Decreto federale che stanzia mezzi finanziari a favore dell'agricoltura per gli anni 2000-2003 del 16 giugno 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 6 della legge sull'agricoltura1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 novembre 19982, decreta:

Art. 1 Per gli anni 2000-2003 sono stanziati i seguenti importi massimi: a.

per provvedimenti nell'ambito del miglioramento delle basi di produzione, 1037 milioni di franchi;

b.

per provvedimenti intesi a promuovere la produzione e lo smercio, 3490 milioni di franchi;

c.

per il versamento di pagamenti diretti, 9502 milioni di franchi.

Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 4 marzo 1999

Consiglio nazionale, 16 giugno 1999

Il presidente: Rhinow Il segretario: Lanz

La presidente: Heberlein Il segretario: Anliker

1166

1 2

RS 910.1 FF 1999 1397

4498

1999-4487