Decreto federale che approva misure concernenti la tariffa delle dogane

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 13 capoverso 2 della legge sulla tariffa delle dogane1; visto l'articolo 6a della legge federale del 13 dicembre 19742 sull'importazione e l'esportazione dei prodotti agricoli trasformati; visto il rapporto del 25 agosto 1999 concernente le misure tariffali prese nel corso del 1° semestre 19993, decreta:

Art. 1 Sono approvate:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

a.

l'ordinanza del 7 dicembre 19984 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e di atti normativi in relazione con la modifica della tariffa generale (allegato 1);

b.

l'ordinanza del 14 dicembre 19985 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999 (allegato 2);

c.

l'ordinanza del 7 dicembre 19986 concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea (allegato 3);

d.

l'ordinanza del 30 aprile 19997 sull'applicazione della clausola di salvaguardia speciale dell'OMC nel settore della carne suina (allegato 4);

e.

la modifica del 25 novembre 19988 dell'ordinanza del 18 ottobre 19959 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 5);

f.

la modifica del 14 aprile 199910 dell'ordinanza del 18 ottobre 199511 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 6).

RS 632.10 RS 632.111.72 FF 1999 7667 RU 1999 314 RU 1999 593 RU 1999 75 RS 632.249.163; RU 1999 1660 RU 1999 1653 RS 632.111.722 RU 1999 1517 RS 632.111.723

1999-4294

7683

Misure concernenti la tariffa delle dogane

g.

la modifica del 25 novembre 199812 dell'ordinanza del 18 ottobre 199513 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati (allegato 7).

Art. 2 Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

1615

12 13

RU 1999 1655 RS 632.111.723

7684

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza Allegato 1 concernente la modifica della tariffa doganale allegata alla legge sulla tariffa delle dogane e di atti normativi in relazione con la modifica della tariffa generale del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge del 9 ottobre 198614 sulla tariffa delle dogane, ordina:

Art. 1

Modifica della tariffa doganale

Le voci di tariffa e i testi dell'allegato 1 (Parte 1a) alla legge del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane sono modificati come segue: Capitolo 11 La voce di tariffa 1104.3080 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa Designazione della merce

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

3081 3089

...

­ ­ ­ di cereali panificabili ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali ­ ­ ­ ­ altri ...

152.30 152.30

L'aliquota di dazio della tariffa d'uso della voce 1104.3081 ammonta a Fr. 21.50 per 100 kg peso lordo Capitolo 19 Le voci di tariffa 1905.9011/9020 ricevono il seguente tenore: Voce di tariffa Designazione della merce

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

9021 14

...

­ ­ ­ ­ grattatura di pane ­ ­ ­ ­ ­ per l'alimentazione di animali

154.50

RS 632.10

7685

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Voce di tariffa Designazione della merce

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

9025

­ ­ ­ ­ ­ altra

9029

­ ­ ­ ­ altri

9031

­ ­ ­ condizionati per la vendita al minuto: ­ ­ ­ ­ pane azzimo

9032

­ ­ ­ ­ grattatura di pane

9039

­ ­ ­ ­ altri

9040

­ ­ ostie, capsule vuote dei tipi adoperati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili ...

1.­ + em max. 154.50 1.­ + em max. 127.60 15.­ + em max. 175.­ 15.­ + em max. 166.80 15.­ + em max. 140.­ 6.67

L'aliquota di dazio della tariffa d'uso della voce 1905.9021 ammonta a Fr. 11.­ per 100 kg peso lordo.

Capitolo 23 La voce di tariffa 2303.1019 riceve il seguente tenore: Voce di tariffa Designazione della merce

Tariffa generale Fr./100 kg peso lordo

...

­ ­ ­ altri ­ ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di proteine calcolato sulla sostanza secca non eccedente 30 % ­ ­ ­ ­ altri ...

1012 1018

46.17 46.17

Le aliquote di dazio della tariffa d'uso delle voci 2303.1012 e 2303.1018 ammontano a Fr. 25.­, rispettivamente Fr. 17.­ per 100 kg peso lordo.

