Ilbesheim Immesheim Impflingen Ingenheim Insheim Kallstadt Kandel 5676

Kapellen Kapellen-Drusweiler Kapsweyer Kindenheim Kirchheim an der Weinstrasse Kirchheimbolanden Kirrweiler Kleinfischlingen Kleinkarlbach Kleinniedesheim Klingen Klingenmünster Knittelsheim Knöringen Königsbach an der Weinstrasse Lachen/Speyerdorf Lachen Landau in der Pfalz Laumersheim Lautersheim Leinsweiler Leistadt Lustadt Maikammer Marnheim Mechtersheim Meckenheim Mertesheim Minfeld Mörlheim Morschheim Mörzheim Mühlheim Mühlhofen Mussbach an der Weinstrasse Neuleiningen Neustadt an der Weinstrasse Niederhorbach Niederkirchen Niederotterbach Niefernheim Nussdorf Oberhausen Oberhofen Oberotterbach Obersülzen Obrigheim Offenbach

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Ottersheim/Zellerthal Ottersheim Pleisweiler Pleisweiler-Oberhofen Queichheim Ranschbach Rechtenbach Rhodt Rittersheim Rödersheim-Gronau Rohrbach Römerberg Roschbach Ruppertsberg Rüssingen Sausenheim Schwegenheim Schweigen Schweigen-Rechtenbach Schweighofen

Siebeldingen Speyerdorf St. Johann St. Martin Steinfeld Steinweiler Stetten Ungstein Venningen Vollmersweiler Wachenheim Walsheim Weingarten Weisenheim am Berg Weyher in der Pfalz Winden Zeiskam Zell Zellertal

1.2.9. Regione determinata Franken (a) Sottoregioni: Bereich Bayerischer Bodensee Bereich Maindreieck (b) Grosslagen: Burgweg Ewig Leben Heiligenthal Herrenberg Hofrat Honigberg Kapellenberg Kirchberg Markgraf Babenberg (c) Einzellagen: Abtsberg Abtsleite Altenberg Benediktusberg Berg Berg-Rondell Bischofsberg Burg Hoheneck Centgrafenberg Cyriakusberg Dabug

Bereich Mainviereck Bereich Steigerwald Ölspiel Ravensburg Renschberg Rosstal Schild Schlossberg Schlosstück Teufelstor

Dachs Domherr Eselsberg Falkenberg Feuerstein First Fischer Fürstenberg Glatzen Harstell Heiligenberg 5677

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Heroldsberg Herrgottsweg Herrrenberg Herrschaftsberg Himmelberg Hofstück Hohenbühl Höll Homburg Johannisberg Julius-Echter-Berg Kaiser Karl Kalb Kalbenstein Kallmuth Kapellenberg Karthäuser Katzenkopf Kelter Kiliansberg Kirchberg Königin Krähenschnabel Kreuzberg Kronsberg Küchenmeister Lämmerberg Landsknecht Langenberg Lump Mainleite (d) Comuni o parti di comuni: Abtswind Adelsberg Adelshofen Albertheim Albertshofen Altmannsdorf Alzenau Arnstein Aschaffenburg Aschfeld Astheim Aub Aura an der Saale Bad Windsheim Bamberg 5678

Marsberg Maustal Paradies Pfaffenberg Ratsherr Reifenstein Rosenberg Scharlachberg Schloßberg Schwanleite Sommertal Sonnenberg Sonnenleite Sonnenschein Sonnenstuhl St. Klausen Stein Stein/Harfe Steinbach Stollberg Storchenbrünnle Tannenberg Teufel Teufelskeller Trautlestal Vögelein Vogelsang Wachhügel Weinsteig Wölflein Zehntgaf Bergrheinfeld Bergtheim Bibergau Bieberehren Bischwind Böttigheim Breitbach Brück Buchbrunn Bullenheim Bürgstadt Castell Dampfach Dettelbach Dietersheim

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dingolshausen Donnersdorf Dorfprozelten Dottenheim Düttingsfeld Ebelsbach Eherieder Mühle Eibelstadt Eichenbühl Eisenheim Elfershausen Elsenfeld Eltmann Engelsberg Engental Ergersheim Erlabrunn Erlasee Erlenbach bei Marktheidenfeld Erlenbach am Main Eschau Escherndorf Euerdorf Eussenheim Fahr Falkenstein Feuerthal Frankenberg Frankenwinheim Frickenhausen Fuchstadt Gädheim Gaibach Gambach Gerbrunn Germünden Gerolzhofen Gnötzheim Gössenheim Grettstadt Greussenheim Greuth Grossheubach Grosslangheim Grossostheim Grosswallstadt Güntersleben Haidt

Hallburg Hammelburg Handthal Hassfurt Hassloch Heidingsfeld Helmstadt Hergolshausen Herlheim Herrnsheim Hesslar Himmelstadt Höchberg Hoheim Hohenfeld Höllrich Holzkirchen Holzkirchhausen Homburg am Main Hösbach Humprechtsau Hundelshausen Hüttenheim Ickelheim Iffigheim Ingolstadt Iphofen Ippesheim Ipsheim Kammerforst Karlburg Karlstadt Karsbach Kaubenheim Kemmern Kirchschönbach Kitzingen Kleinheubach Kleinlangheim Kleinochsenfurt Klingenberg Knetzgau Köhler Kolitzheim Königsberg in Bayern Krassolzheim Krautheim Kreuzwertheim 5679

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Krum Külsheim Laudenbach Leinach Lengfeld Lengfurt Lenkersheim Lindac Lindelbach Lülsfeld Machtilshausen Mailheim Mainberg Mainbernheim Mainstockheim Margetshöchheim Markt Nordheim Markt Einersheim Markt Erlbach Marktbreit Marktheidenfeld Marktsteft Martinsheim Michelau Michelbach Michelfeld Miltenberg Mönchstockheim Mühlbach Mutzenroth Neubrunn Neundorf Neuses am Berg Neusetz Nordheim am Main Obereisenheim Oberhaid Oberleinach Obernau Obernbreit Oberntief Oberschleichach Oberschwappach Oberschwarzach Obervolkach Ochsenfurt Ottendorf Pflaumheim 5680

Possenheim Prappach Prichsenstadt Prosselsheim Ramsthal Randersacker Remlingen Repperndorf Retzbach Retzstadt Reusch Riedenheim Rimbach Rimpar Rödelsee Rossbrunn Rothenburg ob der Tauber Rottenberg Rottendorf Röttingen Rück Rüdenhausen Rüdisbronn Rügshofen Saaleck Sand am Main Schallfeld Scheinfeld Schmachtenberg Schnepfenbach Schonungen Schwanfeld Schwarzach Schwarzenau Schweinfurt Segnitz Seinsheim Sickershausen Sommerach Sommerau Sommerhausen Staffelbach Stammheim Steigerwald Steinbach Stetten Sugenheim Sulzfeld

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Sulzheim Sulzthal Tauberrettersheim Tauberzell Theilheim Thüngen Thüngersheim Tiefenstockheim Tiefenthal Traustadt Triefenstein Trimberg Uettingen Uffenheim Ullstadt Unfinden Unterdürrbach Untereisenheim Unterhaid Unterleinach Veitshöchheim Viereth Vogelsburg Vögnitz Volkach Waigolshausen Waigolsheim Walddachsbach

Wasserlos Wässerndorf Weigenheim Weiher Weilbach Weimersheim Wenigumstadt Werneck Westheim Wiebelsberg Wiesenbronn Wiesenfeld Wiesentheid Willanzheim Winterhausen Wipfeld Wirmsthal Wonfurt Wörth am Main Würzburg Wüstenfelden Wüstenzell Zeil am Main Zeilitzheim Zell am Ebersberg Zell am Main Zellingen Ziegelanger

1.2.10. Regione determinata Württemberg (a) Sottoregioni: Bereich Württembergischer Bodensee Bereich Kocher-Jagst-Tauber Bereich Oberer Neckar

Bereich Remstal-Stuttgart Bereich Württembergisch Unterland

(b) Grosslagen: Heuchelberg Hohenneuffen Kirchenweinberg Kocherberg Kopf Lindauer Seegarten Lindelberg Salzberg Schalkstein

Schozachtal Sonnenbühl Stautenberg Stromberg Tauberberg Wartbühl Weinsteige Wunnenstein

5681

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(c) Einzellagen: Altenberg Berg Burgberg Burghalde Dachsberg Dachsteiger Dezberg Dieblesberg Eberfürst Felsengarten Flatterberg Forstberg Goldberg Grafenberg Halde Harzberg Heiligenberg Herrlesberg Himmelreich Hofberg Hohenberg Hoher Berg Hundsberg Jupiterberg Kaiserberg Katzenbeißer Katzenöhrle Kayberg Kirchberg Klosterberg König Kriegsberg Kupferhalde Lämmler Lichtenberg Liebenberg

Margarete Michaelsberg Mönchberg Mönchsberg Mühlbächer Neckarhälde Paradies Propstberg Ranzenberg Rappen Reichshalde Rozenberg Sankt Johännser Schafsteige Schanzreiter Schelmenklinge Schenkenberg Scheuerberg Schloßberg Schloßsteige Schmecker Schneckenhof Sommerberg Sommerhalde Sonnenberg Sonntagsberg Steinacker Steingrube Stiftsberg Wachtkopf Wanne Wardtberg Wildenberg Wohlfahrtsberg Wurmberg Zweifelsberg

(d) Comuni o parti di comuni: Abstatt Adolzfurt Affalterbach Affaltrach Aichelberg Aichwald Allmersbach Aspach Asperg

Auenstein Baach Bad Mergentheim Bad Friedrichshall Bad Cannstatt Beihingen Beilstein Beinstein Belsenberg

5682

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Bensingen Besigheim Beuren Beutelsbach Bieringen Bietigheim Bietigheim-Bisssingen Bissingen Bodolz Bönnigheim Botenheim Brackenheim Brettach Bretzfeld Breuningsweiler Bürg Burgbronn Cleebronn Cleversulzbach Creglingen Criesbach Degerloch Diefenbach Dimbach Dörzbach Dürrenzimmern Duttenberg Eberstadt Eibensbach Eichelberg Ellhofen Elpersheim Endersbach Ensingen Enzweihingen Eppingen Erdmannhausen Erlenbach Erligheim Ernsbach Eschelbach Eschenau Esslingen Fellbach Feuerbach Flein Forchtenberg Frauenzimmern

Freiberg am Neckar Freudenstein Freudenthal Frickenhausen Gaisburg Geddelsbach Gellmersbach Gemmrigheim Geradstetten Gerlingen Grantschen Gronau Grossbottwar Grossgartach Grossheppach Grossingersheim Grunbach Güglingen Gündelbach Gundelsheim Haagen Haberschlacht Häfnerhaslach Hanweiler Harsberg Hausen an der Zaber Hebsack Hedelfingen Heilbronn Hertmannsweiler Hessigheim Heuholz Hirschau Hof und Lembach Hofen Hoheneck Hohenhaslach Hohenstein Höpfigheim Horkheim Horrheim Hösslinsülz Illingen Ilsfeld Ingelfingen Ingersheim Kappishäusern Kernen 5683

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Kesselfeld Kirchberg Kirchheim Kleinaspach Kleinbottwar Kleingartach Kleinheppach Kleiningersheim Kleinsachsenheim Klingenberg Knittlingen Kohlberg Korb Kressbronn/Bodensee Künzelsau Langenbeutingen Laudenbach Lauffen Lehrensteinsfeld Leingarten Leonbronn Lienzingen Lindau Linsenhofen Löchgau Löwenstein Ludwigsburg Maienfels Marbach/Neckar Markelsheim Markgröningen Massenbachhausen Maulbronn Meimsheim Metzingen Michelbach am Wald Möckmühl Mühlacker Mühlhausen an der Enz Mülhausen Mundelsheim Münster Murr Neckarsulm Neckarweihingen Neckarwestheim Neipperg Neudenau 5684

Neuenstadt am Kocher Neuenstein Neuffen Neuhausen Neustadt Niederhofen Niedernhall Niederstetten Nonnenhorn Nordhausen Nordheim Oberderdingen Oberohrn Obersöllbach Oberstenfeld Oberstetten Obersulm Obertürkheim Ochsenbach Ochsenburg Oedheim Offenau Öhringen Ötisheim Pfaffenhofen Pfedelbach Poppenweiler Ravensburg Reinsbronn Remshalden Reutlingen Rielingshausen Riet Rietenau Rohracker Rommelshausen Rosswag Rotenberg Rottenburg Sachsenheim Schluchtern Schnait Schöntal Schorndorf Schozach Schützingen Schwabbach Schwaigern

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Siebeneich Siglingen Spielberg Steinheim Sternenfels Stetten im Remstal Stetten am Heuchelberg Stockheim Strümpfelbach Stuttgart Sülzbach Taldorf Talheim Tübingen Uhlbach Untereisesheim Untergruppenbach Unterheimbach Unterheinriet Unterjesingen Untersteinbach Untertürkheim Vaihingen Verrenberg Vorbachzimmern

Waiblingen Waldbach Walheim Wangen Wasserburg Weikersheim Weiler bei Weinsberg Weiler an der Zaber Weilheim Weinsberg Weinstadt Weissbach Wendelsheim Wermutshausen Widdern Willsbach Wimmental Windischenbach Winnenden Winterbach Winzerhausen Wurmlingen Wüstenrot Zaberfeld Zuffenhausen

1.2.11. Regione determinata Baden (a) Sottoregioni: Bereich Badische Bergstrasse Kraichgau Bereich Badisches Frankenland Bereich Bodensee Bereich Breisgau

Bereich Kaiserstuhl Bereich Tuniberg Bereich Markgräflerland Bereich Ortenau

(b) Grosslagen: Attilafelsen Burg Lichteneck Burg Neuenfels Burg Zähringen Fürsteneck Hohenberg Lorettoberg Mannaberg Rittersberg Schloss Rodeck

Schutterlindenberg Stiftsberg Stiftsberg Tauberklinge Tauberklinge Vogtei Rötteln Vogtei Rötteln Vulkanfelsen Vulkanfelsen

5685

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(c) Einzellagen: Abtsberg Alte Burg Altenberg Alter Gott Baßgeige Batzenberg Betschgräbler Bienenberg Bühl Burggraf Burgstall Burgwingert Castellberg Eckberg Eichberg Engelsberg Engelsfelsen Enselberg Feuerberg Fohrenberg Gänsberg Gestühl Haselstaude Hasenberg Henkenberg Herrenberg Herrenbuck Herrenstück Hex von Dasenstein Himmelreich Hochberg Hummelberg Kaiserberg Kapellenberg Käsleberg Katzenberg Kinzigtäler Kirchberg Klepberg Kochberg Kreuzhalde Kronenbühl Kuhberg

Lasenberg Lerchenberg Lotberg Maltesergarten Mandelberg Mühlberg Oberdürrenberg Oelberg Ölbaum Ölberg Pfarrberg Plauelrain Pulverbuck Rebtal Renchtäler Rosenberg Roter Berg Rotgrund Schäf Scheibenbuck Schloßberg Schloßgarten Silberberg Sommerberg Sonnenberg Sonnenstück Sonnhalde Sonnhohle Sonnhole Spiegelberg St. Michaelsberg Steinfelsen Steingässle Steingrube Steinhalde Steinmauer Sternenberg Teufelsburg Ulrichsberg Weingarten Weinhecke Winklerberg Wolfhag

(d) Comuni o parti di comuni: Achern Achkarren

Altdorf Altschweier

5686

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Amoltern Auggen Bad Bellingen Bad Rappenau Bad Krozingen Bad Mingolsheim Bad Mergentheim Baden-Baden Badenweiler Bahlingen Bahnbrücken Ballrechten-Dottingen Bamlach Bauerbach Beckstein Berghaupten Berghausen Bermatingen Bermersbach Berwangen Bickensohl Biengen Bilfingen Binau Binzen Bischoffingen Blankenhornsberg Blansingen Bleichheim Bodmann Bollschweil Bombach Bottenau Bötzingen Breisach Britzingen Broggingen Bruchsal Buchholz Buggingen Bühl Bühlertal Burkheim Dainbach Dattingen Denzlingen Dertingen Diedesheim

Dielheim Diersburg Diestelhausen Dietlingen Dittigheim Dossenheim Durbach Dürrn Eberbach Ebringen Efringen-Kirchen Egringen Ehrenstetten Eichelberg Eichstetten Eichtersheim Eimeldingen Eisental Eisingen Ellmendingen Elsenz Emmendingen Endingen Eppingen Erlach Ersingen Erzingen Eschbach Eschelbach Ettenheim Feldberg Fessenbach Feuerbach Fischingen Flehingen Freiburg Friesenheim Gailingen Gemmingen Gengenbach Gerlachsheim Gissigheim Glottertal Gochsheim Gottenheim Grenzach Grossrinderfeld Grosssachsen 5687

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Grötzingen Grunern Hagnau Haltingen Haslach Hassmersheim Hecklingen Heidelberg Heidelsheim Heiligenzell Heimbach Heinsheim Heitersheim Helmsheim Hemsbach Herbolzheim Herten Hertingen Heuweiler Hilsbach Hilzingen Hochburg Hofweier Höhefeld Hohensachsen Hohenwettersbach Holzen Horrenberg Hügelheim Hugsweier Huttingen Ihringen Immenstaad Impfingen Istein Jechtingen Jöhlingen Kappelrodeck Karlsruhe-Durlach Kembach Kenzingen Kiechlinsbergen Kippenhausen Kippenheim Kirchardt Kirchberg Kirchhofen Kleinkems 5688

Klepsau Klettgau Köndringen Königheim Königschaffhausen Königshofen Konstanz Kraichtal Krautheim Külsheim Kürnbach Lahr Landshausen Langenbrücken Lauda Laudenbach Lauf Laufen Lautenbach Lehen Leimen Leiselheim Leutershausen Liel Lindelbach Lipburg Lörrach Lottstetten Lützelsachsen Mahlberg Malsch Mauchen Meersburg Mengen Menzingen Merdingen Merzhausen Michelfeld Mietersheim Mösbach Mühlbach Mühlhausen Müllheim Münchweier Mundingen Münzesheim Munzingen Nack

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Neckarmühlbach Neckarzimmern Nesselried Neudenau Neuenbürg Neuershausen Neusatz Neuweier Niedereggenen Niederrimsingen Niederschopfheim Niederweiler Nimburg Nordweil Norsingen Nussbach Nussloch Oberachern Oberacker Oberbergen Obereggenen Obergrombach Oberkirch Oberlauda Oberöwisheim Oberrimsingen Oberrotweil Obersasbach Oberschopfheim Oberschüpf Obertsrot Oberuhldingen Oberweier Odenheim Ödsbach Offenburg Ohlsbach Opfingen Ortenberg Östringen Ötlingen Ottersweier Paffenweiler Rammersweier Rauenberg Rechberg Rechberg Reichenau

Reichenbach Reichholzheim Renchen Rettigheim Rheinweiler Riedlingen Riegel Ringelbach Ringsheim Rohrbach am Gisshübel Rotenberg Rümmingen Sachsenflur Salem Sasbach Sasbachwalden Schallbach Schallstadt Schelingen Scherzingen Schlatt Schliengen Schmieheim Schriesheim Seefelden Sexau Singen Sinsheim Sinzheim Söllingen Stadelhofen Staufen Steinbach Steinenstadt Steinsfurt Stetten Stettfeld Sulz Sulzbach Sulzburg Sulzfeld Tairnbach Tannenkirch Tauberbischofsheim Tiefenbach Tiengen Tiergarten Tunsel 5689

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Tutschfelden Überlingen Ubstadt Ubstadt-Weiler Uissigheim Ulm Untergrombach Unteröwisheim Unterschüpf Varnhalt Wagenstadt Waldangelloch Waldulm Wallburg Waltershofen Walzbachtal Wasenweiler Weiher Weil Weiler (e) Altre: Affental/Affentaler Badisch Rotgold

Weingarten Weinheim Weisenbach Weisloch Welmlingen Werbach Wertheim Wettelbrunn Wildtal Wintersweiler Wittnau Wolfenweiler Wollbach Wöschbach Zaisenhausen Zell-Weierbach Zeutern Zungweier Zunzingen

Ehrentrudis

1.2.12. Regione determinata Saale-Unstrut (a) Sottoregioni: Bereich Schloß Neuenburg

Bereich Thüringen

(b) Grosslagen: Blütengrund Göttersitz

Kelterberg Schweigenberg

(c) Einzellagen: Hahnenberg Mühlberg (d) Comuni o parti di comuni: Bad Sulza Bad Kösen Burgscheidungen Domburg Dorndorf Eulau Freyburg Gleina Goseck Großheringen Großjena Gröst 5690

Rappental

Höhnstedt Jena Kaatschen Kalzendorf Karsdorf Kirchscheidungen Klosterhäseler Langenbogen Laucha Löbaschütz Müncheroda Naumburg

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Nebra Neugönna Reinsdorf Rollsdorf Roßbach Schleberoda Schulpforte Seeburg

Spielberg Steigra Vitzenburg Weischütz Weißenfels Werder/Havel Zeuchfeld Zscheiplitz

1.2.13. Regione determinata Sachsen (a) Sottoregioni: Bereich Dresden Bereich Elstertal

Bereich Meißen

(b) Grosslagen: Elbhänge Lößnitz

Schloßweinberg Spaargebirge

(c) Einzellagen: Kapitelberg

Heinrichsburg

(d) Comuni o parti di comuni: Belgern Jessen Kleindröben Meißen Merbitz Ostritz Pesterwitz

Pillnitz Proschwitz Radebeul Schlieben Seußlitz Weinböhla

1.2.14. Altre indicazioni Liebfraumilch

Liebfrauenmilch

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica Ahrtaler Landwein Altrheingauer Landwein Bayerischer Bodensee-Landwein Fränkischer Landwein Landwein der Ruwer Landwein der Saar Landwein der Mosel Mitteldeutscher Landwein Nahegauer Landwein Pfälzer Landwein Regensburger Landwein Rheinburgen-Landwein Rheinischer Landwein 5691

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Saarländischer Landwein der Mosel Sächsischer Landwein Schwäbischer Landwein Starkenburger Landwein Südbadischer Landwein Taubertäler Landwein Unterbadischer Landwein

B. Diciture tradizionali Auslese Beerenauslese Deutsches Weinsiegel Eiswein Hochgewächs Kabinett Landwein Qualitätswein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs/Q.g.U.

Qualitätswein mit Prädikat/Q.b.A.m.Pr./Prädikatswein Schillerwein Spätlese Trockenbeerenauslese Weissherbst Winzersekt

5692

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

II. Vini originari della Repubblica francese A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate 1.1. Nomi delle regioni determinate 1.1.1. Regioni Alsace ed Est 1.1.1.1. Denominazioni d'origine controllate Alsace Alsace, seguito dal nome di una località: ­ Altenberg de Bergbieten ­ Altenberg de Bergheim ­ Altenberg de Wolxheim ­ Brand ­ Bruderthal ­ Eichberg ­ Engelberg ­ Florimont ­ Frankstein ­ Froehn ­ Furstentum ­ Geisberg ­ Gloeckelberg ­ Goldert ­ Hatschbourg ­ Hengst ­ Kanzlerberg ­ Kastelberg ­ Kessler ­ Kirchberg de Barr ­ Kirchberg de Ribeauvillé ­ Kitterlé ­ Mambourg ­ Mandelberg

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Marckrain Moenchberg Muenchberg Ollwiller Osterberg Pfersigberg Pfingstberg Praelatenberg Rangen Rosacker Saering Schlossberg Schoenenbourg Sommerberg Sonnenglanz Spiegel Sporen Steingrubler Steinert Steinklotz Vorbourg Wiebelsberg Wineck-Schlossberg Winzenberg Zinnkoepflé Zotzenberg

1.1.1.2. Vini delimitati di qualità superiore Côtes de Toul

Moselle

1.1.2. Regione Champagne 1.1.2.1. Denominazioni d'origine controllate Champagne Coteaux Champenois

Riceys

5693

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.1.3. Regione Bourgogne 1.1.3.1. Denominazioni d'origine controllate Aloxe-Corton Auxey-Duresses Auxey-Duresses Côte de Beaune Bâtard-Montrachet Beaujolais Beaujolais, seguito dal nome del comune d'origine: ­ Arbuisonnas ­ Beaujeu ­ Blacé ­ Cercié ­ Chânes ­ Charentay ­ Chenas ­ Chiroubles ­ Denicé ­ Durette ­ Emeringes ­ Fleurie ­ Juliénas ­ Jullié ­ La Chapelle-de-Guinchay ­ Lancié ­ Lantignié ­ Le Perréon ­ Les Ardillats ­ Leynes ­ Marchampt ­ Montmelas ­ Odenas ­ Pruzilly ­ Quincié ­ Regnié ­ Rivolet ­ Romanèche ­ Saint-Amour-Bellevue ­ Saint-Etienne-des-Ouillères ­ Saint-Etienne-la-Varenne ­ Saint-Julien ­ Saint-Lager ­ Saint-Symphorien-d'Ancelles ­ Saint-Vérand ­ Salles ­ Vaux ­ Vauxrenard 5694

­ Villié Morgon Beaujolais-Villages Beaune Bienvenues Bâtard-Montrachet Blagny Blagny Côte de Beaune Bonnes Mares Bourgogne Bourgogne Aligoté Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome della sottoregione: ­ Côte Chalonnaise ­ Côtes d'Auxerre ­ Hautes-Côtes de Beaune ­ Hautes-Côtes de Nuits ­ Vézélay Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dal nome del comune d'origine: ­ Chitry ­ Coulanges-la-Vineuse ­ Epineuil ­ Irancy Bourgogne o Bourgogne Clairet, seguito o no dai nomi: ­ Côte Saint-Jacques ­ En Montre-Cul -­ La Chapelle Notre-Dame ­ Le Chapitre ­ Montrecul ­ Montre-cul Bouzeron Brouilly Chablis Chablis, seguito o no dalla dicitura «Climat d'origine»: ­ Blanchot ­ Bougros ­ Les Clos ­ Grenouilles ­ Preuses ­ Valmur ­ Vaudésir Chablis, seguito o no dalla dicitura «Climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni:

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­ Mont de Milieu ­ Montée de Tonnerre ­ Chapelot ­ Pied d'Aloup ­ Côte de Bréchain ­ Fourchaume ­ Côte de Fontenay ­ L'Homme mort ­ Vaulorent ­ Vaillons ­ Chatains ­ Séchers ­ Beugnons ­ Les Lys ­ Mélinots ­ Roncières ­ Les Epinottes ­ Montmains ­ Forêts ­ Butteaux ­ Côte de Léchet ­ Beauroy ­ Troesmes ­ Côte de Savant ­ Vau Ligneau ­ Vau de Vey ­ Vaux Ragons ­ Vaucoupin ­ Vosgros ­ Vaugiraut ­ Les Fourneaux ­ Morein ­ Côte des Près-Girots ­ Côte de Vaubarousse ­ Berdiot ­ Chaume de Talvat ­ Côte de Jouan ­ Les Beauregards ­ Côte de Cuissy Chambertin Chambertin Clos de Bèze Chambolle-Musigny Chapelle-Chambertin Charlemagne Charmes-Chambertin Chassagne-Montrachet Chassagne-Montrachet Côte de Beaune

Chenas Chevalier-Montrachet Chiroubles Chorey-lès-Beaune Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune Clos de la Roche Clos des Lambrays Clos de Tart Clos de Vougeot Clos Saint-Denis Corton Corton-Charlemagne Côte de Beaune Côte de Beaune-Villages Côte de Brouilly Côte de Nuits-Villages Côte Roannaise Criots Bâtard-Montrachet Echezeaux Fixin Fleurie Gevrey-Chambertin Givry Grands Echezeaux Griotte-Chambertin Juliénas La Grande Rue Ladoix Ladoix Côte de Beaune Latricières-Chambertin Mâcon Mâcon-Villages Mâcon, seguito dal nome del comune d'origine: ­ Azé ­ Berzé-la-Ville ­ Berzé-le-Chatel ­ Bissy-la-Mâconnaise ­ Burgy ­ Bussières ­ Chaintres ­ Chânes ­ Chardonnay ­ Charnay-lès-Mâcon ­ Chasselas ­ Chevagny-lès-Chevrières ­ Clessé ­ Crèches-sur-Saône 5695

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­ Cruzilles ­ Davayé ­ Fuissé ­ Grévilly ­ Hurigny ­ Igé ­ La Chapelle-de-Guinchay ­ La Roche Vineuse ­ Leynes ­ Loché ­ Lugny ­ Milly-Lamartine ­ Montbellet ­ Peronne ­ Pierreclos ­ Prissé ­ Pruzilly ­ Romanèche-Thorins ­ Saint-Amour-Bellevue ­ Saint-Gengoux-de-Scissé ­ Saint-Symphorien-d'Ancelles ­ Saint-Vérand ­ Sologny ­ Solutré-Pouilly ­ Uchizy ­ Vergisson ­ Verzé ­ Vinzelles ­ Viré Maranges, seguito o no dalla dicitura «climat d'origine» o da una delle seguenti indicazioni: ­ Clos de la Boutière ­ La Croix Moines ­ La Fussière ­ Le Clos des Loyères ­ Le Clos des Rois ­ Les Clos Roussots Maranges Côte de Beaune Marsannay Mazis-Chambertin Mazoyères-Chambertin Mercurey Meursault Meursault Côte de Beaune Montagny Monthélie Monthélie Côte de Beaune 5696

Montrachet Morey-Saint-Denis Morgon Moulin-à-Vent Musigny Nuits Nuits-Saint-Georges Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses Côte de Beaune Petit Chablis, seguito o no dal nome del comune d'origine: ­ Beine ­ Béru ­ Chablis ­ La Chapelle-Vaupelteigne ­ Chemilly-sur-Serein ­ Chichée ­ Collan ­ Courgis ­ Fleys ­ Fontenay ­ Lignorelles ­ Ligny-le-Châtel ­ Maligny ­ Poilly-sur-Serein ­ Préhy ­ Saint-Cyr-les-Colons ­ Villy ­ Viviers Pommard Pouilly-Fuissé Pouilly-Loché Pouilly-Vinzelles Puligny-Montrachet Puligny-Montrachet Côte de Beaune Régnié Richebourg Romanée (La) Romanée Conti Romanée Saint-Vivant Ruchottes-Chambertin Rully Saint-Amour Saint-Aubin Saint-Aubin Côte de Beaune Saint-Romain Saint-Romain Côte de Beaune Saint-Véran

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Santenay Santenay Côte de Beaune Savigny Savigny Côte de Beaune Savigny-lès-Beaune Savigny-lès-Beaune Côte de Beaune

Tâche (La) Vin Fin de la Côte de Nuits Volnay Volnay Santenots Vosne-Romanée Vougeot

1.1.3.2. Vini delimitati di qualità superiore Côtes du Forez

Saint Bris

1.1.4. Regioni Jura e Savoia 1.1.4.1. Denominazioni d'origine controllate Arbois Arbois Pupillin Château Châlon Côtes du Jura Coteaux du Lyonnais Crépy Jura L'Etoile Macvin du Jura Savoie, seguito dalle indicazioni : ­ Abymes ­ Apremont ­ Arbin ­ Ayze ­ Bergeron ­ Chautagne

­ Chignin ­ Chignin Bergeron ­ Cruet ­ Frangy ­ Jongieux ­ Marignan ­ Marestel ­ Marin ­ Monterminod ­ Monthoux ­ Montmélian ­ Ripaille ­ St-Jean de la Porte ­ St-Jeoire Prieuré Seyssel

1.1.4.2. Vini delimitati di qualità superiore Bugey Bugey, seguito dal nome di un «cru»: ­ Anglefort ­ Arbignieu ­ Cerdon ­ Chanay ­ Lagnieu

­ ­ ­ ­ ­ ­

Machuraz Manicle Montagnieu Montagnieu Virieu-le-Grand Virieu-le-Grand

1.1.5. Regione Côtes du Rhône 1.1.5.1. Denominazioni d'origine controllate Beaumes-de-Venise Château Grillet Châteauneuf-du-Pape Châtillon-en-Diois Condrieu Cornas

Côte Rôtie Coteaux de Die Coteaux de Pierrevert Coteaux du Tricastin Côtes du Lubéron Côtes du Rhône 5697

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Côtes du Rhône Villages Côtes du Rhône Villages, seguito dal nome del comune d'origine: ­ Beaumes de Venise ­ Cairanne ­ Chusclan ­ Laudun ­ Rasteau ­ Roaix ­ Rochegude ­ Rousset-les-Vignes ­ Sablet ­ Saint-Gervais ­ Saint-Maurice sur Eygues ­ Saint-Pantaléon-les-Vignes ­ Séguret

­ Valréas ­ Vinsobres ­ Visan Côtes du Ventoux Crozes-Hermitage Crozes Ermitage Die Ermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint-Joseph Saint-Péray Tavel Vacqueyras

1.1.5.2. Vini delimitati di qualità superiore Côtes du Vivarais Côtes du Vivarais, seguito dal nome di un «cru»:

­ Orgnac-l'Aven ­ Saint-Montant ­ Saint-Remèze

1.1.6. Regioni Provence e Corse 1.1.6.1. Denominazioni d'origine controllate Ajaccio Bandol Bellet Cap Corse Cassis Corse, seguito o no dai nomi: ­ Calvi ­ Coteaux du Cap-Corse ­ Figari

­ Sartène ­ Porto Vecchio Coteaux d'Aix-en-Provence Les-Baux-de-Provence Coteaux Varois Côtes de Provence Palette Patrimonio Provence

1.1.7. Regione Languedoc-Roussillon 1.1.7.1. Denominazioni d'origine controllate Banyuls Bellegarde Collioure Corbières Costières de Nîmes Coteaux du Languedoc Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet Coteaux du Languedoc, seguito o no da una delle seguenti denominazioni: 5698

­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­

Cabrières Coteaux de La Méjanelle Coteaux de Saint-Christol Coteaux de Vérargues La Clape La Méjanelle Montpeyroux Pic-Saint-Loup Quatourze Saint-Christol

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­ Saint-Drézéry ­ Saint-Georges-d'Orques ­ Saint-Saturnin ­ Vérargues Côtes du Roussillon Côtes du Roussillon Villages Côtes du Roussillon Villages Caramany Côtes du Roussillon Villages Latour de France Côtes du Roussillon Villages Lesquerde Côtes du Roussillon Villages Tautavel Faugères Fitou Frontignan Languedoc, seguito o no dal nome del comune d'origine: ­ Adissan

