Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2000-2003 del 16 giugno 1999
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della legge sull'agricoltura1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 19982, decreta:
Art. 1 Per gli anni 2000-2003 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.
per provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione, 1037 milioni di franchi;
b.
per provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio, 3490 milioni di franchi;
c.
per il versamento di pagamenti diretti, 9502 milioni di franchi.
Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.
Consiglio degli Stati, 4 marzo 1999
Consiglio nazionale, 16 giugno 1999
Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz
La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker
1166
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RS 910.1 FF 1999 1397
4498
1999-4487