Art. 2

Ordinanza concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile Modifica della tariffa doganale L'ordinanza del 6 luglio 198315 concernente la costituzione di scorte obbligatorie di foraggi, avena, orzo e granoturco commestibile è modificata come segue: Art. 1, cpv. 4 4

Nei traffici viaggiatori e di confine le merci destinate ad uso privato sono esenti da permesso.

15

RS 531.215.17

7686

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Allegato Voce di tariffa

Designazione della merce

La voce di tariffa 1104.3080 è sostituita con: 3081 ­ ­ ­ di cereali panificabili, per l'alimentazione di animali La voce di tariffa 1905.9011 è sostituita con: 9021 ­ ­ ­ grattatura di pane, per l'alimentazione di animali La voce di tariffa 2303.1019 è sostituita con: ­ ­ altri: 1012 ­ ­ ­ aventi tenore, in peso, di proteine calcolato sulla sostanza secca non eccedente 30 % 1018 ­ ­ ­ altri

Art. 3

Calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati

L'ordinanza del 18 ottobre 199516 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Allegato 1 (Art. 1) Voci di tariffa attuali

1905. 9011 9012 9013 9014 9019

Nuove voci di tariffa

1905. 9025 9029 9031 9032 9039

Allegato 2 (Art. 3) Voci di tariffa attuali

1905. 9011 9012 9013 9014 9019

16

Nuove voci di tariffa

1905. 9025 9029 9031 9032 9039

RS 632.111.722

7687

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Art. 4

Ordinanza sulla tara

L'allegato dell'ordinanza sulla tara del 4 novembre 198717 è modificato come segue: Sostituire le voci di tariffa 1905.9011/9019 con le voci 1905.9021/9039.

Sostituire la voce di tariffa 1905.9020 con la voce 1905.9040.

Art. 5

Aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio

L'ordinanza del 27 giugno 199518 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati con cui esistono accordi di libero scambio (escluse l'AELS e la CE) è modificata come segue: Allegato 2 (Art. 1) Voci di tariffa attuali

Nuove voci di tariffa

1905. 1010/9019

Art. 6

1905. 1010/9039

Aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE

L'ordinanza del 18 ottobre 198919 sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l'AELS e le CE è modificata come segue: Allegato 1 (Art. 1) Voce di tariffa

Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo CE

1302.2019 2029 Voci di tariffa attuali

17 18 19

AELS

436.80 13.­ Nuove voci di tariffa

1905. 1010/9019

1905. 1010/9039

1905. 9020

1905. 9040

RS 632.13 RS 632.319 RS 632.421.0

7688

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Le voci di tariffa 3502.1110/1190 e 1910/2000 ricevono il seguente tenore: Voce di tariffa

3502.1110 1190 1910 1990 2000

Aliquota di dazio Fr. per 100 kg peso lordo CE

AELS

55)

175.­ 1630.­ esente 370.­ esente

55a) 56) 56a) 56)

Le note in calce 55 e 56 ricevono il seguente tenore: 55 55a 56 56a

ex 3502.1110: non atta o resa inadatta all'alimentazione umana ex 3502.1190: non atta o resa inadatta all'alimentazione umana ex 3502.1910/2000: non atta o resa inadatta all'alimentazione umana ex 3502.1990: non atta o resa inadatta all'alimentazione umana

Art. 7

175.­ 1630.­ esente 370.­

Aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo

L'ordinanza del 29 gennaio 1997 20 sulle aliquote di dazio preferenziali a favore dei Paesi in sviluppo è modificata come segue: Allegato 1 (Art. 1) Voci di tariffa attuali

Nuove voci di tariffa

1905. 1010/9019

1905. 1010/9039

1905. 9020

1905. 9040

Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1051

20

RS 632.911

7689

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza Allegato 2 concernente i tributi doganali per determinati prodotti nel traffico con la Comunità europea nel 1999 del 14 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 4 capoverso 3 lettera a della legge sulla tariffa delle dogane 21, ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni, effettuate nel 1999, dei prodotti originari della Comunità europea elencati nell'articolo 2.