­ Aspiran ­ Le Bosc ­ Cabrières ­ Ceyras ­ Fontès ­ Lieuran-Cabrières ­ Nizas ­ Paulhan ­ Péret ­ Saint-André-de-Sangonis Limoux Lunel Maury Minervois Mireval Saint-Jean-de-Minervois Rivesaltes Roussillon Saint-Chinian

1.1.7.2. Vini delimitati di qualità superiore Cabardès Côtes du Cabardès et de l'Orbiel

Côtes de la Malepère Côtes de Millau

1.1.8. Regione Sud-ovest 1.1.8.1. Denominazioni d'origine controllate Béarn Béarn-Bellocq Bergerac Buzet Cahors Côtes de Bergerac Côtes de Duras Côtes du Frontonnais Côtes du Frontonnais Fronton Côtes du FrontonnaisVillaudric Côtes du Marmandais Côtes de Montravel Floc de Gascogne

Gaillac Gaillac Premières Côtes Haut-Montravel Irouléguy Jurançon Madiran Marcillac Monbazillac Montravel Pacherenc du Vic-Bilh Pécharmant Rosette Saussignac

1.1.8.2. Vini delimitati di qualità superiore Côtes de Brulhois Côtes de Saint-Mont Tursan Entraygues

Estaing Fel Lavilledieu

5699

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1.1.9. Regione Bordeaux 1.1.9.1. Denominazioni d'origine controllate Barsac Blaye Bordeaux Bordeaux Clairet Bordeaux Côtes de Francs Bordeaux Haut-Benauge Bourg Bourgeais Côtes de Bourg Cadillac Cérons Côtes Canon-Fronsac Canon-Fronsac Côtes de Blaye Côtes de Bordeaux Saint-Macaire Côtes de Castillon Entre-Deux-Mers Entre-Deux-Mers Haut-Benauge Fronsac Graves Graves de Vayres Haut-Médoc Lalande de Pomerol Listrac-Médoc Loupiac Lussac Saint-Emilion Margaux Médoc Montagne Saint-Emilion Moulis Moulis-en-Médoc Néac Pauillac Pessac-Léognan Pomerol Premières Côtes de Blaye Premières Côtes de Bordeaux Premières Côtes de Bordeaux, seguito dal nome del comune d'origine: ­ Bassens ­ Baurech ­ Béguey

5700

­ Bouliac ­ Cadillac ­ Cambes ­ Camblanes ­ Capian ­ Carbon blanc ­ Cardan ­ Carignan ­ Cenac ­ Cenon ­ Donzac ­ Floirac ­ Gabarnac ­ Haux ­ Latresne ­ Langoiran ­ Laroque ­ Le Tourne ­ Lestiac ­ Lormont ­ Monprimblanc ­ Omet ­ Paillet ­ Quinsac ­ Rions ­ Saint-Caprais-de-Bordeaux ­ Saint-Eulalie ­ Saint-Germain-de-Graves ­ Saint-Maixant ­ Semens ­ Tabanac ­ Verdelais ­ Villenave de Rions ­ Yvrac Puisseguin Saint-Emilion Sainte-Croix-du-Mont Saint-Emilion Saint-Estèphe Sainte-Foy Bordeaux Saint-Georges Saint-Emilion Saint-Julien Sauternes

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1.1.10. Regione Val de Loire 1.1.10.1. Denominazioni d'origine controllate Anjou Anjou Coteaux de la Loire Anjou-Villages Anjou-Villages Brissac Blanc Fumé de Pouilly Bourgueil Bonnezeaux Cheverny Chinon, Coteaux de l'Aubance Coteaux du Giennois Coteaux du Layon Coteaux du Layon, seguito dal nome del comune d'origine: ­ Beaulieu-sur Layon ­ Faye-d'Anjou ­ Rablay-sur-Layon ­ Rochefort-sur-Loire ­ Saint-Aubin-de-Luigné ­ Saint-Lambert-du-Lattay Coteaux du Layon Chaume Coteaux du Loir Coteaux de Saumur Cour-Cheverny Jasnières Loire Menetou Salon, seguito o no dal nome del comune d'origine: ­ Aubinges ­ Menetou-Salon ­ Morogues

­ Parassy ­ Pigny ­ Quantilly ­ Saint-Céols ­ Soulangis ­ Vignoux-sous-les-Aix ­ Humbligny Montlouis Muscadet Muscadet Coteaux de la Loire Muscadet Sèvre-et-Maine Muscadet Côtes de Grandlieu Pouilly-sur-Loire Pouilly Fumé Quarts-de-Chaume Quincy Reuilly Sancerre Saint-Nicolas-de-Bourgueil Saumur Saumur Champigny Savennières Savennières-Coulée-de-Serrant Savennières-Roche-aux-Moines Touraine Touraine Azay-le-Rideau Touraine Amboise Touraine Mesland Val de Loire Vouvray

1.1.10.2. Vini delimitati di qualità superiore: Châteaumeillant Côteaux d'Ancenis Coteaux du Vendômois Côtes d'Auvergne, seguito o no dal nome del comune d'origine: ­ Boudes ­ Chanturgue ­ Châteaugay ­ Corent ­ Madargues Fiefs-Vendéens, seguito obbligatoriamente da uno dei seguenti nomi:

­ Brem ­ Mareuil ­ Pissotte ­ Vix Gros Plant du Pays Nantais Haut Poitou Orléanais Saint-Pourçain Thouarsais Valençay

5701

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1.1.11. Regione Cognac 1.1.11.1. Denominazione d'origine controllata Charentes 2. «Vins de pays» designati con il nome di un'unità geografica Vin de pays de l'Agenais Vin de pays d'Aigues Vin de pays de l'Ain Vin de pays de l'Allier Vin de pays d'Allobrogie Vin de pays des Alpes de HauteProvence Vin de pays des Alpes Maritimes Vin de pays de l'Ardailhou Vin de pays de l'Ardèche Vin de pays d'Argens Vin de pays de l'Ariège Vin de pays de l'Aude Vin de pays de l'Aveyron Vin de pays des Balmes dauphinoises Vin de pays de la Bénovie Vin de pays du Bérange Vin de pays de Bessan Vin de pays de Bigorre Vin de pays des Bouches du Rhône Vin de pays du Bourbonnais Vin de pays de Cassan Vin de pays Catalans Vin de pays de Caux Vin de pays de Cessenon Vin de pays des Cévennes Vin de pays des Cévennes «Mont Bouquet» Vin de pays Charentais Vin de pays Charentais «Ile de Ré» Vin de pays Charentais «SaintSornin» Vin de pays de la Charente Vin de pays des Charentes-Maritimes Vin de pays du Cher Vin de pays de la cité de Carcassonne Vin de pays des collines de la Moure Vin de pays des collines rhodaniennes Vin de pays du comté de Grignan 5702

Vin de pays du comté tolosan Vin de pays des comtés rhodaniens Vin de pays de Corrèze Vin de pays de la Côte Vermeille Vin de pays des coteaux charitois Vin de pays des coteaux d'Enserune Vin de pays des coteaux de Besilles Vin de pays des coteaux de Cèze Vin de pays des coteaux de Coiffy Vin de pays des coteaux de Foncaude Vin de pays des coteaux de Glanes Vin de pays des coteaux de l'Ardèche Vin de pays des coteaux de l'Auxois Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse Vin de pays des coteaux de Laurens Vin de pays des coteaux de Miramont Vin de pays des coteaux de Murviel Vin de pays des coteaux de Narbonne Vin de pays des coteaux de Peyriac Vin de pays des coteaux des Baronnies Vin de pays des coteaux des Fenouillèdes Vin de pays des coteaux du Cher et de l'Arnon Vin de pays des coteaux du Grésivaudan Vin de pays des coteaux du Libron Vin de pays des coteaux du Littoral audois Vin de pays des coteaux du Pont du Gard Vin de pays des coteaux du Quercy Vin de pays des coteaux du Salagou Vin de pays des coteaux du Verdon Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban Vin de pays des côtes catalanes Vin de pays des côtes de Gascogne Vin de pays des côtes de Lastours Vin de pays des côtes de Montestruc Vin de pays des côtes de Pérignan Vin de pays des côtes de Prouilhe Vin de pays des côtes de Thau Vin de pays des côtes de Thongue

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Vin de pays des côtes du Brian Vin de pays des côtes de Ceressou Vin de pays des côtes du Condomois Vin de pays des côtes du Tarn Vin de pays des côtes du Vidourle Vin de pays de la Creuse Vin de pays de Cucugnan Vin de pays des Deux-Sèvres Vin de pays de la Dordogne Vin de pays du Doubs Vin de pays de la Drôme Vin de pays du Duché d'Uzès Vin de pays de Franche Comté Vin de pays de Franche Comté «Coteaux de Champlitte» Vin de pays du Gard Vin de pays du Gers Vin de pays des gorges de l'Hérault Vin de pays des Hautes-Alpes Vin de pays de la Haute-Garonne Vin de pays de la Haute-Marne Vin de pays des Hautes-Pyrénées Vin de pays d'Hauterive Vin de pays d'Hauterive «Val d'Orbieu» Vin de pays d'Hauterive «Coteaux du Termenès» Vin de pays d'Hauterive «Côtes de Lézignan» Vin de pays de la Haute-Saône Vin de pays de la Haute-Vienne Vin de pays de la haute vallée de l'Aude Vin de pays de la haute vallée de l'Orb Vin de pays des hauts de Badens Vin de pays de l'Hérault Vin de pays de l'île de Beauté Vin de pays de l'Indre et Loire Vin de pays de l'Indre Vin de pays de l'Isère Vin de pays du jardin de la France Vin de pays du jardin de la France «Marches de Bretagne» Vin de pays du jardin de la France «Pays de Retz» Vin de pays des Landes Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher Vin de pays du Loiret Vin de pays du Lot Vin de pays du Lot et Garonne Vin de pays des Maures Vin de pays de Maine et Loire Vin de pays de la Meuse Vin de pays du Mont Baudile Vin de pays du Mont Caumes Vin de pays des Monts de la Grage Vin de pays de la Nièvre Vin de pays d'Oc Vin de pays du Périgord Vin de pays de la Petite Crau Vin de pays de Pézenas Vin de pays de la principauté d'Orange Vin de pays du Puy de Dôme Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques Vin de pays des Pyrénées-Orientales Vin de pays des Sables du golfe du Lion Vin de pays de Saint-Sardos Vin de pays de Sainte Marie la Blanche Vin de pays de Saône et Loire Vin de pays de la Sarthe Vin de pays de Seine et Marne Vin de pays du Tarn Vin de pays du Tarn et Garonne Vin de pays des Terroirs landais Vin de pays des Terroirs landais «Coteaux de Chalosse» Vin de pays des Terroirs landais «Côtes de l'Adour» Vin de pays des Terroirs landais «sables fauves» Vin de pays des Terroirs landais «sables de l'océan» Vin de pays de Thézac-Perricard Vin de pays du Torgan Vin de pays d'Urfé Vin de pays du Val de Cesse Vin de pays du Val de Dagne Vin de pays du Val de Montferrand Vin de pays de la vallée du Paradis Vin de pays des vals d'Agly Vin de pays du Var Vin de pays du Vaucluse Vin de pays de la Vaunage Vin de pays de la Vendée 5703

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Vin de pays de la Vicomté d'Aumelas Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque Vin de pays de l'Yonne

B. Diciture tradizionali 1er cru Premier cru 1er cru classé Premier cru classé 1er grand cru classé Premier grand cru classé 2è cru classé Deuxième cru classé Appellation contrôlée/A.C.

Appellation d'origine/A.O.

Appellation d'origine contrôlée/A.O.C.

Clos Cru

5704

Cru artisan Cru bourgeois Cru classé Edelzwicker Grand cru Grand cru classé Schillerwein Sélection de grains nobles Vendange tardive Vin de paille Vin de pays Vin délimité de qualité supérieure/ V.D.Q.S.

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

III. Vini originari del Regno di Spagna A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate (`Vino de calidad producido en region determinada') 1.1. Nomi delle regioni determinate Abona Alella Alicante Almansa Ampurdán-Costa Brava Bierzo Binissalem-Mallorca Bullas Calatayud Campo de Borja Cariñena Cava Chacolí de Bizkaia-Bizkaiko txakolina Chacoli de Getaria-Getariako Txakolina Cigales Conca de Barbera Condado de Huelva Costers del Segre Hierro Jerez / Xérès / Sherry Jumilla Lanzarote Madrid Malaga Mancha

Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Méntrida Monterrei Montilla-Moriles Navarra Palma Penedés Priorato Rias Baixas Ribeiro Ribera del Duero Rioja (DO Ca) Rueda Somontano Tacoronte-Acentejo Tarragona Terra Alta Toro Utiel-Requena Valdeorras Valdepeñas Valencia Valle de Güímar Valle de la Orotava Ycoden-Daute-Isora Yecla

1.2. Nomi delle sottoregioni e dei comuni 1.2.1. Regione determinata Abona Adeje Vilaflor Arona San Miguel de Abona

Granadilla de Abona Villa de Arico Fasnia

1.2.2. Regione determinata Alella Alella Argentona Cabrils

Martorelles Masnou Mongat

5705

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Montornés del Vallès Orrius Premìa de Dalt Premìa de Mar Roca del vallès San Fost de Campcentelles

Santa Maria de Martorelles Teia Tiana Vallromanes Vilassar de Dalt Villanova del Vallés

1.2.3. Regione determinata Alicante (a) Alicante Algueña Alicante Bañeres Benejama Biar Campo de Mirra Cañada Castalla Elda Hondón de los Frailes Hondón de las Nieves

Ibi Mañán Monovar Onil Petrer Pinoso Romana Salinas Sax Tibi Villena

(b) La Marina Alcalali Beniarbeig Benichembla Benidoleig Benimeli Benissa Benitachell Calpe Castell de Castells Denia Gata de Gorgos Jalón Lliber Miraflor

Murla Ondara Orba Parcent Pedreguer Sagra Sanet y Negrals Senija Setla y Mirarrosa Teulada Tormos Vall de Laguart Vergel Xabia

1.2.4. Regione determinata Almansa Alpera Almansa Bonete Chinchilla de Monte-Aragón Corral-Rubio

Higueruela Hoya Gonzalo Pétrola Villar de Chinchilla

1.2.5. Regione determinata Ampurdán-Costa Brava Agullana Aviñonet de Puigventós Boadella 5706

Cabanes Cadaqués Cantallops

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Capmany Colera Darnius Espolla Figueres Garriguella Jonquera Llançà Llers Masarach Mollet de Perelada Palau-Sabardera Pau Pedret i Marsà Perelada

Pont de Molins Port-Bou Port de la Selva Rabós Roses Riumors Sant Climent de Sescebes Selva de Mar Terrades Vilafant Vilajuïga Vilamaniscle Vilanant Viure

1.2.6. Regione determinata Bierzo Arganza Bembibre Borrenes Cabañas Raras Cacabelos Camponaraya Carracedelo Carucedo Castropodame Congosto Corullón Cubillos del Sil

Fresnedo Molinaseca Noceda Ponferrada Priaranza Puente de Domingo Flórez Sancedo Toral de los Vados Vega de Espinareda Villadecanes Villafranca del Bierzo

1.2.7. Regione determinata Binissalem-Mallorca Binissalem Consell Santa María del Camí

Sancellas Santa Eugenia

1.2.8. Regione determinata Bullas Bullas Cehegín Mula Ricote

Calasparra Caravaca Moratalla Lorca

1.2.9. Regione determinata Calatayud Abanto Acered Alarba Alhama de Aragón Aniñón

Ateca Belmonte de Gracián Bubierca Calatayud Cárenas 5707

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Castejón de Alarba Castejón de las Armas Cervera de la Cañada Clarés de Ribota Codos Fuentes de Jiloca Godojos Ibdes Maluenda Mara Miedes Monterde Montón Morata de Jiloca Moros

Munébrega Nuévalos Olvés Orera Paracuellos de Jiloca Ruesca Sediles Terrer Torralba de Ribota Torrijo de la Cañada Valtorres Villalba del Perejil Villalengua Villaroya de la Sierra Viñuela

1.2.10. Regione determinata Campo de Borja Agón Ainzón Alberite de San Juan Albeta Ambel Bisimbre Borja Bulbuente

Bureta Buste Fuendejalón Magallón Maleján Pozuelo de Aragón Tabuenca Vera de Moncayo

1.2.11. Regione determinata Cariñena Aguarón Aladrén Alfamén Almonacid de la Sierra Alpartir Cariñena Cosuenda

Encinacorba Longares Muel Mezalocha Paniza Tosos Villanueva de Huerva

1.2.12. Regione determinata Cigales Cabezón de Pisuerga Cigales Corcos del Valle Cubillas de Santa Marta Dueñas Fuensaldaña

Mucientes Quintanilla de Trigueros San Martín de Valveni Santovenia de Pisuerga Trigueros del Valle Valoria la Buena

1.2.13. Regione determinata Conca de Barbera Barberà de la Conca Blancafort Conesa 5708

Forés Espluga de Francolí Montblanc

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Pira Rocafort de Queralt Sarral Senan

Solivella Vallclara Vilaverd Vimbodí

1.2.14. Regione determinata Condado de Huelva Almonte Beas Bollullos del Condado Bonares Chucena Hinojos Lucena del Puerto Manzanilla Moguer

Niebla Palma del Condado Palos de la Frontera Rociana del Condado San Juan del Puerto Trigueros Villalba del Alcor Villarrasa

1.2.15. Regione determinata Costers del Segre (a) Sottoregione Raimat Lleida (b) Sottoregione Artesa Alòs de Balaguer Artesa de Segre Foradada

Penelles Preixens

(c) Sottoregione Valle del Rio Corb Belianes Ciutadilla Els Omells de na Gaia Granyanella Granyena de Segarra Guimerá Maldá Montoliu de Segarra

Montornés de Segarra Nalec Preixana San Marti de Riucorb Tarrega Vallbona de les Monges Vallfogona de Riucorb Verdú

(d) Sottoregione Les Garrigues Arbeca Bellaguarda Cerviá de les Garrigues El Vilosell Els Omellons Fulleda

Albi Espluga Calba La Floresta La Pobla de Cérvoles Tarrés Vinaixa

1.2.16. Regione determinata Chacolí de Bizkaia / Bizkaiko Txakolina Bakio Balmaseda Barakaldo Derio Durango

Elorrio Erandio Forua Galdames Gamiz-Fika 5709

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Gatika Gernika Gordexola Gueñes Larrabetzu Lezama Lekeitio Markina Mendata Mendexa Morga

Mungia Muskiz Muxika Orduña Sestao Sopelana Sopuerta Zalla Zamudio Zaratamo

1.2.17. Regione determinata Chacolí De Getaria / Getariako Txakolína Aia Getaria

Zarautz

1.2.18. Regione determinata El Hierro Frontera

Valverde

1.2.19. Regioni determinate Jerez-Xeres-Sherry e Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda Chiclana de la Frontera Chipiona Jerez de la Frontera Lebrija Puerto de Santa Maria

Puerto Real Rota Sanlucar de Barrameda Trebujena

1.2.20. Regione determinata Jumilla Albatana Fuente-Alamo Hellin Jumilla

Montealegre del Castillo Ontur Tobarra

1.2.21. Regione determinata Lanzarote Arrecife Hariá San Bartolomé Teguise

Tías Tinajo Yaiza

1.2.22. Regione determinata Málaga Alameda Alcaucin Alfarnate Alfarnatejo Algarrobo Alhaurín de la Torre

5710

Almachar Almogia Antequera Archez Archidona Arenas

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Benamargosa Benamocarra Borge, Campillos Canillas de Albaida Canillas del Aceituno Casabermeja Casares Colmenar Cómares Competa Cuevas de San Marcos Cuevas Bajas Cutar Estepona Frigiliana Fuente Piedra Humilladero Iznate Macharaviaya

Manilva Moclinejo Mollina Nerja Periana Rincón de la Victoria Riogordo Salares Sayalonga Sedella Sierra de Yeguas Torrox Totalán Velez-Málaga Villanueva del Trabuco Villanueva de Tapia Villanueva del Rosario Villanueva de Algaidas Viñuela

1.2.23. Regione determinata La Mancha Acabrón Ajofrin Albaladejo Alberca de Záncara Alcázar de San Juan Alcolea de Calatrava Alconchel de la Estrella Aldea del Rey Alhambra Almagro Almarcha Almedina Almendros Almodovar del Campo Almonacid del Marquesado Almonacid de Toledo Arenas de San Juan Argamasilla de Alba Argamasilla de Calatrava Atalaya del Cañavate Ballesteros de Calatrava Barajas de Melo Belinchón Belmonte Bolaños de Calatrava

Cabanas de Yepes Cabezamesada Calzada de Calatrava Campo de Criptana Camuñas Cañada de Calatrava Cañadajuncosa Cañavate Carrascosa de Haro Carríon de Calatrava Carrizosa Casas de Fernando Alonso Casas de Haro Casas de los Pinos Casas de Benitez Casas de Guijarro Castellar de Santiago Castillo de Garcimuñoz Cervera del Llano Chueca Ciruelos Ciudad Real Consuegra Corral de Almaguer Cortijos

5711

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Cózar Daimiel Dosbarrios Fernancaballero Fuenllana Fuensanta Fuente el Fresno Fuente de Pedro Naharro Fuentelespino de Haro Granátula de Calatrava Guardia Herencia Hinojosa Hinojosos Honrubia Hontanaya Horcajo de Santiago Huelves Huerta de Valdecarábanos Labores Leganiel Lezuza Lillo Madridejos Malagon Manzanares Manzaneque Marjaliza Mascaraque Membrilla Mesas Miguel Esteban Miguelturra Minaya Monreal del Llano Montalbanejo Montalvos Montiel Mora Mota del Cuervo Munera Nambroca Noblejas Ocaña Olivares de Júcar Ontigola con Oreja Orgaz con Arisgotas Osa de la Vega 5712

Ossa de Montiel Pedernoso Pedro Muñoz Pedroñeras Picón Piedrabuena Pinarejo Poblete Porzuna Pozoamargo Pozorrubio Pozuelo de Calatrava Pozoamargo Provencio Puebla de Almoradiel Puebla del Principe Puebla de Almenara Puerto Lápice Quero Quintanar de la Orden Rada de Haro Roda Romeral Rozalén del Monte Saelices San Clemente Santa Cruz de la Zarza Santa Maria de los Llanos Santa Cruz de los Cañamos Santa Maria del Campo Sisante Socuéllamos Solana Sonseca con Casalgordo Tarancón Tarazona de la Mancha Tembleque Terrinches Toboso Tomelloso Torralba de Calatrava Torre de Juan Abad Torrubia del Campo Torrubia del Castillo Tresjuncos Tribaldos Turleque Uclés

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Urda Valenzuela de Calatrava Valverde de Jucar Vara de Rey Villa de Don Fadrique Villacañas Villaescusa de Haro Villafranca de los Caballeros Villahermosa Villamanrique Villamayor de Calatrava Villamayor de Santiago Villaminaya Villamuelas Villanueva de Alcardete Villanueva de Bogas Villanueva de los Infantes Villanueva de la Fuente Villar del Pozo

Villar de la Encina Villanueva de los Infantes Villar del Pozo Villar de la Encina Villar de Cañas Villarejo de Fuentes Villares del Saz Villarrobledo Villarrubia de Santiago Villarrubia de los Ojos Villarrubio Villarta de San Juan Villasequilla de Yepes Villatobas Villaverde y Pasaconsol Yebénes Yepes Zarza del Tajo

1.2.24. Regione determinata Mentrida Albarreal de Tajo Alcabón Aldea en Cabo Almorox Arcicóllar Barcience Burujón Camarena Camarenilla Carmena Carranque Casarrubios del Monte Castillo de Bayuela Cebolla Cedillo del Condado Cerralbos Chozas de Canales Domingo Pérez Escalona Escalonilla Fuensalida Gerindote Hinojosa de San Vincente Hormigos Huecas

Lominchar Lucillos Maqueda Mentrida-Montearagón Nombela Novés Otero Palomeque Paredes Paredas de Escalona Pelahustán Portillo Real de San Vincente Recas Rielves Santa Olalla Santa Cruz del Retamar Torre de Esteban Hambrán Torrijos Val de Santo Domingo Valmojado Ventas de Retamosa Villamiel Viso Yunclillos

5713

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.2.25. Regione determinata Montilla-Moriles Aguilar de la Frontera Baena Cabra Castro del Rio Doña Mencia Espejo Fernán-Nuñez Lucena Montalbán 1.2.26. Regione determinata Navarra (a) Sottoregione Ribera Baja Ablitas Arguedas Barillas Cascante Castejón Cintruénigo Corella (b) Sottoregione Ribera Alta Artajona Beire Berbinzana Cadreita Caparroso Cárcar Carcastillo Falces Funes Larraga Lerin Lodosa Marcilla (c) Sottoregione Tierra Estella Aberin Allo Arcos Arellano Arróniz Ayeguí Barbarín Busto Desojo Discastillo Espronceda Estella 5714

Montemayor Montilla Monturque Moriles Nueva Carteya Puente Genil Rambla Santaella

Fitero Monteagudo Murchante Tudela Tulebras Valtierra

Mélida Milagro Miranda de Arga Murillo el Fruto Murillo el Cuende Olite Peralta Pitillas Sansoain Santacara Sesma Tafalla Villafranca Igúzquiza Lazagurria Luquín Mendaza Morentin Oteiza de la Solana Sansol Torralba del Rio Torres del Rio Valle de Yerri Villatuerta Villa mayor de Monjardín

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(d) Sottoregione Valdizarbe Adios Añorbe Artazu Barásoain Biurrun Cirauqui Etxauri Enériz Garinoain Guirguillano Legarda Leoz Mañeru

Mendigorria Muruzábal Obanos Orisoain Oloriz Puente la Reina Pueyo Tiebas-Muruarte de Reta Tirapu Ucar Unzué Uterga

(e) Sottoregione Baja Montaña Aibar Aoiz Cáseda Eslava Ezprogui Gallipienzo Javier Leache

Lerga Llédena Lumbier Sada San Martin de Unx Sanguesa Ujué

1.2.27. Regione determinata Penedès Abrera Aiguamurcia Albinyana Avinyonet Banyeres Begues Bellvei Bisbal del Penedès, La Bonastre Cabanyas Cabrera d'Igualada Calafell Canyelles Castellet i Gornal Castellvi Rosanes Castellvi de la Marca Cervelló Corbera de Llobregat Creixell Cubelles Cunit Font-rubí

Gelida Granada Hostalets de Pierola Llacuna Llorenç del Penedès Martorell Mascefa Mediona Montmell Olèrdola Olesa de Bonesvalls Olivella Pacs del Penedès Piera Pla del Penedès Pontons Puigdálber Roda de Barà Sant Llorenç d'Hortons Sant Quinti de Mediona Sant Sadurni d'Anoia Sant Cugat Sesgarrigues 5715

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Sant Esteve Sesrovires Sant Jaume dels Domenys Santa Margarida i els Monjos Santa Fe del Penedès Santa Maria de Miralles Santa Oliva Sant Jaume dels Domenys Sant Marti de Sarroca Sant Pere de Ribes Sant Pere de Rindebitlles

Sitges Subirats Torrelavid Torrelles de Foix Vallirana Vendrell, El Vilafranca del Penedès Vilanova i la Geltrú Viloví

1.2.28. Regione determinata Priorato Bellmunt del Priorat Gratallops Lloà Morera de Montsant Poboleda

Porrerà Torroja del Priorat Vilella Alta Vilella Baixa

1.2.29. Regione determinata Rias Baixas (a) Sottoregione Val do Salnés Caldas de Reis Cambados Meaño Meis Portas

Ribadumia Sanxenxo Vilanova de Arousa Villagracia de Arousa

(b) Sottoregione Condado do Tea A Cañiza Arbo As Neves

Crecente Salvaterra de Miño

(c) Sottoregione O Rosal O Rosal Tomiño

Tui

1.2.30. Regione determinata Ribeiro Arnoia Beade Carballeda de Avia Castrelo de Miño Cenlle

Cortegada Leiro Punxin Ribadavia

1.2.31. Regione determinata Ribeira del Duero Adrada de Haza Aguilera Alcubilla de Avellaneda Aldehorno Anguix 5716

Aranda de Duero Baños de Valdearados Berlangas de Roa Boada de Roa Bocos de Duero

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Burgo de Osma Caleruega Campillo de Aranda Canalejas de Peñafiel Castillejo de Robledo Castrillo de la Vega Castrillo de Duero Cueva de Roa Curiel de Duero Fompedraza Fresnilla de las Dueñas Fuentecén Fuentelcésped Fuentelisendo Fuentemolinos Fuentenebro Fuentespina Gumiel del Mercado Gumiel de Hizán Guzmán Haza Honrubia de la Cuesta Hontangas Hontoria de Valdearados Horra Hoyales de Roa Langa de Duero Mambrilla de Castrejón Manzanillo Milagros Miño de san Esteban Montejo de la Vega de la Zerrezuela Moradillo de Roa Nava de Roa Olivares de Duero Olmedillo de Roa Olmos de Peñafiel Pardilla Pedrosa de Duero

Peñafiel Peñaranda de Duero Pesquera de Duero Piñel de Abajo Piñel de Arriba Quemada Quintana del Pidio Quintanamanvirgo Quintanilla de Onésimo Quintanilla de Arriba Rábano Roa de Duero Roturas San Esteban de Gormaz San Juan del Monte San Martin de Rubiales Santa Cruz de la Salceda Sequera de Haza Sotillo de la Ribera Terradillos de Esgueva Torre de Peñafiel Torregalindo Tórtoles de Esgueva Tubilla del Lago Vadocondes Valbuena de Duero Valcabado de Roa Valdeande Valdearcos de la Vega Valdezate Vid Villaescusa de Roa Villalba de Duero Villalbilla de Gumiel Villatuelda Villaverde de Montejo Villovela de Esgueva Zazuar

1.2.32. Regione determinata Rioja (a) Sottoregione Rioja Alavena: Baños de Ebro Barriobusto Cripán Elciego Elvillar de Alava

Labastida Labraza Laguardia Lanciego Lapuebla de Labarca

5717

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Leza Moreda de Alava Navaridas Oyón

Salinillas de Buradon Samaniego Villanueva de Alava Yécora

(b) Sottoregione Rioja Alta Abalos Alesón Alesanco Anguciana Arenzana de Arriba Arenzana de Abajo Azofra Badarán Bañares Baños de Rio Tobía Baños de Rioja Berceo Bezares Bobadilla Briñas Briones Camprovín Canillas Cañas Cárdenas Casalarreina Castañares de Rioja Cellorigo Cenicero Cidamón Cihuri Cirueña Cordovín Cuzcurrita de Rio Tirón Daroca de Rioja Entrena Estollo Fonseca Fonzaleche Fuenmayor Galbárruli Gimileo Haro

Herramélluri Hervias Hormilleja Hormilla Hornos de Moncalvillo Huércanos Lardero Leiva Logroño Manjarrés Matute Medrano Nájera Navarrete Ochándurí Ollaurí Rodezno Sajazarra San Millán de Yécora San Torcuato San Vicente de la Sonsierra San Asensio Santa Coloma Sojuela Sorzano Sotés Tirgo Tormantos Torrecilla Sobre Alesanco Torremontalbo Treviana Tricio Uruñuela Ventosa Villajero Villalba de Rioja Villar de Torre Zarratón

(c) Sottoregione Rioja Baja Agoncillo Aguilar del río Alhama Albelda de Iregua

Alberite Alcanadre Aldeanueva de Ebro

5718

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Alfaro Andosilla Aras Arnedo Arrúbal Ausejo Autol Azagra Bargota Bergasa Bergasilla Calahorra Cervera del rio alhama Clavijo Corera Cornago Galilea Grávalos Herce Igea

Lagunilla del Jubera Leza del Río Leza Mendavia Molinos de Ocón Murillo del Río Leza Nalda Ocón Pradejón Quel Redal Ribafrecha Rincón de Soto San Adrián Santa Engracia de Jubera Sartaguda Tudelilla Viana Villa de Ocón Villamediana de Iregua Villar de Arnedo

1.2.33. Regione determinata Rueda Aguasal Alaejos Alcazarén Aldehuela del Codonal Almenara de Adaja Ataquines Bernuy de Coca Blasconuño de Matacabras Bobadilla del Campo Bócigas Brahojos de Medina Campillo Carpio del Campo Castrejón Castronuño Cervillego de la Cruz Codorniz Donhierro Fresno el Viejo Fuente Olmedo Fuente de Santa Cruz Fuente el sol Gomeznarro Hornillos Juarros de Voltoya

Llano de Olmedo Llomoviejo Madrigal de las Altas Torres Matapozuelos Medina del Campo Mojados Montejo de Arévalo Montuenga Moraleja de Coca Moraleja de las Panaderas Muriel Nava del Rey Nava de La Asunción Nieva Nueva Villa de las Torres Olmedo Pollos Pozal de Gallinas Pozáldez Puras Ramiro Rapariegos Rodilana Rubi de bracamonte Rueda

5719

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

San Cristobal de la Vega Santuiste de San Juan Bautista Salvador de Zapardiel San Pablo de la Moraleja Seca Serrada Siete Iglesias de Travancos Tordesillas San Vicente del Palacio Torrecilla de la Orden Torrecilla de la Abadesa

Torecilla del Valle Tolocirio Valdestillas Velascalvaro Ventosa de la Cuesta Villafranca de Duero Villagonzalo de Coca Villanueva de Duero Villaverde de Medina Zarza

1.2.34. Regione determinata Somontano Abiego Adahuesca Angues Alcalá del Obispo Alquézar Antillón Argavieso Azara Azlor Barbastro Barbuñales Berbegal Bierge Blecua y Torres Capella Casbas de Huesca Castillazuelo Colungo Estada Estadilla Fonz Grado

Graus Hoz y Costean Ibieca Ilche Laluenga Laperdiguera Lascellas-Ponzano Naval Olvena Peralta de Alcofea Peraltilla Perarrúa Pertusa Pozán de Vero Puebla de Castro Salas Altas Salas Bajas Santa Maria Dulcis Secastilla Siétamo Torres de Alcanadre

