Legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese

Disegno

(Legge sull'approvvigionamento del Paese, LAP) Modifica del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 ottobre 19991, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19822 sull'approvvigionamento del Paese è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera e e 32 della Costituzione federale3; ...

Art. 3 cpv. 1 1

Se il Paese è minacciato direttamente o indirettamente o se è esposto a altri eventi egemonici, la Confederazione garantisce l'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale; essa collabora all'uopo con i Cantoni e l'economia.

Art. 4 cpv. 3 Abrogato Art. 8 titolo nonché cpv. 1, 3 e 4-7 (nuovi) Garanzia delle scorte obbligatorie

1

Il Consiglio federale può subordinare al regime delle scorte obbligatorie determinati beni di importanza vitale che sono importati, prodotti o trasformati nel Paese.

Può prevedere deroghe per determinati tipi di utilizzazione.

3

Sottostà all'obbligo di costituire scorte chi importa tali beni oppure chi, in qualità di produttore, trasformatore o commerciante, li mette in circolazione per la prima volta nel Paese. Il Consiglio federale determina la cerchia degli assoggettati.

1 2 3

FF 1999 8173 RS 531 A queste disposizioni corrispondono gli articoli 45, 46 cpv. 1, 102 e 147 della nuova Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RU 1999 2556).

8204

1999-5235

Approvvigionamento economico del Paese. LF

4

Il Consiglio federale può subordinare l'importazione di tali beni all'obbligo di un permesso e vincolare il permesso alla conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

5

Per i beni subordinati al regime delle scorte obbligatorie, occorre concludere con la Confederazione contratti per la costituzione di scorte obbligatorie.

6 Eccezionalmente, può essere esonerato dall'obbligo di costituire scorte chiunque si assuma, nei confronti dell'organizzazione che gestisce il fondo di garanzia o un'istituzione analoga, gli stessi impegni finanziari che gli deriverebbero dalla conclusione di un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.

7

Il contratto per la costituzione di scorte obbligatorie può prevedere che una parte delle scorte siano ritirate da terzi. In tal caso, la Confederazione conclude con ciascuno di essi un contratto separato per la costituzione di scorte obbligatorie per i quantitativi corrispondenti.

Art. 10 cpv. 2

2

La costituzione, la modifica e la soppressione di tali istituzioni sottostanno all'approvazione del Dipartimento federale dell'economia (DFE). Ove, per garantire l'esecuzione, i rami economici interessati ricorrano a corporazioni o ne costituiscano, gli statuti di dette corporazioni devono pure essere approvati dal DFE.

Art. 11a

Assunzione dei costi delle scorte obbligatorie da parte della Confederazione (nuovo)

Se un ramo economico non è più in grado, mediante i mezzi del fondo di garanzia o di istituzioni analoghe, di far fronte ai costi di deposito e alle perdite derivanti da diminuzioni di prezzo di taluni beni delle scorte obbligatorie, siano essi importati oppure prodotti o trasformati in Svizzera, la Confederazione può assumere, in parte o integralmente, i costi non coperti. Il Consiglio federale determina per quali beni sono versati i relativi contributi.

Art. 27

Utilizzazione delle scorte obbligatorie

Le scorte obbligatorie costituite nell'ambito dei provvedimenti di difesa nazionale economica (art. 6-17) possono essere utilizzate anche in caso di provvedimenti per rimediare a situazioni di grave penuria derivanti da perturbazioni dei mercati (art. 28 cpv. 1 lett. a).

Art. 28 cpv. 1 lett. a e cpv. 4 (nuovo) 1

Se l'economia non è in grado di garantire l'approvvigionamento e i provvedimenti promozionali adottati dalla Confederazione si rivelano insufficienti, il Consiglio federale può, all'occorrenza, emanare, per la durata delle situazioni di grave penuria, prescrizioni disciplinanti determinati beni d'importanza vitale per quanto concerne: a.

la liberazione di scorte obbligatorie;

8205

Approvvigionamento economico del Paese. LF

4

Per rimediare a situazioni di penuria, il Consiglio federale può delegare al DFE la competenza di liberare le scorte obbligatorie a titolo cautelare già nell'ambito dello stato di preparazione permanente.

Art. 33 prima parte del periodo introduttivo Gli organi competenti della Confederazione possono ordinare sequestri cautelari, ritirare permessi o rifiutarne il rilascio, imporre limitazioni di consegna e d'acquisto e ridurre le assegnazioni nonché ordinare esecuzioni sostitutive in caso di ...

Art. 38 lett. a Sono istanze di ricorso: a.

l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (Ufficio federale) contro le decisioni rese dai settori dell'approvvigionamento economico del Paese (art. 53 cpv. 2) e dalle organizzazioni economiche chiamate a cooperare;

Art. 42 cpv. 1 1

Chiunque, intenzionalmente e nonostante diffida, non adempia l'obbligo di costituire scorte obbligatorie giusta l'articolo 5, o una decisione relativa alla conclusione di un contratto per scorte obbligatorie ai sensi dell'articolo 8 capoverso 5, o di pagare le corrispondenti prestazioni finanziarie di cui all'articolo 8 capoverso 6 è punito con la detenzione o con la multa fino a 100 000 franchi.

Art. 52 cpv. 1 secondo periodo

1

... Per l'esecuzione dei provvedimenti in caso di aggravamento della minaccia (art.

23-25), può abilitare il delegato (art. 53) e i settori dell'approvvigionamento economico del Paese ad emanare prescrizioni di obbligatorietà generale.

Art. 52a

Partecipazione a provvedimenti internazionali intesi a garantire l'approvvigionamento (nuovo)

Il Consiglio federale può adottare i provvedimenti di cui agli articoli 23, 24 e 26-28 anche per adempiere gli impegni internazionali intesi a garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.

Art. 53 cpv. 1- 3 primo periodo, 4 e 5 1

Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese proveniente dall'economia, il quale è subordinato al DFE. Il delegato dirige l'intera organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese. È responsabile di tutti i preparativi conformemente alla presente legge.

2

L'esecuzione della presente legge incombe al delegato, all'Ufficio federale, nonché ai seguenti settori dell'approvvigionamento economico del Paese:

8206

Approvvigionamento economico del Paese. LF

a.

settore dell'alimentazione;

b.

settore dell'industria;

c.

settore dei trasporti;

d.

settore del lavoro.

3

I settori constano, oltre che di funzionari federali, di specialisti che esercitano la propria funzione a titolo accessorio e che fanno parte dell'economia e delle amministrazioni cantonali e comunali. ...

4

Il Consiglio federale può, all'occorrenza, istituire altri settori.

5

Il Consiglio federale può assegnare ad uffici federali esistenti compiti entro i limiti della presente legge; nella fattispecie questi uffici sono equiparati ai settori.

Art. 58

Obbligo del segreto

Chiunque cooperi nell'attività di un settore o di un'organizzazione economica che partecipa all'esecuzione della presente legge è tenuto al segreto d'ufficio.

II 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1649

8207