Art. 2

Contingenti doganali

L'importazione dei seguenti prodotti è esente da dazio nei limiti dei contingenti doganali qui appresso: Voce di tariffa22

Designazione della merce

0505.1090

Piume delle specie utilizzate per l'imbottitura e piume non gregge, lavate Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzate Altre bevande non alcoliche Sigarette contenenti tabacco, di peso unitario non eccedente 1,35 g Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

2202.1000 2202.9090 2402.2020 2403.1000

Art. 3

Quantitativi

11 t netto 32 milioni l 12 milioni l 220 t netto 90 t netto

Dazi all'importazione

All'importazione sono riscossi i dazi che figurano nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (tariffa generale).

RS 632.422.0 21 RS 632.10 22 RS 632.10 Allegato

7690

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Art. 4

Assegnazione delle quote di contingente doganale

L'autorità d'esecuzione di cui all'articolo 8 assegna le quote del contingente doganale su domanda. È determinante l'ordine d'arrivo delle domande.

1

2 Le domande presentate il giorno in cui il contingente doganale giunge a esaurimento sono considerate proporzionalmente ai quantitativi totali richiesti il giorno stesso.

Art. 5

Presentazione delle domande

Le domande sono presentate per scritto all'autorità d'esecuzione corredate dell'originale delle ricevute doganali e delle copie della dichiarazione doganale.

Art. 6

Rimborso dei dazi

Il rimborso dei dazi riscossi all'importazione è effettuato dall'Amministrazione federale delle dogane ai titolari di una quota del contingente, sempreché le siano state esibite la decisione d'attribuzione, le ricevute doganali e le necessarie prove d'origine.

Art. 7

Regole d'origine e cooperazione amministrativa

Si applicano le disposizioni del Protocollo n. 3 del 19 dicembre 199623 relativo all'Accordo del 22 luglio 197224 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea.

Art. 8

Esecuzione

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza: a.

per quanto concerne i prodotti di tabacco delle voci di tariffa 2402.2020 e 2403.1000: la Direzione generale delle dogane;

b.

per le altre merci: l'Ufficio federale dell'agricoltura.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 199925.

14 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1049

23 24 25

RS 0.632.401.3 RS 0.632.401 Entrata in vigore fissata con decisione presidenziale del 19 gennaio 1999.

7691

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza Allegato 3 concernente la ripartizione del contingente doganale degli alimenti per cani e gatti nel traffico con la Comunità europea del 7 dicembre 1998

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 4 capoverso 3 della legge sulla tariffa delle dogane 26; visto l'articolo 177 capoverso 1 della legge sull'agricoltura27, ordina:

Art. 1

Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica alle importazioni di alimenti per cani e gatti del contingente doganale n. 32 provenienti dalla Comunità Europea (CE).

Art. 2

Dazi doganali

1

Sulle importazioni di alimenti per cani e gatti sono riscossi i dazi doganali indicati nell'allegato 1 della legge sulla tariffa delle dogane (Tariffa generale)28.

2

I dazi doganali di cui al capoverso 1 sono rimborsati dall'Amministrazione federale delle dogane ai titolari di quote del contingente doganale che le presentano la decisione di assegnazione dell'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale), le bollette doganali e i necessari certificati di origine (titolo d'esportazione AGREX della CE) entro 60 giorni dall'assegnazione della quota del contingente doganale.

Art. 3

Assegnazione delle quote del contingente doganale

1

Le quote del contingente doganale sono assegnate secondo l'ordine d'entrata delle domande all'Ufficio federale.

2

Il giorno in cui il contingente doganale è esaurito, il quantitativo rimanente è ripartito proporzionalmente alle domande di permesso pervenute in quello stesso giorno.

RS 916.011.5 26 RS 632.10 27 RS 910.1; RU 1998 3033 28 RS 632.10 Allegato

7692

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Art. 4

Domande

1

Le domande di quote del contingente doganale devono essere inoltrate all'Ufficio federale per scritto e accompagnate dalle bollette doganali.

2

La domanda dev'essere corredata del corrispondente titolo d'esportazione AGREX della CE.