1.2.35. Regione determinata Tacoronte-Acentejo El Sauzal Matanza de Acentejo Victoria de Acentejo Laguna

Santa Úrsula Tacoronte Tegueste

1.2.36. Regione determinata Tarragona (a) Sottoregione Campo de Tarragona Alcover Aleixar Alforja 5720

Alió Almoster Altafulla

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Argentera Ascó Benisanet Borges del Camp Botarell Bràfim Cabra del Camp Cambrils Castellvell del Camp Catllar Colldejou Constantí Cornudella Duesaigües Figuerola del Camp Garcia Garidells Ginestar Masó Masllorens Maspujols Milà Miraver Montbrió del Camp Montferrí Mont-roig Mora d'Ebre Mora la Nova Morell Nou de Gaià Nulles Pallareros (b) Sottoregione Falset Cabassers Capçanes Figuera Guiamets, Els, i Marçà

Perafort Pla da Santa María Pobla de Montornès Pobla de Mafumet Puigpelat Renau Reus Riera de Gaià Riudecanyes Rodonyà Rourell Ruidecols Ruidoms Salomó Secuita Selva del Camp Tarragona Tivissa Torre del Espanyol Torredembarra Ulldemolins Vallmoll Valls Vespella Vila-rodona Vilabella Vilallonga del Camp Vilanova d'Escornalbou Vilaseca i Salou Vinebre Vinyols i els Arcs

Masroig Pradell Torre de Fontaubella

1.2.37. Regione determinata Terra Alta Arnés Batea Bot Pinell de Brai Caseres Corbera de Terra Alta

Fatarella, Gandesa Horta de Sant Joan Pobla de Massalauca Prat de Comte Vilalba dels Arcs

5721

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.2.38. Regione determinata Toro Argujillo Bóveda de Toro Morales de Toro Pego Peleagonzalo Piñero San Román de Hornija

San Miguel de la Ribera Sanzoles Toro Valdefinjas Venialbo Villabuena del Puente Villafranca de Duero

1.2.39. Regione determinata Utiel-Requena Camporrobles Caudete Fuenterrobles Siete Aguas

Sinarcas Utiel Venta del Moro Villagordo

1.2.40. Regione determinata Valdeorras Barco Bollo Carballeda de Valdeorras Laroco

Petín Rúa Rubiana Villamartin

1.2.41. Regione determinata Valdepeñas Alcubillas Moral de Calatrava San Carlos del Valle

Santa Cruz de Mudela Torrenueva Valdepeñas

1.2.42. Regione determinata Valencia Camporrobles Caudete de las Fuentes Fuenterrobles Requena Sieteaguas

Sinarcas Utiel Venta del Moro Villargordo del Cabriel

(a) Sottoregione Alto Turia Alpuente Aras de Alpuente Chelva

La Yesa Titaguas Tuéjar

(b) Sottoregione Valentino Alborache Alcublas Andilla Bugarra Buñol Casinos Cheste Chiva Chulilla

Domeño Estivella Gestalgar Godelleta Higueruelas Lliria Losa del Obispo Macastre Monserrat

5722

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Montroy Montserrat Pedralba Real de Montroy

Turís Villamarxant Villar del Arzobispo

(c) Sottoregione Moscatel de Valencia Catadau Cheste Chiva Godelleta Llombai

Monserrat Montroy Real de Montroy Turis

(d) Sottoregione Clariano Adzaneta de Albaida Agullent Albaida Alfarrasí Ayelo de Malferit Ayelo de Rugat Bèlgida Bellús Beniatjar Benicolet Benigànim Bocairem Bufalí Castelló de Rugat Font la Figuera Fontanars dels Alforins Guadasequies

L'Olleria La Pobla del Duc Llutxent Moixent Montaberner Montesa Montichelvo Ontinyent Otos Palomar Pinet Quatretonda Ràfol de Salem Sempere Terrateig Vallada

1.2.43. Regione determinata Valle de Güimar Arafo Candelaria

Güimar

1.2.44. Regione determinata Valle de la Orotava La Orotava Puerto de la Cruz

Los Realejos

1.2.45. Regione determinata Vinos de Madrid (a) Sottoregione Arganda Ambite Aranjuez Arganda del Rey Belmonte de Tajo Campo Real Carabaña Chinchón

Colmenar de Oreja Fuentidueña de Tajo Getafe Loeches Mejorada del Campo Morata de Tajuña Orusco 5723

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Perales de Tajuña Pezuela de las Torres Pozuelo del Rey Tielmes Titulcia Valdaracete (b) Sottoregione Navalcarnero Álamo Aldea del Fresno Arroyomolinos Batres Brunete Fuenlabrada Griñón Humanes de Madrid Moraleja de Enmedio Móstoles

Valdelaguna Valdilecha Villaconejos Villamanrique de Tajo Villar del Olmo Villarejo de Salvanés Navalcarnero Parla Serranillos del Valle Sevilla la Nueva Valdemorillo Villamanta Villamantilla Villanueva de la Cañada Villaviciosa de Odón

(c) Sottoregione San Martín del Valdeiglesias Cadalso de los Vidrios Pelayos de la Presa Cenicientos Rozas de Puerto Real Chapinería San Martín de Valdeiglesias Colmenar de Arroyo Villa del Prado Navas del Rey 1.2.46. Regione determinata Ycoden-Daute-Isora San Juan de la Rambla La Guancha Icod de los vinos Garachico Los Silos

Buenavista del Norte El Tanque Santiago del Teide Guía de Isora

1.2.47. Regione determinata Yecla Yecla

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica Abanilla Bages Bajo Aragón Cádiz Campo de Cartagena Cañamero Cebreros Contraviesa-Alpujarra Fermoselle-Arribes del Duero Gálvez 5724

La Gomera Gran Canaria-El Monte Manchuela Matanegra Medina del Campo Montánchez Plà i Llevant de Mallorca Pozohondo Ribeira Sacra Ribera Alta del Guadiana

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Ribera Baja del Guadiana Sacedón-Mondéjar Sierra de Alcaraz Tierra de Barros Tierra del Vino de Zamora

Tierra Baja de Aragón Valdejalón Valdevimbre-Los Oteros Valle del Cinca Valle del Miño-Ourense

B. Diciture tradizionali Amontillado Chacoli-Txakolina Criadera Criaderas y Soleras Crianza Denominacíon de Origen / DO Denominacíon de Origen calificada / DOCa Fino

Fondillón Lagrima Oloroso Pajarete Palo cortado Raya Vendimia temprana Vendimia seleccionada Vino de la Tierra

5725

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

IV. Vini originari della Repubblica ellenica A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate 1.1. Nomi delle regioni determinate 1.1.1. µ==µ («denominazione d'origine controllata ») µ (Samos)
(Patras)
= (Patras)

(Kephalonia) (Rhodos)
µ (Lemnos)

1.1.2.=µ=== («denominazione d'origine di qualità superiore»)
(Sitia)
µ (Nemea)
(Santorini) (Dafnes) (Rhodos) (Naoussa) (Kephalonia) (Rapsani) (Mantinea) (Peza)

(Archanes) (Patras) (Zitsa)
µ (Amynteon) µ (Gumenissa)
(Paros)
µ (Lemnos) =(Anchialos) = (Colline di Meliton)
(Mesenicola)

2. Vini da tavola 2.1. µ== (designazione tradizionale)
(Attiki)
=(Viotias)
(Evias) (Messoghion)
=(Kropias)
(Koropiou) (Markopoulou) (Megaron) (Peanias)

(Liopessiou) (Pallinis)
µ (Pikermiou)
(Spaton) (Thivon) (Guialtron) (Karystou)
=(Halkidas)
(Zante)

2.2. ==(vino tipico) == (vino tipico di Trifilia) µ== (vino tipico di Messimvria) µ== (vino tipico di Epanomia) ==== (vino tipico delle Colline di Korinthia) == (vino tipico di Pylia) === (vino tipico delle Colline di Vertiskos)

5726

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

== (vino tipico di Heraklion) == (vino tipico di Lassithi) == (vino tipico del Peloponneso) == (vino tipico di Messina) == (vino tipico di Macedonia) == (vino tipico di Creta) == (vino tipico di Thessalia) ==µ (vino tipico di Kissamos) == (vino tipico di Tyrnavos) ===µ (vino tipico delle Colline di Ampelos) == (vino tipico di Villiza) == (vino tipico di Grevena) ===(vino tipico di Attiki) == (vino tipico di Agiortikos) == (vino tipico di Dodebaniso) == (vino tipico di Anavyssos) == (vino tipico di Peanitikos) ==µ (vino tipico di Drama) == (vino tipico di Krania) === (vino tipico delle Colline di Parnitha) == (vino tipico di Syros) == (vino tipico di Thiva) === (vino tipico delle Colline di Kitheron) === (vino tipico delle Colline di Petrotou) == (vino tipico di Gerania) == (vino tipico di Pallini) == (vino tipico di Attiki) == (vino tipico di Agorianos) === (vino tipico della valle di Atalanti) == (vino tipico di Arcadien) == (vino tipico di Paggeoritikos) == (vino tipico di Metaxata) ==µ=(vino tipico di Klimenti) ==µ (vino tipico di Hemathia) == (vino tipico di Kerkyra-Corfù) ===(vino tipico di Sithonia) == (vino tipico di Mantzavinata) µ== (vino tipico di Ismarikos) == (vino tipico di Avdira) == (vino tipico di Ioannina) === (vino tipico delle Colline di Aigialeias) ==== (vino tipico delle Colline di Ainou) == (vino tipico di Thrakie) == (vino tipico di Ilion) == (vino tipico di Metsovon) == (vino tipico di Koropie) == (vino tipico di Thapsanon) == (vino tipico di Siatistinon) 5727

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

=== (vino tipico di Ritsona Avlidos) == (vino tipico di Letrina) == (vino tipico di Tegeas) === (vino tipico del mare Egeo) === (vino tipico di Aigaion pelagos) = = = = (vino tipico delle Colline settentrionali di Penteli) == (vino tipico di Spata) == (vino tipico di Markopoulo) === (vino tipico di Lilantio Pedion) == (vino tipico di Chalkidiki) == (vino tipico di Karystos) == (vino tipico di Chalikouna) === (vino tipico di Opountia Lokrida) == (vino tipico di Pella) == (vino tipico di Andriani) == (vino tipico di Serres) === (vino tipico di Sterea Ellada)

B. Diciture tradizionali µ==µ (denominazione d'origine controllata) µ= = = (denominazione d'origine di qualità superiore) µ=== (denominazione tradizionale Retsina) µ= = = = (denominazione tradizionale Verdea Zante) = (vino tipico) ==µ («grand cru»)
(Cava) (Retsina)
µ (Ktima)
(Archontiko)
µ (Ampelones) == («vino dolce naturale»)

5728

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

V. Vini originari della Repubblica Italiana A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vino di qualità prodotto in una regione determinata») 1.1. V.q.p.r.d. designati con la dicitura `Denominazione di origine controllata e garantita': Albana di Romagna Asti Barbaresco Barolo Brachetto d'Acqui Brunello di Montalcino Carmignano Chianti/Chianti Classico, accompagnato o no da una delle seguenti indicazioni geografiche: ­ Montalbano ­ Rufina ­ Colli fiorentini ­ Colli senesi ­ Colli aretini ­ Colline pisane ­ Montespertoli

Cortese di Gavi Franciacorta Gattinara Gavi Ghemme Montefalco Sagrantino Montepulciano Recioto di Soave Taurasi Torgiano Valtellina Valtellina Grumello Valtellina Inferno Valtellina Sassella Valtellina Valgella Vernaccia di San Gimignano Vermentino di Gallura

1.2. V.q.p.r.d. designati con la dicitura «Denominazione di origine controllata» 1.2.1. Regione Piemonte Alba Albugnano Alto Monferrato Acqui Asti Boca Bramaterra Caluso Canavese Cantavenna Carema Casalese Casorzo d'Asti Castagnole Monferrato Castelnuovo Don Bosco Chieri Colli tortonesi Colline novaresi Colline saluzzesi

Coste della Sesia Diano d'Alba Dogliani Fara Gabiano Langhe monregalesi Langhe Lessona Loazzolo Monferrato Monferrato Casalese Ovada Piemonte Pinorelese Roero Sizzano Valsusa Verduno

5729

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.2.2. Regione Val d'Aosta Arnad-Montjovet Chambave Nus Donnas La Salle

Enfer d'Arvier Morgex Torrette Valle d'Aosta Vallée d'Aoste

1.2.3. Regione Lombardia Botticino Capriano del Colle Cellatica Garda Garda Colli Mantovani Lugana Mantovano

Oltrepò Pavese Riviera del Garda Bresciano San Colombano al Lambro San Martino Della Battaglia Terre di Franciacorta Valcalepio

1.2.4. Regione Trentino-Alto Adige Alto Adige Bozner Leiten Bressanone Brixner Buggrafler Burgraviato Caldaro Casteller Colli di Bolzano Eisacktaler Etschtaler Gries Kalterer Kalterersee Lago di Caldaro Meraner Hügel

Meranese di collina Santa Maddalena Sorni St. Magdalener Südtirol Südtiroler Terlaner Terlano Teroldego Rotaliano Trentino Trento Val Venosta Valdadige Valle Isarco Vinschgau

1.2.5. Regione Veneto Bagnoli di Sopra Bagnoli Bardolino Breganze Breganze Torcolato Colli Asolani Colli Berici Colli Berici Barbarano Colli di Conegliano Colli di Conegliano Fregona Colli di Conegliano Refrontolo Colli Euganei 5730

Conegliano Conegliano Valdobbiadene Conegliano Valdobbiadene Cartizze Custoza Etschtaler Gambellara Garda Lessini Durello Lison Pramaggiore Lugana Montello Piave

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

San Martino della Battaglia Soave Valdadige

Valdobbiadene Valpantena Valpolicella

1.2.6. Regione Friuli-Venezia Giulia Carso Colli Orientali del Friuli Colli Orientali del Friuli Cialla Colli Orientali del Friuli Ramandolo Colli Orientali del Friuli Rosazzo Collio Collio Goriziano

Friuli Annia Friuli Aquileia Friuli Grave Friuli Isonzo Friuli Latisana Isonzo del Friuli Lison Pramaggiore

1.2.7. Regione Liguria Albenga Albenganese Cinque Terre Colli di Luni Colline di Levanto Dolceacqua

Finale Finalese Golfo del Tigullio Riviera Ligure di Ponente Riviera dei fiori

1.2.8. Regione Emilia-Romagna Bosco Eliceo Castelvetro Colli Bolognesi Colli Bolognesi Classico Colli Bolognesi Colline di Riosto Colli Bolognesi Colline Marconiane Colli Bolognesi Colline Oliveto Colli Bolognesi Monte San Pietro Colli Bolognesi Serravalle Colli Bolognesi Terre di Montebudello Colli Bolognesi Zola Predosa Colli d'Imola Colli di Faenza

Colli di Parma Colli di Rimini Colli di Scandiano e Canossa Colli Piacentini Colli Piacentini Monterosso Colli Piacentini Val d'Arda Colli Piacentini Val Nure Colli Piacentini Val Trebbia Reggiano Reno Romagna Santa Croce Sorbara

1.2.9. Regione Toscana Barco Reale di Carmignano Bolgheri Bolgheri Sassicaia Candia dei Colli Apuani Carmignano Chianti Chianti classico Colli Apuani Colli dell'Etruria Centrale

Colli di Luni Colline Lucchesi Costa dell'"Argentario" Elba Empolese Montalcino Montecarlo Montecucco Montepulciano 5731

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Montereggio di Massa Marittima Montescudaio Parrina Pisano di San Torpè Pitigliano Pomino San Gimignano San Torpè Sant'Antimo

Scansano Val d'Arbia Val di Cornia Val di Cornia Campiglia Marittima Val di Cornia Piombino Val di Cornia San Vincenzo Val di Cornia Suvereto Valdichiana Valdinievole

1.2.10. Regione Umbria Assisi Colli Martani Colli Perugini Colli Amerini Colli Altotiberini Colli del Trasimeno

Lago di Corbara Montefalco Orvieto Orvietano Todi Torgiano

1.2.11. Regione Marche Castelli di Jesi Colli pesaresi Colli Ascolani Colli maceratesi Conero Esino Focara

Matelica Metauro Morro d'Alba Piceno Roncaglia Serrapetrona

1.2.12. Regione Lazio Affile Aprilia Capena Castelli Romani Cerveteri Circeo Colli albani Colli della Sabina Colli lanuvini Colli etruschi viterbesi Cori Frascati

Genazzano Gradoli Marino Montecompatri Colonna Montefiascone Olevano romano Orvieto Piglio Tarquinia Velletri Vignanello Zagarolo

1.2.13. Regione Abruzzo Abruzzo Abruzzo Colline teramane

Controguerra Molise

1.2.14. Regione Molise Biferno 5732

Pentro d'Isernia

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.2.15. Regione Campania Avellino Aversa Campi Flegrei Capri Castel San Lorenzo Cilento Costa d'Amalfi Furore Costa d'Amalfi Ravello Costa d'Amalfi Tramonti Costa d'Amalfi Falerno del Massico Galluccio Guardiolo

Guardia Sanframondi Ischia Massico Penisola Sorrentina Penisola Sorrentina-Gragnano Penisola Sorrentina-Lettere Penisola Sorrentina-Sorrento Sannio Sant'Agata de' Goti Solopaca Taburno Tufo Vesuvio

1.2.16. Regione Puglia Alezio Barletta Brindisi Canosa Castel del Monte Cerignola Copertino Galatina Gioia del Colle Gravina Leverano Lizzano Locorotondo

Lucera Manduria Martinafranca Matino Nardò Ortanova Ostuni Puglia Salice salentino San Severo Squinzano Trani

1.2.17. Regione Basilicata Vulture 1.2.18. Regione Calabria Bianco Bivongi Cirò Donnici Lamezia Melissa

Pollino San Vito di Luzzi Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto Savuto Scavigna Verbicaro

1.2.19. Regione Sicilia Alcamo Contea di Sclafani Contessa Entellina Delia Nivolalli

Eloro Etna Faro Lipari

5733

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Marsala Menfi Noto Pantelleria Sambuca di Sicilia

Santa Margherita di Belice Sciacca Siracusa Vittoria

1.2.20. Regione Sardegna Alghero Arborea Bosa Cagliari Campidano di Terralba Mandrolisai Oristano Sardegna Sardegna-Capo Ferrato

Sardegna-Jerzu Sardegna-Mogoro Sardegna-Nepente di Oliena Sardegna-Oliena Sardegna-Semidano Sardegna-Tempio Pausania Sorso Sennori Sulcis Terralba

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica 2.1. Abruzzo Alto tirino Colline Teatine Colli Aprutini Colli del sangro Colline Pescaresi

Colline Frentane Histonium Terre di Chieti Valle Peligna Vastese

2.2. Basilicata Basilicata 2.3. Provincia autonoma di Bolzano Dolomiti Dolomiten Mitterberg

Mitterberg tra Cauria e Tel Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

2.4. Calabria Arghilla Calabria Condoleo Costa Viola Esaro Lipuda Locride

Palizzi Pellaro Scilla Val di Neto Valdamato Valle dei Crati

2.5. Campania Colli di Salerno Dugenta 5734

Epomeo Irpinia

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Paestum Pompeiano

Roccamonfina Terre del Volturno

2.6. Emilia-Romagna Castelfranco Emilia Bianco dei Sillaro Emilia Fortana del Taro Forli Modena

Ravenna Rubicone Sillaro Terre die Veleja Val Tidone

2.7. Friuli-Venezia Giulia Alto Livenza Venezia Giulia

Venezie

2.8. Lazio Civitella d'Agliano Colli Cimini Frusinate

Dei Frusinate Lazio Nettuno

2.9. Liguria Colline Savonesi

Val Polcevera

2.10. Lombardia Alto Mincio Benaco bresciano Bergamasca Collina del Milanese Montenetto di Brescia Mantova

Pavia Quistello Ronchi di Brescia Sabbioneta Sebino Terrazze Retiche di Sondrio

2.11. Marche Marche 2.12. Molise Osco Rotae

Terre degli Osci

2.13. Puglia Daunia Murgia Puglia

Salento Tarantino Valle d'Itria

2.14. Sardegna Barbagia Colli del Limbara

Isola dei Nuraghi Marmila 5735

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Nuoro Nurra Ogliastro Parteolla Planargia Romangia

Sibiola Tharros Trexenta Valle dei Tirso Valli di Porto Pino

2.15. Sicilia Camarro Colli Ericini Fontanarossa di Cerda Salemi

Salina Sicilia Valle Belice

2.16. Toscana Alta Valle della Greve Colli della Toscana centrale Maremma toscana Orcia

Toscana Toscano Val di Magra

2.17. Provincia autonoma di Trento Dolomiten Dolomiti Atesino

Venezie Vallagarina

2.18. Umbria Allerona Bettona Cannara

Narni Spello Umbria

2.19. Veneto Alto Livenza Colli Trevigiani Conselvano Dolomiten Dolomiti Venezie

Marca Trevigiana Vallagarina Veneto Veneto orientale Verona Veronese

B. Diciture tradizionali Amarone Auslese Buttafuoco Cacc'e mmitte Cannellino Cerasuolo Denominazione di origine controllata / DOC / D.O.C 5736

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Denominazione di origine controllata e garantita / DOCG / D.O.C.G.

Est ! Est !! Est!!!

Fior d'arancio Governo all'uso Toscano Gutturnio Indicazione geografica tipica / IGT / I.G.T Lacrima Lacrima Christi Lambiccato Ramie Rebola Recioto Sangue di Guida Scelto Sciacchetrà Sforzato, Sfurzat Torcolato Vendemmia Tardiva Vin Santo Occhio di Pernice Vin Santo Vino nobile

5737

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

VI. Vini originari del Granducato di Lussemburgo A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate 1.1. Nomi delle regioni determinate Ahn Assel Bech-Kleinmacher Born Bous Burmerange Canach Ehnen Ellange Elvange Erpeldange Gostingen Greiveldange Grevenmacher Lenningen Machtum Mertert

Moersdorf Mondorf Niederdonven Oberdonven Oberwormeldange Remerschen Remich Rolling Rosport Schengen Schwebsange Stadtbredimus Trintange Wasserbillig Wellenstein Wintringen Wormeldange

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica ­

B. Diciture tradizionali Grand premier cru Marque Nationale Appellation contrôlée / AC

5738

Premier cru Vin de pays

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

VII. Vini originari della Repubblica Portoghese A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate («vinho de qualidade produzido em região determinada») 1.1. Nomi delle regioni determinate Alcobaça Alenquer Almeirim Arruda Bairrada Biscoitos Borba Bucelas Carcavelos Cartaxo Castelo Rodrigo Chamusca Chaves Colares Coruche Cova da Beira Dão Douro Encostas da Nave Encostas de Aire Evora Graciosa Granja-Amareleja Lafões Lagoa

Lagos Madeira/Madère/Madera Setúbal Moura Óbidos Palmela Pico Pinhel Planalto Mirandês Portalegre Portimão Porto/Port/Oporto/Portwein/Portvin/Port wijn Redondo Reguengos Santarém Tavira Tomar Torres Vedras Valpaços Varosa Vidigueira Vinho Verde Vinhos Verdes

1.2. Nomi delle sottoregioni 1.2.1. Regione determinata Dão Alva Besteiros Castendo Serra da Estrela

Silgueiros Terras de Senhorim Terras de Azurara

1.2.3. Regione determinata Douro Alijó Lamego Meda

Sabrosa Vila Real

1.2.4. Sottoregione Favaios

5739

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.2.5. Regione determinata Varosa Tarouca 1.2.6. Regione determinata Vinhos Verdes Amarante Basto Braga Lima

Monção Penafiel Vinho Verde

1.2.7. Altre Dão Nobre

Setubal roxo

2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica Alentejo Algarve Alta Estremadura Beira Litoral Beira Alta Beiras Estremadura

Ribatejo Minho Terras Durienses Terras de Sico Terras do Sado Trás-os-Montes

B. Diciture tradizionali Colheita Seleccionada Denominação de Origem / DO Denominação de Origem Controlada/ DOC Garrafeira Indicação de Proveniência Regulamentada / IPR Região demarcada Roxo Vinho leve Vinho regional Region «Madeira» Frasqueira Region «Porto» Crusted / Crusting Lágrima Late Bottled Vintage / L.B.V Ruby Tawny Vintage

5740

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

VIII. Vini originari del Regno Unito A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate English Vineyards Welsh Vineyards 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica English Counties Welsh Counties

B. Diciture tradizionali Regional wine

5741

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

IX. Vini originari della Repubblica federale d'Austria

A. Indicazioni geografiche 1. Vini di qualità prodotti in regioni determinate («Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete») 1.1. Nomi delle regioni viticole Burgenland Niederösterreich Steiermark

Tirol Vorarlberg Wien

1.2. Nomi delle regioni determinate 1.2.1. Regione determinata Burgenland Neusiedlersee Neusiedlersee-Hügelland 1.2.2.

Mittelburgenland Südburgenland

Regione determinata Niederösterreich

Carnuntum Donauland Kamptal Kremstal

Thermenregion Traisental Wachau Weinviertel

1.2.3. Regione determinata Steiermark Süd-Oststeiermark Südsteiermark

Weststeiermark

1.2.4. Regione determinata Wien Wien 1.3. Comuni, parti di comuni, Großlagen, Riede, Flure, Einzellagen 1.3.1. Regione determinata Neusiedlersee (a) Großlage: Kaisergarten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Bauernaussatz Bergäcker Edelgründe Gabarinza Goldberg Hansagweg Heideboden Henneberg Herrnjoch Herrnsee 5742

Hintenaussere Weingärten Jungerberg Kaiserberg Kellern Kirchäcker Kirchberg Kleinackerl Königswiese Kreuzjoch Kurzbürg Ladisberg

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Lange Salzberg Langer Acker Lehendorf Neuberg Pohnpühl Prädium Rappbühl-Weingärten Römerstein Rustenäcker (c) Comuni o parti di comuni: Andau Apetlon Bruckneudorf Deutsch Jahrndorf Edelstal Frauenkirchen Gattendorf Gattendorf-Neudorf Gols Halbturn Illmitz Jois Kittsee Mönchhof

Sandflur Sandriegel Satz Seeweingärten Ungerberg Vierhölzer Weidener Zeiselberg Weidener Ungerberg Weidener Rosenberg Neudorf bei Parndorf Neusiedl am See Nickelsdorf Pamhagen Parndorf Podersdorf Potzneusiedl St. Andrä am Zicksee Tadten Wallern im Burgenland Weiden am See Winden am See Zurndorf

1.3.2. Regione determinata Neusiedlersee-Hügelland (a) Großlagen: Rosaliakapelle Sonnenberg (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adler / Hrvatski vrh Altenberg Bergweinärten Edelgraben Fölligberg Gaisrücken Goldberg Großgebirge / Veliki vrh Hasenriegel Haussatz Hochkramer Hölzlstein Isl Johanneshöh Katerstein Kirchberg Kleingebirge / Mali vrh

Vogelsang

Kleinhöfleiner Hügel Klosterkeller Siegendorf Kogel Kogl / Gritsch Krci Kreuzweingärten Langäcker / Dolnj sirick Leithaberg Lichtenbergweingärten Marienthal Mitterberg Mönchsberg / Lesicak Purbacher Bugstall Reisbühel Ripisce Römerfeld Römersteig 5743

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Rosenberg Rübäcker / Ripisce Schmaläcker St. Vitusberg (c) Comuni o parti di comuni: Antau Baumgarten Breitenbrunn Donnerskirchen Draßburg Draßburg-Baumgarten Eisenstadt Forchtenstein Forchtenau Großhöflein Hirm Hirm-Antau Hornstein Kleinhöflein Klingenbach Krensdorf Leithaprodersdorf Loipersbach Loretto Marz Mattersburg Mörbisch/See Müllendorf Neudörfl Neustift an der Rosalia

Steinhut Wetterkreuz Wolfsbach Zbornje Oggau Oslip Pöttelsdorf Pöttsching Purbach/See Rohrbach Rust St. Georgen St. Margarethen Schattendorf Schützengebirge Siegendorf Sigless Steinbrunn Steinbrunn-Zillingtal Stöttera Stotzing Trausdorf/Wulka Walbersdorf Wiesen Wimpassing/Leitha Wulkaprodersdorf Zagersdorf Zemendorf

1.3.3. Regione determinata Mittelburgenland (a) Großlage: Goldbachtal (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altes Weingebirge Deideckwald Dürrau Gfanger Goldberg Himmelsthron Hochäcker Hochberg Hochplateau Hölzl Im Weingebirge

5744

Kart Kirchholz Pakitsch Raga Sandhoffeld Sinter Sonnensteig Spiegelberg Weingfanger Weislkreuz

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(c) Comuni o parti di comuni: Deutschkreutz Frankenau Frankenau-Unterderpullendorf Girm Großmutschen Großwarasdorf Haschendorf Horitschon Kleinmutschen Kleinwarasdorf Klostermarienberg Kobersdorf Kroatisch Gerersdorf Kroatisch Minihof Lackenbach

Lackendorf Lutzmannsburg Mannersdorf Markt St. Martin Nebersdorf Neckenmarkt Nikitsch Raiding Raiding-Unterfrauenhaid Ritzing Stoob Strebersdorf Unterfrauenheid Unterpetersdorf Unterpullendorf

1.3.4. Regione determinata Südburgenland (a) Großlagen: Pinkatal (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Gotscher Rosengarten Schiller (c) Comuni o parti di comuni: Bonisdorf Burg Burgauberg Burgauberg-Neudauberg Deutsch Tschantschendorf Deutschschützen-Eisenberg Deutsch Bieling Deutsch Ehrensdorf Deutsch Kaltenbrunn Deutsch-Schützen Eberau Edlitz Eisenberg an der Pinka Eltendorf Gaas Gamischdorf Gerersdorf-Sulz Glasing Großmürbisch Güssing Güttenbach Hackerberg

Rechnitzer Geschriebenstein Tiefer Weg Wohlauf

Hagensdorf Hannersdorf Harmisch Hasendorf Heiligenbrunn Hoell Inzenhof Kalch Kirchfidisch Kleinmürbisch Kohfidisch Königsdorf Kotezicken Kroatisch Tschantschendorf Kroatisch Ehrensdorf Krobotek Krottendorf bei Güssing Krottendorf bei Neuhaus am Klausenbach Kukmirn Kulmhohe Gfang Limbach 5745

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Luising Markt-Neuhodis Minihof-Liebau Mischendorf Moschendorf Mühlgraben Neudauberg Neumarkt im Tauchental Neusiedl Neustift Oberbildein Ollersdorf Poppendorf Punitz Rax Rechnitz Rehgraben Reinersdorf Rohr Rohrbrunn Schallendorf

St. Michael St. Nikolaus St. Kathrein Stadtschlaining Steinfurt Strem Sulz Sumetendorf Tobau Tschanigraben Tudersdorf Unterbildein Urbersdorf Weichselbaum Weiden bei Rechnitz Welgersdorf Windisch Minihof Winten Woppendorf Zuberbach

1.3.5. Regione determinata Thermenregion (a) Großlagen: Badener Berg Vöslauer Hauerberg Weißer Stein (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Hochgericht Badener Berg Brunner Berg Dornfeld Goldeck Gradenthal Großriede Les'hanl Hochleiten Holzspur In Brunnerberg Jenibergen Kapellenweg Kirchenfeld (c) Comuni o parti di comuni: Bad Fischau-Brunn Bad Vöslau Bad Fischau Baden Berndorf 5746

Tattendorfer Steinhölle (Stahölln) Schatzberg Kappellenweg Kramer Lange Bamhartstäler Mandl-Höh Mitterfeld Oberkirchen Pfaffstättner Kogel Prezessbühel Rasslerin Römerberg Satzing Steinfeld Weißer Stein

Blumau Blumau-Neurißhof Braiten Brunn am Gebirge Brunn/Schneebergbahn

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Brunnenthal Deutsch-Brodersdorf Dornau Dreitstetten Ebreichsdorf Eggendorf Einöde Enzesfeld Frohsdorf Gainfarn Gamingerhof Gießhübl Großau Gumpoldskirchen Günselsdsorf Guntramsdorf Hirtenberg Josefsthal Katzelsdorf Kottingbrunn Landegg Lanzenkirchen Leesodrf Leobersdorf Lichtenwörth Lindabrunn Maria Enzersdorf Markt Piesting Matzendorf Matzendorf-Hölles Mitterberg Mödling Möllersdorf Münchendorf Obereggendorf

Oberwaltersdorf Oyenhausen Perchtoldsdorf Pfaffstätten Pottendorf Rauhenstein Reisenberg Schönau/Triesting Seibersdorf Siebenhaus Siegersdorf Sollenau Sooß St. Veit Steinabrückl Steinfelden Tattendorf Teesdorf Theresienfeld Traiskirchen Tribuswinkel Trumau Vösendorf Wagram Wampersdorf Weigelsdorf Weikersdorf/Steinfeld Wiener Neustadt Wiener Neudorf Wienersdorf Winzendorf Winzendorf-Muthmannsdorf Wöllersdorf Wöllersdorf-Steinabrückl Zillingdorf

1.3.6. Regione determinata Kremstal (a) Großlagen: Göttweiger Berg

Kaiser Stiege

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Ebritzstein Ehrenfelser Emmerlingtal Frauengrund Gartl Gärtling Gedersdorfer Kaiserstiege

Goldberg Großer Berg Hausberg Herrentrost Hochäcker Im Berg Kirchbühel 5747

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Kogl Kremsleithen Pellingen Pfaffenberg Pfennigberg Pulverturm Rammeln Reisenthal Rohrendorfer Gebling Sandgrube (c) Comuni o parti di comuni: Aigen Angern Brunn im Felde Droß Egelsee Eggendorf Furth Gedersdorf Gneixendorf Göttweig Höbenbach Hollenburg Hörfarth Imbach Krems Krems an der Donau Krustetten Landersdorf Meidling Neustift bei Schönberg

Scheibelberg Schrattenpoint Sommerleiten Sonnageln Spiegel Steingraben Tümelstein Weinzierlberg Zehetnerin