3

Il titolo d'esportazione AGREX della CE deve fornire la prova che tutti i cereali, zuccheri, melasse, prodotti lattieri e prodotti agricoli che figurano nel capitolo 3 della tariffa doganale, nonché tutta la carne, utilizzati per la fabbricazione sono stati interamente prodotti nella CE e che per i prodotti agricoli corrispondenti la CE ha accordato sussidi all'esportazione ridotti o non ne ha affatto accordati.

4

Le persone assoggettate all'obbligo della dichiarazione doganale devono menzionare il titolo d'esportazione AGREX nella dichiarazione doganale e presentarlo all'ufficio doganale.

Art. 5

Esecuzione

L'Ufficio federale esegue la presente ordinanza, nella misura in cui l'Amministrazione federale delle dogane non sia stata incaricata della sua esecuzione.

Art. 6

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

7 dicembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1085

7693

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza Allegato 4 sull'applicazione della clausola di salvaguardia speciale dell'OMC nel settore della carne suina del 30 aprile 1999

Il Dipartimento federale dell'economia, visto l'articolo 11 capoversi 1 e 2 della legge sulla tariffa delle dogane29, ordina:

Art. 1

Applicazione della clausola di salvaguardia speciale

La clausola di salvaguardia speciale giusta l'articolo 5 dell'allegato 1A.3 dell'Accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (Accordo dell'OMC sull'agricoltura30) è applicata alle importazioni di merci sottoposte all'obbligo del permesso generale d'importazione le cui voci di tariffa e i cui prezzi di riferimento sono menzionati qui di seguito: Voce di tariffa

Prezzo di riferimento (Fr. / 100 kg di massa propria)

0203.1299 0203.1999 0203.2999 0209.0019 0210.1199 0210.1299 0210.1999

350 506 585 50 1800 500 1900

Art. 2 1

Dazi supplementari

Le aliquote del dazio supplementare sono calcolate come segue:

Differenza tra il prezzo di riferimento e il valore della merce franco confine svizzero

Dazio supplementare

più del 10% fino al 40% più del 40% fino al 60%

30% della differenza che supera il 10% più il 50% della differenza che supera il 40%

RS 632.249.163 29 RS 632.10 30 RS 0.632.20

7694

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Differenza tra il prezzo di riferimento e il valore della merce franco confine svizzero

Dazio supplementare

più del 60% fino al 75% più del 75%

più il 70% della differenza che supera il 60% più il 90% della differenza che supera il 75%

2

Nessuna quota a destinazione vincolata dei dazi supplementari alimenta il fondo per la carne31.

Art. 3 1

Sdoganamento

Il dazio supplementare è calcolato in base al peso lordo.

2

Il valore della merce franco confine svizzero deve essere provato, all'atto dello sdoganamento, con giustificativi adeguati.

Art. 4

Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1999 e ha effetto fino al 31 dicembre 1999 al più tardi.

30 aprile 1999

Dipartimento federale dell'economia: Couchepin

1404

31

Secondo l'art. 50 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).

7695

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza Allegato 5 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati Modifica del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199532 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 1

Fatti salvi gli obblighi internazionali contrari, l'elemento mobile è determinato annualmente in base alla differenza tra i prezzi determinanti svizzeri ed esteri dei prodotti di base e alla quantità dei prodotti di base da considerare secondo l'articolo 3 nella misura in cui variazioni importanti di prezzo non richiedano termini più brevi.

A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura comunica all'Amministrazione federale delle dogane, il 12° giorno di ogni trimestre, i prezzi esteri dei prodotti di base di cui all'articolo 7.

Art. 5 Abrogato Art. 7

Prezzi determinanti esteri dei prodotti di base

1

Per prezzi esteri dei prodotti di base per il latte intero in polvere, il latte scremato in polvere, il burro, il grano tenero, il grano duro, la segale, l'orzo e il granoturco s'intendono i prezzi rappresentativi della CE per questi prodotti di base, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera. Se l'importo di base della CE è superiore all'aliquota della tariffa doganale comune, quest'ultima è applicabile.

2

Per prezzo estero dei prodotti di base per la farina di grano tenero s'intende il prezzo estero calcolato secondo il capoverso 1 per il grano tenero, moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.

32

RS 632.111.722

7696

Misure concernenti la tariffa delle dogane

3

Per le patate fresche, il prezzo estero determinante è la media delle prossime quotazioni a termine presso le borse europee per le patate industriali.

4 I prezzi esteri dei prodotti di base di cui ai capoversi 1-3 sono determinati dall'Ufficio federale dell'agricoltura d'intesa con i servizi federali competenti. Esso informa le cerchie interessate sul metodo utilizzato.

5

I prezzi rappresentativi di cui ai capoversi 1 e 3 fissati in monete nazionali sono convertiti in franchi svizzeri secondo i corsi medi delle divise pubblicati dalla Banca nazionale svizzera. Gli importi di base della CE secondo il capoverso 1, fissati in unità di conto e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle CE, sono convertiti in franchi svizzeri secondo il tasso di conversione del penultimo giorno lavorativo del mese in questione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle CE.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 199933.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

1012

33

Messa in vigore mediante decisione presidenziale del 24 dicembre 1998.

7697

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati

Allegato 6

Modifica del 14 aprile 1999

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199534 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 2 cpv. 3 3

Il Dipartimento federale delle finanze può, d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia pubblica, ripartire i mezzi a disposizione per i contributi all'esportazione sui diversi prodotti in funzione del fabbisogno medio dell'anno precedente.

Art. 6 cpv. 1 lett. a-e

1

Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base:

34 35 36

a.

per il latte intero in polvere la crema in polvere e il latte condensato: i prezzi rilevati dall'Ufficio federale dell'agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di almeno 260 grammi il chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 197435 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati;

b.

per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte scremato destinato all'alimentazione umana;

c.

Per il latte intero e la crema: il prezzo d'obiettivo ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 dicembre 199836 concernente il prezzo d'obiettivo, i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero;

RS 632.111.723 RS 632.111.72 RS 942.359.1; RU 1999 1226

7698

Misure concernenti la tariffa delle dogane

d.

per il latte scremato: il prezzo medio rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura;

e.

per il burro: il prezzo medio all'ingrosso per la qualità utilizzata rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura;

II L'ordinanza del 18 ottobre 199537 concernente il calcolo degli elementi mobili applicabili all'importazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 6 lett. a-c Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: a.

per il latte intero in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte intero in polvere destinato all'alimentazione umana, di un tenore in grasso di latte di almeno 260 grammi il chilogrammo, diminuito delle eventuali riduzioni secondo l'articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 197438 sull'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli trasformati;

b.

per il latte scremato in polvere: il prezzo rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per quantità acquistate annualmente a partire da 30 t di latte scremato destinato all'alimentazione umana;

c.

per il burro: il prezzo medio all'ingrosso per la qualità utilizzata rilevato dall'Ufficio federale dell'agricoltura.

III La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 1999.

14 aprile 1999

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1332

37 38

RS 632.111.722 RS 632.111.72

7699

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Ordinanza concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati

Allegato 7

Modifica del 25 novembre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina: I L'ordinanza del 18 ottobre 199539 concernente i contributi all'esportazione di prodotti agricoli trasformati è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1 1

Le aliquote dei contributi all'esportazione sono fissate annualmente in base alla differenza tra i prezzi determinanti svizzeri e esteri dei prodotti di base, nella misura in cui variazioni di prezzo importanti non richiedano termini più brevi. A tal fine, l'Ufficio federale dell'agricoltura comunica all'Amministrazione federale delle dogane, il 12° giorno di ogni trimestre, i prezzi esteri dei prodotti di base di cui all'articolo 7.

Art. 6 cpv. 1 lett. h

1

Sono reputati prezzi determinanti svizzeri dei prodotti di base: h.

per i germi di frumento, frumento segalato, segala e triticale: il prezzo medio netto del mulino determinato dall'Ufficio federale dell'agricoltura per i germi di frumento.