Oberfucha Oberrohrendorf Palt Paudorf Priel Rehberg Rohrendorf bei Krems Scheibenhof Senftenberg Stein an der Donau Steinaweg-Kleinwien Stift Göttweig Stratzing Stratzing-Droß Thallern Tiefenfucha Unterrohrendorf Walkersdorf am Kamp Weinzierl bei Krems

1.3.7. Regione determinata Kamptal (a) Großlage: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Anger Auf der Setz Friesenrock Gaisberg Gallenberg Gobelsberg Heiligenstein Hiesberg Hofstadt Kalvarienberg Kremstal 5748

Loiser Berg Obritzberg Pfeiffenberg Sachsenberg Sandgrube Spiegel Stein Steinhaus Weinträgerin Wohra

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(c) Comuni o parti di comuni: Altenhof Diendorf am Walde Diendorf/Kamp Elsarn im Straßertale Engabrunn Etsdorf am Kamp Etsdorf-Haitzendorf Fernitz Gobelsburg Grunddorf Hadersdorf am Kamp Hadersdorf-Kammern Haindorf Kammern am Kamp Kamp Langenlois Lengenfeld Mittelberg

Mollands Obernholz Oberreith Plank/Kamp Peith Rothgraben Schiltern Schönberg am Kamp Schönbergneustift Sittendorf Stiefern Straß im Straßertale Thürneustift Unterreith Walkersdorf Wiedendorf Zöbing

1.3.8. Regione determinata Donauland (a) Großlagen: Klosterneuburger Weinberge Tulbinger Kogel

Wagram-Donauland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Bromberg Erdpreß Franzhauser Fuchsberg Gänsacker Georgenberg Glockengießer Gmirk Goldberg Halterberg Hengsberg Hengstberg Himmelreich Hirschberg Hochrain Kreitschental

Kühgraben Leben Ortsried Purgstall Satzen Schillingsberg Schloßberg Sonnenried Steinagrund Traxelgraben Vorberg Wadenthal Wagram Weinlacke Wendelstatt Wora

(c) Comuni o parti di comuni: Ahrenberg Abstetten Altenberg Ameisthal

Anzenberg Atzelsdorf Atzenbrugg Baumgarten/Reidling 5749

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Baumgarten/Wagram Baumgarten/Tullnerfeld Chorherrn Dietersdorf Ebersdorf Egelsee Einsiedl Elsbach Engelmannsbrunn Fels Fels/Wagram Feuersbrunn Freundorf Gerasdorf b.Wien Gollarn Gösing Grafenwörth Groß-Rust Großriedenthal Großweikersdorf Großwiesendorf Gugging Hasendorf Henzing Hintersdorf Hippersdorf Höflein an der Donau Holzleiten Hütteldorf Judenau-Baumgarten Katzelsdorf im Dorf Katzelsdorf/Zeil Kierling Kirchberg/Wagram Kleinwiesendorf Klosterneuburg Königsbrunn Königsbrunn/Wagram Königstetten

Kritzendorf Landersdorf Michelhausen Michelndorf Mitterstockstall Mossbierbaum Neudegg Oberstockstall Ottenthal Pixendorf Plankenberg Pöding Reidling Röhrenbach Ruppersthal Saladorf Sieghartskirchen Sitzenberg-Reidling Spital St. Andrä-Wördern Staasdorf Stettenhof Tautendorf Thürnthal Tiefenthal Trasdorf Tulbing Tulln Unterstockstall Wagram am Wagram Waltendorf Weinzierl bei Ollern Wipfing Wolfpassing Wördern Würmla Zaußenberg Zeißelmauer

1.3.9. Regione determinata Traisental (a) Großlage: Traismaurer Weinberge (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Am Nasenberg Antingen Brunberg 5750

Eichberg Fuchsenrand Gerichtsberg

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Grillenbühel Halterberg Händlgraben Hausberg In der Wiegn'n In der Leithen Kellerberg Kölbing Kreit Kufferner Steinried (c) Comuni o parti di comuni: Absdorf Adletzberg Ambach Angern Diendorf Dörfl Edering Eggendorf Einöd Etzersdorf Franzhausen Frauendorf Fugging Gemeinlebarn Getzersdorf Großrust Grünz Gutenbrunn Haselbach Herzogenburg Hilpersdorf Inzersdorf ob der Traisen Inzersdorf-Geztersdorf Kappeln Katzenberg Killing Kleinrust Kuffern Langmannersdorf Mitterndorf Neusiedl Neustift

Leithen Schullerberg Sonnleiten Spiegelberg Tiegeln Valterl Weinberg Wiegen Zachling Zwirch Nußdorf ob derTraisen Oberndorf am Gebirge Oberndorf in der Ebene Oberwinden Oberwölbing Obritzberg-Rust Ossarn Pfaffing Rassing Ratzersdorf Reichersdorf Ried Rottersdorf Schweinern St. Andrä/Traisen St. Pölten Statzendorf Stollhofen Thallern Theyern Traismauer Unterradlberg Unterwölbing Wagram an der Traisen Waldletzberg Walpersdorf Weidling Weißenkrichen/Perschling Wetzmannsthal Wielandsthal Wölbing

1.3.10. Regione determinata Carnuntum (a) Großlage: ­ 5751

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Aubühel Braunsberg Dorfbrunnenäcker Füllenbeutel Gabler Golden Haidäcker Hausweinäcker Hausweingärten Hexenberg Kirchbergen

Lange Letten Lange Weingärten Mitterberg Mühlbachacker Mühlweg Rosenberg Spitzerberg Steinriegl Tilhofen Ungerberg Unterschilling

(c) Comuni o parti di comuni: Arbesthal Au am Leithagebirge Bad Deutsch-Altenburg Berg Bruck an der Leitha Deutsch-Haslau Ebergassing Enzersdorf/Fischa Fischamend Gallbrunn Gerhaus Göttlesbrunn Göttlesbrunn-Arbesthal Gramatneusiedl Hainburg/Donau Haslau/Donau Haslau-Maria Ellend Himberg Hof/Leithaberge Höflein Hollern Hundsheim Mannersdorf/Leithagebirge

Margarethen am Moos Maria Ellend Moosbrunn Pachfurth Petronell Petronell-Carnuntum Prellenkirchen Regelsbrunn Rohrau Sarasdorf Scharndorf Schloß Prugg Schönabrunn Schwadorf Sommerein Stixneusiedl Trautmannsdorf/Leitha Velm Wienerherberg Wildungsmauer Wilfleinsdorf Wolfsthal-Berg Zwölfaxing

1.3.11. Regione determinata Wachau (a) Großlage: Frauenweingärten (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgberg Frauengrund Goldbügeln Gottschelle Höhlgraben Im Weingebirge 5752

Katzengraben Kellerweingärten Kiernberg Klein Gebirg Mitterweg Neubergen

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Niederpoigen Schlucht Setzberg Silberbühel Singerriedel (c) Comuni o parti di comuni: Aggsbach Aggsbach-Markt Baumgarten Bergern/Dunkelsteinerwald Dürnstein Eggendorf Elsarn am Jauerling Furth Groisbach Gut am Steg Höbenbach Joching Köfering Krustetten Loiben Mautern Mauternbach Mitterarnsdorf Mühldorf

Spickenberg Steiger Stellenleiten Tranthal

Oberarnsdorf Oberbergern Oberloiben Rossatz-Rührsdorf Schwallenbach Spitz St. Lorenz St. Johann St. Michael Tiefenfucha Unterbergern Unterloiben Vießling Weißenkirchen/Wachau Weißenkirchen Willendorf Willendorf in der Wachau Wösendorf/Wachau

1.3.12. Regione determinata Weinviertel (a) Großlagen: Bisamberg-Kreuzenstein Falkensteiner Hügelland Matzner Hügel (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Adamsbergen Altenberg Altenbergen Alter Kirchenried Altes Gebirge Altes Weingebirge Am Berghundsleithen Am Lehmim Am Wagram Antlasbergen Antonibergen Aschinger Auberg Auflangen Bergen

Retzer Weinberge Wolkersdorfer Hochleithen

Bergfeld Birthaler Bogenrain Bruch Bürsting Detzenberg Die alte Haider Ekartsberg Feigelbergen Fochleiten Freiberg Freybergen Fuchsenberg Fürstenbergen Gaisberg 5753

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Galgenberg Gerichtsberg Geringen Goldberg Goldbergen Gollitschen Großbergen Grundern Haad Haidberg Haiden Haspelberg Hausberg Hauseingärten Hausrucker Heiligengeister Hermannschachern Herrnberg Hinter der Kirchen Hirschberg Hochfeld Hochfeld Hochstraß Holzpoint Hundsbergen Im Inneren Rain Im Potschallen In Aichleiten In den Hausweingärten In Hamert In Rothenpüllen In Sechsern In Trenken Johannesbergen Jungbirgen Junge Frauenberge Jungherrn Kalvarienberg Kapellenfeld Kirchbergen Kirchenberg Kirchluß Kirchweinbergen Kogelberg Köhlberg Königsbergen Kreuten Lamstetten 5754

Lange Ried Lange Vierteln Lange Weingärten Leben Lehmfeld Leitenberge Leithen Lichtenberg Ließen Lindau Lissen Martal Maxendorf Merkvierteln Mitterberge Mühlweingärten Neubergergen Neusatzen Nußberg Ölberg Ölbergen Platten Pöllitzern Preussenberg Purgstall Raschern Reinthal Reishübel Retzer Winberge Rieden um den Heldenberg Rösel Rosenberg Roseneck Saazen Sandbergen Sandriegl Satzen Sätzweingärten Sauenberg Sauhaut Saurüßeln Schachern Schanz Schatz Schatzberg Schilling Schmallissen Schmidatal

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Schwarzerder Sechterbergen Silberberg Sommerleiten Sonnberg Sonnen Sonnleiten Steinberg Steinbergen Steinhübel Steinperz Stöckeln Stolleiten Strassfeld Stuffeln Tallusfeld (c) Comuni o parti di comuni: Alberndorf im Pulkautal Alt Höflein Alt Ruppersdorf Altenmarkt im Thale Altenmarkt Altlichtenwarth Altmanns Ameis Amelsdorf Angern an der March Aschendorf Asparn an der Zaya Aspersdorf Atzelsdorf Au Auersthal Auggenthal Bad Pirawarth Baierdorf Bergau Bernhardsthal Bisamberg Blumenthal Bockfließ Bogenneusiedl Bösendürnbach Braunsdorf Breiteneich Breitenwaida Bruderndorf

Veigelberg Vogelsinger Vordere Bergen Warthberg Weinried Weintalried Weisser Berg Zeiseln Zuckermandln Zuckermantel Zuckerschleh Züngel Zutrinken Zwickeln Zwiebelhab Zwiefänger Bullendorf Burgschleinitz Burgschleinitz-Kühnring Deinzendorf Diepolz Dietersdorf Dietmannsdorf Dippersdorf Dobermannsdorf Drasenhofen Drösing Dürnkrut Dürnleis Ebendorf Ebenthal Ebersbrunn Ebersdorf an der Zaya Eggenburg Eggendorf am Walde Eggendorf Eibesbrunn Eibesthal Eichenbrunn Eichhorn Eitzersthal Engelhartstetten Engelsdorf Enzersdorf bei Staatz Enzersdorf im Thale Enzersfeld 5755

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Erdberg Erdpreß Ernstbrunn Etzmannsdorf Fahndorf Falkenstein Fallbach Föllim Frättingsdorf Frauendorf/Schmida Friebritz Füllersdorf Furth Gaindorf Gaisberg Gaiselberg Gaisruck Garmanns Gars am Kamp Gartenbrunn Gaubitsch Gauderndorf Gaweinstal Gebmanns Geitzendorf Gettsdorf Ginzersdorf Glaubendorf Gnadendorf Goggendorf Goldgeben Göllersdorf Gösting Götzendorf Grabern Grafenberg Grafensulz Groißenbrunn Groß Ebersdorf Groß-Engersdorf Groß-Inzersdorf Groß-Schweinbarth Großharras Großkadolz Großkrut Großmeiseldorf Großmugl Großnondorf 5756

Großreipersdorf Großrußbach Großstelzendorf Großwetzdorf Grub an der March Grübern Grund Gumping Guntersdorf Guttenbrunn Hadres Hagenberg Hagenbrunn Hagendorf Hanfthal Hardegg Harmannsdorf Harrersdorf Hart Haselbach Haslach Haugsdorf Hausbrunn Hauskirchen Hausleiten Hautzendorf Heldenberg Herrnbaumgarten Herrnleis Herzogbirbaum Hetzmannsdorf Hipples Höbersbrunn Hobersdorf Höbertsgrub Hochleithen Hofern Hohenau an der March Hohenruppersdorf Hohenwarth Hohenwarth-Mühlbach Hollabrunn Hollenstein Hörersdorf Horn Hornsburg Hüttendorf Immendorf

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Inkersdorf Jedenspeigen Jetzelsdorf Kalladorf Kammersdorf Karnabrunn Kattau Katzelsdorf Kettlasbrunn Ketzelsdorf Kiblitz Kirchstetten Kleedorf Klein Hadersdorf Klein Riedenthal Klein Haugsdorf Klein-Harras Klein-Meiseldorf Klein-Reinprechtsdorf Klein-Schweinbarth Kleinbaumgarten Kleinebersdorf Kleinengersdorf Kleinhöflein Kleinkadolz Kleinkirchberg Kleinrötz Kleinsierndorf Kleinstelzendorf Kleinstetteldorf Kleinweikersdorf Kleinwetzdorf Kleinwilfersdorf Klement Kollnbrunn Königsbrunn Kottingneusiedl Kotzendorf Kreuttal Kreuzstetten Kronberg Kühnring Laa an der Thaya Ladendorf Langenzersdorf Lanzendorf Leitzersdorf Leobendorf

Leodagger Limberg Loidesthal Loosdorf Magersdorf Maigen Mailberg Maisbirbaum Maissau Mallersbach Manhartsbrunn Mannersdorf Marchegg Maria Roggendorf Mariathal Martinsdorf Matzelsdorf Matzen Matzen-Raggendorf Maustrenk Meiseldorf Merkersdorf Michelstetten Minichhofen Missingdorf Mistelbach Mittergrabern Mitterretzbach Mödring Mollmannsdorf Mörtersdorf Mühlbach a. M.

Münichsthal Naglern Nappersdorf-Kammersdorf Neubau Neudorf bei Staatz Neuruppersdorf Neusiedl/Zaya Nexingin Niederabsdorf Niederfellabrunn Niederhollabrunn Niederkreuzstetten Niederleis Niederrußbach Niederschleinz Niedersulz 5757

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Nursch Oberdürnbach Oberfellabrunn Obergänserndorf Obergrabern Obergrub Oberhautzental Oberkreuzstetten Obermallebarn Obermarkersdorf Obernalb Oberolberndorf Oberparschenbrunn Oberravelsbach Oberretzbach Oberrohrbach Oberrußbach Oberschoderlee Obersdorf Obersteinabrunn Oberstinkenbrunn Obersulz Oberthern Oberzögersdorf Obritz Olbersdorf Olgersdorf Ollersdorf Ottendorf Ottenthal Paasdorf Palterndorf Palterndorf/Dobermannsdorf Paltersdorf Passauerhof Passendorf Patzenthal Patzmannsdorf Peigarten Pellendorf Pernersdorf Pernhofen Pettendorf Pfaffendorf Pfaffstetten Pfösing Pillersdorf Pillichsdorf 5758

Pirawarth Platt Pleißling Porrau Pottenhofen Poysbrunn Poysdorf Pranhartsberg Prinzendorf/Zaya Prottes Puch Pulkau Pürstendorf Putzing Pyhra Rabensburg Radlbrunn Raffelhof Rafing Ragelsdorf Raggendorf Rannersdorf Raschala Ravelsbach Reikersdorf Reinthal Retz Retz-Altstadt Retz-Stadt Retzbach Reyersdorf Riedenthal Ringelsdorf Ringelsdorf-Niederabsdorf Ringendorf Rodingersdorf Roggendorf Rohrbach Rohrendorf/Pulkau Ronthal Röschitz Röschitzklein Roseldorf Rückersdorf Rußbach Schalladorf Schleinbach Schletz

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Schönborn Schöngrabern Schönkirchen Schönkirchen-Reyersdorf Schrattenberg Schrattenthal Schrick Seebarn Seefeld Seefeld-Kadolz Seitzerdorf-Wolfpassing Senning Siebenhirten Sierndorf Sierndorf/March Sigmundsherberg Simonsfeld Sitzendorf an der Schmida Sitzenhart Sonnberg Sonndorf Spannberg St. Bernhard-Frauenhofen St. Ulrich Staatz Staatz-Kautzendorf Starnwörth Steinabrunn Steinbrunn Steinebrunn Stetteldorf/Wagram Stetten Stillfried Stockerau Stockern Stoitzendorf Straning Stranzendorf Streifing Streitdorf Stronsdorf Stützenhofen Sulz im Weinviertel Suttenbrunn Tallesbrunn Traunfeld Tresdorf Ulrichskirchen

Ulrichskirchen-Schleinbach Ungerndorf Unterdürnbach Untergrub Unterhautzental Untermallebarn Untermarkersdorf Unternalb Unterolberndorf Unterparschenbrunn Unterretzbach Unterrohrbach Unterstinkenbrunn Unterthern Velm Velm-Götzendorf Viendorf Waidendorf Waitzendorf Waltersdorf Waltersdorf/March Walterskirchen Wartberg Waschbach Watzelsdorf Weikendorf Wetzelsdorf Wetzleinsdorf Weyerburg Wieselsfeld Wiesern Wildendürnbach Wilfersdorf Wilhelmsdorf Windisch-Baumgarten Windpassing Wischathal Wolfpassing an der Hochleithen Wolfpassing Wolfsbrunn Wolkersdorf/Weinviertel Wollmannsberg Wullersdorf Wultendorf Wulzeshofen Würnitz Zellerndorf Zemling 5759

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Ziersdorf Zissersdorf Zistersdorf Zlabern

Zogelsdorf Zwentendorf Zwingendorf

1.3.13. Regione determinata Südsteiermark (a) Großlagen: Sausal (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altenberg Brudersegg Burgstall Czamillonberg/Kaltenegg Eckberg Eichberg Einöd Gauitsch Graßnitzberg Harrachegg Hochgraßnitzberg Karnerberg Kittenberg Königsberg Kranachberg Lubekogel Mitteregg (c) Comuni o parti di comuni: Aflenz an der Sulm Altenbach Altenberg Arnfels Berghausen Brudersegg Burgstall Eckberg Ehrenhausen Eichberg-Arnfels Eichberg-Trautenburg Einöd Empersdorf Ewitsch Flamberg Fötschach Gamlitz Gauitsch Glanz Gleinstätten 5760

Südsteirisches Rebenland Nußberg Obegg Päßnitzerberger Römerstein Pfarrweingarten Schloßberg Sernauberg Speisenberg Steinriegl Stermitzberg Urlkogel Wielitsch Wilhelmshöhe Witscheinberg Witscheiner Herrenberg Zieregg Zoppelberg

Goldes Göttling Graßnitzberg Greith Großklein Großwalz Grottenhof Grubtal Hainsdorf/Schwarzautal Hasendorf an der Mur Heimschuh Höch Kaindorf an der Sulm Kittenberg Kitzeck im Sausal Kogelberg Kranach Kranachberg Labitschberg Lang

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Langaberg Langegg Lebring - St. Margarethen Leibnitz Leutschach Lieschen Maltschach Mattelsberg Mitteregg Muggenau Nestelbach Nestelberg/Heimschuh Nestelberg/Großklein Neurath Obegg Oberfahrenbach Obergreith Oberhaag Oberlupitscheni Obervogau Ottenberg Paratheregg Petzles Pistorf Pößnitz Prarath Ratsch an der Weinstraße Remschnigg Rettenbach Rettenberg Retznei Sausal

Sausal-Kerschegg Schirka Schloßberg Schönberg Schönegg Seggauberg Sernau Spielfeld St. Andrä i.S.

St. Andrä-Höch St. Johann im Saggautal St. Nikolai im Sausal St. Nikolai/Draßling St. Ulrich/Waasen Steinbach Steingrub Steinriegel Sulz Sulztal an der Weinstraße Tillmitsch Unterfahrenbach Untergreith Unterhaus Unterlupitscheni Vogau Wagna Waldschach Weitendorf Wielitsch Wildon Wolfsberg/Schw.

Zieregg

1.3.14. Regione determinata Weststeiermark (a) Großlagen: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Burgegg Dittenberg Guntschenberg (c) Comuni o parti di comuni: Aibl Bad Gams Deutschlandsberg Frauental an der Laßnitz Graz Greisdorf

Hochgrail St. Ulrich i. Gr.

Groß St. Florian Großradl Gundersdorf Hitzendorf Hollenegg Krottendorf 5761

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Lannach Ligist Limberg Marhof Mooskirchen Pitschgau Preding Schwanberg Seiersberg St. Bartholomä St. Martin i.S.

St. Stefan ob Stainz

St. Johann ob Hohenburg St. Peter i.S.

Stainz Stallhofen Straßgang Sulmeck-Greith Unterbergla Unterfresen Weibling Wernersdorf Wies

1.3.15. Regione determinata Südoststeiermark (a) Großlagen: Oststeirisches Hügelland

Vulkanland

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Annaberg Buchberg Burgfeld Hofberg Hoferberg Hohenberg Hürtherberg Kirchleiten Klöchberg Königsberg Prebensdorfberg Rathenberg

Reiting Ringkogel Rosenberg Saziani Schattauberg Schemming Schloßkogel Seindl Steintal Stradenberg Sulzberg Weinberg

(c) Comuni o parti di comuni: Aigen Albersdorf-Prebuch Allerheiligen bei Wildon Altenmarkt bei Fürstenfeld Altenmarkt bei Riegersburg Aschau Aschbach bei Fürstenfeld Auersbach Aug-Radisch Axbach Bad Waltersdorf Bad Radkersburg Bad Gleichenberg Bairisch Kölldorf Baumgarten bei Gnas Bierbaum am Auersbach Bierbaum

Breitenfeld/Rittschein Buch-Geiseldorf Burgfeld Dambach Deutsch Goritz Deutsch Haseldorf Dienersdorf Dietersdorf am Gnasbach Dietersdorf Dirnbach Dörfl Ebersdorf Edelsbach bei Feldbach Edla Eichberg bei Hartmannsdorf Eichfeld Entschendorf am Ottersbach

5762

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Entschendorf Etzersdorf-Rollsdorf Fehring Feldbach Fischa Fladnitz im Raabtal Flattendorf Floing Frannach Frösaugraben Frössauberg Frutten Frutten-Geißelsdorf Fünfing bei Gleisdorf Fürstenfeld Gabersdorf Gamling Gersdorf an der Freistritz Gießelsdorf Gleichenberg-Dorf Gleisdorf Glojach Gnaning Gnas Gniebing Goritz Gosdorf Gossendorf Grabersdorf Grasdorf Greinbach Großhartmannsdorf Grössing Großsteinbach Großwilfersdorf Grub Gruisla Gschmaier Gutenberg an der Raabklamm Gutendorf Habegg Hainersdorf Haket Halbenrain Hart bei Graz Hartberg Hartberg-Umgebung Hartl

Hartmannsdorf Haselbach Hatzendorf Herrnberg Hinteregg Hirnsdorf Hochenegg Hochstraden Hof bei Straden Hofkirchen bei Hardegg Höflach Hofstätten Hofstätten bei Deutsch Hohenbrugg Hohenkogl Hopfau Ilz Ilztal Jagerberg Jahrbach Jamm Johnsdorf-Brunn Jörgen Kaag Kaibing Kainbach Lalch Kapfenstein Karbach Kirchberg an der Raab Klapping Kleegraben Kleinschlag Klöch Klöchberg Kohlgraben Kölldorf Kornberg bei Riegersburg Krennach Krobathen Kronnersdorf Krottendorf Krusdorf Kulm bei Weiz Laasen Labuch Landscha bei Weiz Laßnitzhöhe 5763

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Leitersdorf im Raabtal Lembach bei Riegersburg Lödersdorf Löffelbach Loipersdorf bei Fürstenfeld Lugitsch Maggau Magland Mahrensdorf Maierdorf Maierhofen Markt Hartmannsdorf Marktl Merkendorf Mettersdorf am Saßbach Mitterdorf an der Raab Mitterlabill Mortantsch Muggendorf Mühldorf bei Feldbach Mureck Murfeld Nägelsdorf Nestelbach im Ilztal Neudau Neudorf Neusetz Neustift Nitscha Oberdorf am Hochegg Obergnas Oberkarla Oberklamm Oberspitz Obertiefenbach Öd Ödgraben Ödt Ottendorf an der Rittschein Penzendorf Perbersdorf bei St. Peter Persdorf Pertlstein Petersdorf Petzelsdorf Pichla bei Radkersburg Pichla Pirsching am Traubenberg 5764

Pischelsdorf in der Steiermark Plesch Pöllau Pöllauberg Pölten Poppendorf Prebensdorf Pressguts Pridahof Puch bei Weiz Raabau Rabenwald Radersdorf Radkersburg Umgebung Radochen Ragnitz Raning Ratschendorf Reichendorf Reigersberg Reith bei Hartmannsdorf Rettenbach Riegersburg Ring Risola Rittschein Rohr an der Raab Rohr bei Hartberg Rohrbach am Rosenberg Rohrbach bei Waltersdorf Romatschachen Ruppersdorf Saaz Schachen am Römerbach Schölbing Schönau Schönegg bei Pöllau Schrötten bei Deutsch-Goritz Schwabau Schwarzau im Schwarzautal Schweinz Sebersdorf Siebing Siegersdorf bei Herberstein Sinabelkirchen Söchau Speltenbach St. Peter am Ottersbach

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

St. Johann bei Herberstein St. Veit am Vogau St. Kind St. Anna am Aigen St. Georgen an der Stiefing St. Johann in der Haide St. Margarethen an der Raab St. Nikolai ob Draßling St. Marein bei Graz St. Magdalena am Lemberg St. Stefan im Rosental St. Lorenzen am Wechsel Stadtbergen Stainz bei Straden Stang bei Hatzendorf Staudach Stein Stocking Straden Straß Stubenberg Sulz bei Gleisdorf Sulzbach Takern Tatzen Tautendorf Tiefenbach bei Kaindorf Tieschen Trautmannsdorf/Oststeiermark Trössing Übersbach

Ungerdorf Unterauersbach Unterbuch Unterfladnitz Unterkarla Unterlamm Unterlaßnitz Unterzirknitz Vockenberg Wagerberg Waldsberg Walkersdorf Waltersdorf in der Oststeiermark Waltra Wassen am Berg Weinberg an der Raab Weinberg Weinburg am Sassbach Weißenbach Weiz Wetzelsdorf bei Jagerberg Wieden Wiersdorf Wilhelmsdorf Wittmannsdorf Wolfgruben bei Gleisdorf Zehensdorf Zelting Zerlach Ziegenberg

1.3.16. Regione determinata Wien (a) Großlagen: Bisamberg-Wien Georgenberg

Kahlenberg Nußberg

(b) Rieden, Fluren, Einzellagen: Altweingarten Auckenthal Bellevue Breiten Burgstall Falkenberg Gabrissen Gallein Gebhardin Gernen

Herrenholz Hochfeld Jungenberg Jungherrn Kuchelviertel Langteufel Magdalenenhof Mauer Mitterberg Oberlaa 5765

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Preußen Reisenberg Rosengartl (c) Comuni o parti di comuni: Dornbach Grinzing Groß Jedlersdorf Heiligenstadt Innere Stadt Josefsdorf Kahlenbergerdorf Kalksburg Liesing Mauer

Schenkenberg Steinberg Wiesthalen Neustift Nußdorf Ober Sievering Oberlaa-Stadt Ottakring Pötzleinsdorf Rodaun Stammersdorf Strebersdorf Unter Sievering

1.3.17. Regione determinata Vorarlberg (a) Großlagen: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: ­ (c) Comuni: Bregenz

Röthis

1.3.18. Regione determinata Tirol (a) Großlagen: ­ (b) Rieden, Fluren, Einzellagen: ­ (c) Comune: Zirl 2. Vini da tavola recanti un'indicazione geografica Burgenland Niederösterreich Steiermark

B. Diciture tradizionali Ausbruchwein Auslese Auslesewein Beerenauslese Beerenauslesewein Bergwein 5766

Tirol Vorarlberg Wien

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Eiswein Heuriger Kabinett Kabinettwein Landwein Prädikatswein Qualitätswein besonderer Reife und Leseart Spätlese Spätlesewein Strohwein Sturm Trockenbeerenauslese

5767

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

B. Denominazioni protette per i prodotti vitivinicoli originari della Svizzera I. Indicazioni geografiche 1. Cantoni Zürich Bern/Berne Luzern Uri Schwyz Nidwalden Glarus Fribourg/Freiburg Basel-Land Basel-Stadt Solothurn Schaffhausen

Appenzell Innerrhoden Appenzell Ausserrhoden St. Gallen Graubünden Aargau Thurgau Ticino Vaud Valais/Wallis Neuchâtel Genève Jura

1.1. Zürich 1.1.1. Zürichsee Erlenbach ­ Mariahalde ­ Turmgut Herrliberg ­ Schipfgut Hombrechtikon ­ Feldbach ­ Rosenberg ­ Trüllisberg Küsnacht Kilchberg Männedorf

Meilen ­ Appenhalde ­ Chorherren Richterswil Stäfa ­ Lattenberg ­ Sternenhalde ­ Uerikon Thalwil Uetikon am See Wädenswil Zollikon

1.1.2. Limmattal Höngg Oberengstringen

Oetwil an der Limmat Weiningen

1.1.3. Züricher Unterland Bachenbülach Boppelsen Buchs Bülach Dielsdorf Eglisau Freienstein ­ Teufen 5768

­ Schloss Teufen Glattfelden Hüntwangen Kloten Lufingen Niederhasli Niederwenigen Nürensdorf

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Oberembrach Otelfingen Rafz Regensberg Regensdorf

Steinmaur Wasterkingen Wil Winkel Weiach

1.1.4. Weinland Adlikon Andelfingen ­ Heiligberg Benken Berg am Irchel Buch am Irchel Dachsen Dättlikon Dinhard Dorf ­ Goldenberg ­ Schloss Goldenberg ­ Schwerzenberg Elgg Ellikon Elsau Flaach ­ Worrenberg Flurlingen Henggart Hettlingen Humlikon ­ Klosterberg

Kleinandelfingen ­ Schiterberg Marthalen Neftenbach ­ Wartberg Ossingen Pfungen Rheinau Rickenbach Seuzach Stammheim Trüllikon ­ Rudolfingen ­ Wildensbuch Truttikon Uhwiesen (Laufen-Uhwiesen) Volken Waltalingen ­ Schloss Schwandegg ­ Schloss Giersberg Wiesendangen Wildensbuch Winterthur-Wülflingen

1.2. Bern/Berne Biel/Bienne Erlach/Cerlier Gampelen/Champion Ins/Anet Neuenstadt/La Neuveville ­ Schafis/Chavannes Ligerz/Gléresse ­ Schernelz Oberhofen

Sigriswil Spiez Tschugg Tüscherz/Daucher ­ Alfermée Twann/Douane ­ St. Petersinsel/Ile St-Pierre Vignelz/Vigneule

1.3. Luzern Aesch Altwis Dagmersellen Ermensee

Gelfingen Heidegg Hitzkirch Hohenrain 5769

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Horw Meggen

Weggis

1.4. Uri Bürglen

Flüelen

1.5. Schwyz Altendorf Küssnacht am Rigi Leutschen

Wangen Wollerau

1.6. Nidwalden Stans 1.7. Glarus Niederurnen

Glarus

1.8. Fribourg/Freiburg Vully ­ Nant ­ Praz ­ Sugiez

­ Môtier ­ Mur Cheyres Font

1.9. Basel-Land Aesch ­ Tschäpperli Arisdorf Arlesheim Balstahl ­ Klus Biel-Benken Binningen Bottmingen Buus Ettingen Itingen Liestal

Maisprach Muttenz Oberdorf Pfeffingen Pratteln Reinach Sissach Tenniken Therwil Wintersingen Ziefen Zwingen

1.10. Basel-Stadt Riehen 1.11. Solothurn Buchegg Dornach Erlinsbach Flüh 5770

Hofstetten Rodersdorf Witterswil

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.12. Schaffhausen Altdorf Beringen Buchberg Buchegg Dörflingen ­ Heerenberg Gächlingen Hallau Löhningen Oberhallau Osterfingen Rüdlingen Schaffhausen

­ Heerenberg ­ Munot ­ Rheinhalde Schleitheim Siblingen ­ Eisenhalde Stein am Rhein ­ Blaurock ­ Chäferstei Thayngen Trasadingen Wilchingen

1.13. Appenzell Innerrhoden Oberegg 1.14. Appenzell Ausserrhoden Lutzenberg 1.15. St. Gallen Altstätten ­ Forst Amden Au ­ Monstein Ragaz ­ Freudenberg Balgach Berneck ­ Pfauenhalde ­ Rosenberg Bronchhofen Eichberg Flums Frümsen Grabs ­ Werdenberg Heerbrugg Jona Marbach

Mels Oberriet Pfäfers Quinten Rapperswil Rebstein Rheineck Rorschacherberg Sargans Sax Sevelen St. Margrethen Thal ­ Buchberg Tscherlach Walenstadt Wartau Weesen Werdenberg Wil

1.16. Graubünden Bonaduz Cama

Chur Domat/Ems

5771

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Felsberg Fläsch Grono Igis Jenins Leggia Maienfeld ­ St. Luzisteig

Malans Mesolcina Monticello Roveredo San Vittore Verdabbio Zizers

1.17. Aargau Auenstein Baden Bergdietikon ­ Herrenberg Biberstein Birmenstorf Böttstein Bözen Bremgarten ­ Stadtreben Döttingen Effingen Egliswil Elfingen Endingen Ennetbaden ­ Goldwand Erlinsbach Frick Gansingen Gebensdorf Gipf-Oberfrick Habsburg Herznach Hornussen ­ Stiftshalde Hottwil Kaisten Kirchdorf Klingnau Küttigen Lengnau Lenzburg ­ Goffersberg ­ Burghalden Magden Manndach