Art. 7

Prezzi determinanti esteri dei prodotti di base

1

Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati di seguito s'intendono i prezzi rappresentativi della CE per questi prodotti di base, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente:

Prodotti di base

Prodotti di riferimento

Latte intero in polvere

Latte in polvere, granulato o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti con un contenuto

39

RS 632.111.723

7700

Misure concernenti la tariffa delle dogane

Prodotti di base

Prodotti di riferimento

in peso di grasso di latte del 26 per cento Latte scremato in polvere Latte in polvere, granulato o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso di latte inferiore all'1,5 per cento Burro Burro con un contenuto in peso di grasso dell'82 per cento 2

Per prezzi esteri dei prodotti di base elencati di seguito s'intendono i prezzi rappresentativi della CE per i prodotti di riferimento corrispondenti, detratti gli importi di base della CE che sono utilizzati per il calcolo degli elementi agricoli nella CE al momento dell'importazione di prodotti agricoli di origine svizzera per il prodotto di riferimento corrispondente. Se l'importo di base della CE è superiore all'aliquota della tariffa doganale comune, quest'ultima è applicabile. I prezzi dei prodotti della macinazione del grano tenero e del grano duro sono moltiplicati per il fattore di rendimento tecnico.

Prodotti di base

Prodotti di riferimento

crema di latte in polvere e latte condensato

latte in polvere, granulato o latte in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o altri edulcoranti, con un contenuto in peso di grasso del 26 per cento.

grano tenero

Farine e altri prodotti della macinazione dei cereali panificabili Semolino di grano duro

grano duro

3

Se la qualità utilizzata per il latte intero in polvere, la crema in polvere, il latte condensato o il burro presenta un tenore in grasso di latte che differisce di oltre l'1 per cento rispetto a quello del corrispondente prodotto di riferimento, il prezzo estero dei prodotti di base determinato secondo i capoversi 1 e 2 è adeguato in funzione della differenza del tenore in grasso del latte.

4

Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala, frumento segalato o di triticale, esportati sotto forma di prodotti alimentari trasformati della voce di tariffa 1904.10, s'intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo nella CE al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice NC 1904.1090 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico. Per prezzo estero dei prodotti di base per germi di frumento, segala, frumento segalato e di triticale, che sono esportati sotto forma di altri prodotti alimentari trasformati dei numeri 15-22 della tariffa doganale, s'intende il prezzo di vendita medio del mulino nella CE, detratto l'elemento agricolo della CE prelevato al momento dell'importazione di prodotti di origine svizzera del codice addizionale 7006 moltiplicato per il fattore di rendimento tecnico.

5 Per il latte intero fresco, il prezzo estero dei prodotti di base è il prezzo indicativo in vigore nella CE per il latte intero fresco di un tenore del 3,7 per cento in grasso di

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Misure concernenti la tariffa delle dogane

latte. Per la crema fresca questo prezzo è adeguato in funzione della differenza di tenore in grasso di latte. Per il latte scremato fresco, il prezzo estero dei prodotti di base è calcolato sulla base di quello del latte scremato in polvere.

6

I prezzi esteri dei prodotti di base di cui ai capoversi 1, 2 e 4 sono determinati dall'Ufficio federale dell'agricoltura d'intesa con i servizi federali competenti.

Quest'ultimo informa le cerchie interessate in merito al metodo utilizzato.

7

I prezzi rappresentativi della CE di cui ai capoversi 1, 2, 4 e 5 fissati in monete nazionali sono convertiti in franchi svizzeri secondo i corsi medi delle divise pubblicati dalla Banca nazionale svizzera. Gli importi di base della CE, fissati in unità di conto e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale delle CE, di cui ai capoversi 1 e 2 nonché gli elementi agricoli della CE di cui al capoverso 4 sono convertiti in franchi svizzeri secondo il tasso di conversione del penultimo giorno lavorativo del mese in questione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle CE.

II La presente modifica entra in vigore il 1° maggio 199940.

25 novembre 1998

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin

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40

Messa in vigore mediante decisione presidenziale del 24 dicembre 1998.

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