5772

Meisterschwanden Mettau Möriken Muri Niederrohrdorf Oberflachs Oberhof Oberhofen Obermumpf Oberrohrdorf Oeschgen Remigen Rüfnach ­ Bödeler ­ Rütiberg Schaffisheim Schinznach Schneisingen Seengen ­ Berstenberg ­ Wessenberg Steinbruck Spreitenbach Sulz Tegerfelden Thalheim Ueken Unterlunkhofen Untersiggenthal Villigen ­ Schlossberg ­ Steinbrüchler Villnachern Wallenbach Wettingen Wil Wildegg

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Wittnau Würenlingen Würenlos

Zeiningen Zufikon

1.18. Thurgau 1.18.1. Produktionszone I Diessenhofen ­ St. Katharinental Frauenfeld ­ Guggenhürli ­ Holderberg Herdern ­ Kalchrain ­ Schloss Herdern Hüttwilen ­ Guggenhüsli ­ Stadtschryber Niederneuenforn ­ Trottenhalde ­ Landvogt ­ Chrachenfels

Nussbaumen ­ St.Anna-Oelenberg ­ Chindsruet-Chardüsler Oberneuenforn ­ Farhof ­ Burghof Schlattingen ­ Herrenberg Stettfurt ­ Schloss Sonnenberg ­ Sonnenberg Uesslingen ­ Steigässli Warth ­ Karthause Ittingen

1.18.2. Produktionszone II Amlikon Amriswil Buchackern Götighofen ­ Buchenhalde ­ Hohenfels Griesenberg Hessenreuti Märstetten ­ Ottenberg

Sulgen ­ Schützenhalde Weinfelden ­ Bachtobel ­ Scherbengut ­ Schloss Bachtobel Schmälzler Straussberg Sunnehalde Thurgut

1.18.3. Produktionszone III Berlingen Ermatingen Eschenz ­ Freudenfels Fruthwilen

Mammern Mannenbach Salenstein ­ Arenenberg Steckborn

1.19. Ticino 1.19.1. Bellinzona Arbedo-Castione Bellinzona Cadenazzo

Camorino Giubiasco Gnosca 5773

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Gorduno Gudo Lumino Medeglia Moleno Monte Carasso

Pianezzo Preonzo Robasacco Sant'Antonino Sementina

1.19.2. Blenio Corzoneso Dongio Malvaglia

Ponto Valentino Semione

1.19.3. Leventina Anzonico Bodio Giornico

Personico Pollegio

1.19.4. Locarno Ascona Auressio Berzona Borgnone Brione s/Minusio Brissago Caviano Cavigliano Contone Corippo Cugnasco Gerra Gambarogno Gerra Verzasca Gordola Intragna Lavertezzo Locarno

Loco Losone Magadino Mergoscia Minusio Mosogno Muralto Orselina Piazzogna Ronco s/Ascona San Nazzaro S. Abbondio Tegna Tenero-Contra Verscio Vira Gambarogno Vogorno

1.19.5. Lugano Agno Agra Aranno Arogno Astano Barbengo Bedano Bedigliora Bioggio Bironico 5774

Bissone Bosco Luganese Breganzona Brusino Arsizio Cademario Cadempino Cadro Cagiallo Camignolo Canobbio

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Carabbia Carabietta Carona Caslano Cimo Comano Croglio Cureggia Cureglia Curio Davesco Soragno Gentilino Grancia Gravesano Iseo Lamone Lopagno Lugaggia Lugano Magliaso Manno Maroggia Massagno Melano Melide Mezzovico-Vira Miglieglia Montagnola Monteggio

Morcote Muzzano Neggio Novaggio Origlio Pambio-Noranco Paradiso Pazallo Ponte Capriasca Porza Pregassona Pura Rivera Roveredo Rovio Sala Capriasca Savosa Sessa Sigirino Sonvico Sorengo Tesserete Torricella-Taverne Vaglio Vernate Vezia Vico Morcote Viganello Villa Luganese

1.19.6. Mendrisio Arzo Balerna Besazio Bruzella Caneggio Capolago Casima Castel San Pietro Chiasso Chiasso-Pedrinate Coldrerio Genestrerio Ligornetto

Mendrisio Meride Monte Morbio Inferiore Morbio Superiore Novazzano Rancate Riva San Vitale Salorino Stabio Tremona Vacallo

5775

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.19.7. Riviera Biasca Claro Cresciano

Iragna Lodrino Osogna

1.19.8. Valle Maggia Aurigeno Avegno Cavergno Cevio Giumaglio

Gordevio Lodano Maggia Moghegno Someo

1.20. Vaud 1.20.1. Région est de Lausanne Aigle Belmont- sur-Lausanne Bex Blonay Calamin Chardonne ­ Cure d'Attalens Chexbres Corbeyrier Corseaux Corsier-sur-Vevey Cully Dezaley Dezaley-Marsens Epesses Grandvaux Jongny La Tour-de-Peilz Lavey-Morcles Lutry

­ Savuit Montreux Ollon Paudex Puidoux Pully Riex Rivaz Roche St-Légier-La Chiésaz St-Saphorin ­ Burignon ­ Faverges Treytorrens Vevey Veytaux Villeneuve Villette ­ Châtelard Yvorne

1.20.2. Région ouest de Lausanne Aclens Allaman Arnex-sur-Nyon Arzier Aubonne Begnins Bogis-Bossey Borex Bougy-Villars Bremblens 5776

Buchillon Bursinel Bursins Bussigny-près-Lausanne Bussy-Chardonney Chigny Clarmont Coinsins Colombier Commugny

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Coppet Crans-près-Céligny Crassier Crissier Denens Denges Duillier Dully Echandens Echichens Ecublens Essertines-sur-Rolle Etoy Eysins Féchy Founex Genolier Gilly Givrins Gollion Gland Grens Lavigny Lonay Luins ­ Château de Luins Lully Lussy-sur-Morges Mex Mies

Monnaz Mont-sur-Rolle Morges Nyon Perroy Prangins Préverenges Prilly Reverolle Rolle Romanel-sur-Morges Saint-Livres Saint-Prex Signy-Avenex St-Saphorin-sur-Morges Tannay Tartegnin Saint-Sulpice Tolochenaz Trélex Vaux-sur-Morges Vich Villars-Sainte-Croix Villars-sous-Yens Vinzel Vufflens-la-Ville Vufflens-le-Château Vullierens Yens

1.20.3. Côtes-de-l'Orbe Agiez Arnex-sur-Orbe Baulmes Bavois Belmont-sur-Yverdon Chamblon Champvent Chavornay Corcelles-sur-Chavornay Eclépens Essert-sous-Champvent La Sarraz

Mathod Montcherand Orbe Orny Pompaples Rances Suscévaz Treycovagnes Valeyres-sous-Rances Villars-sous-Champvent Yvonand

5777

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

1.20.4. Nord vaudois Bonvillars Concise Corcelles-près-Concise Fiez Fontaines-sur-Grandson

Grandson Montagny-près-Yverdon Novalles Onnens Valeyres-sous-Montagny

1.20.5. Vully Bellerive Chabrey Champmartin Constantine

Montmagny Mur Vallamand Villars-le-Grand

1.21. Valais/Wallis Agarn Ardon Ausserberg Ayent ­ Signèse Baltschieder Bovernier Bratsch Brig/Brigue Chablais Chalais Chamoson ­ Ravanay ­ Saint Pierre-de-Clage ­ Trémazières Charrat Chermignon ­ Ollon Chippis Collombey-Muraz Collonges Conthey Dorénaz Eggerberg Embd Ergisch Evionnaz Fully ­ Beudon ­ Branson ­ Châtaignier Gampel Grimisuat 5778

­ Champlan ­ Molignon ­ Le Mont ­ Saint Raphaël Grône Hohtenn Lalden Lens ­ Flanthey ­ Saint-Clément ­ Vaas Leytron ­ Grand-Brûlé ­ Montagnon ­ Montibeux ­ Ravanay Leuk/Loèche ­ Lichten Martigny ­ Coquempey Martigny-Combe ­ Plan Cerisier Miège Montana ­ Corin Monthey Nax Nendaz Niedergesteln Port-Valais ­ Les Evouettes Randogne ­ Loc

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Raron/Rarogne Riddes Saillon Saint-Léonard Saint-Maurice Salgesch/Salquenen Salins Saxon Savièse ­ Diolly Sierre ­ Champsabé ­ Crétaplan ­ Géronde ­ Goubing ­ Granges ­ La Millière ­ Muraz ­ Noës Sion ­ Batassé ­ Bramois ­ Châteauneuf ­ Châtroz ­ Clavoz ­ Corbassière ­ La Folie ­ Lentine ­ Maragnenaz ­ Molignon

­ Le Mont ­ Mont d'Or ­ Montorge ­ Pagane ­ Uvrier Stalden Staldenried Steg Troistorrents Turtmann/Tourtemagne Varen/Varone Venthône ­ Anchette ­ Darnonaz Vernamiège Vétroz ­ Balavaud ­ Magnot Veyras ­ Bernune Muzot Ravyre Vernayaz Vex Vionnaz Visp/Viège Visperterminen Vollèges Vouvry Zeneggen

1.22. Neuchâtel Auvernier Bevaix Bôle Boudry Colombier Corcelles Cormondrèche Cornaux Cortaillod Cressier Fresens

Gorgier Hauterive Le Landeron Neuchâtel ­ Champréveyres ­ La Coudre Peseux Saint-Aubin Saint-Blaise Vaumarcus

1.23. Genève Aire-la-Ville Anières

Avully Avusy 5779

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Bardonnex ­ Charrot ­ Landecy Bellevue Bernex ­ Lully Cartigny Céligny ou Côte Céligny Chancy Choulex Collex-Bossy Collonge-Bellerive Cologny Confignon Corsier Dardagny ­ Essertines Genthod Gy Hermance

Jussy Laconnex Meinier ­ Le Carre Meyrin Perly-Certoux Plans-les-Ouates Presinge Puplinges Russin Satigny ­ Bourdigny ­ Choully ­ Peissy Soral Troinex Vandoeuvres Vernier Veyrier

1.24. Jura Buix

Soyhières

II. Diciture tradizionali svizzere Appellation d'origine Appellation d'origine contrôlée Attestierter Winzerwy Bondola Clos Cru Denominazione di origine Denominazione di origine controllata Dôle Dorin Fendant Goron Grand Cru Kontrollierte Ursprungsbezeichnung

5780

La Gerle Landwein Nostrano Perdrix Blanche Perlan Premier Cru Salvagnin Schiller Terravin Ursprungsbezeichnung Vin de pays Vinatura VITI Winzerwy

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 3

relativa agli articoli 6 e 25 I. La protezione delle denominazioni di cui all'articolo 6 dell'Allegato non impedisce l'uso dei seguenti nomi di varietà di vite per vini originari della Svizzera, a condizione che siano utilizzati conformemente alla legislazione svizzera e in combinazione con una denominazione geografica che indichi chiaramente l'origine del vino: ­

Ermitage/Hermitage

­

Johannisberg

II. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 del presente Allegato relative alla protezione delle denominazioni tradizionali, e in attesa che la Svizzera adotti, entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le disposizioni regolamentari necessarie per definire i nomi sotto elencati affinché essi possano beneficiare di una protezione in quanto diciture tradizionali ai sensi del titolo II del presente Allegato, tali nomi possono essere utilizzati per designare e presentare vini originari della Svizzera, a condizione che siano commercializzati al di fuori del territorio della Comunità: ­

Auslese

­

Beerenauslese

­

Beerli

­

Beerliwein

­

Eiswein

­

Gletscherwein

­

Oeil de Perdrix

­

Sélection de grain noble

­

Spätlese

­

Strohwein

­

Süssdruck

­

Trockenbeerenauslese

­

Vendange tardive

­

Vendemmia tardiva

­

Vin de gelée

­

Vin des Glaciers

­

Vin de paille

­

Vin doux naturel

­

Weissherbst

5781

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Tuttavia, conformemente all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 3201/90, i nomi «Auslese», «Beerliwein» e «Spätlese» possono essere utilizzati per la commercializzazione nella Comunità.

III. Conformemente all'articolo 25, lettera b), e fatte salve disposizioni particolari applicabili al regime dei documenti che scortano il trasporto, l'Allegato non è applicabile ai prodotti vitivinicoli: a)

contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato;

b)

oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato;

c)

compresi tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione;

d)

importati per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro;

e)

destinati alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importati nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari;

f)

che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

5782

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 8

concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino Art. 1 Le Parti convengono, sulla base dei principi di non discriminazione e di reciprocità, di agevolare e di favorire i rispettivi flussi commerciali di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

Art. 2 Il presente Allegato si applica ai prodotti seguenti: a)

bevande spiritose, quali definite, ­ per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1576/89, modificato da ultimo dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica austriaca, della Repubblica finlandese e del Regno di Svezia, ­ per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303) e classificati sotto il codice 2208 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci;

b)

vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino, cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, in seguito denominati «bevande aromatizzate», quali definiti, ­ per la Comunità, dal regolamento (CEE) n. 1601/91, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/96, ­ per la Svizzera, dal capitolo 39 dell'ordinanza sulle derrate alimentari, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 303) e classificate sotto i codici 2205 e 2206 della Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci.

Art. 3 Ai fini del presente Allegato, si intende per: a)

«bevanda spiritosa originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda spiritosa che figura nelle appendici 1 e 2, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

b)

«bevanda aromatizzata originaria di», se tale dicitura è seguita dal nome di una delle Parti: una bevanda aromatizzata che figura nelle appendici 3 e 4, elaborata sul territorio della suddetta Parte;

c)

«designazione»: le denominazioni utilizzate sull'etichetta, sui documenti che scortano il trasporto delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, 5783

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

sui documenti commerciali, in particolare sulle fatture e sulle bollette di consegna nonché nella pubblicità; d)

«etichettatura»: il complesso delle diciture ed altri riferimenti, contrassegni, illustrazioni o marchi che caratterizzano la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata e che sono apposti sul medesimo recipiente, incluso il dispositivo di chiusura, o sul pendaglio appeso al recipiente o sul rivestimento del collo delle bottiglie;

e)

«presentazione»: le denominazioni utilizzate sui recipienti e sui dispositivi di chiusura, sulle etichette e sull'imballaggio;

f)

«imballaggio»: gli involucri protettivi come la carta o involucri di paglia di ogni genere, cartoni e casse, utilizzati per il trasporto di uno o più recipienti.

Art. 4 1. Sono protette le seguenti denominazioni: a)

per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 1;

b)

per quanto concerne le bevande spiritose originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 2;

c)

per quanto concerne le bevande aromatizzate originarie della Comunità, quelle che figurano nell'appendice 3;

d)

per quanto riguarda le bevande aromatizzate originarie della Svizzera, quelle che figurano nell'appendice 4.

2. A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89, e nonostante l'articolo 1, paragrafo 4, lettera f), secondo comma dello stesso regolamento, la denominazione «marc» o «acquavite di vinaccia» può essere sostituita dalla denominazione «Grappa» per le bevande spiritose prodotte nelle regioni svizzere di lingua italiana, con uve ottenute in tali regioni, elencate nell'appendice 2.

Art. 5 1. In Svizzera, le denominazioni comunitarie protette: ­

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Comunità, e

­

sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Comunità a cui si applicano.

2. Nella Comunità, le denominazioni svizzere protette: ­

possono essere utilizzate esclusivamente alle condizioni stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari della Svizzera, e

­

sono riservate esclusivamente alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate originarie della Svizzera a cui si applicano.

5784

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

3. Fatti salvi gli articoli 22 e 23 dell'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale che riguardano gli scambi, di cui all'Allegato 1C dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (denominato in appresso Accordo ADPIC), le Parti adottano tutte le misure necessarie, a norma del presente Allegato, per garantire la protezione reciproca delle denominazioni di cui all'articolo 4 utilizzate per designare le bevande spiritose o le bevande aromatizzate originarie del territorio delle Parti. Ogni Parte fornisce alle Parti interessate i mezzi giuridici per impedire l'impiego di una denominazione per designare bevande spiritose o bevande aromatizzate non originarie del luogo indicato dalla suddetta denominazione o del luogo in cui è stata tradizionalmente utilizzata la suddetta denominazione.

4. Le Parti non rifiuteranno di accordare la protezione prevista dal presente articolo nelle circostanze specificate all'articolo 24, paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'Accordo ADPIC.

Art. 6 La protezione di cui all'articolo 5 si applica anche se la vera origine della bevanda spiritosa o della bevanda aromatizzata è indicata, ovvero se la denominazione è utilizzata in una traduzione o accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «stile», «modo», «imitazione», «metodo» o altre espressioni analoghe, comprendenti simboli grafici che possono generare un rischio di confusione.

Art. 7 In caso di denominazioni omonime per le bevande spiritose o per le bevande aromatizzate, la protezione è accordata ad entrambe le denominazioni. Le Parti fissano le condizioni pratiche per differenziare le denominazioni omonime di cui trattasi, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che i consumatori non siano indotti in errore.

Art. 8 Le disposizioni del presente Accordo non devono in alcun caso pregiudicare il diritto di una terza persona di utilizzare per fini commerciali il proprio nome o il nome del suo predecessore nell'attività commerciale, a condizione che tale nome non sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

Art. 9 Nessuna disposizione del presente Allegato obbliga una Parte a proteggere una denominazione dell'altra Parte che non è protetta o che non è più protetta nel paese d'origine o che è caduta in
disuso in tale paese.

Art. 10 Le Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire che, in caso di esportazione e di commercializzazione di bevande spiritose o di bevande aromatizzate originarie delle Parti al di fuori del territorio di queste ultime, le denominazioni protette di una 5785

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Parte a norma del presente Allegato non siano utilizzate per designare e presentare una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata originaria dell'altra Parte.

Art. 11 Qualora la legislazione pertinente delle Parti lo consenta, la protezione conferita dal presente Accordo si estende alle persone fisiche e giuridiche nonché alle federazioni, associazioni e organizzazioni di produttori, di commercianti o di consumatori che hanno sede sul territorio dell'altra Parte.

Art. 12 Se la designazione o la presentazione di una bevanda spiritosa o di una bevanda aromatizzata, in particolare sull'etichetta o sui documenti ufficiali o commerciali, oppure nella pubblicità, è contraria al presente Accordo, le Parti applicano le misure amministrative o intentano le azioni legali opportune per combattere la concorrenza sleale o impedire qualsiasi altra forma di impiego abusivo dell'indicazione protetta.

Art. 13 Il presente Allegato non si applica alle bevande spiritose e alle bevande aromatizzate: a)

in transito sul territorio di una delle Parti, o

b)

originarie del territorio di una delle Parti e oggetto di spedizioni in piccoli quantitativi, secondo le seguenti modalità: aa) contenute nei bagagli personali dei viaggiatori a fini di consumo privato; bb) oggetto di spedizioni fra privati a fini di consumo privato; cc) comprese tra gli effetti personali in occasione di un trasloco di privati o in caso di successione; dd) importate per sperimentazioni scientifiche o tecniche, nel limite di un ettolitro; ee) destinate alle rappresentanze diplomatiche, a consolati e corpi assimilati, importate nel quadro delle franchigie autorizzate per i predetti destinatari; ff) che costituiscono l'approvvigionamento dei mezzi di trasporto internazionali.

Art. 14 1. Ciascuna delle Parti designa gli organismi responsabili per il controllo dell'applicazione del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente le indicazioni e gli indirizzi di tali organismi entro e non oltre due mesi dall'entrata in vigore del presente Allegato. Detti organismi collaborano strettamente e direttamente.

5786

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 15 1. Se uno degli organismi di cui all'articolo 14 ha motivo di sospettare che: a)

una bevanda spiritosa o una bevanda aromatizzata di cui all'articolo 2, che è o che è stata oggetto di scambi tra la Svizzera e la Comunità, non rispetta le disposizioni del presente Allegato o la legislazione comunitaria o svizzera applicabile al settore delle bevande spiritose o delle bevande aromatizzate, e

b)

tale inosservanza riveste interesse particolare per una Parte e potrebbe comportare il ricorso a misure amministrative o ad azioni legali,

l'organismo in questione ne informa immediatamente la Commissione e l'organismo o gli organismi competenti dell'altra Parte.

2. Le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 devono essere corredate di documenti ufficiali, commerciali o di altri documenti appropriati, nonché dell'indicazione delle misure amministrative o delle eventuali azioni legali. Tali informazioni includono in particolare, per quanto concerne la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata di cui trattasi: a)

il produttore e la persona che detiene la bevanda spiritosa o la bevanda aromatizzata;

b)

la composizione di tale bevanda;

c)

la designazione e la presentazione;

d)

la natura dell'infrazione alle norme di produzione e di commercializzazione.

Art. 16 1. Le Parti si consultano se una di esse ritiene che l'altra non abbia onorato un impegno contemplato nel presente Allegato.

2. La Parte che chiede la consultazione comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso di cui trattasi.

3. Qualora un ritardo dovesse comportare un rischio per la salute dell'uomo o compromettere l'efficacia delle misure di repressione delle frodi, possono essere adottate misure di salvaguardia provvisorie senza consultazione preventiva, a condizione che si proceda a una consultazione immediatamente dopo l'adozione delle misure in parola.

4. Se, in seguito alla consultazione di cui al paragrafo 1, le Parti non hanno raggiunto un accordo, la Parte che ha chiesto la consultazione o che ha adottato le misure di cui al paragrafo 1 può adottare misure conservative per consentire l'applicazione del presente Allegato.

Art. 17 1. Il gruppo di lavoro «bevande spiritose», denominato in appresso "gruppo di lavoro", istituito secondo l'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, si riunisce a richiesta di una delle Parti e secondo le necessità inerenti all'applicazione dell'Accordo, a turno nella Comunità e in Svizzera.

5787

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

2. Il gruppo di lavoro esamina qualsiasi questione derivante dall'applicazione del presente Allegato. In particolare, il gruppo di lavoro può formulare raccomandazioni al Comitato per favorire il conseguimento degli obiettivi del presente Allegato.

Art. 18 Qualora la legislazione di una delle Parti sia modificata per proteggere denominazioni diverse da quelle che figurano nelle appendici del presente Allegato, l'inclusione di dette denominazioni avrà luogo al termine delle consultazioni, entro una congrua scadenza.

Art. 19 1. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate che al momento dell'entrata in vigore del presente Allegato sono state prodotte, designate e presentate legalmente ma che sono vietate dal presente Allegato, possono essere commercializzate dai grossisti per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo e dai dettaglianti fino a esaurimento delle scorte. Le bevande spiritose e le bevande aromatizzate contemplate nel presente Allegato non potranno più essere prodotte oltre i limiti delle rispettive regioni d'origine sin dall'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Salvo decisione contraria del Comitato, la commercializzazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate prodotte, designate e presentate a norma del presente Accordo, ma la cui designazione e presentazione non sono più conformi in seguito a una modifica del medesimo Accordo, può continuare fino a esaurimento delle scorte.

5788

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 1

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Comunità 1. Rum Rhum de la Martinique Rhum de la Guadeloupe Rhum de la Réunion Rhum de la Guyane (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «tradizionale») Ron de Málaga Ron de Granada Rum da Madeira 2. a) Whisky Scotch Whisky Irish Whisky Whisky español (Queste denominazioni possono essere completate dalle indicazioni «malt» o «grain») b) Whiskey Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach/Irish Whiskey (Queste denominazioni possono essere completate dall'indicazione «Pot Still») 3. Bevande spiritose di cereali Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise Korn Kornbrand 4. Acquavite di vino Eau-de-vie de Cognac Eau-de-vie des Charentes Cognac Queste denominazioni possono essere completate dalle seguenti indicazioni: ­ Fine ­ Grande Fine Champagne ­ Grande Champagne ­ Petite Fine Champagne ­ Fine Champagne ­ Borderies ­ Fins Bois ­ Bons Bois 5789

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Fine Bordeaux Armagnac Bas-Armagnac Haut-Armagnac Ténarèse Eau-de-vie de vin de la Marne Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de vin de Bourgogne Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de vin originaire du Bugey Eau-de-vie de vin de Savoie Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône Eau-de-vie de vin originaire de Provence Faugères ou eau-de-vie de Faugères Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc Aguardente do Minho Aguardente do Douro Aguardente da Beira Interior Aguardente da Bairrada Aguardente do Oeste Aguardente do Ribatejo Aguardente do Alentejo Aguardente do Algarve 5. Brandy Brandy de Jerez Brandy del Penedés Brandy italiano Brandy /Brandy d'Attique Brandy /Brandy du Péloponèse Brandy /Brandy de Grèce centrale Deutscher Weinbrand Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein 6. Acquavite di vinaccia Eau-de-vie de marc de Champagne ou marc de Champagne Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine Eau-de-vie de marc de Bourgogne Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté Eau-de-vie de marc originaire de Bugey Eau-de-vie de marc originaire de Savoie Marc de Bourgogne Marc de Savoie Marc d'Auvergne 5790

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône Eau-de-vie de marc originaire de Provence Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc Marc d'Alsace Gewürztraminer Marc de Lorraine Bagaceira do Minho Bagaceira do Douro Bagaceira da Beira Interior Bagaceira da Bairrada Bagaceira do Oeste Bagaceira do Ribatejo Bagaceiro do Alentejo Bagaceira do Algarve Orujo gallego Grappa Grappa di Barolo Grappa piemontese o del Piemonte Grappa lombarda o di Lombardia Grappa trentina o del Trentino Grappa friulana o del Friuli Grappa veneta o del Veneto Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige
/Tsikoudia di Creta /Tsipouro della Macedonia /Tsipouro della Tessaglia /Tsipouro di Tirnabos
Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise 7. Acquavite di frutta Schwarzwälder Kirschwasser Schwarzwälder Himbeergeist Schwarzwälder Mirabellenwasser Schwarzwälder Williamsbirne Schwarzwälder Zwetschgenwasser Fränkisches Zwetschgenwasser Fränkisches Kirschwasser Fränkischer Obstler Mirabelle de Lorraine Kirsch d'Alsace Quetsch d'Alsace Framboise d'Alsace Mirabelle d'Alsace Kirsch de Fougerolles Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige Südtiroler Aprikot o Südtiroler Marille/Aprikot dell'Alto Adige o Marille dell'Alto Adige

5791

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige Williams friulano o del Friuli Sliwovitz del Veneto Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia Sliwovitz del Trentino-Alto Adige Distillato di mele trentino o del Trentino Williams trentino o del Trentino Sliwovitz trentino o del Trentino Aprikot trentino o del Trentino Medronheira do Algarve Medronheira do Buçaco Kirsch o Kirschwasser Friulano Kirsch o Kirschwasser Trentino Kirsch o Kirschwasser Veneto Aguardente de pèra da Lousa Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise Wachauer Marillenbrand 8. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere Calvados du Pays d'Auge Calvados Eau-de-vie de cidre de Bretagne Eau-de-vie de poiré de Bretagne Eau-de-vie de cidre de Normandie Eau-de-vie de poiré de Normandie Eau-de-vie de cidre du Maine Aguardiente de sidra de Asturias Eau-de-vie de poiré du Maine 9. Acquavite di genziana Bayerischer Gebirgsenzian Südtiroler Enzian/Genzians dell'Alto Adige Genziana trentina o del Trentino 10. Bevande spiritose di frutta Pacharán Pacharán navarro

5792

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

11. Bevande spiritose al ginepro Ostfriesischer Korngenever Genièvre Flandre Artois Hasseltse jenever Balegemse jenever Péket de Wallonie Steinhäger Plymouth Gin Gin de Mahón 12. Bevande spiritose al carvi Dansk Akvavit/Dansk Aquavit Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit 13. Bevande spiritose all'anice Anis español Évoca anisada Cazalla Chinchón Ojén Rute Ouzo/ 14. Liquori Berliner Kümmel Hamburger Kümmel Münchener Kümmel Chiemseer Klosterlikör Bayerischer Kräuterlikör Cassis de Dijon Cassis de Beaufort Irish Cream Palo de Mallorca Ginünha portuguesa Licor de Singevergs Benediktbeurer Klosterlikör Ettaler Klosterlikör Ratafia de Champagne Ratafia catalana Anis portuguès Finnish berry/fruit liqueur Grossglockner Alpenbitter Marizzeller Magenlikör Mariazeller Jagasaftl Puchheimer Bitter Puchheimer Schlossgeist Steinfelder Magenbitter 5793

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Wachauer Marüllenlikör Jâgertee, Jagertee, Jagatee 15. Bevande spiritose Pommeau de Bretagne Pommeau du Maine Pommeau de Normandie Svensk Punsch/Swedish Punsch 16. Vodka Svensk Vodka/Swedish Vodka Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

5794

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 2

Denominazioni protette per le bevande spiritose originarie della Svizzera Acquavite di vino Eau-de-vie de vin du Valais Brandy du Valais Acquavite di vinaccia Baselbieter Marc Grappa del Ticino/Grappa Ticinese Grappa della Val Calanca Grappa della Val Bregaglia Grappa della Val Mesolcina Grappa della Valle di Poschiavo Marc d'Auvernier Marc de Dôle du Valais Acquavite di frutta Aargauer Bure Kirsch Abricot du Valais Abricotine du Valais Baselbieterkirsch Baselbieter Zwetschgenwasser Bernbieter Kirsch Bernbieter Mirabellen Bernbieter Zwetschgenwasser Bérudges de Cornaux Canada du Valais Coing d'Ajoie Coing du Valais Damassine d'Ajoie Damassine de la Baroche Emmentaler Kirsch Framboise du Valais Freiämter Zwetschgenwasser Fricktaler Kirsch Golden du Valais Gravenstein du Valais Kirsch d'Ajoie Kirsch de la Béroche Kirsch du Valais Kirsch suisse Luzerner Kirsch Luzerner Zwetschgenwasser 5795

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Mirabelle d'Ajoie Mirabelle du Valais Poire d'Ajoie Poire d'Orange de la Baroche Pomme d'Ajoie Pomme du Valais Prune d'Ajoie Prune du Valais Prune impériale de la Baroche Pruneau du Valais Rigi Kirsch Seeländer Pflümliwasser Urschwytzerkirsch Williams du Valais Zuger Kirsch Acquavite di sidro di mele e sidro di pere Bernbieter Birnenbrand Freiämter Theilerbirnenbrand Luzerner Birnenträsch Luzerner Theilerbirnenbrand Acquavite di genziana Gentiane du Jura Bevande spiritose al ginepro Genièvre du Jura Liquori Bernbieter Cherry Brandy Liqueur Bernbieter Griottes Liqueur Bernbieter Kirschen Liqueur Liqueur de poires Williams du Valais Liqueur d'abricot du Valais Liqueur de framboise du Valais Acquaviti di erbe (bevande spiritose) Bernbieter Kräuterbitter Eau-de-vie d'herbes du Jura Eau-de-vie d'herbes du Valais Genépi du Valais Gotthard Kräuterbrand Luzerner Chrüter (Kräuterbrand) Walliser Chrüter (Kräuterbrand)

5796

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Altre Lie du Mandement Lie de Dôle du Valais Lie du Valais

5797

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 3

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Comunità Clarea Sangría Nürnberger Glühwein Thüringer Glühwein Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

5798

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 4

Denominazioni protette per le bevande aromatizzate originarie della Svizzera Nessuna

5799

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 9

relativo ai prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico Art. 1

Oggetto

Fatti salvi i loro obblighi relativi ai prodotti non provenienti dal territorio delle Parti e ferme restando le altre disposizioni legislative in vigore, le Parti s'impegnano, su una base di non discriminazione e di reciprocità, a favorire il commercio dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico provenienti dalla Comunità e dalla Svizzera e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 2

Campo d'applicazione

1. Il presente Allegato si applica ai prodotti vegetali e alimentari ottenuti con il metodo di produzione biologico e conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano ad estendere il campo d'applicazione del presente Allegato agli animali, ai prodotti animali e ai prodotti alimentari contenenti ingredienti di origine animale, dopo aver adottato le rispettive disposizioni legislative e regolamentari in materia. Tale estensione del campo di applicazione dell'Allegato potrà essere decisa dal Comitato previa constatazione di equivalenza, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3, e mediante modifica dell'appendice 1, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8.

Art. 3

Principio dell'equivalenza

1. Le Parti riconoscono che le rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1 del presente Allegato sono equivalenti. Le Parti possono convenire di escludere dal regime di equivalenza alcuni aspetti o alcuni prodotti. Essi lo specificano nell'appendice 1.

2. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire che le disposizioni legislative e regolamentari riguardanti specificamente i prodotti di cui all'articolo 2 si evolvano in maniera equivalente.

Art. 4

Libera circolazione dei prodotti biologici

Ogni Parte adotta, secondo le apposite procedure interne in materia, i provvedimenti necessari a consentire l'importazione e l'immissione in commercio dei prodotti di cui all'articolo 2 che soddisfano le disposizioni legislative e regolamentari dell'altra Parte menzionate nell'appendice 1.

5800

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 5

Etichettatura

1. Allo scopo di istituire regimi che consentano di evitare la rietichettatura dei prodotti biologici previsti dal presente Allegato, le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire, nell'ambito delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, ­

la salvaguardia degli stessi termini nelle loro varie lingue ufficiali per designare i prodotti biologici;

­

l'uso degli stessi termini obbligatori per le dichiarazioni che figurano sull'etichetta dei prodotti conformi a condizioni equivalenti.

2. Ogni Parte può prescrivere che i prodotti importati in provenienza dall'altra Parte rispettino i requisiti in materia di etichettatura previsti nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1.

Art. 6

Paesi terzi

1. Le Parti s'impegnano a prendere ogni iniziativa necessaria a garantire l'equivalenza dei regimi d'importazione applicabili ai prodotti ottenuti con il metodo di produzione biologico e provenienti da paesi terzi.

2. Al fine di assicurare una prassi equivalente in materia di riconoscimento nei confronti dei paesi terzi, le Parti si consultano prima di riconoscere un paese terzo e di inserirlo nell'elenco previsto a tale scopo nelle loro disposizioni legislative e regolamentari.

Art. 7

Scambio d'informazioni

In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti e gli Stati membri si comunicano reciprocamente, in particolare, le seguenti informazioni: ­

l'elenco delle autorità competenti e degli organismi incaricati delle ispezioni con il relativo numero di codice, nonché le relazioni sulla sorveglianza esercitata dalle autorità responsabili;

­

l'elenco delle decisioni amministrative che autorizzano l'importazione di prodotti ottenuti con il metodo di produzione biolgico e provenienti da un paese terzo;

­

le irregolarità o le violazioni constatate per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari di cui all'appendice 1, conformemente alla procedura prevista all'articolo 10bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n.

2092/91.

Art. 8

Gruppo di lavoro per i prodotti biologici

1. Il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, di seguito denominato «il gruppo di lavoro», istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 dell'Accordo, procede all'esame di ogni questione relativa al presente Allegato e alla sua applicazione.

5801

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

2. Il gruppo di lavoro esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato. In particolare, ad esso compete: ­

verificare l'equivalenza delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti in vista del loro inserimento nell'appendice 1;

­

raccomandare al Comitato, se necessario, l'introduzione nell'appendice 2 del presente Allegato delle modalità di applicazione necessarie a garantire un'attuazione coerente delle disposizioni legislative e regolamentari contemplate dal presente Allegato nei rispettivi territori delle Parti;

­

raccomandare al Comitato l'estensione del campo di applicazione del presente Allegato ad altri prodotti oltre a quelli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Art. 9

Misure di salvaguardia

1. Laddove qualsiasi indugio possa arrecare un pregiudizio difficile da riparare, possono essere adottate misure provvisorie di salvaguardia senza consultazioni preliminari, a condizione che, immediatamente dopo l'adozione di tali misure, siano avviate consultazioni.

2. Se nell'ambito delle consultazioni di cui al paragrafo 1 le Parti non riescono a raggiungere un accordo, la Parte che ha chiesto le consultazioni o adottato le misure di cui al paragrafo 1 può prendere le misure cautelari appropriate in modo da consentire l'applicazione del presente Allegato.

5802

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 1

Disposizioni regolamentari applicabili nella Comunità europea ­

Regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 198 del 22.7.1991), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/98 della Commissione, del 4 settembre 1998 (GU L 247 del 5.9.1998, pag. 6).

­

Regolamento (CEE) n. 94/92 della Commissione, del 14 gennaio 1992, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione dai paesi terzi di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 11 del 17.1.1992, pag. 14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1367/98 della Commissione (GU L 185 del 30.6.1998, pag. 11).

­

Regolamento (CEE) n. 3457/92 della Commissione, del 30 novembre 1992, recante modalità di esecuzione concernenti il certificato di controllo previsto per le importazioni nella Comunità in provenienza dai paesi terzi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (GU L 350 dell'1.12.1992, pag. 56).

­

Regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'Allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 di detto regolamento (GU L 25 del 2.2.1993, pag. 5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 345/97 della Commissione (GU L 58 del 27.2.1997, pag.

38).

Disposizioni regolamentari applicabili in Svizzera Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici (Ordinanza sull'agricoltura biologica), modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 399).

Ordinanza del Dipartimento federale dell'economia del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica, modificata da ultimo il 7 dicembre 1998 (RU 1999 292).

Esclusione dal regime di equivalenza Prodotti svizzeri a base di componenti prodotte nel quadro della riconversione all'agricoltura biologica.

5803

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 2

Modalità di applicazione ­

5804

nessuna

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 10

relativo al riconoscimento dei controlli di conformità alle norme di commercializzazione per i prodotti ortofrutticoli freschi Art. 1

Campo d'applicazione

Il presente Allegato si applica agli ortofrutticoli destinati ad essere consumati freschi, per i quali la Comunità ha fissato norme di commercializzazione in base al regolamento (CE) n. 2200/96, esclusi gli agrumi.

Art. 2

Oggetto

1. I prodotti di cui all'articolo 1 originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportati dalla Svizzera nella Comunità corredati del certificato di controllo di cui all'articolo 3, non sono soggetti, all'interno della Comunità, a un controllo di conformità alle norme prima di essere introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. L'Ufficio federale dell'agricoltura viene accettato come autorità responsabile dei controlli di conformità alle norme comunitarie o alle norme equivalenti per i prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura può incaricare gli organismi di controllo menzionati in appendice di effettuare i controlli di conformità secondo la seguente procedura: ­

l'Ufficio federale dell'agricoltura notifica gli organismi designati alla Commissione europea;

­

gli organismi di controllo rilasciano il certificato di cui all'articolo 3;

­

gli organismi designati devono disporre di controllori con una formazione riconosciuta dall'Ufficio federale dell'agricoltura, del materiale e degli impianti necessari per le verifiche e le analisi richieste dal controllo e di apparecchiature adeguate per la trasmissione delle informazioni.

3. Se la Svizzera sottopone i prodotti di cui all'articolo 1, prima di introdurli nel territorio doganale svizzero, ad un controllo di conformità a determinate norme di commercializzazione, sono adottate disposizioni equivalenti a quelle previste dal presente Allegato, che consentano ai prodotti originari della Comunità di non essere sottoposti a questo tipo di controllo.

Art. 3

Certificato di controllo

1. Ai sensi del presente Allegato, per «certificato di controllo» s'intende: ­

il formulario di cui all'Allegato I del regolamento (CEE) n. 2251/92;

­

il formulario CEE/ONU Allegato al Protocollo di Ginevra sulla normalizzazione degli ortofrutticoli freschi e della frutta secca;

5805

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

il formulario OCSE Allegato alla decisione del Consiglio dell'OCSE sul regime OCSE per l'applicazione delle norme internazionali agli ortofrutticoli.

2. Il certificato di controllo accompagna il lotto di prodotti originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità fino all'immissione in libera pratica sul territorio della Comunità.

3. Il certificato di controllo deve recare il timbro di uno degli organismi menzionati in appendice al presente Allegato.

4. I certificati di controllo rilasciati da un organismo di controllo cui sia stato ritirato il mandato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono più riconosciuti ai sensi del presente Allegato.

Art. 4

Scambio di informazioni

1. In applicazione dell'articolo 8 dell'Accordo, le Parti si trasmettono in particolare l'elenco delle autorità competenti e degli organismi di controllo della conformità. La Commissione europea segnala all'Ufficio federale dell'agricoltura le irregolarità o le infrazioni constatate per quanto concerne la conformità alle norme in vigore dei lotti di ortofrutticoli originari della Svizzera o della Comunità riesportati dalla Svizzera nella Comunità e corredati del certificato di controllo.

2. Per poter valutare l'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, terzo trattino, l'Ufficio federale dell'agricoltura accetta, su richiesta della Commissione europea, che si proceda in loco a un controllo congiunto degli organismi designati.

3. Il controllo congiunto viene effettuato secondo la procedura proposta dal gruppo di lavoro «ortofrutticoli» e deciso dal Comitato.

Art. 5

Clausola di salvaguardia

1. Le Parti contraenti si consultano non appena una di esse ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dal presente Allegato.

2. La Parte contraente che chiede le consultazioni comunica all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito del caso.

3. Ogniqualvolta si constati che lotti originari della Svizzera o della Comunità, quando sono riesportate dalla Svizzera alla Comunità corredati del certificato di controllo, non sono conformi alle norme in vigore, e che un ritardo rischia di rendere inefficaci le misure di lotta contro le frodi o di provocare distorsioni della concorrenza, possono essere prese misure di salvaguardia provvisorie senza consultazioni preliminari, purché siano avviate consultazioni subito dopo l'adozione di dette misure.

4. Se, al termine delle consultazioni di cui ai paragrafi 1 e 3, le Parti contraenti non raggiungono un accordo entro tre mesi, la Parte che ha chiesto le consultazioni o che ha preso le misure di cui al paragrafo 3 può prendere gli opportuni provvedimenti cautelari, che possono andare fino alla sospensione parziale o totale delle disposizioni del presente Allegato.

5806

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 6

Gruppo di lavoro «ortofrutticoli»

1. Il gruppo di lavoro «ortofrutticoli» istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 7, dell'Accordo esamina tutte le questioni relative al presente Allegato e alla sua applicazione. Esso esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e normative interne delle Parti nei settori contemplati dal presente Allegato.

2. Il gruppo di lavoro presenta proposte al Comitato onde adeguare e aggiornare l'appendice del presente Allegato.

5807

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice dell'allegato 10

Organismi di controllo svizzeri autorizzati a rilasciare il certificato di controllo di cui all'articolo 3 dell'allegato 10 1. Associazione svizzera frutta Baarer Str. 88 CH - 6302 Zugo 2. Unione svizzera dei legumi Bahnhofstrasse 87 CH - 3232 Ins

5808

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Allegato 11

relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Art. 1 1. Il titolo I del presente Allegato verte: ­

sulle misure di lotta contro alcune malattie degli animali e sulla notifica di queste malattie;

­

sugli scambi e l'importazione dai paesi terzi di animali vivi, nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Il titolo II del presente Allegato verte sugli scambi di prodotti animali.

Titolo I Scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni Art. 2 1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia di lotta contro le malattie degli animali e di notifica di queste malattie.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 1. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 3 Le Parti convengono che gli scambi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni si effettueranno conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 2.

L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 4 1. Le Parti constatano di avere legislazioni simili e che conducono a risultati identici in materia d'importazione dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni.

2. Le legislazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo formano oggetto dell'appendice 3. L'applicazione di queste legislazioni è soggetta alle modalità particolari previste nella stessa appendice.

Art. 5 Le Parti convengono, in materia zootecnica, sull'applicazione delle disposizioni che figurano nell'appendice 4.

5809

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Art. 6 Le Parti convengono che i controlli relativi agli scambi e alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di animali vivi nonché dei relativi sperma, ovuli ed embrioni sono effettuati conformemente alle disposizioni dell'appendice 5.

Titolo II Scambi di prodotti animali Art. 7

Finalità

La finalità del presente titolo è di favorire gli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale tra le Parti mediante l'istituzione di un dispositivo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure sanitarie applicate dalle Parti, compatibilmente con la tutela della salute degli uomini e degli animali, nonché di migliorare la comunicazione e la cooperazione tra le Parti in materia di polizia sanitaria.

Art. 8

Obblighi multilaterali

Il presente titolo non inficia in alcun modo i diritti e gli obblighi spettanti alle Parti in virtù dell'Accordo istitutivo dell'Organizzazione mondiale del commercio e dei relativi allegati, in particolare dell'Accordo sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (SPS).

Art. 9

Campo d'applicazione

1. Il campo di applicazione del presente titolo è inizialmente limitato alle misure sanitarie applicate dalle Parti ai prodotti di origine animale elencati nell'appendice 6.

2. Salvo disposizione contraria delle appendici al presente titolo e fatto salvo l'articolo 20 del presente Allegato, sono escluse dal campo di applicazione del presente titolo le misure sanitarie concernenti gli additivi alimentari (ivi compresi tutti gli additivi e i coloranti alimentari, i coadiuvanti tecnologici, gli aromi), l'irradiazione, i contaminanti (agenti fisici e residui di farmaci veterinari), i residui chimici dovuti alla migrazione di sostanze contenute nei materiali d'imballaggio, le sostanze chimiche non autorizzate (additivi, coadiuvanti tecnologici, farmaci veterinari vietati, ecc.), l'etichettatura dei prodotti alimentari, i mangimi e le premiscele medicati.

Art. 10

Definizioni

Ai fini del presente titolo, si applicano le seguenti definizioni: a)

prodotti animali: i prodotti di origine animale cui si applicano le disposizioni dell'appendice 6;

b)

misure sanitarie: le misure definite nell'Allegato A, paragrafo 1 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

c)

adeguato livello di protezione sanitaria: il livello di protezione definito nell'Allegato A, paragrafo 5 dell'Accordo SPS relativamente ai prodotti animali;

5810

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

d)

Art. 11

autorità competenti: (i) Svizzera: le autorità di cui all'appendice 7, parte A; (ii) Comunità europea: le autorità di cui all'appendice 7, parte B.

Adeguamento alle condizioni regionali

1. Ai fini degli scambi tra le Parti, le misure di cui all'articolo 2 si applicano fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Se una delle Parti rivendica una qualifica sanitaria speciale riguardo ad una particolare malattia, può chiedere il riconoscimento di tale qualifica. Essa può chiedere anche garanzie supplementari, confacenti alla qualifica riconosciuta, per l'importazione di prodotti animali. Le garanzie inerenti a determinate malattie sono specificate nell'appendice 8.

Art. 12

Equivalenza

1. Il riconoscimento dell'equivalenza presuppone la valutazione e l'accettazione dei seguenti elementi: ­

legislazione, norme, procedure e programmi vigenti per effettuare controlli e garantire l'adempimento degli obblighi nazionali e di quelli incombenti al paese importatore;

­

la struttura documentata delle autorità competenti, le loro attribuzioni e poteri, la loro organizzazione gerarchica, le loro procedure operative e risorse disponibili;

­

l'operato delle autorità competenti nell'esecuzione dei programmi di controllo e rispetto alle garanzie fornite.

Ai fini di tale valutazione, le Parti tengono conto dell'esperienza già acquisita.

2. L'equivalenza si applica alle misure sanitarie vigenti nei settori o parti di settori dei prodotti animali, alle disposizioni legislative, ai sistemi ispettivi e di controllo, o a parti di essi, ovvero a particolari requisiti legislativi, ispettivi o d'igiene.

Art. 13

Determinazione dell'equivalenza

1. Per determinare se una misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunga l'adeguato livello di protezione sanitaria, le Parti procedono come segue: i)

identificano la misura sanitaria per la quale viene chiesto il riconoscimento dell'equivalenza;

ii)

la Parte importatrice espone l'obiettivo della propria misura sanitaria, indicando, secondo i casi, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire, e specifica l'adeguato livello di protezione sanitaria;

iii) la Parte esportatrice dimostra che la misura sanitaria raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice; iv) la Parte importatrice determina se la misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria; 5811

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

v)

la Parte importatrice riconosce l'equivalenza della misura sanitaria applicata dalla Parte esportatrice se quest'ultima dimostra obiettivamente che la propria misura raggiunge l'adeguato livello di protezione sanitaria della Parte importatrice.

2. Se l'equivalenza non viene riconosciuta, gli scambi tra le Parti possono avere luogo alle condizioni prescritte dalla Parte importatrice per garantire l'adeguato livello di protezione sanitaria, secondo quanto enunciato nell'appendice 6. La Parte esportatrice può attenersi alle condizioni stabilite dalla Parte importatrice senza che ciò pregiudichi l'esito della procedura di cui al paragrafo 1.

Art. 14

Riconoscimento delle misure sanitarie

1. Nell'appendice 6 figurano i settori o parti di settori per i quali, alla data dell'entrata in vigore del presente Allegato, le misure sanitarie applicate dalle Parti sono reciprocamente riconosciute come equivalenti ai fini degli scambi. In questi settori o parti di settori, gli scambi di prodotti animali avvengono conformemente alle legislazioni di cui all'appendice 6, applicate secondo le modalità ivi stabilite.

2. Nell'appendice 6 figurano altresì i settori o parti di settori per i quali le Parti applicano misure sanitarie differenti.

Art. 15

Controlli alle frontiere e canoni

I controlli relativi agli scambi di prodotti animali tra la Comunità e la Svizzera vengono effettuati conformemente alle disposizioni di cui: a)

all'appendice 10, parte A, per le misure riconosciute equivalenti;

b)

all'appendice 10, parte B, per le misure non riconosciute equivalenti;

c)

all'appendice 10, parte C, per le misure specifiche;

d)

all'appendice 10, parte D, per i canoni.

Art. 16

Verifica

1. Per stimolare la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente titolo, ciascuna delle Parti ha il diritto di effettuare verifiche sulla Parte esportatrice, comprendenti tra l'altro: a)

una valutazione, totale o parziale, del programma di controllo realizzato dalle autorità competenti, eventualmente con una supervisione dei programmi d'ispezione e di verifica;

b)

sopralluoghi e ispezioni in loco.

Tali provvedimenti devono essere attuati in conformità con le disposizioni dell'appendice 9.

2. Per la Comunità: ­

5812

le verifiche di cui al paragrafo 1 sono eseguite dalla Comunità;

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

i controlli alle frontiere di cui all'articolo 15 sono di competenza degli Stati membri.

3. Per la Svizzera, le autorità elvetiche procedono alle verifiche di cui al paragrafo 1 e ai controlli frontalieri di cui all'articolo 15.

4. Le Parti possono, di comune Accordo: a)

comunicare i risultati e le conclusioni delle verifiche e dei controlli frontalieri a paesi terzi non aderenti al presente Allegato;

b)

avvalersi dei risultati e delle conclusioni di verifiche e di controlli frontalieri eseguiti da paesi terzi non aderenti al presente Allegato.

Art. 17

Notificazione

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nella misura in cui esse non rientrano nelle pertinenti misure di cui agli articoli 2 e 20 del presente Allegato.

2. Le Parti si notificano reciprocamente: ­

entro le 24 ore, ogni modifica rilevante della situazione sanitaria;

­

nel più breve tempo possibile, ogni dato di rilevanza epidemiologica in relazione a malattie non figuranti nel paragrafo 1 o a nuove malattie;

­

qualsiasi misura supplementare adottata in più dei requisiti elementari in materia di lotta o di eradicazione delle malattie degli animali o di tutela della pubblica sanità, nonché ogni modifica della politica di prevenzione, comprese le campagne di vaccinazione.

3. Le notificazioni di cui al paragrafo 2 vengono indirizzate per iscritto ai punti di contatto designati nell'appendice 11.

4. In caso di allarme d'ordine sanitario o zoosanitario, la notificazione può essere effettuata oralmente ai punti di contatto di cui all'appendice 11 e sarà seguita da una conferma scritta entro le 24 ore.

5. Se una delle Parti paventa un rischio per la salute degli uomini o degli animali, vengono tenute, su richiesta, consultazioni quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circostanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.

Art. 18

Scambi di informazioni e comunicazione di dati e risultanze scientifiche

1. Le Parti intercambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l'attuazione del presente titolo, onde suscitare fiducia reciproca, offrire garanzie e dimostrare l'efficacia dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.

2. Gli scambi di informazioni sulle modifiche delle rispettive misure sanitarie o su altri temi pertinenti comprendono tra l'altro:

5813

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

l'esame preliminare di proposte di modifica delle norme o delle condizioni regolamentari che possono interferire con il presente titolo; se necessario, il Comitato misto veterinario può essere adito da una delle Parti;

­

ragguagli sull'andamento degli scambi di prodotti di origine animale;

­

informazioni sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 16.

3. A convalida delle loro posizioni o richieste, le Parti provvedono a comunicare dati o documenti scientifici alle istanze scientifiche competenti, le quali li esaminano tempestivamente e informano entrambe le Parti dell'esito di detto esame.

4. I suddetti scambi di informazioni si svolgono tramite i punti di contatto indicati nell'appendice 11.

Titolo III Disposizioni generali Art. 19

Comitato misto veterinario

1. È istituito un Comitato misto veterinario, composto di rappresentanti delle Parti.

Esso esamina tutte le questioni attinenti all'applicazione del presente Allegato e alla sua applicazione. Esso assume inoltre tutti gli incarichi previsti dal presente Allegato.

2. Il Comitato misto veterinario dispone di un potere decisionale per i casi previsti dal presente Allegato. Le decisioni del Comitato misto veterinario sono eseguite dalle Parti secondo le loro norme rispettive.

3. Il Comitato misto veterinario esamina periodicamente l'evoluzione delle disposizioni legislative e regolamentari delle Parti nelle materie che formano oggetto del presente Allegato. Esso può decidere di modificare le appendici del presente Allegato, in particolare per adeguarle ed aggiornarle.

4. Il Comitato misto veterinario si pronuncia di comune accordo.

5. Il Comitato misto veterinario stabilisce il proprio regolamento interno. In funzione delle esigenze, il Comitato misto veterinario può essere convocato su richiesta di una delle Parti.

6. Il Comitato misto veterinario può costituire gruppi di lavoro tecnici, composti di esperti delle Parti, incaricati di individuare e trattare particolari questioni d'ordine scientifico e tecnico attinenti al presente Allegato. Qualora sia necessaria una perizia, il Comitato misto veterinario può inoltre costituire gruppi di lavoro tecnici ad hoc, in particolare scientifici, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.

Art. 20

Clausola di salvaguardia

1. Qualora la Comunità europea o la Svizzera abbia l'intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti dell'altra Parte contraente, ne informa previamente quest'ultima. Fatta salva la possibilità di porre immediatamente in vigore le misure 5814

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

2. Qualora uno Stato membro della Comunità europea abbia l'intenzione di attuare misure provvisorie di salvaguardia nei confronti della Svizzera, esso ne informa preventivamente le autorità elvetiche.

3. Qualora la Comunità prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di una delle parti del territorio della Comunità europea o di paesi terzi, il servizio competente ne informa quanto prima le autorità competenti della Svizzera. Dopo aver esaminato la situazione, la Svizzera adotta le misure richieste da questa decisione, eccetto se ritiene che tali misure non siano giustificate. In quest'ultima ipotesi, si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 1.

4. Qualora la Svizzera prenda una decisione di salvaguardia nei confronti di paesi terzi, ne informa quanto prima i servizi competenti della Commissione. Fatta salva la possibilità per la Svizzera di mettere immediatamente in vigore le misure previste, si terranno al più presto consultazioni tra i servizi competenti della Commissione e della Svizzera per cercare soluzioni adeguate. Se necessario, il Comitato misto potrà essere adito da una delle due Parti.

5815

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 1

Misure di lotta / notifica delle malattie I. Afta epizootica A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

1) Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

2) Direttiva 90/423/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che modifica la direttiva 85/511/CEE che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, la direttiva 64/432/CEE relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e la direttiva 72/462/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne provenienti dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag.13)

2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 99-103 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'afta epizootica)

3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento, registrazione, controllo e messa a disposizione di vaccino contro l'afta epizootica) B. Modalità di applicazione particolari 1. Di norma, la Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Nei casi di estrema urgenza, la notifica riguarda la decisione presa e le relative modalità di attuazione. In ogni caso, si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

5816

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

3. Il laboratorio comune di riferimento per l'identificazione del virus dell'afta epizootica è: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dalla decisione 89/531/CEE (GU L 279 del 28 settembre 1989, pag. 32).

II. Peste suina classica A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 47 del 21.2.1980, pag. 11), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni esecutive di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 116-121 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste suina) 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento) 4) Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401) 5817

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

B. Modalità di applicazione particolari 1. La Commissione e l'Ufficio veterinario federale si notificano l'intenzione di procedere ad una vaccinazione di emergenza. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Se necessario e in applicazione dell'articolo 117, paragrafo 5, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda la marcatura e il trattamento delle carni che provengono dalle zone di protezione e di sorveglianza.

3. In applicazione dell'articolo 121 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera si impegna ad attuare un piano di eradicazione della peste suina classica dei maiali selvatici in conformità dell'articolo 6bis della direttiva 80/217/CEE. Si tengono quanto prima consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di allarme. Questo piano di allarme è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 14bis della direttiva 80/217/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. Se necessario, in applicazione dell'articolo 89, paragrafo 2, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale decreterà disposizioni di esecuzione a carattere tecnico per quanto riguarda il controllo sierologico dei maiali nelle zone di protezione e di sorveglianza in conformità con l'Allegato IV della direttiva 80/217/CEE.

7. Il laboratorio comune di riferimento per la peste suina classica è: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, Bischofsholer Damm 15, Hannover. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato VI della direttiva 80/217/CEE.

III. Peste equina A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/35/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina (GU L 157 del 10.6.1992, pag.19), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale)

5818

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 112115 (constatazione della peste suina alla macellazione, misure specifiche riguardanti la lotta contro la peste equina) 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento) B. Modalità di applicazione particolari 1. Qualora si sviluppi in Svizzera un'epizoozia di gravità eccezionale, il Comitato misto veterinario si riunisce al fine di procedere ad un esame della situazione. Le competenti autorità svizzere si impegnano ad adottare le misure necessarie alla luce dei risultati di quest'esame.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la peste equina è: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28119 Algete, Madrid, España. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/35/CEE.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 92/35/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

5819

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

IV. Influenza aviaria A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/40/CEE del Consiglio del 19 maggio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (GU L 167 del 22.6.1992, pag.

1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro l'influenza aviaria) 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Il laboratorio comune di riferimento per l'influenza aviaria è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/40/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 18 della direttiva 92/40/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

5820

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

V. Malattia di Newcastle A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio del 14 luglio 1992, che istituisce le misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 40-47 (eliminazione e valorizzazione dei rifiuti) 49 (manipolazione di microorganismi patogeni per l'animale), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 7798 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 122125 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia di Newcastle) 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento) 4) Istruzione (direttiva tecnica) dell'Ufficio veterinario federale del 20 giugno 1989 concernente la lotta contro la paramixovirosi dei piccioni (Bollettino dell'Ufficio veterinario federale 90 (13) pag. 113 (vaccinazione ecc.))

5) Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)

5821

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

B. Modalità di applicazione particolari 1. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia di Newcastle è: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato V della direttiva 92/66/CEE.

2. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

3. Le informazioni di cui agli articoli 17 e 19 della direttiva 92/66/CEE sono di competenza del Comitato misto veterinario.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/66/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VI. Malattie dei pesci A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23), modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 10 (misura contro le epizoozie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 3 e 4 (epizoozie considerate), 61 (obblighi degli appaltatori di un diritto di pesca e degli organi incaricati di sorvegliare la pesca), 62-76 (misure di lotta in generale), 275290 (misure specifiche riguardanti le malattie dei pesci, laboratorio di diagnosi)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Attualmente l'allevamento del salmone non è autorizzato e la specie non è presente in Svizzera. Di conseguenza, la regolamentazione svizzera ha previsto che l'anemia contagiosa del salmone sia da considerare semplicemente come una malat5822

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

tia da sorvegliare. Nel quadro del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano a modificare la loro legislazione al fine di considerare l'anemia contagiosa del salmone come una malattia da combattere. La situazione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

2. Attualmente l'allevamento delle ostriche piatte non è praticato in Svizzera. In caso di comparsa di bonamiosi o marteiliosi, l'Ufficio veterinario federale si impegna ad adottare le misure di emergenza necessarie, conformi alla normativa comunitaria, sulla base dell'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. Nei casi di cui all'articolo 7 della direttiva 93/53/CEE, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

4. Il laboratorio comune di riferimento per le malattie dei pesci è: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato C della direttiva 93/53/CEE.

5. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di intervento. Questo piano di intervento è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

6. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 93/53/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VII. Altre malattie A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag.

69), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 1, 1a e 9a (misura contro le epizoozie molto contagiose, scopi della lotta) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2 (epizoozie molto contagiose), 49 (manipolazione di microrganismi patogeni per l'animale), 73 e 74

5823

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

(pulizia e disinfezione), 77-98 (disposizioni comuni riguardanti le epizoozie molto contagiose), 103105 (misure specifiche riguardanti la lotta contro la malattia vescicolare dei suini) 3) Ordinanza del 1° luglio 1992 concernente l'Istituto di virologia e di immunoprofilassi (RS 172.216.35), in particolare l'articolo 2 (laboratorio di riferimento) B. Modalità di applicazione particolari 1. Nei casi di cui all'articolo 6, l'informazione avrà luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Il laboratorio comune di riferimento per la malattia vescicolare dei suini è: AFR Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Svizzera si fa carico delle spese ad essa imputabili per le operazioni derivanti da questa designazione. La funzione e l'incarico di questo laboratorio sono quelli previsti dall'Allegato III della direttiva 92/119/CEE.

3. In applicazione dell'articolo 97 dell'ordinanza sulle epizoozie, la Svizzera dispone di un piano di emergenza. Questo piano di emergenza è oggetto della disposizione di esecuzione tecnica n. 95/65, emessa dall'Ufficio veterinario federale.

4. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 22 della direttiva 92/119/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

VIII. Notifica delle malattie A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1) Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare gli articoli 11 (denuncia e dichiarazione delle malattie) e 57 (disposizioni di esecuzione di carattere tecnico, collaborazione internazionale) 2) Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 2-5 (malattie considerate), 59-65 e

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

291 (obbligo di denuncia, notifica), 292-299 (sorveglianza, esecuzione, assistenza amministrativa) B. Modalità di applicazione particolari La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, include la Svizzera nel sistema di notifica delle malattie degli animali previsto dalla direttiva 82/894/CEE.

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 2

Polizia sanitaria: scambi e immissione sul mercato I. Bovini e suini A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64), modificata da ultimo dalla direttiva del Consiglio 95/25/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 16)

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73 e 74 (pulizia e disinfezione), 116-121 (peste suina africana), 135-141 (malattia di Aujeszky), 150-157 brucellosi bovina), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (leucosi bovina enzootica), 170-174 (IBR / IPV), 175-195 (encefalopatie spongiformi), 186-189 (infezioni genitali bovine), 207-211 (brucellosi suina), 297 (riconoscimento dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari 1. In applicazione dell'articolo 297, primo comma, dell'ordinanza sulle epizoozie, l'Ufficio veterinario federale procederà al riconoscimento dei centri di raccolta definiti all'articolo 2 della direttiva 64/432/CEE.

2. L'informazione di cui all'articolo 3, paragrafo 8 della direttiva 64/432/CEE è effettuata nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la brucellosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da brucellosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti:

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

a)

qualunque animale della specie bovina sospetto di essere infetto da brucellosi deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della brucellosi, che comprendono almeno due prove sierologiche con fissazione del complemento nonché un esame microbiologico di campioni adeguati prelevati in caso di aborto;

b)

nel corso del periodo di sospetto, che sarà mantenuto fino a che le prove previste alla lettera a) diano risultati negativi, la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi è sospesa per la mandria di cui fa (fanno) parte l'animale (o gli animali) sospetto(i) della specie bovina.

Informazioni dettagliate sul bestiame sieropositivo sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 13, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

4. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la tubercolosi bovina. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da tubercolosi, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a)

è istituito un sistema di identificazione che permetta, per ogni bovino, di risalire alla mandria di origine;

b)

ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad un'ispezione post mortem ad opera di un veterinario ufficiale;

c)

qualsiasi sospetto di tubercolosi su un animale vivo, morto o abbattuto deve essere notificato alle autorità competenti;

d)

in ogni caso, le autorità competenti procedono alle indagini necessarie per smentire o confermare il sospetto, comprese le ricerche a valle per le mandrie di origine e di transito; se vengono scoperte lesioni sospette di tubercolosi al momento dell'autopsia o della macellazione, le autorità competenti sottopongono queste lesioni ad un esame di laboratorio;

e)

la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito dei bovini sospetti è sospesa fino a che gli esami clinici o di laboratorio o le prove alla tubercolina abbiano escluso l'esistenza della tubercolosi bovina;

f)

quando il sospetto di tubercolosi è confermato dalle prove alla tubercolina, dagli esami clinici o di laboratorio, la qualifica di bestiame ufficialmente indenne da tubercolosi per le mandrie di origine e di transito viene ritirata;

g)

la qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi non è riconosciuta finché tutti gli animali considerati infetti sono stati eliminati dalla mandria, i locali e l'attrezzatura sono stati disinfettati e tutti gli animali rimanenti, di età superiore a sei settimane, hanno reagito negativamente ad almeno due iniezioni ufficiali di tubercolina per via intradermica, effettuate conformemente all'Allegato B della direttiva 64/432/CEE, di cui la prima effettuata almeno 5827

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

sei mesi dopo che l'animale infetto ha lasciato la mandria e la seconda almeno sei mesi dopo la prima.

Informazioni dettagliate sul bestiame contaminato sono comunicate al Comitato misto veterinario unitamente ad una relazione epidemiologica. Se una delle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 14, primo comma, della direttiva 64/432/CEE non è più soddisfatta dalla Svizzera, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

5. Ai fini del presente Allegato si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni previste all'Allegato G, capitolo I.B., della direttiva 64/432/CEE per quanto riguarda la leucosi bovina enzootica. Ai fini del mantenimento della qualifica, per il bestiame bovino, di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,2 per cento delle mandrie è contaminato dalla leucosi bovina enzootica;

b)

ogni animale abbattuto deve essere sottoposto ad ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale;

c)

qualsiasi sospetto emerso in occasione di un esame clinico, di un'autopsia o del controllo delle carni deve essere notificato alle autorità competenti;

d)

in caso di sospetto o di accertamento di leucosi bovina enzootica, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

e)

il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati e, se necessario, della loro prole, due esami sierologici effettuati ad almeno 90 giorni di intervallo hanno dato risultato negativo.

Se la leucosi bovina enzootica è stata accertata nello 0,2 per cento delle mandrie, l'Ufficio veterinario federale ne informa immediatamente la Commissione. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario al fine di riesaminare le disposizioni del presente paragrafo.

6. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da rinotracheite contagiosa bovina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,1 per cento delle mandrie è contaminato dalla rinotracheite contagiosa bovina;

b)

i tori di allevamento di età superiore a 24 mesi devono essere sottoposti annualmente ad un esame sierologico;

c)

qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della rinotracheite contagiosa bovina, tra cui prove virologiche o sierologiche;

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

d)

in caso di sospetto o di accertamento di rinotracheite contagiosa bovina, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'abolizione del sequestro;

e)

il sequestro è abolito se un esame sierologico effettuato almeno 30 giorni dopo l'eliminazione degli animali contaminati ha dato risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/42/CEE si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

7. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne dalla malattia di Aujeszky. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna a soddisfare le condizioni seguenti: a)

il bestiame svizzero è sorvegliato tramite un controllo per sondaggio; il volume del campionamento è determinato in modo da affermare, con un'affidabilità del 99 per cento, che meno dello 0,1 per cento delle mandrie è contaminato dalla malattia di Aujeszky;

b)

qualsiasi sospetto deve essere notificato alle autorità competenti e sottoposto alle prove ufficiali di ricerca della malattia di Aujeszky tra cui prove virologiche o sierologiche;

c)

in caso di sospetto o di accertamento della malattia di Aujeszky, la qualifica di ufficialmente indenne è sospesa per il bestiame interessato fino all'aboizione del sequestro;

d)

il sequestro è abolito se, dopo l'eliminazione degli animali contaminati, due esami sierologici effettuati su tutti gli animali riproduttori e su un numero rappresentativo di animali da ingrasso ad almeno 21 giorni di intervallo hanno dato un risultato negativo.

Dato il riconoscimento della qualifica della Svizzera, le disposizioni della decisione 93/24/CEE si applicano mutatis mutandis.

L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento della qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

8. Per quanto riguarda la gastroenterite trasmissible del maiale (GET) e la sindrome disgenesica e respiratoria del maiale (SDRP), la questione di eventuali garanzie supplementari sarà esaminata non appena possibile dal Comitato misto veterinario. La Commissione informa l'Ufficio veterinario federale dello sviluppo della questione.

9. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale delle tubercoline ai sensi dell'Allegato B, punto 12, della direttiva 64/432/CEE.

5829

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

10. In Svizzera, l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna è incaricato del controllo ufficiale degli antigeni (brucellosi) ai sensi dell'Allegato C, parte A, punto 9, della direttiva 64/432/CEE.

11. I bovini e i suini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato F della direttiva 64/432/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti : ­ nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera»; ­ al punto 3, sono aggiunte le parole seguenti: «o della Svizzera»; ­ nella nota 4 del modello I, nella nota 5 del modello II, nella nota 4 del modello III e nella nota 5 del modello IV, sono aggiunte le parole seguenti: «per la Svizzera: veterinario di controllo».

II. Ovini e caprini A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU L 46 del 19.2.1991, pag.

19), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 27-31 (mercati, esposizioni), 34-37 (commercio), 73-74 (pulizia e disinfezione), 142-149 (rabbia), 158-165 (tubercolosi), 166-169 (scrapie), 190195 (brucellosi ovina e caprina), 196199 (agalassia contagiosa), 200-203 (artrite/encefalite caprina), 233-235 (brucellosi del montone), 297 (approvazione dei mercati, centri di raccolta, stazioni di disinfezione) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 91/68/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 11 della direttiva 91/68/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

5830

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

3. Ai fini dell'applicazione del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera è ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina. Ai fini del mantenimento di questa qualifica, la Svizzera si impegna ad attuare le misure previste all'Allegato A, capitolo I, punto II.2.

In caso di insorgenza o di recrudescenza della brucellosi ovina e caprina, la Svizzera ne informa il Comitato misto veterinario, affinché siano adottati i provvedimenti necessari in funzione dell'evolversi della situazione.

4. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, i caprini da ingrasso e da allevamento destinati alla Svizzera devono rispondere alle seguenti condizioni: ­ i caprini dell'allevamento d'origine, di oltre sei mesi d'età, devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo tre volte nel corso degli ultimi tre anni, con un intervallo di dodici mesi; ­ i caprini devono aver subito un esame sierologico per l'artrite-encefalite virale caprina con esito negativo nei trenta giorni precedenti la spedizione.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

5. Gli ovini e i caprini che sono oggetto di scambi tra gli Stati Membri della Comunità e la Svizzera devono essere accompagnati da certificati sanitari conformi ai modelli che figurano nell'Allegato E della direttiva 91/68/CEE. Sono applicabili gli adattamenti seguenti: ­

nei titoli, sono aggiunte le parole seguenti: «e la Svizzera»;

­

al punto III.a, sono aggiunte le parole seguenti : «o della Svizzera».

III. Equidi A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 112-115 (peste equina), 204-206 (morbo coitale maligno, encefalomielite, anemia contagiosa, morva), 240-244 (metrite contagiosa equina) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11) 5831

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 90/426/CEE, l'informazione ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 90/426/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a)

Le disposizioni dell'Allegato B della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

b)

Le disposizioni dell'Allegato C della direttiva 90/426/CEE si applicano mutatis mutandis alla Svizzera. Nel titolo, sono aggiunte le parole seguenti : «e la Svizzera». Nella nota c) in calce, si tratta, per la Svizzera, del veterinario di controllo.

IV. Pollame e uova da cova A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 25 (trasporto), 122-125 (peste aviaria e malattia di Newcastle), 255-261 (salmonella enteritidis), 262-265 (laringotracheite contagiosa aviaria) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 della direttiva 90/539/CEE, la Svizzera sottopone al Comitato misto veterinario un piano indicante le misure che intende mettere in atto per il riconoscimento dei suoi stabilimenti.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 90/539/CEE, il laboratorio nazionale di riferimento per la Svizzera è l'Istituto di batteriologia veterinaria dell'Università di Berna.

5832

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

3. All'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

4. In caso di spedizioni di uova da cova verso la Comunità, le autorità svizzere si impegnano a rispettare le norme di marcatura previste dal regolamento (CEE) n.

1868/77 della Commissione. La sigla adottata per la Svizzera è «CH».

5. All'articolo 9, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

6. All'articolo 10, lettera a), della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

7. All'articolo 11, paragrafo 2, primo trattino, della direttiva 90/539/CEE, la condizione relativa al soggiorno si applica mutatis mutandis alla Svizzera.

8. Ai fini del presente Allegato, si riconosce che la Svizzera soddisfa le condizioni dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE per quanto riguarda la malattia di Newcastle e di conseguenza possiede la qualifica di paese «che non pratica la vaccinazione contro la malattia di Newcastle». L'Ufficio veterinario federale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi modifica delle condizioni che hanno motivato il riconoscimento di tale qualifica. La situazione viene esaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario, al fine di rivedere le disposizioni del presente paragrafo.

9. Per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, il pollame da allevamento e da reddito destinato alla Svizzera deve rispondere alle seguenti condizioni: ­

non dev'essere stato diagnosticato alcun caso di laringotracheite infettiva aviaria nell'allevamento d'origine o nel centro d'incubazione almeno nei sei mesi precedenti la spedizione;

­

il pollame in questione non dev'essere stato vaccinato contro la laringotracheite infettiva aviaria.

Le disposizioni del presente paragrafo saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario entro un anno dall'entrata in vigore del presente Allegato.

10. All'articolo 15, i riferimenti al nome dello Stato membro si applicano mutatis mutandis alla Svizzera.

11. a) Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE. Alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite da: «Stato di destinazione: Svizzera».

b)

Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati sanitari sono quelli previsti all'Allegato IV della direttiva 90/539/CEE, adattati nel modo seguente: ­ nell'intestazione, le parole «Comunità europea» sono sostituite con «Svizzera»; ­ alla rubrica 2, le parole «Stato membro di origine» sono sostituite con «Stato di origine: Svizzera»;

5833

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

alla rubrica 14, lettera a), gli attestati sono sostituiti con: Modello 1: «Le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ........ (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 2: «I pulcini di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ........ (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 3: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ........ (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 4: «Il pollame o le uova di cui sopra sono conformi alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ........ (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 5: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ........ (Allegato 11, appendice 2, punto IV)»; Modello 6: «Il pollame di cui sopra è conforme alle disposizioni dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ........ (Allegato 11, appendice 2, punto IV)».

12. In caso di spedizioni dalla Svizzera verso la Finlandia o la Svezia, le autorità svizzere si impegnano a fornire, in materia di salmonelle, le garanzie previste dalla normativa comunitaria.

V. Animali e prodotti di acquacoltura A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 91/67 /CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell'11.10.1995, pag.1)

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 275-290 (malattie dei pesci e dei crostacei) e 297 (riconoscimento degli stabilimenti, delle zone e dei laboratori)

5834

2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare l'articolo 64a (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione)

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

B. Modalità di applicazione particolari 1. L'informazione di cui all'articolo 4 della direttiva 91/67/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'eventuale applicazione degli articoli 5, 6 e 10 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

3. L'eventuale applicazione degli articoli 12 e 13 della direttiva 91/67/CEE alla Svizzera è di competenza del Comitato misto veterinario.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della direttiva 91/67/CEE, le autorità svizzere si impegnano ad attuare i piani di campionamento e i metodi di diagnosi conformi alla normativa comunitaria.

5. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 17 della direttiva 91/67/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

6. a)

In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da una zona riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E, capitolo I, della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ........ (Allegato 11, appendice 2, punto V)».

b)

In occasione dell'immissione sul mercato di pesci vivi, uova e gameti provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo II della direttiva 91/67/CEE.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto VI le parole «della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con «dell'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ........ (Allegato 11, appendice 2, punto V)».

c)

In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da una zona litorale riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo III della direttiva 91/67/CEE.

d)

In occasione dell'immissione sul mercato di molluschi provenienti da un'azienda riconosciuta, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato E capitolo IV della direttiva 91/67/CEE.

e)

In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei di allevamento, nonché le relative uova e gameti, non appartenenti alle specie sensibili, secondo i casi, alla IHN, alla SHV, alla bonamiosi o alla marteiliosi, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato I della decisione 93/22/CEE della Commissione.

Quando questo documento è emesso dalle autorità svizzere, al punto V.c) le parole «di cui all'Allegato A, colonna 2 degli elenchi I e II della direttiva 91/67/CEE» sono sostituite con le parole: «secondo i casi, la IHN, la SHV, la bonamiosi o la marteiliosi».

5835

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

f)

In occasione dell'immissione sul mercato di pesci, molluschi o crostacei selvatici vivi, nonché le relative uova e gameti, il modello di documento di trasporto figura all'Allegato II della decisione 93/22/CEE della Commissione.

VI. Embrioni bovini A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo con decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23)

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 56-58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei gruppi di raccolta come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 15 della direttiva 89/556/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

2. a)

Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE. Alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione:» sono sostituite con: «Stato di destinazione: Svizzera».

b)

Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato C della direttiva 89/556/CEE, adattato nel modo seguente: ­ alla rubrica 2, le parole «Stato Membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera»; ­ alla rubrica 13, lettere a) e b), le parole «la direttiva 89/556/CEE» sono sostituite con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del .......

(Allegato 11, appendice 2, punto VI)».

5836

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

VII. Sperma bovino A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE, si rileva che in Svizzera tutti i centri comprendono soltanto animali che reagiscono negativamente alla prova della sieroneutralizzazione o alla prova Elisa.

2. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 88/407/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

4. a)

Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE.

b)

Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 88/407/CEE è adattato nel modo seguente: ­ alla rubrica IV, i riferimenti alla direttiva 88/407/CEE sono sostituiti con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ......... (Allegato 11, appendice 2, VII)».

5837

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

VIII. Sperma suino A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. L'informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 90/429/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 16 della direttiva 90/429/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

3. a)

Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato sanitario è quello previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE con l'adattamento seguente: alla rubrica 9 le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con le parole: «Stato di destinazione: Svizzera».

b)

Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato D della direttiva 90/429/CEE è adattato nel modo seguente: ­ alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con: «Stato di raccolta: Svizzera».

­ alla rubrica 13, i riferimenti alla direttiva 90/429/CEE sono sostituiti con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ......... (Allegato 11, appendice 2, punto VIII)».

5838

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

IX. Altre specie A. Legislazioni Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CEE della Commissione (GU L 117 del 25.5.1995, pag. 23)

1. Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 51-55 (inseminazione artificiale) e 56-58 (trasferimento di embrioni) 2. Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 25-30 (importazione di cani e gatti e di altri animali), 64 (condizioni di esportazione), 64a e 76 (riconoscimento dei centri di inseminazione e dei gruppi di raccolta come impresa di esportazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Ai fini del presente Allegato, il presente capitolo verte sugli scambi di animali vivi non soggetti alle disposizioni dei capitoli I-V, nonché di sperma, di ovuli e di embrioni non soggetti alle disposizioni dei punti VI-VIII.

2. La Comunità europea e la Svizzera si impegnano affinché gli scambi di animali vivi, di sperma, di ovuli e di embrioni menzionati al punto 1 non siano vietati o limitati per motivi di polizia sanitaria diversi da quelli risultanti dall'applicazione del presente Allegato e in particolare delle misure di salvaguardia eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 20.

3. a)

Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di ungulati di specie diverse da quelle considerate ai capitoli I, II e III, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE.

b)

Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, completato dall'attestato di cui all'articolo 6.A.1.f) della direttiva 92/65/CEE è applicabile con l'adattamento seguente: ­ il riferimento alla direttiva 64/432/CEE è sostituito con «l'Accordo tra la Comunità europea e la Svizzera del ......... (Allegato 11, appendice 2, punto IX)».

4. a)

Per le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 5839

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE.

b)

Per le spedizioni dalla Svizzera verso la Comunità europea di lagomorfi, è applicabile il certificato sanitario previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE, eventualmente completato dall'attestato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 92/65/CEE. Quest'attestato può essere adattato dalle autorità svizzere al fine di riprendere in extenso le esigenze dell'articolo 9 della direttiva 92/65/CEE.

5. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 2, quarto comma, della direttiva 92/65/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

6. a)

Le spedizioni dalla Comunità europea verso la Svizzera di cani e gatti sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE.

b)

Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso gli Stati membri della Comunità europea, eccetto il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia, sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 92/65/CEE. Le autorità svizzere possono adattare l'attestato previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), quinto trattino, al fine di riprendere in extenso le esigenze dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE.

c)

Le spedizioni di cani e gatti dalla Svizzera verso il Regno Unito, l'Irlanda e la Svezia sono soggette alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato da utilizzare è quello previsto dalla decisione 94/273/CE della Commissione, con l'adattamento seguente: le parole «Stato membro di spedizione» sono sostituite con «Stato di spedizione: Svizzera». Il sistema di identificazione è quello previsto dalla decisione 94/274/CE della Commissione.

7. a)

Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Comunità europea verso la Svizzera, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE sono applicabili con gli adattamenti seguenti: ­ nei titoli, le parole «o con la Svizzera» sono inserite dopo il termine «intracomunitario»; ­ alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».

b)

Per le spedizioni di sperma, di ovuli e di embrioni delle specie ovina e caprina dalla Svizzera verso la Comunità europea, i certificati previsti dalla decisione 95/388/CE della Commissione sono applicabili con gli adattamenti seguenti: ­ alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera»; ­ alla rubrica 13, le autorità svizzere possono riprendere in extenso le esigenze che vi sono citate.

5840

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

8. a)

Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente: ­ alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».

b)

Per le spedizioni di sperma della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/307/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente: ­ alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».

9. a)

Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente: ­ alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».

b)

Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie equina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/294/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente: ­ alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».

10. a) Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Comunità europea verso la Svizzera, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con gli adattamenti seguenti: ­ nel titolo, le parole «o con la Svizzera» sono inserite dopo il termine «intracomunitario»; ­ alla rubrica 9, le parole «Stato membro di destinazione» sono sostituite con «Stato di destinazione: Svizzera».

b)

Per le spedizioni di ovuli e di embrioni della specie suina dalla Svizzera verso la Comunità europea, il certificato previsto dalla decisione 95/483/CE della Commissione è applicabile con l'adattamento seguente: ­ alla rubrica 2, le parole «Stato membro di raccolta» sono sostituite con «Stato di raccolta: Svizzera».

11. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 24 della direttiva 92/65/CEE, l'informazione prevista al paragrafo 2 ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

12. Per gli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera degli animali vivi considerati al punto 1, il certificato previsto all'Allegato E della direttiva 92/65/CEE è applicabile mutatis mutandis.

5841

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 3

Importazione di animali vivi e di taluni prodotti animali dai paesi terzi I. Comunità europea - Legislazione A. Bovini, suini, ovini e caprini Direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

B. Equidi Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

C. Pollame e uova da cova Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243 dell'11.10.1995, pag.

1).

D. Animali di acquacoltura Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE del Consiglio (GU L 243, dell'11.10.1995, pag. 1).

E. Molluschi Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione di molluschi bivalvi vivi (GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

F. Embrioni bovini Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni dai paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1), modificata da ultimo dalla decisione 94/113/CE della Commissione (GU L 53 del 24.2.1994, pag. 23).

5842

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

G. Sperma bovino Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

H. Sperma suino Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

I. Altri animali vivi Direttiva 92/65/CEE del Consiglio del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, ai regolamenti comunitari di cui all'Allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54), modificata da ultimo dalla decisione 95/176/CE della Commissione (GU L 117 del 24.5.1995, pag. 23).

II. Svizzera - Legislazione Ordinanza del 20 aprile 1988 (OITE) concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e di prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11).

III. Norme di applicazione Di norma, l'Ufficio veterinario federale applicherà le stesse disposizioni di cui al punto I della presente appendice. Tuttavia, l'Ufficio veterinario federale può adottare misure più restrittive e chiedere garanzie supplementari. In questo caso, a prescindere dalla possibilità di applicazione immediata di tali misure, si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate.

Qualora l'Ufficio veterinario federale desideri attuare misure meno restrittive, ne informa anzitutto i servizi competenti della Commissione. In questo caso si terranno consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario per cercare soluzioni adeguate. Nell'attesa di tali soluzioni, le autorità svizzere non mettono in atto le misure progettate.

5843

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 4

Zootecnia, compresa l'importazione da paesi terzi I. Comunità europea - Legislazione A. Bovini Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 206 del 12.8.1977, pag. 8), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

B. Suini Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU L 382 del 31.12.1988, pag. 36), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

C. Ovini, caprini Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30).

D. Equidi a)

Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 55).

b)

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60).

E. Animali di razza pura Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 37).

F. Importazione dai paesi terzi Direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, che fissa i principi relativi alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili all'importazione di animali, sperma, ovuli ed embrioni provenienti da paesi terzi e che modifica la direttiva 77/504/CEE relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU L 178 del 12 7.1994, pag. 66).

5844

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

II. Svizzera - Legislazione Le autorità svizzere hanno elaborato e sottoposto a consultazione un disegno di legge sull'agricoltura, che assegna alla competenza del Consiglio federale l'adozione di ordinanze nel settore disciplinato dalla presente appendice. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Allegato, le autorità svizzere si impegnano ad adottare una legislazione simile, che abbia risultati identici a quella citata al punto I della presente appendice. Le disposizioni della presente appendice saranno rivedute non appena possibile, alla luce delle nuove disposizioni adottate dalle autorità svizzere.

III. Disposizioni transitorie Fatte salve le disposizioni relative ai controlli zootecnici di cui alle appendici 5 e 6, le autorità svizzere si impegnano a garantire che le spedizioni di animali, di sperma, di ovuli e di embrioni siano effettuate conformemente alle disposizioni della direttiva 94/28/CE del Consiglio.

In caso di difficoltà negli scambi, il Comitato misto veterinario è adito su richiesta di una delle Parti.

5845

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 5

Controlli e canoni Capitolo 1: Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera I. Sistema ANIMO La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema informatico ANIMO. Se necessario, vengono definite misure transitorie nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Norme per gli equini I controlli relativi agli scambi tra la Comunità europea e la Svizzera sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49).

L'attuazione delle disposizioni degli articoli 9 e 22 è di competenza del Comitato misto veterinario.

III. Norme per gli animali destinati al pascolo frontaliero 1. Il veterinario ufficiale del paese di spedizione: ­

notifica la spedizione degli animali al veterinario ufficiale del paese di destinazione con 48 ore di anticipo;

­

procede all'esame degli animali entro le 48 ore che precedono la partenza; gli animali devono essere debitamente identificati;

­

rilascia un certificato conforme ad un modello definito dal Comitato misto veterinario.

2. Il veterinario ufficiale del paese di destinazione procede al controllo degli animali al momento della loro introduzione nel territorio di detto paese, allo scopo di verificarne la conformità alle norme del presente Allegato.

3. Per tutta la durata del pascolo, gli animali devono rimanere sotto controllo doganale.

4. Il detentore degli animali deve dichiarare per iscritto che: a)

accetta di conformarsi a tutte le misure adottate in virtù del presente Allegato, come pure a qualsiasi altra misura adottata a livello locale, alla stessa stregua di un detentore originario della Comunità / della Svizzera;

b)

si fa carico delle spese relative ai controlli conseguenti all'applicazione del presente Allegato;

5846

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

c)

offre la propria piena collaborazione per l'espletamento dei controlli doganali o veterinari richiesti dalle autorità ufficiali del paese di spedizione o del paese di destinazione.

5. Il pascolo dev'essere limitato ad una zona frontaliera di 10 km oppure, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, ad una fascia più larga a cavallo del confine tra la Svizzera e la Comunità.

6. In caso d'insorgenza di malattie, le competenti autorità veterinarie prendono di comune accordo le misure che si rendono necessarie. Le suddette autorità esaminano altresì la questione delle eventuali spese da sostenere e, se del caso, consultano il Comitato misto veterinario.

IV. Norme specifiche A.

Gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale ad uno dei punti di entrata in territorio svizzero. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del dipartimento Haut-Rhin o dei Landkreise Lörrach, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald e della città di Friburgo i.B. Tale disposizione potrà essere estesa ad altri macelli situati lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

B.

Gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a Ponte Gallo. Questa norma si applica soltanto agli animali originari del cantone dei Grigioni. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone sotto controllo doganale situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

C.

Gli animali destinati al cantone dei Grigioni saranno soggetti unicamente ad un controllo documentale a La Drossa. Questa norma si applica soltanto agli animali originari dell'enclave doganale di Livigno. Tale disposizione potrà essere estesa ad altre zone situate lungo la frontiera tra la CE e la Svizzera.

D.

Per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro punto del territorio della CE e transitanti sul territorio della Svizzera, è richiesto unicamente un preavviso notificato alle autorità veterinarie svizzere. Questa norma si applica soltanto ai treni la cui composizione non è modificata durante il tragitto.

V. Norme per gli animali in transito sul territorio della Comunità o della Svizzera A.

Gli animali vivi originari della Comunità che devono attraversare il territorio svizzero sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità svizzere. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari.

B.

Gli animali vivi originari della Svizzera che devono attraversare il territorio della Comunità sono soggetti unicamente ad un controllo documentale da parte delle autorità comunitarie. In caso di sospetto, queste ultime possono procedere a tutti i controlli necessari. Le autorità svizzere garantiscono che

5847

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

gli animali di cui trattasi sono scortati da un certificato di accettazione rilasciato dalle autorità del primo paese terzo destinatario.

VI. Disposizioni generali Le seguenti disposizioni si applicano in tutti i casi non contemplati ai precedenti punti II-V.

A.

Gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera destinati all'importazione sono soggetti ai seguenti controlli: ­ controlli documentali; ­ controlli d'identità; ­ controlli fisici solo in caso di sospetto.

B.

Gli animali vivi originari di paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, già sottoposti ai controlli previsti dalla direttiva 91/496/CEE, sono soggetti ai seguenti controlli: ­ controlli documentali; ­ controlli d'identità; ­ controlli fisici solo in caso di sospetto.

VII. Posti d'ispezione frontalieri - Scambi tra la Comunità europea e la Svizzera A.

Per la Comunità: ­ per la Germania, i posti seguenti: ­ Bietingen - strada ­ Konstanz Strasse - strada ­ Weil am Rhein / Mannheim - ferrovia, strada.

­ per la Francia, i posti seguenti: ­ Divonne - strada ­ Saint Julien / Bardonnex - strada ­ Ferney-Voltaire/Ginevra - aereo ­ Saint-Louis/Basilea - aereo ­ per l'Italia, i posti seguenti: ­ Campocologno - ferrovia ­ Chiasso - strada, ferrovia ­ Gran San Bernardo-Pollein - strada ­ per l'Austria, i seguenti valichi e posti di controllo corrispondenti: ­ Tisis - strada ­ Höchst - strada ­ Buchs - ferrovia

B.

Per la Svizzera: ­ con la Germania:

­

5848

con la Francia:

Thayngen - strada Kreuzlingen - strada Basilea - strada/ferrovia/aereo Bardonnex - strada Basilea - strada/ferrovia/aereo Ginevra - strada/aereo

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

­

con l'Italia:

­

con l'Austria:

Campocologno - ferrovia Chiasso - strada/ferrovia Martigny - strada Schaanwald - strada St. Margrethen - strada Buchs - ferrovia

Capitolo 2: Importazioni dai paesi terzi I. Legislazione I controlli relativi alle importazioni dai paesi terzi sono effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268 del 24.4.1991, pag. 56), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

II. Modalità di applicazione A.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 91/496/CEE, i posti d'ispezione frontalieri sono situati presso gli aeroporti di Basilea-Mulhouse, di Ginevra e di Zurigo. Le ulteriori modifiche sono di competenza del Comitato misto veterinario.

B.

L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 19 della direttiva 91/496/CEE e all'articolo 57 della legge sulle epizoozie.

Capitolo 3: Disposizioni specifiche ­

Per la Francia, i casi di Ferney-Voltaire/aeroporto di Ginevra e St. Louis/ aeroporto di Basilea saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

­

Per la Svizzera, i casi degli aeroporti di Ginevra-Cointrin e di BasileaMulhouse saranno oggetto di consultazioni nell'ambito del Comitato misto veterinario.

5849

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

I. Mutua assistenza A. Legislazione Comunità europea

Svizzera

Direttiva 89/608/CEE del Consiglio, del 21 novembre 1989, relativa alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle legislazioni veterinaria e zootecnica (GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34)

Legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie (LFE), modificata da ultimo il 18 giugno 1993 (RS 916.40), in particolare l'articolo 57

B. Modalità di applicazione particolari L'applicazione degli articoli 10, 11 e 16 della direttiva 89/608/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

II. Identificazione degli animali A. Legislazione Comunità europea

Svizzera

Direttiva 92/102/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1992, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali (GU L 355 del 5.12.1992, pag. 32), modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 7-22 (registrazione e identificazione)

B. Modalità di applicazione particolari 1. L'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), quinto comma e dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 92/102/CEE è di competenza del Comitato misto veterinario.

2. Per i movimenti interni in Svizzera di suini, di ovini e di caprini, la data da prendere in considerazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, è il 1° luglio 1999.

3. Nel quadro dell'articolo 10 della direttiva 92/102/CEE, il coordinamento per l'eventuale impiego di dispositivi elettronici di identificazione è di competenza del Comitato misto veterinario.

5850

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

III. Sistema SHIFT A. Legislazione Comunità europea

Svizzera

Decisione 92/438/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, relativa all'informatizzazione delle procedure veterinarie per l'importazione (progetto SHIFT) e recante modifica delle direttive 90/675/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE e della decisione 90/424/CEE, nonché abrogazione della decisione 88/192/CEE (GU L 243 del 25.8.1992 pag. 27), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, la Finlandia e la Svezia

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401)

B. Modalità di applicazione particolari La Commissione, in collaborazione con l'Ufficio veterinario federale, inserisce la Svizzera nel sistema SHIFT, come previsto dalla decisione 92/438/CEE del Consiglio.

IV. Protezione degli animali A. Legislazione Comunità europea

Svizzera

Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU L 340 dell'11.12.1991, pag.17), modificata da ultimo dalla direttiva 95/29/CE del Consiglio (GU L 148 del 30.6.1995, pag. 52)

Ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione degli animali (RS 455.1) Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11)

B. Modalità di applicazione particolari 1. Le autorità svizzere si impegnano a rispettare le disposizioni della direttiva 91/628/CE per gli scambi tra la Svizzera e la Comunità europea e per le importazioni dai paesi terzi.

2. L'informazione di cui all'articolo 8, quarto comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

3. L'esecuzione dei controlli in loco è di competenza del Comitato misto veterinario, segnatamente in base all'articolo 10 della direttiva 91/628/CEE e all'articolo 65 5851

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

dell'ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali, modificata da ultimo il 27 giugno 1995 (RS 916.443.11).

4. L'informazione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 91/628/CEE ha luogo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

V. Sperma, ovuli ed embrioni Le disposizioni del capitolo I, punto VI e del capitolo 2 della presente appendice si applicano mutatis mutandis.

VI. Canoni A.

Per i controlli degli animali vivi provenienti da paesi terzi diversi da quelli di cui al presente Allegato, le autorità svizzere s'impegnano a riscuotere canoni almeno equivalenti a quelli previsti nell'Allegato C, capitolo 2, della direttiva 96/43/CE.

B.

Per gli animali vivi originari della Comunità o della Svizzera, destinati all'importazione nella Comunità o nella Svizzera, vengono riscossi i seguenti canoni: 2,5 EUR/t, entro un minimo di 15 EUR ed un massimo di 175 EUR per partita.

C.

Non viene riscosso alcun canone: ­ per gli animali da macello destinati al mattatoio di Basilea; ­ per gli animali destinati all'enclave doganale di Livigno; ­ per gli animali destinati al cantone dei Grigioni; ­ per gli animali vivi caricati direttamente o indirettamente su un treno in un punto del territorio della CE per essere scaricati in un altro luogo della CE; ­ per gli animali vivi originari della Comunità che transitano sul territorio della Svizzera; ­ per gli animali vivi originari della Svizzera che transitano sul territorio della Comunità; ­ per gli equidi.

D.

Per gli animali destinati al pascolo frontaliero, vengono riscossi i seguenti canoni: 1 EUR/capo per il paese di spedizione e 1 EUR/capo per il paese di destinazione, entro un minimo di 10 EUR ed un massimo di 100 EUR per partita.

E.

Ai fini del presente capitolo, s'intende per «partita» un quantitativo omogeneo di animali dello stesso tipo, scortati dal medesimo certificato o documento sanitario, convogliati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico speditore, provenienti dallo stesso paese o dalla stessa regione d'esportazione ed aventi la medesima destinazione.

5852

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 6

Prodotti animali Capitolo 1: Settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta Prodotti = Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina destinati al consumo umano Latte e prodotti lattiero-caseari della specie bovina non destinati al consumo umano Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Condizioni commerciali

Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea Equivalenza

Condizioni commerciali

Equivalenza

Norme CE

Norme svizzere

Norme svizzere

Sanità animale ­ Bovini

64/432/CEE 92/46/CEE 92/118/CEE

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle episi zoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 settembre 1996 (RS 916.401), in particolare gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295

Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epi64/432/CEE zoozie (OFE), modificata da ultimo il 16 92/46/CEE settembre 1996 (RS 916.401), in particola- 92/118/CEE re gli articoli 47, 61, 65, 101, 155, 163, 169, 173, 177, 224 e 295

si

Sanità pubblica

92/46/CEE 92/118/CEE

Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'assicurazione della qualità nell'economia lattiera (Or-AOL, RS 916.351.0)

Ordinanza del 18 ottobre 1995 sull'assicurazione della qualità nell'economia lattiera (Or-AOL, RS 916.351.0)

si

Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 25 gennaio 1996, concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte (RS 916.351.04)

si

Norme CE

92/46/CEE 92/118/CEE

Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 25 gennaio 1996, concernente l'assicurazione della qualità nella trasformazione industriale del latte (RS 916.351.04)

5853

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Condizioni commerciali Norme CE

5854

Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea Equivalenza

Condizioni commerciali

Norme svizzere

Norme svizzere

Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 16 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.05)

Ordinanza dell'Unione centrale dei produttori svizzeri del 16 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.05)

Ordinanza dell'USAL del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.06)

Ordinanza dell'USAL del 24 gennaio 1996 sull'assicurazione della qualità nella trasformazione artigianale del latte (RS 916.351.06)

Ordinanza dell'Unione svizzera per il commercio del formaggio del 30 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio (RS 916.351.07)

Ordinanza dell'Unione svizzera per il commercio del formaggio del 30 gennaio 1996, sull'assicurazione della qualità nella stagionatura e nel preimballaggio del formaggio (RS 916.351.07)

Equivalenza Norme CE

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Prodotti = Rifiuti animali Esportazioni dalla Comunità europea verso la Svizzera Condizioni commerciali Norme CE

Norme svizzere

90/667/CEE

Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401) Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e 77 (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione, condizioni di esportazione dei rifiuti animali)

Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità europea Equivalenza

si

Condizioni speciali

Sono vietati gli scambi di materiali ad alto rischio. La questione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario

Condizioni commerciali Norme svizzere

Norme CE

Ordinanza del 3 febbraio 1993 concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (OERA), modificata da ultimo il 17 aprile 1996 (RS 916.401)

90/667/CEE

Ordinanza del 20 aprile 1988 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE), modificata da ultimo il 14 maggio 1997 (RS 916.443.11), in particolare gli articoli 64a, 76 e 77 (riconoscimento degli stabilimenti di esportazione, condizioni di esportazione dei rifiuti animali)

Equivalenza

Condizioni speciali

si

Sono vietati gli scambi di materiali ad alto rischio. La questione sarà riesaminata nell'ambito del Comitato misto veterinario

5855

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Capitolo II: Settori diversi da quelli contemplati al capitolo I I. Esportazioni dalla Comunità verso la Svizzera Queste esportazioni saranno effettuate alle condizioni previste per gli scambi intracomunitari. Tuttavia, in tutti i casi, le autorità competenti rilasceranno un certificato attestante il rispetto di tali condizioni, il quale accompagnerà ciascuna partita di merci.

I modelli di certificato verranno discussi, se del caso, nell'ambito del Comitato misto veterinario.

II. Esportazioni dalla Svizzera verso la Comunità Queste esportazioni verranno effettuate alle condizioni previste dalla pertinente normativa comunitaria. I modelli di certificato verranno discussi nell'ambito del Comitato misto veterinario.

Nell'attesa della definizione di tali modelli, restano validi i certificati attualmente in uso.

Capitolo III: Passaggio di un settore del capitolo II al capitolo I Non appena la Svizzera avrà adottato una normativa che essa riterrà equivalente a quella comunitaria, la questione sarà sottoposta al Comitato misto veterinario. Il capitolo I della presente appendice verrà completato quanto prima possibile alla luce dei risultati dell'esame effettuato.

5856

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 7

Autorità competenti Parte A: Svizzera Le funzioni di controllo in materia sanitaria e veterinaria sono ripartite tra il Dipartimento federale dell'economia e il Dipartimento federale dell'interno. Si applicano le seguenti disposizioni: ­

per le esportazioni verso la Comunità, il Dipartimento federale dell'economia rilascia il certificato sanitario attestante il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

­

per le importazioni di prodotti alimentari di origine animale, il Dipartimento federale dell'economia è competente per le norme e le condizioni veterinarie relative alle carni (compresi i pesci, i crostacei e i molluschi) e ai prodotti carnei (compresi quelli ottenuti da pesci, crostacei e molluschi), mentre il Dipartimento federale dell'interno è competente per il latte, i prodotti lattiero-caseari, le uova e gli ovoprodotti;

­

per quanto riguarda le importazioni degli altri prodotti animali, la competenza in materia di norme e condizioni veterinarie spetta al Dipartimento federale dell'economia.

Parte B: Comunità europea Il controllo veterinario è esercitato sia dai servizi veterinari nazionali dei singoli Stati membri, sia dalla Commissione europea; in particolare: ­

per le esportazioni verso la Svizzera, gli Stati membri controllano il rispetto delle condizioni di produzione, procedono alle ispezioni legali e rilasciano i certificati sanitari attestanti il rispetto delle norme e delle condizioni veterinarie convenute;

­

la Commissione europea è competente per il coordinamento generale, le ispezioni e la supervisione dei sistemi d'ispezione, nonché l'azione legislativa finalizzata all'applicazione uniforme delle norme e delle condizioni veterinarie nell'ambito del mercato unico europeo.

5857

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 8

Adeguamento alle condizioni regionali Nessuno

5858

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 9

Elementi procedurali per l'esecuzione delle verifiche Ai fini della presente appendice, per «verifica» si intende il controllo dell'operato.

1. Principi generali 1.1. Le verifiche vengono effettuate in collaborazione tra la Parte incaricata di effettuare la verifica (in appresso denominata «verificatore») e la Parte verificata (in appresso denominata «verificato»), secondo le disposizioni della presente appendice. Possono essere condotte ispezioni presso stabilimenti o impianti, se giudicate necessarie.

1.2. Le verifiche sono intese ad appurare l'efficienza dell'autorità incaricata del controllo, più che a respingere partite di prodotti o stabilimenti. Se una verifica rivela l'esistenza di gravi rischi per la salute degli uomini o degli animali, il verificato è tenuto a prendere provvedimenti immediati per ovviare a tale emergenza. La procedura può comprendere l'esame della normativa pertinente, delle modalità di applicazione, dei risultati finali, del grado di conformità e delle misure correttive applicate.

1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'operato stesso. Se quest'ultimo è mediocre, le ispezioni saranno più frequenti. Il verificato deve correggere le prestazioni insoddisfacenti finché il verificatore non si ritenga soddisfatto.

1.4. Le verifiche e le conseguenti decisioni devono essere improntate a chiarezza e coerenza.

2. Principi applicabili al verificatore Il responsabile della verifica elabora un piano, di preferenza in conformità con le norme internazionalmente riconosciute, comprendente i seguenti elementi: 2.1. l'oggetto, il campo di applicazione e la portata della verifica; 2.2. la data e il luogo della verifica, corredati di un calendario sino alla fine dei lavori, compresa la relazione conclusiva; 2.3. la o le lingue in cui verrà eseguita la verifica e redatta la relazione; 2.4. l'identità dei verificatori e, se si tratta di un gruppo, del capogruppo; in caso di verifica di sistemi o programmi specializzati, occorrono periti qualificati; 2.5. un piano delle riunioni da tenersi con funzionari e degli eventuali sopralluoghi presso stabilimenti o impianti; non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle sedi da visitare;

5859

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

2.6. fatte salve le disposizioni in materia di libertà d'informazione, il verificatore è tenuto a rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali e ad evitare conflitti d'interessi; 2.7. il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza professionali e dei diritti dell'operatore.

Questo piano viene riesaminato in via preliminare con rappresentanti del soggetto verificato.

3. Principi applicabili al verificato I seguenti principi si applicano alle iniziative prese dal verificato per agevolare la verifica.

3.1. Il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente. Questa collaborazione comprende, tra l'altro: ­ accesso all'insieme della normativa pertinente; ­ accesso ai programmi applicativi e alla documentazione pertinente; ­ accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni; ­ documentazione su azioni correttive e sanzioni; ­ accesso agli stabilimenti.

3.2. Il verificato deve mettere in atto un programma documentato per dimostrare a terzi l'osservanza regolare e uniforme delle norme.

4. Procedure 4.1. Riunione di apertura I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione iniziale, nel corso della quale il verificatore passa in rassegna il piano di verifica e si accerta che siano disponibili le risorse, la documentazione e ogni altro tipo di dotazione necessaria all'esecuzione della verifica.

4.2. Esame documentale Si tratta dell'esame dei documenti e dei registri (cfr. punto 3.1.), nonché della struttura e dei poteri del verificato e di eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione alimentare o di certificazione successivamente all'adozione del presente Allegato o dalla precedente verifica, con particolare riguardo agli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali o i prodotti di cui trattasi. Il verificatore può esaminare la documentazione relativa alle ispezioni e all'emissione di certificati.

5860

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

4.3. Sopralluoghi 4.3.1. Il verificatore può decidere di procedere a sopralluoghi in base ad un calcolo del rischio, tenendo particolarmente conto di fattori quali il tipo di animali o di prodotti, i precedenti in materia di conformità con i requisiti prescritti dall'industria alimentare o dal paese esportatore, il volume della produzione, delle importazioni e delle esportazioni della merce in questione, i mutamenti di carattere infrastrutturale e la fisionomia dei sistemi nazionali d'ispezione e di certificazione.

4.3.2. Nell'ambito dei sopralluoghi, possono essere visitati impianti di produzione e di trasformazione, unità di condizionamento o d'immagazzinamento di prodotti alimentari, laboratori di analisi, allo scopo di controllare la rispondenza alle informazioni contenute nel materiale documentale di cui al punto 4.2.

4.4. Verifica a posteriori Qualora sia necessario condurre ulteriori verifiche per accertare che le imperfezioni siano state corrette, basterà esaminare i soli aspetti manchevoli rilevati nella prima verifica.

5. Documenti di lavoro I formulari per l'annotazione dei risultati e delle conclusioni delle verifiche dovrebbero essere per quanto possibile uniformati, in modo da rendere più uniformi, trasparenti ed efficaci le procedure di verifica. I documenti di lavoro possono includere liste di controllo degli elementi da verificare, tra cui: ­

testi normativi;

­

struttura e operato dei servizi incaricati dell'ispezione e della certificazione;

­

caratteristiche dello stabilimento e modalità operative;

­

statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;

­

provvedimenti e procedure di applicazione;

­

procedure di notificazione e ricorso;

­

programmi di formazione.

6. Riunione di chiusura I rappresentanti di ambo le Parti tengono una riunione conclusiva, se necessario con la partecipazione di funzionari dei servizi d'ispezione e di certificazione nazionali, nel corso della quale il verificatore espone le risultanze della verifica. Le informazioni devono essere presentate in modo chiaro e conciso, affinché le conclusioni della verifica siano comprensibili a tutti.

5861

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Il verificato elabora un piano operativo per la correzione delle eventuali carenze riscontrate, possibilmente con un calendario di esecuzione indicativo.

7. Relazione Il verificatore trasmette quanto prima possibile al verificato la bozza di relazione sulla verifica. Il verificato formula le proprie osservazioni entro un termine di un mese. Queste vengono inserite nella relazione definitiva.

5862

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 10

Controlli alle frontiere e canoni A. Controlli frontalieri per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta Tipo di controllo frontaliero

Tasso

1. Controllo documentale 2. Controlli materiali ­ latte e prodotti lattiero-caseari ­ rifiuti animali

100% 1% 1%

B. Controlli frontalieri per i settori diversi da quelli di cui al punto A Tipo di controllo frontaliero

Tasso

1. Controllo documentale 2. Controlli materiali

100% massimo 10%

C. Misure specifiche 1.

Le Parti prendono atto dell'Allegato 3 della raccomandazione n. 1/94 della Commissione mista CE-Svizzera, relativa all'agevolazione di taluni controlli e formalità veterinarie per gli animali vivi e i prodotti di origine animale. La questione sarà riesaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

2.

La questione degli scambi franco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago Lemano e degli scambi tedesco-svizzeri di prodotti della pesca provenienti dal lago di Costanza sarà esaminata nel più breve tempo nell'ambito del Comitato misto veterinario.

D. Canoni 1.

Per i settori in cui l'equivalenza è reciprocamente riconosciuta, sono riscossi i seguenti canoni: 1,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

2.

Per i settori diversi da quelli contemplati al punto 1, sono riscossi i seguenti canoni: 3,5 EUR/t, entro un minimo di 30 EUR ed un massimo di 350 EUR per partita.

Le disposizioni della presente rubrica saranno riesaminate nell'ambito del Comitato misto veterinario un anno dopo l'entrata in vigore del presente Allegato.

5863

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice 11

Punti di contatto Per la Comunità europea: Direttore DG VI/B/II «Sanità pubblica, salute degli animali e dei vegetali» Commissione europea 200 Rue de la Loi 84 1049 Bruxelles BELGIO Altri contatti importanti: Direttore Ufficio alimentare e veterinario Dublino Irlanda Capo Unità DG VI/B/II/4 «Coordinamento delle questioni sanitarie orizzontali» 200 Rue de la Loi 84 1049 Bruxelles Per la Svizzera: Ufficio veterinario federale Casella postale 3003 Berna Svizzera Telefono: 41 (0) 31 323 85 01/02 Telefax: 41 (0) 31 323 85 22 Altri contatti importanti: Ufficio federale della pubblica sanità Casella postale 3003 Berna Telefono: 41 (0) 31 322 21 11 Telefax: 41 (0) 31 323 95 07 Centrale del Servizio d'ispezione e di consultazione del settore lattiero-caseario Schwarzenburgstrasse 161 3097 Liebefeld-Berne Telefono: 41 (0) 31 323 81 03 Telefax: 41 (0) 31 323 82 27

5864

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Atto finale

I plenipotenziari della Comunità europea, e della Confederazione Svizzera, riuniti addì ventun giugno millenovecentonovantanove a Lussemburgo per la firma dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli, hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta Dichiarazione comune concernente il settore delle carni Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni Dichiarazione comune sull'applicazione dell'Allegato 4 relativo al settore fitosanitario Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della Comunità commercializzati sul territorio svizzero Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari Essi hanno altresì preso atto delle dichiarazioni seguenti accluse al presente Atto finale: Dichiarazione della Comunità concernente le preparazioni denominate "fondute" Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati 5865

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Fatto a Lussemburgo, addì ventun giugno millenovecentonovantanove.

Per la Confederazione Svizzera:

Per la Comunità europea:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

5866

Joseph Deiss

Hans van den Broek

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune sugli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera La Comunità europea e la Svizzera riconoscono che le disposizioni degli accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Svizzera si applicano fatti salvi gli obblighi conseguenti all'appartenenza degli Stati che sono Parte di detti accordi all'Unione europea o all'Organizzazione mondiale del commercio.

È inoltre inteso che le disposizioni degli accordi in parola sono mantenute soltanto nella misura in cui sono compatibili con il diritto comunitario, compresi gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

5867

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune relativa alla classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta Al fine di garantire il rilascio e di salvaguardare il valore delle concessioni accordate dalla Comunità alla Svizzera per talune polveri di ortaggi e polveri di frutta di cui all'allegato 2 dell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli, le autorità doganali delle Parti convengono di esaminare l'aggiornamento della classificazione tariffaria delle polveri di ortaggi e delle polveri di frutta alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione delle concessioni tariffarie.

5868

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune concernente il settore delle carni A decorrere dal 1° luglio 1999, in considerazione della crisi della dell'encefalopatia spongiforme bovina e delle misure adottate da taluni Stati membri nei confronti delle esportazioni svizzere, e in via eccezionale, la Comunità aprirà per le carni bovine essiccate un contingente annuale autonomo di 700 tonnellate/peso netto soggetto al dazio ad valorem ed esente da dazio specifico, per un periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. La situazione verrà riesaminata se a quella data non saranno state abolite le misure restrittive adottate da taluni Stati membri nei confronti delle importazioni dalla Svizzera.

In contropartita la Svizzera manterrà per lo stesso periodo, e a condizioni identiche a quelle applicabili finora, le sue concessioni relative a 480 tonnellate/peso netto di prosciutto di Parma e San Daniele, 50 tonnellate/peso netto di prosciutto Serrano e 170 tonnellate/peso netto di bresaola.

Sono applicabili le regole di origine del regime non preferenziale.

5869

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune relativa alle modalità di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni La Comunità europea e la Svizzera dichiarano che intendono riesaminare congiuntamente, in particolare alla luce delle disposizioni dell'OMC, il metodo di gestione da parte della Svizzera dei propri contingenti tariffari nel settore delle carni, al fine di definire un metodo di gestione che frapponga minori ostacoli al commercio.

5870

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune relativa all'attuazione dell'allegato 4 relativo al settore fitosanitario La Svizzera e la Comunità europea, di seguito denominate «le Parti», si impegnano ad attuare nel più breve termine l'allegato 4 relativo al settore fitosanitario. Tale allegato è attuato via via che, relativamente ai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione, la legislazione svizzera è resa equivalente alla legislazione della Comunità europea figurante nell'appendice B della presente dichiarazione, secondo una procedura intesa ad integrare i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4 e le legislazioni delle Parti nell'appendice 2 di detto allegato. La procedura è inoltre intesa a completare le appendici 3 e 4 di tale allegato sulla base delle appendici C e D della presente dichiarazione per quanto riguarda la Comunità e, per quanto riguarda la Svizzera, in base alle relative disposizioni.

Gli articoli 9 e 10 dell'allegato 4 sono attuati al momento dell'entrata in vigore dell'allegato stesso, al fine di istituire nel più breve tempo possibile gli strumenti che consentano d'includere i vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti nell'appendice 1 dell'allegato 4, le disposizioni legislative delle Parti, aventi effetti equivalenti in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, nell'appendice 2 dell'allegato 4, gli organismi ufficiali competenti a rilasciare il passaporto fitosanitario nell'appendice 3 dell'allegato 4 e, se del caso, le zone e le relative esigenze particolari nell'appendice 4 dell'allegato 4.

Il gruppo di lavoro «fitosanitario» di cui all'articolo 10 dell'allegato 4 esamina nel più breve termine le modifiche della legislazione svizzera onde valutare se esse abbiano effetti equivalenti alle disposizioni della Comunità europea in materia di protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. Esso presiede all'attuazione progressiva dell'allegato 4 affinché questo possa applicarsi quanto prima al maggior numero possibile di vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti elencati nell'appendice A della presente dichiarazione.

Per favorire l'adozione di normative aventi effetti
equivalenti dal punto di vista della protezione contro l'introduzione e la propagazione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, le Parti si impegnano a svolgere consultazioni tecniche.

5871

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice A

Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali le Parti si adoperano per trovare una soluzione conforme alle disposizioni dell'allegato 4 A. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti originari del territorio di ciascuna delle Parti 1. Vegetali e prodotti vegetali messi in circolazione 1.1. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi Beta vulgaris L.

Humulus lupulus L.

Prunus L.22 1.2. Parti di vegetali diverse dai frutti e dalle sementi, contenenti polline vivo destinato all'impollinazione Chaenomeles Lindl.

Cotoneaster Ehrh.

Crataegus L.

Cydonia Mill.

Eriobotrya Lindl.

Malus Mill.

Mespilus L.

Pyracantha Roem.

Pyrus L.

Sorbus L. eccetto S. intermedia (Ehrh.) Pers.

Stranvaesia Lindl.

1.3. Vegetali di specie stolonifere o tuberose destinati all'impianto Solanum L. e relativi ibridi 1.4. Vegetali, esclusi frutti e sementi Vitis L.

2. Vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti ottenuti da produttori autorizzati a vendere ai professionisti della produzione vegetale, diversi dai vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti preparati e pronti per la vendita al consumatore finale, per i quali le Parti, o gli organismi ufficiali competenti delle Parti, garantiscono che la loro produzione è nettamente separata da quella di altri prodotti 2.1. Vegetali, escluse le sementi Abies spp.

Apium graveolens L.

22

Fatte salve le disposizioni speciali progettate per la lotta contro il virus della Sharka.

5872

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Argyranthemum spp.

Aster spp.

Brassica spp.

Castanea Mill.

Cucumis spp.

Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L. e relativi ibridi Exacum spp.

Fragaria L.

Gerbera Cass.

Gypsophila L.

Impatiens L.: tutte le varietà di ibridi della Nuova Guinea Lactuca spp.

Larix Mill.

Leucanthemum L.

Lupinus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Picea A. Dietr.

Pinus L.

Populus L.

Pseudotsuga Carr.

Quercus L.

Rubus L.

Spinacia L.

Tanacetum L.

Tsuga Carr.

Verbena L.

2.2. Vegetali destinati all'impianto, escluse le sementi Solanaceae, eccetto i vegetali di cui al punto 1.3.

2.3. Vegetali provvisti delle radici nonché di un mezzo di coltura aderente o associato Araceae Marantaceae Musaceae Persea Mill.

Strelitziaceae 2.4. Sementi e bulbi Allium ascalonicum L.

Allium cepa L.

Allium schoenoprasum L.

2.5. Vegetali destinati all'impianto Allium porrum L.

5873

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

2.6. Bulbi e rizomi bulbosi destinati all'impianto Camassia Lindl.

Chionodoxa Boiss.

Crocus flavus Weston cv. Golden Yellow Galanthus L.

Galtonia candicans (Baker) Decne Gladiolus Tourn. ex L.: varietà miniaturizzate e relativi ibridi come: G. callianthus Marais, G. colvillei Sweet, G. nanus hort., G. ramosus hort. et G. tubergenii hort.

Hyacinthus L.

Iris L.

Ismene Herbert (= Hymenocallis Salisb.)

Muscari Mill.

Narcissus L.

Ornithogalum L.

Puschkinia Adams Scilla L.

Tigridia Juss.

Tulipa L.

B. Vegetali e prodotti vegetali originari di territori diversi da quelli di cui alla lettera A 3. Tutti i vegetali destinati all'impianto, eccetto: ­

sementi diverse da quelle di cui al punto 4

­

i seguenti vegetali: Citrus L.

Clausena Burm. f.

Fortunella Swingle Murraya Koenig ex L.

Palmae Poncirus Raf.

4. Sementi 4.1. Sementi originarie dell'Argentina, dell'Australia, della Bolivia, del Cile, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay Cruciferae Gramineae Trifolium spp.

4.2. Sementi, di qualunque origine, purché non originarie del territorio di una delle Parti Allium cepa L.

Allium porrum L.

Allium schoenoprasum L.

Capsicum spp.

5874

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Helianthus annuus L.

Lycopersicon lycopersicum (L.) Karst. ex Farw.

Medicago sativa L.

Phaseolus L.

Prunus L.

Rubus L.

Zea mays L.

4.3. Sementi originarie dell'Afghanistan, dell'India, dell'Iraq, del Messico, del Nepal, del Pakistan e degli Stati Uniti d'America dei seguenti generi: Triticum Secale X Triticosecale 5. Vegetali, esclusi frutti e sementi Vitis L.

6. Parti di vegetali, esclusi frutti e sementi Coniferales Dendranthema (DC) Des Moul.

Dianthus L.

Pelargonium L'Hérit. ex Ait.

Populus L.

Prunus L. (originario di paesi extraeuropei) Quercus L.

7. Frutti (originari di paesi extraeuropei) Annona L.

Cydonia Mill.

Diospyros L.

Malus Mill.

Mangifera L.

Passiflora L.

Prunus L.

Psidium L.

Pyrus L.

Ribes L.

Syzygium Gaertn.

Vaccinium L.

8. Tuberi non destinati all'impianto Solanum tuberosum L.

5875

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

9. Legno che ha conservato in tutto o in parte la superficie tonda naturale, con o senza corteccia, o ridotto in lamelle, trucioli, segatura, avanzi o cascami di legno a)

ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali: ­ Castanea Mill.

­ Castanea Mill., Quercus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale) ­ Coniferales diverse da Pinus L. (originarie di paesi extraeuropei, compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale) ­ Pinus L. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale) ­ Populus L. (originario del continente americano) ­ Acer saccharum Marsh. (compreso il legno che non ha conservato la superficie tonda naturale, originario dell'America settentrionale)

e b)

corrispondente ad una delle seguenti designazioni: Codice NC

Designazione delle merci

4401 10 00

Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili Legno in piccole placche o in particelle: ­ di Coniferales originarie di paesi extraeuropei Legno in piccole placche o in particelle: ­ diverso da quello di Coniferales Segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili: Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: ­ diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ­ di Coniferales originarie di paesi extraeuropei Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: ­ diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ­ di Quercus L.

Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: ­ diverso da quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione ­ diverso da quello di Coniferales, di Quercus L. o di Fagus L.

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: ­ di Coniferales originarie di paesi extraeuropei

ex 4401 21 4401 22 4401 30 ex 4403 20

4403 91

4403 99

ex 4404 10

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Codice NC

Designazione delle merci

ex 4404 20

Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: ­ diverso da quello di Coniferales Traversine di legno per strade ferrate o simili ­ non impregnate Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: ­ di Coniferales originarie di paesi extraeuropei Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm : ­ di Quercus L.

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm: ­ diverso da quello di Coniferales, di legni tropicali, di Quercus L. o di Fagus L.

Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, in legni originari di paesi extraeuropei Palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, in legni originari di paesi extraeuropei Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di Quercus L.

4406 10 ex 4407 10

ex 4407 91

ex 4407 99

ex 4415 10 ex 4415 20 ex 4416 00

Le palette di carico semplici e le palette-casse (codice NC ex 4415 20) beneficiano anch'esse dell'esenzione se sono conformi alle norme applicabili alle palette "UIC" e recano un marchio attestante detta conformità.

10. Terra e mezzo di coltura a)

terra e mezzo di coltura in quanto tale, costituito in tutto o in parte di terra o di materie organiche quali parti di vegetali, humus contenente torba o cortecce, diverso da quello costituito interamente di torba;

b)

terra e mezzo di coltura aderente o associato a vegetali, costituito in tutto o in parte delle materie di cui alla lettera a), oppure costituito in tutto o in parte di torba o di qualsiasi altro materiale inorganico solido destinato a mantenere in vita i vegetali.

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice B

Legislazioni Disposizioni della Comunità europea: Direttiva 69/464/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la rogna nera della patata Direttiva 69/465/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro il nematode dorato Direttiva 69/466/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, concernente la lotta contro la cocciniglia di San José Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano Direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/2/CE della Commissione dell'8 gennaio 1998 Decisione 91/261/CEE della Commissione, del 2 maggio 1991, che riconosce l'Australia indenne da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.

Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, modificata da ultimo dalla direttiva 98/17/CE della Commissione dell'11 marzo 1998 Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione Decisione 93/359/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario degli Stati Uniti d'America Decisione 93/360/CEE della Commissione, del 28 maggio 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della
direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di Thuja L. originario del Canada Decisione 93/365/CEE della Commissione, del 2 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a talune norme della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere sottoposto a trattamento termico, originario 5878

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname sottoposto a trattamento termico Decisione 93/422/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario del Canada, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried) Decisione 93/423/CEE della Commissione, del 22 giugno 1993, che autorizza gli Stati membri a derogare a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname di conifere essiccato in forno (kiln dried) originario degli Stati Uniti d'America, e che stabilisce le caratteristiche del sistema di accertamento da utilizzare per il legname essiccato in forno (kiln dried)Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale Direttiva 93/51/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che istituisce norme per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali o altre voci attraverso una zona protetta, nonché per il trasporto di tali vegetali, prodotti vegetali o altre voci originari di una zona protetta e spostati all'interno di essa Decisione 93/452/CEE della Commissione, del 15 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i vegetali di Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L. originari del Giappone, modificata da ultimo dalla decisione 96/711/CE della Commissione del 27 novembre 1996 Decisione 93/467/CEE della Commissione, del 19 luglio 1993, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, modificata da ultimo dalla decisione 96/724/CE della Commissione del 29 novembre 1996 Direttiva 93/85/CEE
del Consiglio, del 4 ottobre 1993, concernente la lotta contro il marciume anulare della patata Direttiva 95/44/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 77/93/CEE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, modificata da ultimo dalla direttiva 97/46/CE della Commissione del 25 luglio 1997 Decisione 95/506/CE della Commissione, del 24 novembre 1995, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith relativamente al Regno dei Paesi Bassi, modificata da ultimo dalla decisione 97/649/CE della Commissione del 26 settembre 1997

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Decisione 96/301/CE della Commissione, del 3 maggio 1996, che autorizza gli Stati membri ad adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione dello Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith per quanto riguarda l'Egitto Decisione 96/618/CE della Commissione, del 16 ottobre 1996, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio per le patate non destinate alla piantagione originarie della Repubblica del Senegal Decisione 97/5/CE della Commissione, del 12 dicembre 1996, che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al Decisione 97/353/CE della Commissione, del 20 maggio 1997, che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a alcune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio riguardo alle piantine di fragole (Fragaria L.) destinate alla piantagione, tranne le sementi, originarie dell'Argentina Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice C

Organismi ufficiali incaricati di rilasciare il passaporto fitosanitario Comunità europea Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture Service de la Qualité et de la Protection des végétaux WTC 3 - 6ème étage Boulevard Simon Bolivar 30 B - 1210 Bruxelles Tél.: +32-2-2083704 Fax: +32-2-2083705 MINISTERIET FOR FDEVARER, LANDBRUG OG FISKEREI Plantedirektoratet Skovbrynet 20 DK - 2800 Lyngby Tél.: +45-45966600 Fax: +45-45966610 Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Rochusstrasse 1 D - 53123 Bonn 1 Tél.: +49-2285293590 Fax: +49-2285294262 Ministry of Agriculture Directorate of Plant Produce Plant Protection Service 3-5, Ippokratous Str.

GR - 10164 Athens Tél.: +30-1-3605480 Fax: +30-1-3617103 Ministerío de Agricultura, Pesca y Alimentacion Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria Subdireccion general de Sanidad Vegetal M.A.P.A., c/Velazquez, 147 1a Planta E - 28002 Madrid Tél.: +34-1-3478254 Fax: +34-1-3478263

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Ministry of Agriculture and Forestry Plant Production Inspection Centre Plant Protection Service Vilhonvuorenkatu 11 C, P.O. Box 42 FIN - 00501 Helsinki Tél.: +358-0-134-211 Fax: +358-0-13421499 Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation Direction générale de l'Alimentation Sous-direction de la Protection des végétaux 175 rue du Chevaleret F - 75013 Paris Tél.: +33.1-49554955 Fax: +33.1-49555949 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali D.G.P.A.A.N. - Servizio Fitosanitario Centrale Via XX Settembre, 20 I - 00195 Roma Tél.: +39-6-4884293 - 46655070 Fax: +39-6-4814628 Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij Plantenziektenkundige Dienst (PD) Geertjesweg 15 - Postbus 9102 NL - 6700 HC Wageningen Tél.: +31-317-496911 Fax: +31-317-421701 Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft Stubenring 1 Abteilung Pflanzenschutzdienst A - 1012 Wien Tél.: +43-1-711 00/6806 Fax.: +43-1-711 00/6507 Direcção-geral de Protecção das culturas Quinta do Marquês P - 2780 Oeiras Tel.: +351-1-4435058/4430772/3 Fax: +351-1-4420616/4430527 Swedish Board of Agriculture Plant Protection Service S - 551 82 Jönkoping Tél.: +46-36-155913 Fax: +46-36-122522

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Ministère de l'Agriculture A.S.T.A.

16, route d'Esch - BP 1904 L - 1019 Luxembourg Tél.: +352-457172-218 Fax: +352-457172-340 Department of Agriculture, Food and Forestry Plant Protection Service Agriculture House (7 West), Kildare street IRL - Dublin 2 Tél.: +353-1-6072003 Fax: +353-1-6616263 Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Plant Health Division Foss House, Kings Pool 1-2 Peasholme Green UK - York YO1 2PX Tél.: +44-1904-455161 Fax: +44-1904-455163

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Appendice D

Zone di cui all'articolo 4 e relative esigenze particolari Le zone di cui all'articolo 4 e le esigenze particolari ad esse connesse sono definite dalle disposizioni legislative e amministrative delle due Parti, di seguito citate.

Disposizioni della Comunità europea: Direttiva 92/76/CEE della Commissione, del 6 ottobre 1992, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità Direttiva 92/103/CEE della Commissione, del 1° dicembre 1992, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Direttiva 93/106/CEE della Commissione, del 29 novembre 1993, recante modifica della direttiva 92/76/CEE della Commissione relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità Direttiva 93/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 1993, recante modifica di alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Direttiva 94/61/CE della Commissione, del 15 dicembre 1994, che proroga il periodo di riconoscimento provvisorio di talune zone protette di cui all'articolo 1 della direttiva 92/76/CEE Direttiva 95/4/CE della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Direttiva 95/40/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità Direttiva 95/65/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità Direttiva 95/66/CE della Commissione, del 14 dicembre 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le
misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Direttiva 96/14/CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità 5884

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Direttiva 96/15/CE della Commissione, del 14 marzo 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità Direttiva 96/76/CE della Commissione, del 29 novembre 1996, recante modifica della direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità Direttiva 95/41/CE della Commissione, del 19 luglio 1995, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità Direttiva 98/17/CE della Commissione, dell'11 marzo 1998, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità.

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune relativa al taglio di prodotti vitivinicoli originari della comunità commercializzati sul territorio svizzero A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, in combinato disposto con l'appendice 1, parte A dell'allegato 7, il taglio, sul territorio svizzero, dei prodotti vitivinicoli originari della Comunità tra loro o con prodotti di altre origini è autorizzato soltanto alle condizioni previste dalla normativa comunitaria pertinente o, in mancanza di quest'ultima, da quella degli Stati membri di cui all'appendice 1. Di conseguenza, per tali prodotti non si applicano le disposizioni dell'articolo 371 dell'ordinanza svizzera del 1° marzo 1995 sulle derrate alimentari.

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune relativa alla legislazione in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino Desiderose di stabilire condizioni atte ad agevolare e promuovere gli scambi reciproci di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino, e a tal fine di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio delle summenzionate bevande, le Parti convengono quanto segue: La Svizzera si impegna a rendere la propria legislazione equivalente alla normativa comunitaria in materia e ad avviare sin d'ora la procedure previste in tale ambito per adeguare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, le proprie disposizioni relative alla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Non appena la Svizzera avrà adottato disposizioni legislative giudicate da entrambe le Parti equivalenti alla normativa comunitaria, la Comunità europea e la Svizzera avvieranno le procedure relative all'inserimento nell'accordo agricolo di un allegato concernente il reciproco riconoscimento delle rispettive legislazioni in materia di bevande spiritose e di bevande aromatizzate a base di vino.

5887

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune nel campo della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari La Comunità europea e la Svizzera (di seguito denominate "le Parti") convengono che la protezione reciproca delle denominazioni di origine (DOP) e delle indicazioni geografiche (IGP) costituisce un elemento essenziale della liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e alimentari tra le Parti. L'inserimento delle pertinenti disposizioni nell'Accordo agricolo bilaterale rappresenta il necessario complemento all'allegato 7 dell'Accordo relativo al commercio dei prodotti vitivinicoli, in particolare del titolo II che stabilisce la protezione reciproca delle denominazioni dei prodotti in questione, nonché all'allegato 8 dell'Accordo concernente il riconoscimento reciproco e la protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose e delle bevande aromatizzate a base di vino.

Le Parti prevedono l'inserimento delle disposizioni relative alla protezione reciproca delle DOP e IGP nell'Accordo sul commercio di prodotti agricoli in base a normative equivalenti per quanto riguarda sia le condizioni di registrazione delle DOP e delle IGP sia i regimi di controllo. Tale integrazione dovrà aver luogo a una data accettabile dalle Parti e non prima del completamento dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio per la Comunità nella sua composizione attuale. Nel frattempo, pur tenendo conto dei vincoli giuridici, le Parti si informano reciprocamente sui progressi dei lavori in materia.

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Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune concernente l'allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale La Commissione delle Comunità europee, in collaborazione con gli Stati membri interessati, sorveglierà l'evoluzione dell'encefalopatia spongiforme bovina e le relative misure di lotta adottate dalla Svizzera ai fini di una soluzione adeguata. In tale contesto, la Svizzera si impegna a non avviare procedure contro la Comunità o i suoi Stati membri in sede di Organizzazione mondiale del commercio.

5889

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione comune in merito a futuri negoziati supplementari La Comunità europea e la Confederazione Svizzera dichiarano che intendono avviare negoziati per la conclusione di accordi nei settori di comune interesse quali l'aggiornamento del protocollo n. 2 dell'accordo di libero scambio del 1972 e la partecipazione svizzera a determinati programmi comunitari per la formazione, la gioventù, i media, le statistiche e l'ambiente. I negoziati dovranno essere preparati rapidamente una volta conclusi i negoziati bilaterali attualmente in corso.

5890

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione della Comunità europea concernente le preparazioni denominate «fondute» La Comunità europea si dichiara disposta ad esaminare, nell'ambito dell'adeguamento del protocollo n. 2 dell'Accordo di libero scambio del 1972, l'elenco dei formaggi che figurano tra gli ingredienti delle preparazioni denominate «fondute».

5891

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione della Svizzera concernente la grappa La Svizzera dichiara di impegnarsi a rispettare la definizione vigente nella Comunità per la denominazione grappa (acquavite di vinaccia o marc) di cui all'articolo 1, paragrafo 4, lettera f) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

5892

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione della Svizzera relativa alla denominazione del pollame in riferimento ai metodi di allevamento La Svizzera dichiara di non disporre attualmente di una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame.

Essa dichiara tuttavia la sua intenzione di avviare sin d'ora le procedure previste in materia al fine di adottare, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, una legislazione specifica relativa ai metodi di allevamento e alla denominazione del pollame equivalente alla normativa comunitaria in materia.

La Svizzera dichiara di disporre della pertinente legislazione, in particolare per quanto concerne la tutela dei consumatori dagli inganni, la protezione degli animali, la protezione dei marchi nonché contro la concorrenza sleale.

Essa dichiara che la legislazione vigente è applicata in modo da garantire un'informazione adeguata e obiettiva del consumatore al fine di assicurare una concorrenza leale tra il pollame di origine svizzera e il pollame di origine comunitaria. Essa vigila, in particolare, affinché sia impedita l'utilizzazione di indicazioni inesatte e ingannevoli che inducano in errore il consumatore riguardo alla natura dei prodotti, al metodo di allevamento e alla denominazione del pollame immesso sul mercato svizzero.

5893

Accordo sul commercio di prodotti agricoli

Dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati Il Consiglio accetta che i rappresentanti della Svizzera partecipino in veste di osservatori, per i punti che li riguardano, alle riunioni dei seguenti comitati e gruppi di esperti: ­

Comitati dei programmi per la ricerca, compreso il Comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST);

­

Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti;

­

Gruppo di coordinamento sul reciproco riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore;

­

Comitati consultivi per le rotte aeree e per l'applicazione delle norme di concorrenza nel settore dei trasporti aerei.

I rappresentanti della Svizzera non presenziano alle votazioni dei comitati.

Per quanto riguarda gli altri comitati che si occupano dei settori contemplati dei presenti Accordi, per i quali la Svizzera ha ripreso l'«acquis comunitario» o lo applica per equivalenza, la Commissione consulterà gli esperti della Svizzera in conformità dell'articolo 100 dell'Accordo SEE.

1520

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